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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ ED IL RITO AMBROSIANO di Salvatore Nocera Vicepresidente nazionale della F I S
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Col decreto interministeriale
trasmesso dal Ministero dell’Istruzione n. 21 del 14 Marzo 2011
Il MIUR , in collaborazione col Ministro dell’Economia, detta le norme
per la formazione delle classi e per gli organici di diritto per L’anno
scolastico 2011 -12.
Gli articoli che riguardano l’inclusione degli alunni con
disabilità sono specificamente l’art 3 sulla formazione delle sezioni e
classi della scuola dell’infanzia e primaria, l’art 8 sulla scuola
secondaria di I e II° grado, l’art 12 sull’organico di sostegno e l’art
15 sugli organici di fatto.
L’art 3 ribadisce il principio che la formazione delle classi
debba avvenire” secondo i
criteri ed i parametri di cui al dpr n. 81/09
“ regolamento sulla formazione delle classi. IN tale dpr all’art
5 comma 2 è stabilito che le classi con alunni con disabilità debbono “
di norma” essere costituite con 20 alunni. Il termine “ di norma “
indica che possono esservi eccezioni e l’eccezione è espressamente
prevista nell’art 4 dello stesso dpr, dove è detto che i parametri dei
successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del 10%.
Ciò significa che, in caso di eccesso di iscrizioni le
prime classi con alunni con disabilità possono arrivare al
massimo a 22 alunni.
L’art 8 del decreto
sugli organici al
comma 1 esplicita che le risorse da assegnare ad ogni scuola debbono
tenmer conto delle esigenze degli alunni con disabilità.
L’art 12 ribadisce
che gli organici di diritto
di sostegno debbono essere incrementati secondo la normativa precedente,
a differenza degli altri che invece subiscono forti decurtazioni.
Inoltre deve esservi una distribuzione equilibrata,
fra i diversi gradi di scuola
e le diverse classi, delle dotazioni assegnate, tenendo anche
conto delle altre risorse umane che debbono essere assegnate dagli Enti
locali, cioè gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Si riprende la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 sul
ripristino delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità, per
ripristinare l’obbligo dei Dirigenti scolastici di stipulare contratti a
tempo determinato con supplenti specializzati per garantire le ore in
deroga.
A tal proposito il comma 4 prevede la possibilità di dare
incarichi anche a docenti
di ruolo.
A mio avviso, tale possibilità deve intervenire solo dopo che
siano esaurite le graduatorie di supplenti specializzati, poiché l’art
14 comma 6 della L.n. 104/92 stabilisce che nessuna utilizzazione di
docenti di ruolo può essere data a docenti non
specializzati se prima non sono esaurite le graduatorie dei
supplenti specializzati.
Il successivo comma 5 ribadisce che per la certificazione degli
alunni con disabilità che hanno diritto al sostegno si applica il dpcm
n. 185/06. E questa è una norma che fuga dubbi ed errori in cui sono
incorsi alcuni uffici scolastici provinciali del Piemonte, della Toscana
e della Puglia che volevano, invece,
applicare il recente art 20 della L.n. 102/09 che modifica le
commissioni di accertamento, introducendo un medico dell’INPS e
rendendo più complessa e lunga la procedura, con gravi ritardi
per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni. Il comma 6 prevede l’opportunità di accordi fra
amministrazione scolastica ed altri enti pubblici per garantire un’equa
distribuzione sul territorio regionale delle diverse risorse umane e
materiali a supporto dell’inclusione, anche tramite la costituzione di
reti di scuole.
Il comma 7 è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che le
sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono
alunni con disabilità debbono essere costituite secondo i criteri ed i
parametri del dpr n.81/09 e cioè , di norma con 20 alunni, e solo nel
caso che siano presenti in una classe più di due alunni con disabilità,
in tali classi diviene
insuperabile obbligatoriamente
la presenza di 20 alunni.
Ciò significa , a mio avviso, che
se in una classe è presente un
solo alunno
con disabilità, la classe
non può avere più di 22 alunni inforza della eccezione, prevista
dall’art 4 dello stesso dpr, di
cui si è detto sopra; se sono presenti due alunni con disabilità non si
dovrebbe superare il numero di 21 alunni e con 3 alunni con disabilità
si deve mantenere il numero insuperabile di 20 alunni; ciò per un
criterio di gradazione di qualità o minore disagio per la didattica.
Quanto alla eventualità che si superi il numero di 3 alunni con
disabilità per classe, personalmente riterrei ciò inopportuno e comunque
in contrasto coi criteri di qualità sanciti nelle Linee-guida
ministeriali del 4 Agosto 2009.
Inoltre la presenza di due o tre alunni con disabilità nella
stessa classe deve essere eccezionale e comunque non deve riguardare
alunni con disabilità gravi.
Ciò per criteri di ragionevolezza e di qualità della didattica
non solo nei confronti degli alunni con disabilità ma pure dei loro
compagni.
Un’indicazione in tal senso viene dalla chiusa del paragrafo sui
posti di sostegno contenuto nella circolare che trasmette il decreto. ,
nella quale “ si raccomanda la massima attenzione nella costituzione
delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per
quanto possibile, in presenza di GRAVE DISABILITA’ ( non si usa il
plurale “gravi disabilità”), la formazione delle stesse con più di 20
alunni”.
Purtroppo di questo avviso non è stato L’Ufficio scolastico
regionale della Lombardia che ha diramato
una circolare del 21 Marzo con la quale invece si invitavano i
Dirigenti scolastici a non tener in alcun conto la norma dell’art 5
comma 2 del dpr n. 81/09 relativo alla formazione di classi con non più
di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità.
Questa circolare dell’USR della Lombardia sembra non solo
inopportuna, ma in contrasto con quanto stabilito dal decreto e dalla
circolare ministeriale di trasmissione e quindi palesemente illegittima.
Non ha alcuna rilevanza la spiegazione fornita dall’USR che
questa è la fase dell’organico di diritto
per poi ricostituire classi da 20 in organico di fatto.
Infatti l’art 15 del decreto in esame , concernente proprio
l’organico di fatto stabilisce che non potranno aversi modifiche per
casi già esaminati in organico di diritto e comunque
non risolti entro il 31 Agosto.Ciò significa che se in organico
di diritto si formano
classi da 27 o più
alunni,come prevede la circolare ambrosiana, in organico di fatto tali
classi non potranno essere ridotte e, qualora le famiglie e le
associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse,
con l’autorizzazione dell’USR entro il 31 Agosto, essa non sarebbe più
possibile.
Non è poi chi non veda come l’orientamento dellUfficio scolastico
ambrosiano favorisca la
deriva di delega
della presa in carico dell’inclusione scolastica da parte dei docenti
curricolari ai soli docenti per il sostegno; infatti con classi numerose
e superaffollate da alunni con disabilità, i docenti curricolari hanno
buon gioco a dire che essi hanno troppi alunni cui badare e non possono
seguire gli alunni con
disabilità.Ciò determina il circolo vizioso della via giudiziale
all’inclusione scolastica; infatti i genitori degli alunni con
disabilità, abbandonati dai docenti curricolari quando mancano i docenti
per il sostegno, continueranno a proporre cause, sempre vinte sino ad
oggi, per ottenere il
numero massimo delle ore di sostegno
, in modo che i figli possano svolgere didattica, anche se non in
modo integrato.Così più sono affollate le classi, per motivi di
risparmio, più verranno richieste
ore maggiori di docenti
per il sostegno con aggravio della spesa pubblica che si voleva
risparmiare.Non è quindi l’aumento del numero di ore di sostegno,
provocato dalla Sentenza n. 80/10 della Corte costituzionale citata a
determinare la necessità di aumento del numero di alunni per classe; ma
proprio il contrario, poiché quanti ci battiamo per l’inclusione
scolastica di qualità abbiamo sempre sostenuto che l’in clusione va
fatta dai docenti curricolari
anche con poche ore di sostegno; ma se i docenti curricolari
hanno classi numerose, debbono trascurare gli alunni con disabilità, con
tutto ciò che ne consegue.
Per questo, se non vi saranno ripensamenti da parte dell’USR
Lombardia, le associazioni si vedranno costrette ad agire
giudizialmente.
In concreto ciò significa che il “ rito ambrosiano” che, in campo
liturgico, rende più breve
l’austerità della Quaresima
rispetto a quella ufficiale, nel campo dell’inclusione, rende invece
inagibili le norme ministeriali , relativamente, più garantiste verso i
diritti degli alunni con disabilità. |
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