L’art. 30
legge n. 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili che
appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano
subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
... è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra
imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... ciechi civili, i
mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.
Rispetto alle condizioni
economiche disagiate, occorre tener presente che l’art. 3
Decreto Legislativo n. 130/2000 ha stabilito che per l’accesso delle
persone con disabilità ai servizi sociali, ove sia richiesta una loro
partecipazione alle spese del servizio, occorre tener conto della
situazione economica della sola persona con disabilità e non della
famiglia di cui fa parte o della quale è fiscalmente a carico.
La modulistica va richiesta
direttamente all’istituto presso il quale si iscrive lo studente, a cui va
anche presentata la domanda.
Per avere diritto
all’esenzione bisogna avere una invalidità superiore al 67%
Riferimenti Legislativi
·
Legge 30 marzo 1971, n. 118, “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82
·
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate”