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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI INDICATORI DI QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON HANDICAP
La valutazione della qualità esigenza sostanziale e giuridica non più rinviabile Dopo tanti anni di esperienze si fa sempre più urgente il bisogno di provare a misurare i livelli di qualità d’integrazione che si sono e si vanno realizzando in tutte le scuole italiane. Ce lo chiedono con sempre maggiore insistenza i membri delle delegazioni straniere con le quali si intensificano gli incontri proprio per conoscere questa nostra realtà unica al mondo, in quanto generalizzata in tutto il sistema d’istruzione.Ce lo chiedono i giovani studenti universitari che si avviano alla professione docente; ce lo chiedono quanti si sforzano di calcolare il costo finanziario di questo processo e di confrontarlo con quello dell’educazione separata nelle scuole speciali, specie negli altri Paesi. L’esperienza ha sempre più, nel trentennio di integrazione scolastica in Italia, evidenziato, attraverso ricerche, sperimentazioni e studi, buone prassi di integrazione scolastica, che, cammin facendo, la normativa giuridica ha recepito in buona parte. L’esperienza ha pure mostrato come vi possano essere diversi livelli di qualità dell’integrazione dovuti a diverse circostanze legate alle situazioni locali delle scuole, della formazione del personale, alla maggiore o minore presenza ed efficienza dei servizi sul territorio, nonché ai diversi flussi finanziari investiti. Sempre più, in questi ultimi anni la riflessione pedagogica e quella giuridica concentrano i loro sforzi nel tentativo di individuare degli indicatori che consentano di valutare i livelli di qualità dell’integrazione scolastica realizzati nelle singole scuole. La normativa è andata sempre più affinandosi in tal senso; si è passati infatti dalla generica formulazione dell’art.12 c.6 della L.104/92 "…verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico" a formulazioni più circostanziate, così il D.P.R. n.275/99, Regolamento per l’attuazione dell’autonomia scolastica, richiede una valutazione complessiva della qualità del servizio scolastico, includendo ivi, per necessità logica, anche quella dell’integrazione che di tale servizio è ormai parte trasversale ed essenziale. Anzi alla valutazione del livello di qualità raggiunto dalle singole scuole si ricollegano anche possibili incentivi finanziari. E l’obbligo di valutazione della qualità grava anche sulle scuole parificate , giacchè espressamente previsto dalla L.n. 62/00. E’ stato di recente ristrutturato un apposito Ente denominato INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Servizio d’Istruzione. L’invisibilità dell’integrazione nel "progetto-qualità" della scuola italiana Ciò che preoccupa, però, quanti operano per la generalizzazione della qualità dell’integrazione scolastica, è il fatto che le metodologie che si stanno utilizzando e gli indicatori cui si sta facendo riferimento per valutare a livello nazionale il servizio dell’istruzione, non tengono in alcun conto il fenomeno dell’integrazione scolastica. Se non si ponesse rimedio a tale lacuna, si rischierebbe o di penalizzare le scuole che attuano l’integrazione scolastica, o di emarginare gli alunni con handicap. Infatti l’integrazione scolastica presenta comparativamente rispetto alla comune ordinaria scolarizzazione maggiori costi finanziari, maggiori tempi e, per gli alunni con handicap intellettivo, minori risultati interni di profitto scolastico. Per evitare i due rischi sopra prospettati, occorre individuare degli indicatori di qualità che la normativa giuridica deve inserire nel progetto nazionale di valutazione della qualità della scuola che sta portando avanti l’INVALSI per conto del Ministero dell’Istruzione. Gli indicatori di qualità Tali indicatori dovranno riguardare tre ordini di aspetti:
Su questo terzo punto occorre far chiarezza. Normalmente per risultato si intende il profitto scolastico, cioè gli apprendimenti maturati. Se per gli alunni con handicap si dovesse tener conto solo di questa voce, per molti alunni con handicap intellettivo questo risultato sarebbe inferiore alla media, se valutato secondo i parametri legali dei programmi ministeriali o degli obiettivi fissati per ciascun ordine e grado di scuola. Invece l’INVALSI dovrà tener conto dell’art.12 c.3 della Legge Quadro n.104/92, che fissa come segue le finalità che debbono essere realizzate dall’integrazione scolastica:
Tutto ciò, secondo la legge determina la crescita in "autonomia" degli alunni con handicap che è poi lo scopo del sistema di educazione e di istruzione per tutti gli alunni nel loro passaggio dal periodo dell’età evolutiva all’età adulta di cittadino. Essendo questi dei dati normativi, la valutazione dell’esito dell’integrazione scolastica, e quindi del livello di qualità realizzato dalle singole scuole, non può prescindere dalla verifica di questi indicatori. Ma c’è di più: quanto all’indicatore degli apprendimenti, per gli alunni con handicap si deve tener conto non solo, ove possibile, della valutazione che sbocca nel rilascio di titoli aventi valore legale, ma anche di quella, basata su "Piani Educativi Differenziati" rispetto ai programmi ministeriali, che sbocca nel rilascio dell’"attestato" che riconosce i "crediti formativi maturati". A questa conclusione, correttiva dell’attuale impostazione del Progetto Nazionale di Valutazione, conduce l’attenta lettura della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con handicap intellettivo "capacità e merito" vanno valutati non secondo parametri oggettivi, ma secondo le loro peculiarità personali. Di tale principio costituzionale, a partire dal 1987 ha tenuto conto l’Amministrazione scolastica emanando disposizioni sulla valutazione dello svolgimento dei Piani Educativi Differenziati nella scuola superiore e sulla possibilità di passaggio, anche nella scuola dell’obbligo da una classe all’altra e da una grado all’altro di istruzione anche senza il possesso di titoli legali di studio quali "licenza elementare", "licenza media" e "diploma di qualifica" o di "maestro d’arte". Su tutto ciò confrontare da ultimo le disposizioni contenute negli artt. 3 c.3, 11 cc. 11e 12, e 15 comma 4, rispettivamente per la scuola elementare, media e superiore. Se questa è la normativa consolidata in materia di valutazione del profitto degli alunni con handicap, specie intellettivo, di essa si deve necessariamente tener conto nell’ambito dell’organizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione Impiego vantaggioso di "specifici" indicatori per l’integrazione In tal modo, tenendo conto degli specifici indicatori di qualità strutturali, di processo e di risultato dell’integrazione scolastica, le scuole che realizzano livelli qualitativi per questi aspetti peri o superiori alla media dei servizi riguardanti gli altri alunni, non si vedranno danneggiate, ma anzi potranno incrementare il punteggio loro attribuito secondo i criteri fissati dal Servizio Nazionale di Valutazione. Viceversa scuole che, indipendentemente dall’integrazione, realizzerebbero punteggi assai elevati, potrebbero vederseli abbassare a causa di una qualità dell’integrazione inferiore alla media o addirittura scarsa. Che tutto ciò non sovverta la logica tradizionale, ma sia invece logica conseguenza di una piena attuazione del principio recente del "Contratto formativo" che si instaura fra Istituzione scolastica e le famiglie dei "clienti" tramite l’incontro tra POF (Progetto dell’Offerta Formativa), ed iscrizione, è mostrato anche dall’orientamento sempre più esplicito della giurisprudenza, che fa propri i risultati delle scienze umane. La Sentenza n. 245/2001 del Consiglio di Stato ha infatti fissato il principio della qualità del servizio scolastico che deve essere offerto agli alunni con handicap, proprio per un aspetto assai delicato qual è quello dell’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno. Il Consiglio di Stato annullando la precedente Sentenza del TAR favorevole all’Amministrazione scolastica, ha dichiarato che l’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno non risponde al bisogno di qualità dell’integrazione scolastica se si limita ad una rispetto puramente formale delle graduatorie e dei titoli di specializzazione aventi valore legale, ma si attua solo se in concreto l’insegnate assegnato è professionalmente in grado di rispondere agli effettivi bisogni educativi dell’alunno con handicap, tenuto conto della specifica tipologia di minorazione e del grado della sua gravità. Alla luce di quanto sopra sembra allora opportuno offrire a quanti opereranno per l’attuazione del Sistema di Valutazione del Servizio Nazionale di Istruzione alcune ipotesi di indicatori di qualità dell’integrazione scolastica e dei suoi diversi livelli, da quello massimo a quello praticamente inesistente, anche se fossero eventualmente presenti alcuni aspetti formali ed estrinseci. Ed a questo proposito è necessario precisare che occorre individuare livelli minimi di qualità, intesi come "livelli essenziali" delle prestazioni dell’integrazione scolastica, tenuto conto che ve ne sono alcuni comuni a tutti i casi di integrazione ed altri aggiuntivi o specificativi dei primi che riguardano singole tipologie di minorazione. I livelli essenziali del servizi per l’integrazione Il concetto di "livelli essenziali" delle prestazione relative ai "servizi alla persona" è ormai entrato definitivamente nel nostro sistema giuridico anche con rango di livello costituzionale. Infatti la L. n. 328/2000 all’art. 22 elenca una serie di livelli essenziali di prestazioni sociali. La Legge Cost. n. 3/2001, confermata con recente referendum, nel modificare l’art. 117 della Costituzione, ha stabilito che in materia scolastica rimangono allo Stato le competenze per la fissazione dei "livelli essenziali"; nelle modifiche apportate all’art. 120 della Costituzione, inoltre, è previsto un potere sostitutivo del governo nel caso in cui le regioni o gli enti locali non rispettino la garanzia dei livelli essenziali di prestazioni ai cittadini. Coerentemente con tali emendamenti il Disegno di legge approvato dal governo il 1° febbraio 2002 relativo alla Riforma dei Cicli Scolastici, all’art. 2 prevede espressamente la necessità dell’individuazione dei "livelli essenziali" delle prestazioni scolastiche, assieme al rispetto dei principi all’integrazione scolastica. Per "livello essenziale di prestazione di un servizio alla persona" si intende la prestazione erogata da un certo Ente tenuto per legge, definita nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, che deve essere garantita a quei livelli minimi su tutto il territorio nazionale. E’ possibile, laddove vi siano mezzi finanziari aggiuntivi elevare la qualità dei livelli minimi che debbono comunque essere garantiti. Trasferito nel campo dell’integrazione scolastica ciò significa che occorre individuare delle prestazioni il cui livello essenziale deve essere rivelato da certi indicatori. Al di sotto di tale livello non si può parlare di integrazione scolastica se non in termini negativi. Al di sopra di tale livello si può parlare di qualità buona ed addirittura ottima. L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’ Per gli alunni con handicap particolarmente gravi però non ci si può accontentare di livelli "minimi " di qualità.In questi casi occorre realizzare livelli di qualità eccellente sia per gli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi, sia per i maggiori costi e complessità organizzativa degli stessi.Solo così si potrà evitare l'emarginazione di questi alunni sia nelle scuole comuni, sia nelle scuole "particolarmente attrezzate" dove alcuni benpensanti vorrebbero confinarli. RINVIO PER GLI ASPETTI FINANZIARI Sostanzialmente connesso al concetto di "indicatore di qualità" è il calcolo dell’ammontare della spesa necessaria a garantire quel determinato livello.Tenendo presente che la normativa citata richiede la realizzazione di "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche",occorre necessariamente individuare l’ammontare dei flussi finanziari che si ritiene idoneo a garantire la realizzazione di quei determinati livelli minimi di qualità dell’integrazione. Ricerche empiriche sono state svolte, nelle direzioni sopra indicate, con riguardo esclusivo agli aspetti pedagogico-didattici, ma non anche finanziari, da Giancarlo Cottoni del Centro di Documentazione per l’Handicap di Parma, dalla Fondazione Zancan di Padova, dal Provveditorato agli Studi di Vicenza e dall’Associazione Italiana Persone Down di Roma, la quale ha pubblicato il rapporto finale col titolo "L’integrazione scolastica delle persone Down, ed. Erickson 2000. Ciò posto, tentiamo di individuare ipotesi di indicatori di qualità intesi quali "livelli essenziali" e quindi minimi comuni a tutti i casi di integrazione di alunni con handicap valevoli per tutto il territorio nazionale, omettendo di intrecciarli con gli aspetti finanziari, dato il taglio di questo intervento. Le singole associazioni preciseranno indicatori aggiuntivi di "livelli essenziali" per singole tipologie di minorazione. Ovviamente questi indicatori servono per la valutazione del servizio offerto da una singola scuola, che ha quindi un carattere di valore medio. Cosa diversa è la valutazione dell’integrazione dei singoli alunni con handicap, che ha un carattere strettamente personale e può, talora assumere valori positivi, anche in assenza di talune prestazioni di livello di qualità, compensato da altre circostanze positive o da una particolare capacità dell’alunno di rispondere positivamente con un maggiore impegno. Indicatori "specifici " della qualità dell’integrazione Gli indicatori di qualità, dovendo quindi verificare livelli medi di qualità, sono individuati in base a buone prassi , che non sono sempre univoche. Sarebbe opportuno pervenire ad un accordo convenzionale, recepito, eventualmente come prima ipotesi di lavoro, dall’INVALSI, fra diversi centri, universitari e non e fra le associazioni, che effettuano ricerche per la qualità dell’integrazione, in modo da concordare una lista di indicatori di livelli essenziali di qualità dell’integrazione, sia per quanto attiene a quelli comuni, che per quelli specifici di singole minorazioni. Ovviamente la rosa del numero possibile di indicatori dovrebbe essere ridotto a quello convenzionalmente ritenuto il minimo indispensabile per realizzare un questionario semplice, facilmente somministrabile. Sulla base di questo accordo si potrebbero diffondere delle "Linee-guida", che potrebbero essere impiegate anche nell’autovalutazione delle singole scuole e nella valutazione della "customer satisfation". Indicatori comuni di qualità di integrazione scolastica
In attesa che sull’individuazione degli indicatori dei livelli essenziali di qualità dell’integrazione scolastica si pronunci l’INVALSI, sembra opportuno proporre che un’Intesa stipulata dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni di cui alla L. n.281/97 tracci delle "Linee-guida affinchè le Istituzioni scolastiche autonome possano avviare sperimentalmente dall’inizio del prossimo anno scolastico la programmazione di interventi di integrazione scolastica di qualità. Si propone di seguito un’ipotesi dei possibili contenuti di una tale Intesa.
IPOTESI DI INTESA STATO-REGIONI PER LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Lungo il corso dei trenta anni in cui è venutosi sviluppando e generalizzando il processo d’integrazione scolastica in Italia, si è ormai consolidato un sistema normativo, rafforzato anche da diverse Sentenze delle supreme Magistrature,che, ove rispettato, offre serie garanzie di qualità. Come "indicatori strutturali di qualità " si possono evidenziare, fra gli altri, i seguenti:
Gli " Indicatori di qualità di Processo" possono così sintetizzarsi:
Gli indicatori di risultato di qualità si possono indicare come segue:
Per un maggior approfondimento dei temi trattati, cfr S.Nocera "La nuova cittadinanza" Ed. SEI 1995; P Gherardini e S.Nocera "L’integrazione delle persone Down" Ed. Erickson 2000; S. Nocera "Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia" Ed. Erickson 2001; S. Nocera "La legge di riforma dei servizi sociali, L.n. 328/2000" Ed. Centro Servizi "Il Melograno di Larino, FIVol,MoVI 2001. |
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