Gli esami di qualifica e di licenza di
maestro d'arte
La
licenza di maestro d'arte
è un titolo di studi avente valore legale, e viene conseguito dopo tre
anni di studi negli Istituti d'arte.
La licenza di maestro
d'arte, sottoscritta dal dirigente scolastico in qualità di presidente
della commissione d'esame, è rilasciata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per il tramite delle scuole sedi di
esame. In essa si certifica il superamento dell'esame, con l'indicazione
della specifica sezione seguita, e i voti conseguiti dallo studente
nelle diverse materie del terzo anno.
Valutazione:
la licenza di
maestro d'arte si consegue a seguito del superamento di un esame finale,
predisposto e gestito dalla scuola di appartenenza. L'esame consiste in
prove scritte, orali e pratiche sulle 12 materie comprese nel piano di
studi del terzo anno. Viene dato un voto in decimi per ciascuna materia
oggetto d'esame. Per la Classificazione internazionale la licenza di
maestro d'arte corrisponde al livello 2A della classificazione ISCED.
La licenza di maestro
d'arte consente la continuazione degli studi nel successivo biennio
degli istituti d'arte ai fini del conseguimento del diploma conclusivo
degli studi secondari, l'iscrizione negli elenchi dei servizi per
l'impiego e la partecipazione ai concorsi pubblici nei quali è richiesto
il possesso di questo tipo di diploma.
Per gli alunni in situazione di handicap
che frequentano gli istituti professionali e d'arte con un piano
educativo <<diversificato>>, che sono quasi l'80% degli alunni disabili
frequentanti le classi superiori, si è posto il problema della
discriminazione rispetto ai compagni in situazione di handicap
frequentanti i licei e gli istituti tecnici. Infatti l'ordinamento degli
istituti professionali e degli istituti d'arte prevede un esame di Stato
al termine del terzo anno, il cui mancato superamento costituisce uno
sbarramento per l'accesso al biennio successivo.
Sino al 1997 gli alunni con piano educativo <<differenziato>> non
venivano ammessi a questi esami. L'O.M.
n. 65/98
consentì l'ammissione agli esami al solo scopo di conseguire la
certificazione di <<crediti scolastici>> maturati. L'O.M.
n. 128/99
all'art. 4, comma 4 ribadisce tale norma, precisando che questi alunni
debbono formalmente ripetere il terzo anno, ma possono frequentare
attività e lezioni nelle classi successive, sulla base di un progetto
concordato dai due rispettivi consigli di classe.
A questo punto sorgono
ulteriori problemi con riguardo alla valutazione formale. Svolgendo
questi alunni attività didattiche in due classi, secondo il principio
delle <<classi aperte>> previsto dall'art. 14, comma 1 lett. b della
legge-quadro, a quale dei due consigli spetta il compito di valutare il
profitto? Stante il fatto che questi alunni sono formalmente iscritti
nella classe terza, la funzione valutativa resta formalmente al
consiglio della terza, questo acquisirà informazioni dal consiglio della
quarta o della quinta classe a corredo del giudizio valutativo da
formulare.
Come può osservarsi, la normativa è stata formulata in modo da
rispettare la sentenza della Corte Costituzionale
n. 215/87.
Infatti, potendo gli alunni in situazione di handicap ripetere fino a
una terza volta la stessa classe (art. 13, comma 1 lett. c legge n.
104/92) essi, pur rimanendo formalmente iscritti in terza classe,
frequentano sino al termine della quinta classe e sono così ammessi agli
esami di stato (O.M.
n. 38/99,
art. 17).
L'O.M. sugli scrutini del 2001,
n 90 del 21 Maggio 2001
prevede finalmente la possibilità di iscrizione in 4° e 5° classe al
solo fine del conseguimento dell'attestato dopo gli esami finali.
Ordinanza Ministeriale n 90 del 21 Maggio
2001: 2)
Esami di qualifica e di Maestro d’Arte
L’art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli alunni
che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che
siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito
durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro
d’arte, consente di “inscriversi e frequentare […] le classi successive,
sulla base di un progetto- che può prevedere anche percorsi integrati di
istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione
del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio
costituzionalmente garantito”.
Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente
normativa secondo la quale tali alunni non potevano inscriversi alle
classi successive alla terza dell’istituto professionale o artistico ma
dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi
successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che
dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza,
mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni
nelle classi successive.
Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere
ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei
crediti formativi ai sensi dell’art. 17 comma 4 dell’OM
29/2001.
Altre norme
Ordinanza Ministeriale 23 maggio 2002, n. 56:
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole
statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria
superiore - Anno scolastico 20001/2002
Rimane confermata la validità delle disposizioni
contenute nell'O.M.
21 maggio 2001, n. 90 sullo svolgimento degli scrutini e
degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare,
media e secondaria superiore, è prorogata per l'anno scolastico
2001-2002, con gli aggiornamenti conseguenti al mutato quadro
organizzativo del Ministero di cui al
DPR 6 novembre 2000, n. 347 citato in
premessa.
Rimane confermata,
altresì, la
C.M. 20 luglio 2001, n. 125
relativa alle certificazioni per gli alunni in situazione di handicap.