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L’insegnante per il sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza, la n. 245, ha stabilito dei principi sulla qualità dell’integrazione scolastica che l’amministrazione deve rispettare. Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso dell’apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato seconda l’ordine di graduatoria. La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l’annullamento della stessa dal TAR della Lombardia. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con motivazioni che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche l’ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l’attività di sostegno didattico. Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale punta sulla dizione "particolari forme di sostegno" contenuta nell’art. 7 della L. n. 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M. n. 262/88, e sull’art. 13 della L. n. 104/92 che impongono all’amministrazione l’obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all’integrazione dell’alunno in situazione di handicap:
La Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla luce della successiva normativa sull’autonomia scolastica e sull’obbligo dell’amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un "servizio scolastico di qualità" contenute nell’art. 21 della L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99. I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzione scolastiche autonome che, ai sensi della L. n. 333/2001, possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina di insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni. L’Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa. Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all’integrazione dei loro figlioli. Roma, 19 ottobre 2001 Avv.to Salvatore Nocera Responsabile della Sezione giuridica dell’Osservatorio scolastico dell’A.I.P.D. |
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