CAMERA DEI DEPUTATI
Interpellanza
Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Per sapere, premesso
che:
- il Tribunale civile di Cagliari, con un provvedimento
d'urgenza, ha disposto che quattro bambini sardi con disabilità abbiano
un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 come da documentazione
(diagnosi funzionale; piano educativo individualizzato, L. 104/92 art
12; DPR 24 febbraio 1994) per l'intero orario scolastico;
- il provvedimento è intervenuto, a seguito della decisione
dei genitori di rivolgersi, dopo mesi di sterili trattative con la
direzione scolastica regionale sarda ed il sottosegretario alla
Pubblica Istruzione Valentina Aprea, alla Magistratura ordinaria
(sentenza della Corte
Costituzionale, n. 204/04) per vedersi riconosciuto il diritto alla
completa educazione e all'integrazione dei propri figli disabili;
- dal 2002 i Tribunali ordinari riconoscono "il diritto allo
studio pieno e inviolabile, non suscettibile di compressione" e che "
la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate non
favorisce l'insegnamento e l'istruzione [.] e reca al minore ed alla
sua famiglia (i cui sforzi
economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave e
irreparabile danno" (Ord. Tribunale Roma 7/2/04);
- l'assegnazione di insegnante specializzato di sostegno al
bambino disabile nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce un
diritto riconosciuto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992 ("Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate");
- si tratta di uno strumento indispensabile per la piena
realizzazione del diritto inviolabile all'educazione, allo sviluppo
della personalità ed all'istruzione riconosciuto dalla stessa legge n.
104/1992 all'art. 12, ribadito dall'art. 3 della Costituzione;
- la Costituzione prevede e tutela i diritti dei disabili
anche agli articoli 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
nelle formazioni sociali qual è, appunto, la scuola), 34 (che
garantisce l'effettività dell'istruzione) e 38 (che tutela con pienezza
il diritto dei disabili all'educazione,
disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli "organi ed
istituti predisposti od integrati dallo Stato"); diritto all'educazione
e all'istruzione piena che viene confermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 215/87;
- il diritto delle persone con disabili all'educazione,
all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della
comunità ed il diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole
allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini sono
riconosciuti anche dagli artt. 15 e 17 della Carta Sociale europea;
- il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito
dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
del 7/12/2000 e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;
- l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 consente alle
autorità scolastiche, al fine di assicurare "l'integrazione scolastica
degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla
gravità dell'handicap", di far "ricorso all'ampia flessibilità
organizzativa e funzionale delle
classi prevista dall'art. 21, comma 8 e 9, della legge 15 marzo 1997 n.
59" e prevede "la possibilità di assumere con contratto a tempo
determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto 1:138
docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
particolarmente gravi";
- in aperto contrasto con i succitati diritti fondamentali dei
minori che si ribadisce sono inviolabili, il Ministero persevera
nell'imputare alla mancanza di fondi le ragioni di un comportamento
gravemente manchevole nei confronti dei soggetti più deboli;
- l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, sulla base
della popolazione scolastica e non sulla base dei casi di handicap, non
tiene in alcun conto delle esigenze individuali dei minori, per cui
l'assegnazione completa del rapporto 1:1 rischia di penalizzare i
rapporti di sostegno di
altri alunni ritenuti "meno gravi di altri", spesso arbitrariamente,
dall'amministrazione scolastica, che tenta di "spartire" tra un numero
di alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado
in tutta Italia sempre più in aumento (sono 160.455 gli alunni
iscritti, il 4,6% in più rispetto allo scorso anno), le esigue risorse
dell'organico assegnato (81.262 unità, per la precisione una media di
1:2)
- assegnare un numero di ore di sostegno inferiore rispetto
alle reali esigenze valutate ed espresse da un'equipe multidisciplinare
in collaborazione con la famiglia "comporta per il minore e per la
scuola gravi problemi con il rischio che si metta in moto un meccanismo
regressivo" (Ord.
Tribunale Roma 7/2/04), compromettendo il consolidamento dei risultati
ottenuti, interrompendo il percorso avviato ed impedendo di fatto
l'attuazione di un'integrazione scolastica di qualità.
- sono oramai numerose le sentenze dei tribunali civili in
tutta Italia che attraverso ordinanze al Ministero (sempre resistente
in giudizio contro le famiglie) sulle assegnazioni dei rapporti di
sostegno adeguati a ciascun alunno, colmando le lacune nell'azione
amministrativa , hanno
provveduto ad integrare il sostegno a favore dei bambini con disabilità,
restituendo la fiducia a tante famiglie e aprendo la strada per una
serie di ulteriori ricorsi -:
quali
iniziative il Governo intenda prendere per:
- dare piena attuazione ai principi fissati dalla legge 104/92;
- assicurare
ai bambini disabili il diritto alla scuola, all'integrazione e alla
salute come previsto dalla nostra Costituzione, dalla Carta Sociale
europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- fare in modo che il Ministero riassuma la sua
imprescindibile funzione di garante del diritto allo studio,
assicurando un sostegno pieno e interventi personalizzati in funzione
delle esigenze e potenzialità di ciascun minore con disabilità, e non
"costringendo" le famiglie a rivolgersi
alla Magistratura
Roma, 02/03/2005
Antonello Soro
Pierluigi Castagnetti
Donato Mosella
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