a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Pre e post scuola

L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, con il concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola con valenza educativa.

Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica assicurerà, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di all’Istituzione Scolastica di finanziamenti finalizzati alla corresponsione delle retribuzioni accessorie spettanti al personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del contratto integrativo del comparto scuola.

Anche in relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’istituzione scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica. Tale servizio è sempre svolto con accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. La scuola definirà con un proprio regolamento le modalità di accoglienza

L’impegno dell’Ente Locale,  in questi tempi di cambiamento nella scuola  deve essere prioritario a tutto, sia nei progetti che le scuole redigono, sia per la qualità della vita dei bambini cui dovranno essere orientate non solo le politiche educative, sociali o sanitarie ma anche le politiche culturali, sportive e quelle relative all’organizzazione del sistema urbano e degli spazi destinati all’infanzia.

https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_sorveglianza.html

Sorveglianza e Responsabilità

di Leonardo Venturini

MAGGIOLI EDITORE  vol. 82 Legale

La questione delicata della vigilanza sugli alunni affidati alla Scuola.

http://www.gildanapoli.it/kit_rsu/docs/sicurezza/Vigilanza_alunni.pdf

di Gina Spadaccino

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Nello specifico, per il Dirigente scolastico l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a

Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante “una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975, di cui infra) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose” (cfr. sent. 404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia)

Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente dall’art. 27, punto 5 del CCNL 2003: …“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: “….E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti….”

Conclusioni.

Seppure, in relazione alle condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o di plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione, sta di fatto che qualsiasi soluzione adottata con disposizioni in contratto col quadro normativo sopra delineato appare illegittima ed un eventuale ordine di servizio dovrà essere oggetto di atto di rimostranza, onde iniziare il contenzioso.

Ad esempio, sarà da ritenersi illegittimo l’ordine impartito ai docenti della prima ora di “accogliere gli alunni nell’atrio sottostante ed accompagnarli in aula”, così come quello di “adibire i docenti alla sorveglianza interna ed esterna” distogliendoli dall’ordinario orario di lezione.

Legittimo è invece un ordine di servizio col quale il docente sia obbligato a vigilare durante la ricreazione oppure ad accompagnare gli alunni (specialmente se scolari di istruzione primaria) fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi al cancello di ingresso). La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l’alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze.

( Gina Spadaccino)


CM n.105 del 16.4.1975

Art. 17.- Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita

dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;

c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;

d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);

e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.


Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione Province d’Italia, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS

L’anno duemila il giorno dodici del mese di settembre in Roma,   Le Parti

PREMESSO:

- che permangono in capo agli enti locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616:

- che le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

- che la Legge 3 maggio 1999, n.124, all'art.8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;

- che il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4 dell’art.8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito modalità e tempi per il trasferimento del personale suddetto;

- che il Decreto del Ministero dell’Interno, in data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’art.8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell’anno 1999 per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le funzioni che non sono state trasferite allo Stato, conservando quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse per garantire la continuità di tali funzioni;

- che, dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione nell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi

- che occorre precisare la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare il personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto Scuola;

CONSIDERATO:

- che è interesse comune garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso;

- che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un’intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali;

Convengono su quanto di seguito articolato

ART. 1

 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti:

A) mense scolastiche;

B) assistenza agli alunni portatori di handicap;

C) attività di pre e post scuola;

D) accoglienza e sorveglianza degli alunni;

E) uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche.

ART. 2

 - COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

A) MENSE SCOLASTICHE

Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche:

- la comunicazione giornaliera all’ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale;

- la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio;

- l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.

L’Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze:

a) ricevimento dei pasti;

b) predisposizione del refettorio;

c) preparazione dei tavoli per i pasti;

d) scodellamento e distribuzione dei pasti;

e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;

f) lavaggio e riordino delle stoviglie;

g) gestione dei rifiuti;

Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali, di cui alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni nel quadro del presente accordo.

Gli oneri finanziari faranno carico all’Ente Locale, secondo le indicazioni specificate al successivo Art.4.

Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche, sono definite altresì le modalità e le responsabilità per assicurare il rispetto della normativa vigente, i cui oneri finanziari sono comunque sostenuti dall’Ente Locale (prescrizioni e procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti connessi).

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.

Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica.

C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA

L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, anche con il concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza educativa.

Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo art.4.

D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. L’Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità.

E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell’Ente Locale, l’apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione dell’attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività educative, culturali , sociali e civili, promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici accordi tra l’Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi oneri saranno posti a carico dell’Ente utilizzatore.

Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali, nell’ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo art.4.

Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell’ambito dell’ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati.

ART. 3

 - CONVENZIONI LOCALI

Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa, le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà indicato il numero di unità che sono necessarie per l’effettuazione degli stessi servizi.

ART. 4

 - INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ DELLE RISORSE

L’Ente Locale si impegna a trasferire all’Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola.

Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale previste dal presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell’art.2, ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni unità di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione locale.

Il fondo complessivo, come sopra calcolato, potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per l’effettuazione dei servizi convenzionati.

I trasferimenti delle risorse da parte dell’Ente Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro febbraio 2001 ed entro agosto 2001.

L’Ente Locale potrà disporre, valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti per lo svolgimento, da parte della scuola, di altri progetti inerenti l’ampliamento quantitativo e qualitativo dell’offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio.

ART. 5

 - RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI

Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire all’Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo dell’istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni locali. Tali attività dovranno essere assunte, preventivamente, nel P.O.F. della Scuola.

Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive per l’anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello stesso, nell’ambito dell’orario di lavoro, e l’attribuzione dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola.

ART. 6

 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI SALVAGUARDIA

Nelle more della stipula delle convenzioni di cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già assicurati per l’anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti Locali.

Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione, sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della convenzione, il trasferimento finanziario dell’Ente Locale, per l’effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base delle somme individuate negli accordi relativi all’anno scolastico 1999/2000.

Eventuali condizioni di miglior favore per il personale impegnato nei servizi, contenute in intese già sottoscritte per l’anno scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate.

ART. 7

 - VALIDITÀ

L’efficacia del presente accordo è limitata all’anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2001.

Le parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente protocollo.

 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO

Prot. n.5227/C41/S.P.                                                  Venezia, 2 Novembre 2005

OGGETTO: vigilanza degli alunni - responsabilità

 Sono circa 200.000 i sinistri che coinvolgono le scuole italiane ogni anno.

Poiché il fenomeno è in continua crescita e dovendosi registrare la frequente soccombenza dell’Amministrazione scolastica nelle cause civili per il risarcimento danni, quest’Ufficio ritiene opportuno richiamare alle Istituzioni Scolastiche il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Ciò nell’intento di fornire un utile supporto all’adozione delle misure organizzative che le SS.LL. sono tenute ad assumere, anche a superamento di prassi consolidate in contrasto con le disposizioni di legge.

La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici (omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall’omessa vigilanza sono:

     la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie);

     la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);

     la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l’Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico);

     la responsabilità penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

Soffermandosi sulla responsabilità civile extracontrattuale si riportano le fondamentali disposizioni normative del Codice civile:

-                                 art. 2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

-                                 art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.

Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.” 

Quindi, la responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui l’alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace; e ancora sia nell’ipotesi in cui il comportamento dannoso dell’alunno sia compiuto nei confronti di terzi sia nell’ipotesi di danno procurato a se stesso.

Tuttavia, in virtù del rapporto d’immedesimazione organica che lega l’Amministrazione ai dipendenti, all’Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento  ogniqualvolta si riscontri l’ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.

In particolare per quanto riguarda il docente, lo stesso non può essere personalmente citato a giudizio a rispondere del risarcimento del danno (fatta salva la facoltà di un suo intervento volontario nel processo civile) poiché, secondo l’attuale orientamento della Cassazione,  legittimata passiva è solo l’Amministrazione scolastica.

Inoltre bisogna ricordare che l’art. 61 della L. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale dell’insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l’Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La scuola, quindi, condannata a risarcire il danno all’infortunato può rivalersi contro il docente ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave,  violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Vediamo in concreto come si articola l’obbligo di vigilanza.

L’arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424). A tal proposito si pone l’attenzione sulla circostanza che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna.

È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all’attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l’ingresso anticipato o la successiva sosta nell’edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell’autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all’interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell’orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell’ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l’evento. Essa sarà inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.

Ancora riguardo alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, è da escludere la legittimità di disposizioni interne all’istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di “autorizzazioni” a far svolgere tale intervallo fuori dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze e, in ogni caso, con modalità che non assicurino la vigilanza degli allievi. Nel gergo in uso tali autorizzazioni sono definite “liberatorie” perché si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione.

Al contrario dette “liberatorie”, non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Infatti, esse si risolvono in un’implicita ammissione dell’omessa vigilanza sugli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l’accertamento che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l’attività svolta dagli studenti (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l’assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l’insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell’allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza per detto profilo professionale è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

Al dirigente scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

 In sostanza il dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate dalle SS.LL. sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere (Cass. 6635/1998), di fronte al quale resta irrilevante l’invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carmela Palumbo)


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