- Per sapere – premesso che:
da notizie pervenuteci dal CIIS (Comitato
Italiano Insegnati di Sostegno) e dalla FADIS (Federazione
delle Associazioni dei Docenti per la Integrazione Scolastica), in
quasi tutte le Regioni italiane risultano concluse le attività
formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per
insegnante di sostegno agli studenti portatori di handicap,
istituiti presso alcune Facoltà di Scienze della Formazione delle
Università degli Studi ai sensi del D.I. n.460 del 24/11/1998 e
del D.P.R. n.970 del 31/10/1975;
tali corsi di specializzazione polivalente hanno
avuto come finalità principale l’effettiva realizzazione del
diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica
garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi
quelli più svantaggiati e più deboli come tutti quegli studenti
portatori di handicap che vedono così assegnato alle proprie classi
scolastiche frequentate, i docenti specializzati per la integrazione
scolastica fondamentali per la integrazione scolastica di ogni
portatore di handicap;
le suddette norme costituzionali a garanzia del
diritto all’istruzione ed integrazione scolastica delle persone
disabili sono state recepite nella Legge-quadro n°104/1992, ed in
particolare all’art. 14 che, in combinato disposto con l’art. 6
del Decreto Interministeriale n.460 del 24/11/1998, ha generato, di
fatto, una ampia classe di docenti precari della scuola;
il diploma di specializzazione conseguito ai
sensi del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del
31/10/1975 è riconosciuto come abilitante per l’accesso alla
docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione
sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso,
poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un
valore di "abilitazione" necessaria, come è risaputo,
per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato presso l’amministrazione scolastica, di tale
categoria di docenti;
in virtù della legge n.104/1999 sono stati
altresì attivati in quasi tutte le Università italiane le Scuole
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario denominate SISS
(per la sezione secondaria) e le nuove Lauree in Scienze della
Formazione Primaria (per la sezione primaria), alle quali si accede
con accesso limitato e per le quali, in virtù della legge n. 306
del 27 ottobre 2000;
tali Università vengono autorizzate a rilasciare
dei diplomi di specializzazione per le prime, e di laurea per le
seconde, riconosciuti come abilitanti per l’insegnamento del
sostegno ai soggetti portatori di handicap, oltre che ad assumere il
valore di "abilitazione", come detto, fondamentale per
la stabilizzazione su posti di handicap di tale ultima categoria di
docenti laureati e specializzati per il sostegno;
in conseguenza appare palese l’evidente
discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si
sono specializzati ed a breve si andranno a specializzare per il
sostegno (si veda ad esempio quelli che in atto frequentano ancora i
corsi -per la sola sezione primaria- attivi presso l’Università
di Trento), mediante i corsi istituiti ex D.I. n.460 del 24/11/1998
e D.P.R. n.970 del 31/10/1975;
la suddetta legge n. 306/2000 non consente anche
a quest’ultimi docenti di possedere un titolo
"abilitante" per l’insegnamento su posti di sostegno,
che presenti contestualmente anche il valore di
"abilitazione", come al contrario avviene, come detto,
per quei docenti specializzatisi con le SISS e per quei docenti
laureatisi con la nuova laurea specialistica in scienze della
formazione primaria;
in tal maniera continua a perdurare nell’intero
Paese una situazione di contraddittoria discriminazione dei
docenti specializzatisi per il sostegno la quale, oltre che
nascere da una norma sindacabile anche sotto il profilo della stessa
legittimità costituzionale, si pone sicuramente come disagiante e
mortificante per le legittime aspettative di tutti gli studenti
portatori di handicap che in atto non vedono pienamente garantito il
loro diritto costituzionale alla istruzione scolastica ed alla
continuità didattica;
in tal maniera continua a perdurare nell’intero
Paese una non meno mortificante ed alienante condizione di
precariato per tale categoria di docente specializzato per il
sostegno mediante i corsi istituiti ex D.I. n.460 del 24/11/1998 e
D.P.R. n.970 del 31/10/1975, i quali vengono così
"condannati" a tale stato di insicurezza occupazionale,
atteso che anche ad essi non viene ancora proposto ed attivato alcun
percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della
abilitazione all’insegnamento-:
quali iniziative intende il Governo
intraprendere, per modificare la suddetta legge n. 306 del 27
ottobre 2000 con l’inserimento del seguente comma 6-ter dopo l’esistente
comma 6-bis:
6-ter. Le norme di cui al precedente
comma 6-bis si applicano anche a favore di coloro che sono in
possesso del titolo di Specializzazione per le Attività di
Sostegno conseguito presso le Facoltà di Scienze della
Formazione delle Università italiane ai sensi e per gli effetti del
D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del 31/10/1975.
Tutti coloro che hanno già conseguito il titolo
di Specializzazione per le Attività di Sostegno, presso le
Facoltà di Scienze della Formazione delle Università italiane ai
sensi e per gli effetti del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R.
n.970 del 31/10/1975, vengono ammessi a sostenere un esame di Stato
integrativo post specializzazione, nelle Università organizzatrici.
L’esame di Stato di cui al presente comma si
sostiene al termine del corso svolto ed ha valore di prova
concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall’art. 401 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124., limitatamente alla classe di concorso
e/o alla tipologia di posto comune d’insegnamento relativa al
titolo di studio posseduto per l’accesso ai suddetti corsi di
specializzazione.
Con decreto del Ministro della Istruzione, dell’Università
e della Ricerca sono stabilite le prove d’esame, che dovranno
accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari
sia l’avvenuta acquisizione, nel corso di specializzazione svolto,
delle competenze professionali, nonché le relative modalità di
svolgimento.
Con il medesimo decreto vengono determinati i
criteri e le modalità di costituzione delle commissioni dell’esame
di Stato suddetto, ed il punteggio da attribuire al risultato dell’esame
di Stato suddetto, valido come abilitazione utilizzabile per la
classe di concorso del relativo titolo di studio, sia ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso,
per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art.3 del
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 7 giugno 1999.
Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche a coloro che frequentano i corsi biennali di
specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola
primaria, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.460 del 24/11/1998 e
del D.P.R. n.970 del 31/10/1975, presso le Facoltà di Scienze della
Formazione delle Università italiane, e che si concluderanno
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002.