Supplenza in
caso di assenza dell'insegnante di sostegno
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm045_06.htm
11.
Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a
tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche,
si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni. Si
rammenta che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti forniti
del titolo di specializzazione debbono essere conferite con priorità
rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti.
(...)
La
Circolare
è importante poiché, consente, soprattutto in caso di assenza
dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con
la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con
disabilità.
Sempre per quanto riguarda le
supplenze, la sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29
gennaio 2004
(
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sencc59_04.htm
), ha
stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di
sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti
incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio.
di Salvatore Nocera
La Corte dei conti, con sentenza n. 59 depositata il 29
gennaio 2004, ha dato una soluzione a un delicato problema relativo al
diritto allo studio e a un aspetto importante dell'integrazione
scolastica.
La Corte, infatti, ha dichiarato l'assenza di
responsabilità amministrativo-contabile di un dirigente scolastico,
condannato in primo grado, che nel '94 aveva nominato un supplente per
meno di undici giorni, data massima a quell'epoca entro la quale i
dirigenti erano obbligati dalle ordinanze ministeriali a coprire i posti
dei docenti assenti con colleghi a disposizione. Solo dopo assenze di 11
giorni si poteva nominare un supplente.
La decisione è importantissima e la sua ratio certamente
si applica anche alle situazioni attuali e future, stante la normativa
introdotta dalle recenti finanziarie, secondo le quali, nelle scuole
secondarie, si possono nominare supplenti solo per assenze superiori a
15 giorni.
Gli argomenti sostenuti dalla corte per motivare la
propria decisione sono fondamentalmente due:
- la nomina è possibile solo se non sono presenti nella
scuola docenti a disposizione;
- in tali circostanze le nomine sono indispensabili per
garantire la continuità dell'attività didattica.
Quando il dirigente accerti le due condizioni, nessun
rilievo può essergli mosso circa la sua "colpa grave" che , senza tali
condizioni, è fonte di responsabilità contabile.
E' da tener presente che attualmente la giustificazione
per i dirigenti è ancor più pregnante. Infatti, con la normativa delle
ultime finanziarie, tutte le cattedre dei docenti di scuola secondaria
inferiori a 18 ore (ad es. 14 più 4 a disposizione ) debbono essere
portate a 18 ore di insegnamento effettivo. Ciò comporterà una maggiore
giustificazione per i dirigenti scolastici a procedere a nomine per un
periodo inferiore a 15 giorni.
Alla luce di questa sentenza e, soprattutto, della
motivazione relativa alla necessità di assicurare la continuità
didattica, sembra illegittima la prassi attuale di scindere le classi,
in caso di assenza di un docente curriculare, in due o tre tronconi e
mandare gruppi di alunni in altre classi, con perdita della continuità
didattica per gli stessi e turbativa della normale attività didattica
dei compagni nelle cui classi venivano inviati.
Se si legge la sentenza con riferimento all'integrazione
scolastica, la cosa diviene ancor più importante. Infatti ai genitori
che si lamentavano per la mancata nomina di un supplente al docente per
il sostegno assente per meno di 15 giorni, i dirigenti rispondevano che
non potevano nominare, pena l'esposizione personale alla responsabilità
contabile per il pagamento delle supplenze.