Valutazione degli alunni in stato di handicap
Nella valutazione degli alunni in stato di handicap da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmati ci di
alcune discipline.
Di norma, la valutazione sulla base del piano educativo
individualizzato verrà utilizzato per i disabili con handicap psichico o
con handicap sensoriale tale da rendere particolarmente difficile
l'apprendimento. Qualora si siano adottati piani educativi differenziati
diversi dai programmi ministeriali, in caso di valutazione positiva,
l'alunno verrà ammesso alla frequenza della classe successiva e non sarà
promosso alla classe successiva. Se, però, con lo svolgimento dei piani
educativi differenziati degli anni successivi si raggiungerà una
conoscenza compatibile con i programmi ministeriali, potrà aversi
formale promozione, senza, così, alcuna necessità di far sostenere
all'alunno disabile, prove di idoneità per i precedenti anni terminati
con una valutazione differenziata.
Nella valutazione degli alunni in stato di handicap da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
Di norma, la valutazione sulla base del piano educativo
individualizzato verrà utilizzato per i disabili con handicap psichico o
con handicap sensoriale tale da rendere particolarmente difficile
l'apprendimento. Qualora si siano adottati piani educativi differenziati
diversi dai programmi ministeriali, in caso di valutazione positiva,
l'alunno verrà ammesso alla frequenza della classe successiva e non sarà
promosso alla classe successiva. Se, però, con lo svolgimento dei piani
educativi differenziati degli anni successivi si raggiungerà una
conoscenza compatibile con i programmi ministeriali, potrà aversi
formale promozione, senza, così, alcuna necessità di far sostenere
all'alunno disabile, prove di idoneità per i precedenti anni terminati
con una valutazione differenziata.
La
valutazione ordinaria dei consigli di classe
di
Salvatore Nocera
L'art. 16, comma 1 della legge
quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap
debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di
valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è
avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti
coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è
però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato,
cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi
correlato.
La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli
insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo
insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi
formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.
La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune
discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad
esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali
sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può
essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e
smontare un apparato, ecc.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative
o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti
parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con
minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo
studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter
sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno
con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita
l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la
compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le
desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori
(nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado
di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente
riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione
positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla
classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è
stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli
scrutini e da ultimo nell'O.M.
n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli
alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con
minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2
sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è
stata ribadita dall'O.M.
n. 126/2000.
In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola
secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte e prove equipollenti. Il concetto di <<prove equipollenti>> si
rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei
nuovi esami di Stato, approvato con
DPR n. 323/98, che è quindi applicabile
a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove
equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con
questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una
prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di
contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei
risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati
finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio
della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma
di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma
conclusivo degli studi superiori. E' infine necessario far presente che
gli alunni in situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1
lett. c della legge-quadro, possono ripetere la stessa classe per tre
volte, oltre al primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera
favorevole del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe
o interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i membri
dell'unità multimidisciplinare dell'ASL.
Per
un quadro generale degli aspetti trattati in questo capitolo, cfr.
M.Pavone, Valutare gli alunni in situazione di handicap, Trento,
Erickson, 1977.
LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE
A seguito della
sentenza n.
215/87
della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento
agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione
commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>>
rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e
perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M.
n. 128/99
all'art. 4, nonché nell'O.M.
126/2000.
In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo
svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del
diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il
rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato
espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 ,
sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte
Costituzionale.
In forza di questi orientamenti
la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli
apprendimenti dei contenuti dei paini educativi <<differenziati>> vanno
valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al
contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere
dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece
farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della
scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei
dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli
atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di
cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli alunni che
seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o
ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli
obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli
alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>,
quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in
uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto
apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi
ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di
effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta
la valutazione differenziata.
Per il rispetto del
principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica,
l'art. 4, comma 5 dell'O.M.
128/99
stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la
valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un
termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non
interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione
differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno
deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale
orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni
legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano
il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni
positive riportate negli anni precedenti.
L'esame di stato per
allievi in situazione di handicap
·
Le finalità dell’esame di Stato e i
candidati in situazione di handicap
·
La documentazione che il Consiglio di
classe deve preparare
·
Le prove equipollenti
·
I tempi più lunghi per la effettuazione
delle prove
·
La presenza di assistenti per
l’autonomia e la comunicazione
·
Le prove per candidati con percorso
didattico differenziato
·
I candidati esterni in situazione di
handicap
Le finalità dell’esame
di Stato e i candidati in situazione di handicap
L’esame di Stato ha come
fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in
relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per
i candidati in situazione di handicap, deve costituire l’occasione per
un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità
acquisite. In questa prospettiva, l’obiettivo di non svalutare i titoli
di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un
corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e
per la Commissione. Si tratta di rifiutare, da parte della Commissione,
sia l’atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello
intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è
più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa
scheda si limita a illustrare i seguenti punti:
1 Documentazione che il
Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d’esame
Per gli alunni in
situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo
approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della
classe. In particolare, tuttavia, il documento finalizzato alla
formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i
contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti" deve illustrare:
- le scelte fatte per
l’alunno in situazione di handicap per il suo percorso individuale
nonché per le attività di sostegno
- le modalità di
integrazione nella classe
- i percorsi comuni alla
classe
- le "ricadute" delle
scelte operate sulla attività didattica complessiva.
- Inoltre, il Consiglio di
classe, al fine di consentire alla Commissione d’esame di operare
correttamente secondo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1 del
Regolamento, deve predisporre:
- la documentazione
relativa ai singoli candidati in situazione di handicap
- per i candidati che ne
abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza
e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali
- per i candidati che
abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di
prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio
dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg.)
- nel caso di candidati
non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove
in Braille
- in altri casi
particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive
ecc. (queste richieste vanno fatte per tempo dal Preside dell’istituto e
non riguardano il lavoro dei consigli di classe).
La documentazione che il
Consiglio di classe prepara per la Commissione d’esame ai sensi dell’Art.
6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione
delle prove equipollenti previste dall’art.16 della legge quadro. Essa
deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni
utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e
valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze,
competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal
Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:
- descrizione del deficit
e dell’handicap
- descrizione del percorso
realizzato dall’alunno:
a) conoscenze, competenze
e capacità raggiunte
b) difficoltà incontrate e
come sono state superate o non superate
c) discipline per le quali
sono stati adottati particolare criteri didattici
d) percorsi equipollenti
eventualmente svolti
e) attività integrative e
di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune
discipline
f) risorse utilizzate
(docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
g) qualsiasi altra
informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla
Commissione
- esposizione delle
modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni
e precisamente:
a) con quali tecnologie
b) con quali strumenti
c) con quali modalità
d) con quali contenuti
e) con quale assistenza
(docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore,
ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in
modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge.
- eventuale richiesta di
prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le
prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente
richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
a) quale tipo di prova si
richiede
b) quale tipo di
assistenza e con quali compiti
c) quale durata per le
prove scritte
E’ molto importante
concordare con l’alunno handicappato la modalità delle prove da
sostenere nel corso dell’esame di Stato. La richiesta di prove
equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione
dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a
parte tale richiesta. La Commissione, esaminata la documentazione
fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove
necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità
indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di
personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso
contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria
decisione.
2. Le prove
equipollenti
Il parere del Consiglio di
Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove
equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di
accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato
settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e
professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al
conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo
accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di
Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito
da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è
necessaria per il conseguimento di quel titolo".
Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze,
le competenze e le capacità conseguite dall’alunno e non il percorso
fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per
alunni in situazione di handicap (art.16). L’Art. 6 comma 1 del
Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice, esaminata la
documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre,
ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal
Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di
modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o
professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell’esame".
In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare
se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di
raggiungere, nell’interesse pubblico primario, la soglia di competenza
necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove
equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma.
In questo senso ci si può
giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali
differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati
alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che
si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere
coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all’alunno in
situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell’allievo in
rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M.
26 agosto 1981).
Più precisamente con prove
equipollenti si intende che:
- I testi della prima e
della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti
in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte
handicap visivo
La prova inviata dal
Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer,
macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di
sostegno, ecc.
In questo caso occorre
accertare come l’allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento
può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di
scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce,
alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia
necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli
altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria
- la prova inviata dal
Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la
prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè
in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare
attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il
Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che
consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre
si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di
handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le
modalità di svolgimento
- la prova è proposta
dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o
professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La
prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter
verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa
deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve
poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e
assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l’anno
scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di
prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la
preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il
testo delle prove realizzate durante l’anno dal candidato. La
Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto)
deve preventivamente preparare le prove d’esame diverse da quelle
proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal
candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa
i contenuti, le modalità, l’assistenza e i tempi. È consigliabile che
questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del
Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i
commissari interni o l’insegnante curricolare o il docente di sostegno e
esaminati testi di prove eseguite durante l’anno
- per quanto riguarda il
colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o
qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore
che medi tra il candidato e l’esaminatore. Ad esempio, un docente o
assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale
del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e
- viceversa - il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale
comprensibile al docente.
3. I "tempi più lunghi"
per le prove d’esame
Secondo l’Art. 16 della L.
104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più
lunghi per le prove d’esame. Nell’Art. 6, comma 3 del Regolamento si
afferma che "i tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della
citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un
maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della
gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle
modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono
tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno
solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove
svolte durante l’anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una
prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo
svolgimento della prova in due giorni.
4. La presenza di
assistenti per l’autonomia e la comunicazione
Si è già sottolineato
nelle altre parti di questa scheda che le prove dell’esame di Stato
devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte
durante l’anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle
migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l’assistenza.
Essa deve essere intesa come:
1.assistenza per
l’autonomia, cioè alla persona o per l’aiuto personale; ad esempio, per
andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d’acqua ecc.
2.assistenza per
l’autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto
nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del
testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.)
3.assistenza per la
comunicazione nel senso più generale
Durante l’anno scolastico
l’assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente
appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare, e
così via. Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona
che aiuta l’alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella
cura della persona. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente
nell’istituto e può esserlo anche nell’aula dove il candidato svolge
l’esame. L’assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l’ha sempre
fatta durante l’anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe,
obiettore di coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di
classe. Quest’ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti
nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:
- far presente con quali
assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l’anno
scolastico
- chiedere l’assistenza
necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali,
indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere
In conclusione, le persone
che fanno assistenza durante l’esame sono le stesse che hanno fatto
assistenza all’alunno durante l’anno scolastico. Le "figure" sono quelle
presenti a scuola e che, durante l’anno, hanno "seguito l’alunno con
handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e
precisamente:
- docenti del Consiglio di
classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di
sostegno, docenti curricolari, ecc.
- personale assegnato alla
scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi
interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti
o dalle loro famiglie"
- "obiettori di coscienza
operanti presso gli Enti Locali"
Si ricorda che le persone
che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di una. Ad
esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano
può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la
prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).
5. Le prove per i
candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato
Per i candidati in
situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani
didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi
e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione
d’esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione
delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire,
in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede
esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un
credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e
regioni.
- I testi delle prove
scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe
fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse
dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi
e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo
della persona prefissati nel piano educativo individualizzato,
nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, socializzazione,
apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o
professionali.
- Per il candidato in
situazione di handicap che abbia seguito piani didattici
individualizzati la partecipazione alle prove d’esame costituirà
comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso
formativo realizzato interagendo con l’intera classe.
6 - I candidati esterni
in situazione di handicap
Per i candidati esterni in
possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 la Commissione
d’esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella
scheda su I candidati in situazione di handicap . Per quanto riguarda la
necessità della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte
e/o al colloquio - necessità che dovrà essere accertata, mediante
opportuni contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la
domanda del candidato in questione - la Commissione potrà eventualmente
avvalersi di esperti anche esterni all’Amministrazione.
LA
PRESENZA DI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Assistenza:
|
per l'autonomia, cioè per la persona o per l'aiuto
personale ( ad es. per andare in bagno mangiare un panino, bere
un bicchiere d'acqua ecc. ). Durante l'anno è prestata, di
solito, da un assistente inviato da Enti Locali o segnalato
dalla famiglia, da un accompagnatore, da un bidello, da un
familiare e così via; può essere eccezionalmente presente
nell'aula dove l'alunno svolge l'esame.
per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle
prove ( aiuto nella consultazione dei vocabolari, nella lettura
e/o traduzione del testo in un "linguaggio accessibile" ecc. ).
È prestata da chi lo fa di solito durante l'anno scolastico (
docente di Sostegno, di classe, personale assegnato dalle
Associazioni di ciechi o sordomuti, obiettore di coscienza ecc.
), cioè la persona indicata dal Consiglio di classe.
alla comunicazione nel senso più generale ( docente di
Sostegno, di classe, obiettore di coscienza operante presso Enti
Locali )
si ricorda che le persone che portano assistenza possono
essere più di una ( D.M.25 maggio 1995, n.170 ) e alternarsi
durante le prove d'esame. |
Art. 15 ( O.M.90/2001)
Valutazione degli
alunni in situazione di handicap
1. Nei
confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si
procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito,
tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente
individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di
apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte
tradizionali.
2. Per gli alunni in
situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere
formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei
confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di
classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del
Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la
partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M.
258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante
sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di
integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto
agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di
classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi
ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in
conformità dei precedenti artt.12 e 13.
4. Qualora, al fine di
assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap
psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo
individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e
formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di
classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8
della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i
risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi
unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato
e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore
legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento
degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni
possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno
successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del
disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla
pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo
la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi
ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente
Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono
partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di
maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso
svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità
acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il
piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di
tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo
spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale
nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di
ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi
didattici del piano educativo individualizzato. Non può,
comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap
fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di
qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di
cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla
stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano
accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi
previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in
conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di
idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti,
tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi
di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani
educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di
credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei
principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994,
le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere
anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con
la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione
del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni
medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso,
essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di
Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto
e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del
Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4,
dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di
classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve
darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per
manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità
valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso,
l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli
fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti
artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che
seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli
esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la
votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione,
in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni
contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22
settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove
scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
8. Al fine di facilitare
lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo
16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni
d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e
le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia
per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di
svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a
scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo
dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del
Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1,
dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi
nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo
comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate
normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior
numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno,
a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte
del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle
operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni
della classe.
11. Le scuole, per la
valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi
della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione
scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94
Art.16
Pubblicazione degli scrutini
1. A
norma dell’art.2 dell’ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al
calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini
stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito
negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto
l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato
negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non
qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che
seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli
esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la
votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo
degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore
Alcune FAQ:
A seguito della sentenza
n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese
riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una
valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico
<<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento
è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da
ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In
tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo
svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del
diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il
rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato
espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 ,
sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte
Costituzionale.
In forza di questi
orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni:
gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>>
vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono
riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò
deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve
invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo
della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela
dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce
un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli
atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di
cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
Conseguentemente gli
alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti,
promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il
livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito
positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe
successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in
cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto
apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi
ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di
effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta
la valutazione differenziata.
Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia
all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99
stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la
valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un
termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non
interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione
differenziata si intende accettata.
Programma differenziato per una materia
Se
l'alunno fa un programma differenziato solo per una materia, vuol dire
che egli svolge il programma normale o semplificato per tutte le altre
discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione deve avvenire
secondo la valutazione normale. pertanto in quella materia avrà una
votazione negativa.
A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a
maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla
promozione, anche il voto negativo di quella materia passerà
automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti glui altri voti
scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare
contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella
differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i
docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione,
ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si
sentono di dare.
L'allieva è affetta da dislessia e disgrafia per cui ha notevoli
difficoltà nella lettoscrittura. Come si può rendere equipollente un
tema di italiano o un riassunto?
In
che modo si può rendere equipollente una prova di francese o di inglese?
Si può creare una prova su argomenti (sempre attinenti al programma
svolto dalla classe) diversi da quelli somministrati ad altri candidati
all'esame di qualifica?
Le prove
equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con
questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una
prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di
contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali. Inoltre le
prove equipollenti debbono essere scelte a maggioranza come tipologia,
mentre i contenuti debbono essere indicati dai docenti delle singole
discipline.
Il
concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e
nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato
con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove
svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella
sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella
sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di
strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da
quelli di prove ufficiali.
La
invito a leggere la Nota 1 marzo 2005, Prot. n.1787 avente per oggetto:
Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia. A fondo pagina
troverà il link dell'allegato (due lettere) che spiega in maniera chiara
le iniziative per la dislessia alla prova di esame
Sono
insegnante di sostegno in un istituto d'istruzione superiore. La mia
domanda è la seguente: la pagella degli alunni con handicap grave o
gravissimo (non acquisito il meccanismo di letto-scrittura, difficoltà
di linguaggio e comunicazione), che hanno una programmazione
differenziata, deve o può essere modificata? Le discipline studiate
dalla classe devono o possono essere eliminate e sostituite con altre
tipo: lettura, scrittura, partecipazione ad attività laboratoriali,
autonomia, e simili'?
L'art.
16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni
in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo
Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che
l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che è
la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico,
riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della
valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto
didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.
La norma
inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline
sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per
alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati
semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere
ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un
apparato, ecc.
La norma
dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti
parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con
minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo
studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter
sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno
con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita
l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la
compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le
desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori
(nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado
di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente
riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione
positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla
classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è
stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli
scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3,
rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e
per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma
il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale
normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.
E'
legale sostituire la pagella ministeriale con una pagella creata ad hoc
dalla scuola per alcuni alunni?
Oppure: è possibile eliminare dalla pagella alcune discipline (quelle
ritenute inaccessibili all'alunno) e lasciare solo quelle in cui è
possibile porre obiettivi ritenuti perseguibili ?
La
normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli
apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno
valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al
contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere
dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece
farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della
scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei
dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato
<<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato.
Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni
circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli
atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di
cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.
E'
possibile che una ragazza disabile (psico-fisico) che ha seguito
programmazioni differenziate nei precedenti anni,nell'ultimo anno segua
il programma ministeriale,anche se nei contenuti minimi in alcune
discipline e conseguire il diploma di maturità?
Certamente. La legge-quadro si riferisce alla valutazione anche finale
nella scuola superiore nell'art. 16, commi 3 e 4. La L. n. 425/97
all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di Stato degli
alunni in situazione di handicap al regolamento applicativo. Il
regolamento, approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art.
6. Il primo comma riprende sostanzialmente la normativa delle precedenze
ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli esami degli alunni in
situazione di handicap.Si ribadisce quindi che il consiglio di classe
deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale
predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione
adottati e allo svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona che l'ha
svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può
avvalersi anche di esperti esterni.
Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con
minorazioni fisiche e sensoriali consente anche la presenza di
interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta
e che gli assistenti possono anche essere richiesti ad associazioni di
disabili.
Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle
commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano
richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto in
caratteri puntiformi in braille. Il comma 3 ribadisce che solo
eccezionalmente i <<tempi più lunghi>> per lo svolgimento delle prove
possono superare una giornata. Queste norme sono ribadite dai primi tre
commi dell'art. 17 dell'O.M. n. 38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni
e modalità organizzative ed operative>> per i nuovi esami di Stato e
confermate dall'O.M. n. 31/2000.
Al termine degli esami i candidati in situazione di handicap, come
tutti, possono essere promossi o non promossi. Spetta comunque loro il
rilascio delle certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/98,
riguardante l'esito delle prove e la certificazione dei crediti
formativi realizzati.
Vedi pure l'O.M., n. 90/01, art. 15
Sono
un insegnante di un istituto d'istruzione superiore della provincia di
Brescia e per la prima volta mi trovo ad operare in una classe in cui é
iscritto un allievo disabile.
La domanda: avendo ritenuto opportuna una programmazione differenziata,
il consiglio di classe può operare nel senso di escludere dal percorso
alcune materie, motivando in maniera ragionevole tale decisione?
L'art 16
comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la
sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro
sostituzione con altre. E' conveniente, comunque, sollevare un quesito
al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.
I
POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE NELLE
SCUOLE SUPERIORI
Nella
scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato :si
possono utilizzare due percorsi scolastici:
-
Una programmazione riconducibile agli
obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
-
Una programmazione differenziata.
1)
Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti.
La C.M.
n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere " globalmente
rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel
determinato indirizzo di studi. E' possibile prevedere programmi
semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline
curriculari.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di
Stato.
Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il
livello di preparazione culturale e idoneo per il rilascio del diploma
di Qualifica.
2.
Programmazione differenziata ( obiettivi didattici non riconducibili ai
programmi ministeriali).
E'
necessario il consenso della famiglia ( art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del
21/05/01).
Il Consiglio di Classe deve dare comunicazione per iscritto alla
famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la
valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve
seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro
personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del Consiglio
Classe per ogni singola materia.
Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al
P.E.I..
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli
studi.
Possono partecipare agli esami di Qualifica e di stato, svolgendo prove
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento
di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito
formativo" per la frequenza di corsi professionali.
Gli
insegnanti per il sostegno su che cosa valutano?
La risposta si trova nell'art 12 comma 3 L.n 104/92, dove sono indicati
gli obiettivi per l'integrazione scolastica, che quindi debbono essere
valutati dal docente specializzato,quale mediatore dell'integrazione.
Egli deve valutare tutti gli alunni della classe su quanto abbiano
realizzato di ciascuno dei quatto parametri ivi indicati, formulando una
media logica fra i risultati parziali dei quattro parametri.
Non si deve dimenticare che l'insegnante per il sostegno è innanzi tutto
di sostegno ai Colleghi curricolari. Essi non possono valutare gli
alunni sui contenuti delle singole discipline, poiché per questo ci sono
i docenti curricolari. Essi però debbono fornire ai Colleghi curricolari
tutti gli elementi che consentano loro di valutare correttamente gli
alunni con disabilità.