g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a
cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.
Protocollo d’Intesa tra il Ministero della
Pubblica Istruzione e l’Unione Province d’Italia, l’Associazione Nazionale
Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le
Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS
L’anno duemila il giorno dodici del mese di
settembre in Roma, Le Parti
PREMESSO:
- che permangono in capo agli enti locali le
funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:
- che le istituzioni scolastiche
"singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano
ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti
ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità,
in favore dei propri alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative
promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli
adulti", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275;
- che la Legge 3 maggio 1999, n.124,
all'art.8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale,
del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in
servizio nelle istituzioni scolastiche;
- che il Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4
dell’art.8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito modalità e tempi per
il trasferimento del personale suddetto;
- che il Decreto del Ministero dell’Interno,
in data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’art.8 della
citata Legge n. 124/99, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei
trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell’anno
1999 per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le funzioni che non
sono state trasferite allo Stato, conservando quindi agli Enti Locali
stessi, almeno parzialmente, le risorse per garantire la continuità di tali
funzioni;
- che, dopo il passaggio del personale A.T.A.
allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione
nell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e
quantitativi
- che occorre precisare la corretta
attribuzione delle competenze istituzionali e definire la possibilità di
utilizzare il personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del
Comparto Scuola;
CONSIDERATO:
- che è interesse comune garantire
un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico
complessivamente inteso;
- che, a tal fine, risulta opportuno
sottoscrivere un’intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle
necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni
Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le
occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni
Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute
contrattuali;
Convengono su quanto di seguito articolato
ART. 1
-
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto della presente intesa sono i
seguenti:
A) mense scolastiche;
B) assistenza agli alunni portatori di
handicap;
C) attività di pre e post scuola;
D) accoglienza e sorveglianza degli alunni;
E) uso delle strutture scolastiche in periodi
di interruzione delle attività didattiche.
ART. 2
-
COMPETENZE E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
A) MENSE SCOLASTICHE
Sono di competenza delle Istituzioni
scolastiche:
- la comunicazione
giornaliera all’ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti
necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale;
- la pulizia dei locali scolastici adibiti a
refettorio;
- l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli
alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a
specifiche esigenze.
L’Ente Locale provvederà
alla preparazione e al trasporto alla scuola dei pasti per gli alunni e per
il personale docente che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle
stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle
sotto elencate competenze:
a) ricevimento dei pasti;
b) predisposizione del refettorio;
c) preparazione dei tavoli per i pasti;
d) scodellamento e distribuzione dei
pasti;
e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
f) lavaggio e riordino delle stoviglie;
g) gestione dei rifiuti;
Qualora il servizio mensa
(nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito)
non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti
esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali, di cui
alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte
dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni nel
quadro del presente accordo.
Gli oneri finanziari faranno carico all’Ente
Locale, secondo le indicazioni specificate al successivo Art.4.
Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e
Istituzioni scolastiche, sono definite altresì le modalità e le
responsabilità per assicurare il rispetto della normativa vigente, i cui
oneri finanziari sono comunque sostenuti dall’Ente Locale (prescrizioni e
procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti
connessi).
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L’attività di assistenza ai disabili, di
competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole,
nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A -
Profilo A2: collaboratore scolastico.
Restano invece nella competenza dell’Ente
Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con
personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione
scolastica.
C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA
L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei
progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare,
anche con il concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati
i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza
educativa.
Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi
socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola,
l’istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l’apertura e la
chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a
tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo art.4.
D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI
In relazione alle esigenze del trasporto
scolastico di competenza dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed
elementari statali l’Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di
accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita
posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica. Tale servizio è
svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica.
L’Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative
modalità.
E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI
DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Ferme restando la deliberazione degli organi
competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell’Ente Locale,
l’apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di
interruzione dell’attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività
educative, culturali , sociali e civili, promosse anche da Associazioni del
territorio e sarà oggetto di specifici accordi tra l’Istituzione scolastica
e gli Enti interessati. I relativi oneri saranno posti a carico dell’Ente
utilizzatore.
Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed
Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà
regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei
locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali,
nell’ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo art.4.
Naturalmente le Istituzioni Scolastiche
stesse, sempre nell’ambito dell’ampliamento della loro offerta, potranno
organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che gli Enti
Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati.
ART. 3
-
CONVENZIONI LOCALI
Al fine di regolamentare i rapporti derivanti
dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa,
le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel
quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa,
specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente
dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà
indicato il numero di unità che sono necessarie per l’effettuazione degli
stessi servizi.
ART. 4
-
INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ DELLE
RISORSE
L’Ente Locale si impegna a trasferire
all’Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione
della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per
l’esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell’ambito
dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, sulla base
delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del Contratto
Integrativo del Comparto Scuola.
Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento
di tutte funzioni istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale previste
dal presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell’art.2,
ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni
unità di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività
oggetto della convenzione locale.
Il fondo complessivo, come sopra calcolato,
potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto
amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per
l’effettuazione dei servizi convenzionati.
I trasferimenti delle risorse da parte
dell’Ente Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da
liquidarsi entro febbraio 2001 ed entro agosto 2001.
L’Ente Locale potrà disporre, valutati i
progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti per lo svolgimento,
da parte della scuola, di altri progetti inerenti l’ampliamento quantitativo
e qualitativo dell’offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni
del territorio.
ART. 5
-
RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI
SINDACALI
Il precedente articolo 4 regolamenta le
modalità di quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire
all’Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad
integrazione del fondo dell’istituzione scolastica in rapporto alle
specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle
convenzioni locali. Tali attività dovranno essere assunte, preventivamente,
nel P.O.F. della Scuola.
Le modalità di recepimento preventivo della
disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle attività
aggiuntive per l’anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello
stesso, nell’ambito dell’orario di lavoro, e l’attribuzione dei relativi
compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della convenzione, di
specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come
previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola.
ART. 6
-
CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA
DI SALVAGUARDIA
Nelle more della stipula delle convenzioni di
cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai
precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al
31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già
assicurati per l’anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse modalità a suo
tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti Locali.
Ove le procedure si concludano con la stipula
della convenzione, sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per
il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della
convenzione, il trasferimento finanziario dell’Ente Locale, per
l’effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base
delle somme individuate negli accordi relativi all’anno scolastico
1999/2000.
Eventuali condizioni di miglior favore per il
personale impegnato nei servizi, contenute in intese già sottoscritte per
l’anno scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui
al precedente punto 5) e salvaguardate.
ART. 7
-
VALIDITÀ
L’efficacia del presente accordo è limitata
all’anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire
dal 1 settembre 2001.
Le
parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al fine di verificare gli
effetti prodotti dal presente protocollo.
UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE VENETO
Prot. n.5227/C41/S.P.
Venezia, 2 Novembre 2005
OGGETTO:
vigilanza degli alunni - responsabilità
Sono circa
200.000 i sinistri che coinvolgono le scuole italiane ogni anno.
Poiché il fenomeno è
in continua crescita e dovendosi registrare la frequente soccombenza
dell’Amministrazione scolastica nelle cause civili per il risarcimento
danni, quest’Ufficio ritiene opportuno richiamare alle Istituzioni
Scolastiche il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti
giurisprudenziali in materia.
Ciò nell’intento di
fornire un utile supporto all’adozione delle misure organizzative che le
SS.LL. sono tenute ad assumere, anche a superamento di prassi consolidate in
contrasto con le disposizioni di legge.
La vigilanza è obbligo
che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i
docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici
(omissione rispetto agli obblighi organizzativi).
Le forme di
responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall’omessa
vigilanza sono:
la responsabilità
civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro
famiglie);
la responsabilità
disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di
pubblico dipendente);
la responsabilità
amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della
condotta dolosa o colposa del dipendente, l’Amministrazione di appartenenza
ha subito un pregiudizio economico);
la responsabilità
penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).
Soffermandosi sulla responsabilità civile extracontrattuale si riportano le fondamentali
disposizioni normative del Codice civile:
-
art.
2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
-
art.
2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.
Le persone indicate
dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto.”
Quindi, la
responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui
l’alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in
cui il soggetto sia capace; e ancora sia nell’ipotesi in cui il
comportamento dannoso dell’alunno sia compiuto nei confronti di terzi sia
nell’ipotesi di danno procurato a se stesso.
Tuttavia, in virtù del
rapporto d’immedesimazione organica che lega l’Amministrazione ai
dipendenti, all’Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per
i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.),
venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l’ingiustizia
del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.
In particolare per
quanto riguarda il docente, lo stesso non può essere personalmente citato a
giudizio a rispondere del risarcimento del danno (fatta salva la facoltà di
un suo intervento volontario nel processo civile) poiché, secondo l’attuale
orientamento della Cassazione, legittimata passiva è solo l’Amministrazione
scolastica.
Inoltre bisogna
ricordare che l’art. 61 della L. 312/80 limita la responsabilità
patrimoniale dell’insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave
nell’esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente
all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando
l’Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti
degli alunni sottoposti alla vigilanza.
La scuola, quindi,
condannata a risarcire il danno all’infortunato può rivalersi contro il
docente ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave, violato obblighi
di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l’esercizio dell’azione di
responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.
Vediamo in concreto
come si articola l’obbligo di vigilanza.
L’arco temporale di
estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal
momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino
a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove,
secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni
effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. –
05.09.1986, N. 5424). A tal proposito si pone l’attenzione sulla circostanza
che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la
responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti
dalla famiglia, ove essi non assicurino l’incolumità dell’alunno al momento
della riconsegna.
È appena il caso di
rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle
lezioni, ma si estende all’attività scolastica in genere (ivi compresa
ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali
scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli
insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma
riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro
controllo.
Il dovere di vigilanza
sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l’ingresso
anticipato o la successiva sosta nell’edificio scolastico. La giurisprudenza
ha, infatti, affermato la responsabilità dell’autorità scolastica per le
lesioni riportate da un alunno all’interno di un istituto in relazione ad un
fatto avvenuto al di fuori dell’orario di lezione, giacché lo stesso era
venuto a trovarsi legittimamente nell’ambito della struttura (Cass. 19.02.94
n. 1623).
Relativamente poi alla
vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che
la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in
tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile
esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
Tuttavia il grado di
responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato
alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato
l’evento. Essa sarà inversamente proporzionale all’età e al grado di
maturità degli alunni.
Ancora riguardo alla
vigilanza durante la pausa di ricreazione, è da escludere la legittimità di
disposizioni interne all’istituto che comportino la richiesta ai genitori
degli alunni minorenni di “autorizzazioni” a far svolgere tale intervallo
fuori dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze e, in ogni caso, con
modalità che non assicurino la vigilanza degli allievi. Nel gergo in uso
tali autorizzazioni sono definite “liberatorie” perché si sostanziano in
formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli
eventuali danni conseguenti alla descritta situazione.
Al contrario dette
“liberatorie”, non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità
dell’Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio
risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Infatti, esse si
risolvono in un’implicita ammissione dell’omessa vigilanza sugli alunni.
Presupposto della
responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l’accertamento
che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei
confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si
ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se
riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto
evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo
imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di
responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata solo
dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza
sugli alunni.
Nel caso di momentaneo
allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l’attività svolta
dagli studenti (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non
comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l’assenza non è
giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.
Quindi, l’insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e
senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.
Il dovere di
vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è
annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.. A riguardo
il vigente CCNL del comparto scuola individua nell’allegata tabella A, per
il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e
sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
inoltre il dovere di ordinaria vigilanza per detto profilo professionale è
esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto
nelle mense scolastiche.
Al dirigente
scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma
obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli
operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).
In sostanza il
dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso
in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire
la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
Ciò comporta che le
scelte organizzative effettuate dalle SS.LL. sono assoggettabili a sindacato
giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e
prudenza imposte dal dovere del neminem laedere (Cass. 6635/1998), di
fronte al quale resta irrilevante l’invocare eventuali motivi di economia di
spesa o vincoli di bilancio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Carmela
Palumbo)