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In attesa di una legge-quadro sulla dislessia, la prima legge regionale in Basilicatadi Margherita Marzario La Basilicata, piccola regione che può vantare delle leggi regionali avanzate (tra cui quella sulla difesa civica), può annoverare anche un altro primato positivo: è stata la prima ad emanare una legge regionale in materia di dislessia (difficoltà nella lettura) ed altri disturbi evolutivi specifici di apprendimento (DSA), nell’assenza di precisi riferimenti normativi nazionali. Infatti a livello statale si rilevano solo delle circolari del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). In questi ultimi anni in cui si registra un aumento dei disturbi specifici dell’apprendimento (non si sa se per una maggiore diffusione o per una maggiore attenzione nell’osservare questi disturbi) la Regione Basilicata ha colmato questo vuoto legislativo con la legge regionale 12 novembre 2007 n.20 “Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento”. Un breve articolato (solo 10 articoli), ma denso di spunti per gli altri legislatori e per tutti gli operatori agenti con soggetti dislessici. In questa legge confluiscono i migliori principi di precedenti leggi statali, tra cui la legge 328/2000 sul sistema sociale integrato, e gli imprescindibili principi costituzionali, in primis l’articolo 3 della Costituzione nel quale la norma programmatica del rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ben si attaglia alla condizione del soggetto dislessico. Nell’articolo 1 della legge regionale vi è l’affermazione di principio della presa in carico del soggetto dislessico con “adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale”. Accompagnamento che si concretizza, tra l’altro, col favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia, con contributi alle famiglie per l’acquisto di strumenti per lo studio quotidiano a casa sino alla previsione di indicazioni per l’eventuale partecipazione a concorsi pubblici regionali (come già fatto a livello statale per lo svolgimento degli esami di Stato). Di particolare interesse l’articolo 2 “Campagne di sensibilizzazione” e l’articolo 3 “Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari” che riecheggiano il contenuto degli articoli 3 e 4 della legge 9 gennaio 2006 n.7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” per aver posto l’accento sulle iniziative di informazione e formazione. Nell’articolo 2 comma 2 apprezzabile è il binomio “comunicazione e collaborazione” (considerando anche il loro significato etimologico) che dà spessore all’abusata espressione “fare rete” e che è più incisivo dei termini “partecipazione” e “coinvolgimento” usati nella suddetta legge 7/2006. “Particolare attenzione viene rivolta ai genitori” perché sono i primi osservatori di possibili difficoltà nei figli, ma anche perché spesso sono i primi a non accettare la “diversità”. Meritevole anche il “collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari”. All’articolo 6 il legislatore regionale si è preoccupato di garantire l’attività lavorativa e sociale dei soggetti dislessici in conformità agli articoli 35 e 38 della Costituzione. Opinabili nella legge lucana, ma anche nel linguaggio di uso comune, le espressioni “soggetti affetti da dislessia” e “aggiornamento degli insegnanti”. La prima locuzione è da rimuovere perché la dislessia non è una malattia da cui si è affetti, ma generalmente un difetto di percezione, tanto che, in assenza di altra diagnosi, i soggetti non rientrano nella casistica della legge 104/1992 sulle persone disabili né hanno bisogno dell’insegnante di sostegno ma dell’utilizzazione di provvedimenti dispensativi, compensativi o alternativi. Per quanto concerne, poi, l’aggiornamento degli insegnanti, questo è superato dal concetto più comprensivo ed adeguato di formazione. Formazione permanente e ricorrente che deve portare ad un diverso approccio anche all’insegnamento in generale, perché, come sosteneva già Galileo Galilei, “non puoi insegnare qualcosa a un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprire dentro di sé”. Quest’affermazione è ancor più valida se riferita ai soggetti con DSA, i quali, se aiutati, possono riuscire ad attivare delle strategie per l’autoapprendimento dimostrando che ogni diversità è una risorsa (basti pensare, poi, ai dislessici illustri, da Leonardo da Vinci a Einstein). Sempre per quanto concerne la terminologia, il legislatore avrebbe potuto usare più spesso il singolare - sull’esempio della Costituzione - rivolgendosi ai soggetti con DSA (come ha fatto una sola volta nell’articolo 7, comma 2) visto che i DSA ancor più di altre “condizioni personali” (volendo usare l’espressione dell’articolo 3, comma 1 Costituzione) si manifestano in maniera differente da soggetto a soggetto. Anche perché la categorizzazione, non solo di questa legge, ma tipica di ogni legge può determinare la spersonalizzazione dell’individuo già provato dal problema. Comunque già altre Regioni, Liguria e Lombardia, si sono adoperate a legiferare in materia, nell’attesa che lo Stato si impegni a fare altrettanto come ha fatto nel recente passato con la legge 4 luglio 2005 n.123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, in cui si è tenuto conto di tutti i settori di vita dei soggetti celiachi, confermando che per affrontare (e non superare, perché la dislessia, la celiachia o altro, purtroppo, sono permanenti) dei problemi bisogna partire dalla visione olistica della persona e dare quotidianamente (e non solo in occasione della realizzazione di progetti extracurricolari) alla scuola “il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica” (come già recitava l’articolo 1 D.P.R. 416/1974).. Con la sensibilità legislativa veramente la scuola diventa aperta a tutti (articolo 34, comma 1 Costituzione) e si contribuisce affinché i capaci e meritevoli “anche se privi di mezzi” possano raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, comma 3 Costituzione).
Legge regionale 12 novembre 2007, n. 20 Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento (B. U. Regione Basilicata N. 54 del 23 novembre 2007) Art. 1 1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con l’obiettivo di raccordare famiglie, scuola e servizi sanitari al fine di predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilitazione, nonché migliori condizioni di apprendimento scolastico ed adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale. Art. 2 1. La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento indirizzata alle famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie, all’associazionismo. 2. Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e prepararli nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico. 3. L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale sulla base di apposito programma. 4. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è approvata dal Consiglio Regionale entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Art. 3 1. E’ fatto obbligo alla programmazione regionale nel settore della formazione la previsione di specifici interventi per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari, nonché con associazioni ed istituzioni educative, onde favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati, l’applicazione di adeguate strategie didattiche, l’uso di soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione. 2. Nell’ambito della formazione del personale sanitario iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione e l’aggiornamentoc di operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione di soggetti con DSA. Art. 4 1. La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul diritto allo studio, destina ogni anno specifici contributi agli Enti Locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata, onde favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento. 2. Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa. Art. 5 La Regione Basilicata adotta tutte le misure necessarie per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale adeguato e qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale. Il Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’età evolutiva di cui alla DGR n. 1830/2004 è competente, anche in collaborazione con altre strutture, per qualsiasi intervento di diagnosi e riabilitazione dei soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento. Il Dipartimento coordina la propria azione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e le associazioni interessate, onde favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia e la predisposizione degli interventi necessari. Art. 6 1. La Regione Basilicata si adopera perché alle persone con DSA vengano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. Art. 7 1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso. 2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo. Art. 8 La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della presente legge. Art. 9 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in € 100.000,00, si provvede con le risorse individuate nella legge di approvazione del Bilancio regionale 2008. Art. 10 La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 12 novembre ’07 |
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