a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte

La licenza di maestro d'arte è un titolo di studi avente valore legale, e viene conseguito dopo tre anni di studi negli Istituti d'arte.

La licenza di maestro d'arte, sottoscritta dal dirigente scolastico in qualità di presidente della commissione d'esame, è rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il tramite delle scuole sedi di esame. In essa si certifica il superamento dell'esame, con l'indicazione della specifica sezione seguita, e i voti conseguiti dallo studente nelle diverse materie del terzo anno.

Valutazione: la licenza di maestro d'arte si consegue a seguito del superamento di un esame finale, predisposto e gestito dalla scuola di appartenenza. L'esame consiste in prove scritte, orali e pratiche sulle 12 materie comprese nel piano di studi del terzo anno. Viene dato un voto in decimi per ciascuna materia oggetto d'esame. Per la Classificazione internazionale la licenza di maestro d'arte corrisponde al livello 2A della classificazione ISCED.

La licenza di maestro d'arte consente la continuazione degli studi nel successivo biennio degli istituti d'arte ai fini del conseguimento del diploma conclusivo degli studi secondari, l'iscrizione negli elenchi dei servizi per l'impiego e la partecipazione ai concorsi pubblici nei quali è richiesto il possesso di questo tipo di diploma.

Per gli alunni in situazione di handicap che frequentano gli istituti professionali e d'arte con un piano educativo <<diversificato>>, che sono quasi l'80% degli alunni disabili frequentanti le classi superiori, si è posto il problema della discriminazione rispetto ai compagni in situazione di handicap frequentanti i licei e gli istituti tecnici. Infatti l'ordinamento degli istituti professionali e degli istituti d'arte prevede un esame di Stato al termine del terzo anno, il cui mancato superamento costituisce uno sbarramento per l'accesso al biennio successivo.

            Sino al 1997 gli alunni con piano educativo <<differenziato>> non venivano ammessi a questi esami. L'O.M. n. 65/98 consentì l'ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la certificazione di <<crediti scolastici>> maturati. L'O.M. n. 128/99 all'art. 4, comma 4 ribadisce tale norma, precisando che questi alunni debbono formalmente ripetere il terzo anno, ma possono frequentare attività e lezioni nelle classi successive, sulla base di un progetto concordato dai due rispettivi consigli di classe.

            A questo punto sorgono ulteriori problemi con riguardo alla valutazione formale. Svolgendo questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio delle <<classi aperte>> previsto dall'art. 14, comma 1 lett. b della  legge-quadro, a quale dei due consigli spetta il compito di valutare il profitto? Stante il fatto che questi alunni sono formalmente iscritti nella classe terza, la funzione valutativa resta formalmente al consiglio della terza, questo acquisirà informazioni dal consiglio della quarta o della quinta classe a corredo del giudizio valutativo da formulare.

            Come può osservarsi, la normativa è stata formulata in modo da rispettare la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87. Infatti, potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 13, comma 1 lett. c legge n. 104/92) essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe, frequentano sino al termine della quinta classe e sono così ammessi agli esami di stato (O.M. n. 38/99, art. 17).

L'O.M. sugli scrutini del 2001, n 90 del 21 Maggio 2001 prevede finalmente la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al solo fine del conseguimento dell'attestato dopo gli esami finali.

Ordinanza Ministeriale n 90 del 21 Maggio 2001: 2) Esami di qualifica e di Maestro d’Arte

L’art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte, consente di “inscriversi e frequentare […] le classi successive, sulla base di un progetto- che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito”.
Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano inscriversi alle classi successive alla terza dell’istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza, mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni nelle classi successive.
Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell’art. 17 comma 4 dell’OM 29/2001.

Altre norme

Ordinanza Ministeriale 23 maggio 2002, n. 56: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 20001/2002

Rimane confermata la validità delle disposizioni contenute nell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90 sullo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore, è prorogata per l'anno scolastico 2001-2002, con gli aggiornamenti conseguenti al mutato quadro organizzativo del Ministero di cui al DPR 6 novembre 2000, n. 347 citato in premessa.

Rimane confermata, altresì, la C.M. 20 luglio 2001, n. 125 relativa alle certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.

 


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