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La Finanziaria 2003 e l’integrazione scolastica



In materia di integrazione scolastica, la nuova Finanziaria, legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in G.U. del 31 dicembre 2002, suppl. ordinario n. 240), ribadisce nell’art. 35 comma 7 il principio del diritto alle deroghe per il sostegno nei casi di handicap in situazione di gravità. Tali deroghe, come già lo scorso anno, sono autorizzate da Direttore scolastico regionale, ovviamente sulla base di una richiesta documentata da parte delle singole scuole.

Dove la legge introduce novità è sui presupposti per ottenere le nomine e le deroghe per il sostegno, cioè l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap e di gravità.
Infatti la norma sopra citata prevede una stretta di freni alle certificazioni, che il Ministro Moratti in più occasioni aveva detto essere rilasciate talora con troppa facilità.
Infatti si prevede l’emanazione entro fine febbraio di un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della Salute e dell’Istruzione, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni, e su parere delle competenti Commissioni parlamentari, col quale vengono fissati nuovi criteri più rigidi di certificazione.

Qui, però, l’art. 94 comma 3 della Finanziaria fissa un paletto a tale emanando decreto. Infatti tale norma prevede che le persone con sindrome di Down siano automaticamente dichiarate con handicap in situazione di gravità sulla base della presentazione del "cariotipo" (mappa cromosomica). Questa norma introduce un principio nuovo e rivoluzionario quando la minorazione sia conseguenza di una causa genetica o comunque inequivocabilmente documentabile: non occorre più l’accertamento medico legale di una apposita commissione, ai soli fini dell’accertamento dell’handicap ai sensi della legge n. 104/92. Anche sui collaboratori scolastici l’art. 35 comma 3, nel prevederne una riduzione precisa che tra i loro compiti rientra quello dell’accoglienza degli alunni prima dell’inizio delle lezioni e della loro assistenza durante l’orario di mensa. Infine i docenti della scuola secondaria, che abbiano un orario di cattedra inferiore alle 18 ore, debbono completarlo con l’attribuzione di attività di insegnamento, anche scindendo cattedre, ad esempio italiano, storia e geografia, etc. Tale principio di automatismo è stato applicato dalla Finanziaria alle sole persone con sindrome di Down, ma sicuramente ne verrà richiesta l’estensione anche ad altre situazioni inequivocabilmente e scientificamente riconosciute come deficit irreversibile. Probabilmente taluno pretenderà l’estensione anche all’accertamento dell’invalidità civile e la magistratura sarà certamente chiamata a dire l’ultima parola. Intanto i genitori di bambini e ragazzi con sindrome di Down, all’atto delle iscrizioni scolastiche, i cui termini scadono il 25 gennaio p.v., dovranno limitarsi a presentare alle scuole la dichiarazione di handicap in situazione di gravità che deve essere rilasciata per legge dalla ASL di appartenenza o dal medico di base, dietro presentazione del cariotipo (mappa cromosomica), senza la necessità di attendere l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che riguarderà invece tutti gli altri alunni con handicap. Comunque a tale dichiarazione va allegata anche, come già avveniva in precedenza, la diagnosi funzionale rilasciata dall’unità multidisciplinare della stessa ASL.

Preoccupa, però, la complessità procedurale di emanazione del decreto che interverrà comunque dopo la scadenza dei termini d’iscrizione, che dovranno essere prorogati per i soli alunni con handicap. Ciò determinerà ritardi nello svolgimento delle fasi informatizzate per la richiesta di deroghe e per la formazione delle classi con non più di 25 alunni, se frequentate da un solo alunno con handicap e non più di 20 se frequentate da più di uno (massimo due per motivi di opportunità amministrativa legati alla qualità della scuola ed al buon andamento dell’amministrazione).
Qualche perplessità suscita infine la norma sul completamento d’orario degli insegnanti della scuola secondaria. Infatti sino ad oggi i docenti con orario di cattedra ridotto, venivano utilizzati per supplenze di colleghi assenti per i quali è vietato al Dirigente scolastico procedere a nomine esterne. Se questi docenti dovranno obbligatoriamente insegnare su una classe, chi supplirà i colleghi assenti sino a un massimo di 14 giorni?


Roma, 2 gennaio 2003

Salvatore Nocera
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