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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

 

Comune di Roma

 

URP

INVALIDI CIVILI

INCONTRO AI CITTADINI

L’INVALIDITA’ CIVILE:

 

CHE COSA E'

Consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio,lavoro o di guerra, in base al quale l' interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

 

COME RICHIEDERLA

E' sufficiente presentare la domanda alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell' interessato.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia invalidante.

La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se la Commissione medica non provvede entro tale termine, il richiedente può presentare una diffida, in carta semplice, all'Assessorato alla sanità della regione Lazio che fissa la data della visita entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito.

Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

La Commissione medica A.S.L., dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale.

Se la commissione medica A.S.L. accerta l'invalidità, trasmette copia del verbale di visita, completo della documentazione, alla Commissione medica di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze competente per territorio.

La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L..

Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l'A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oppure la Commissione medica di verifica (nel caso in cui questa ultima abbia effettuato la visita diretta) trasmette all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un'originale del verbale di visita. Sul verbale è indicata la percentuale di invalidità riconosciuta.

 

I RICORSI

 

Contro i verbali delle Commissioni mediche A.S.L. e delle Commissioni mediche di verifica è possibile presentare ricorso, in carta semplice, alla Commissione medica superiore e di invalidità civile presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Via Casilina n. 3 - 00182 Roma.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale di visita.

Il ricorso viene definito entro 180 giorni dalla data di presentazione.

Se la decisione non interviene entro il termine di 180 giorni, il ricorso si intende respinto.

Contro il decreto di decisione del ricorso, o trascorsi inutilmente 180 giorni dalla sua presentazione,è possibile ricorrere dinanzi al giudice ordinario.

LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

In alternativa al ricorso, o nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non si voglia iniziare un’istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l’”aggravamento”, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione di prima istanza.

Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l’esclusione della verifica.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso. In questo caso le provvidenze economiche iniziano ad essere pagate considerando la data del nuovo accertamento.

 

Effetti del riconoscimento dell'invalidità

concessione di protesi ed ausili

da parte della ASL di residenza, necessari per il recupero funzionale e sociale

iscrizione nelle liste speciali di collocamento

per invalidità pari o superiore al 46%

esenzione dal pagamento dei ticket sanitari
concessione di benefici economici

spetta agli invalidi civili con meno di 65 anni che abbiano un'invalidità riconosciuta dalla commissione medica della ASL superiore al 74% e siano in possesso dei requisiti socio economici richiesti dalla legge. Le provvidenze economiche vengono riconosciute con determinazione dirigenziale del Comune di Roma su istanza dell'interessato ed a seguito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti, e liquidate dall’INPS. Chi abbia compiuto i 65 anni al momento della domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, ha diritto esclusivamente all’indennità di accompagnamento (100% di invalidità con diritto di accompagno). 

 

 

I BENEFICI ECONOMICI 

Il verbale sanitario attestante il grado di invalidità civile e la documentazione relativa vengono trasmesse dalla ASL competente al Comune di Roma – Ufficio Invalidi Civili – via Ostiense 131/L.

Dopo aver accertato, nei confronti dell' interessato, l'esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc), viene emanato il provvedimento di concessione che viene inviato alla sede dell' INPS territorialmente competente, che provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l' Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.

Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale si devono concludere le procedure di concessione delle provvidenze riconosciute. I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale. Sulle prestazioni dovute debbono essere corrisposti gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile.

I RICORSI

In caso di mancato accoglimento delle prestazioni economiche, il cittadino può ricorrere contro la determinazione del Comune di Roma presentando ricorso amministrativo all’INPS. Il ricorso, redatto in carta semplice, va indirizzato al Comitato Provinciale dell’INPS e presentato tramite il Comune di Roma che lo trasmette all’INPS. L’interessato ha 90 giorni di tempo dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della domanda di prestazione economica. Nel caso in cui il Comitato Provinciale dell’INPS esprima parere negativo, l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale contro l’INPS al giudice ordinario.

 

 

Assegno mensile di assistenza

 

Condizioni:

·         età compresa fra i 18 e i 65 anni di età

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno

·         avere il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74%

·         disporre di un reddito annuo personale non superiore a  3.755,83 EURO per il 2002

·         essere iscritti al collocamento obbligatorio per i disabili

·         se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l’assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

Importo 2002:

218,65 EURO per 13 mensilità.

Incompatibilità:

L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio).

Dopo il sessantacinquesimo anno di età l’assegno viene trasformato in pensione sociale.

 Documentazione:

·         Verbale A.S.L.  timbrato dalla Commissione periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile del Ministero del Tesoro

·         Dichiarazione maggiorenne (una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 del DPR 445/2000)[1]

·         Eventuale delega alla riscossione con firma autenticata (art. 21 del D.P.R. 445 del 2000) o eventuale richiesta di accreditamento su c/c bancario

·         Fotocopia documento di identità dell’invalido

 

ADEMPIMENTI ANNUALI:  I titolari di assegno mensile di invalidità devono presentare entro il 31/03 di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

 

 Pensione di inabilità

 

Condizioni:

·         età compresa fra i 18 e i 65 anni di età

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno

·         avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%

·         disporre di un reddito annuo personale non superiore a 12.796,19 EURO Per il 2002

Importo 2002:

218,65 EURO per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Documentazione:

·         Verbale A.S.L.  timbrato dalla Commissione periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile del Ministero del Tesoro;

·         Dichiarazione maggiorenne (1)

·         Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione alle liste del collocamento speciale invalidi.

·         Eventuale delega alla riscossione con firma autenticata (art. 21 del D.P.R. 445 del 2000) o eventuale richiesta di accreditamento su c/c bancario

·         Fotocopia documento di identità dell’invalido

 

 

Indennità di accompagnamento

 

Condizioni:

·         è indipendente dall’età e dal reddito personale

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonche` i minori iscritti nella loro carta di soggiorno

·         avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età;

·         non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo:

426,09 EURO per 12 mensilità.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con l’erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Documentazione:

·         Verbale A.S.L.  timbrato dalla Commissione periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile del Ministero del Tesoro;

·         Dichiarazione maggiorenne (1)

·         Eventuale delega alla riscossione con firma autenticata (art. 21 del D.P.R. 445 del 2000) o eventuale richiesta di accreditamento su c/c bancario

·         Fotocopia documento di identità dell’invalido

 

ADEMPIMENTI ANNUALI:          Presentazione entro il 31/03 di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti la sussistenza o meno di ricovero gratuito in Istituti  a lungodegenza e riabilitazione con retta a totale carico di Enti Pubblici. 

 

 

Indennità mensile di frequenza

Condizioni:

·         fino ai diciotto anni di età;

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i minori cittadini dell’Unione Europea i cui familiari siano residenti in Italia e abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di soggiorno di uno dei genitori.

·         essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età" (L. 589/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore";

·         frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine.

·         non disporre di un reddito annuo personale superiore a 3.755,83 EURO

 

Importo:

218,65 EURO; l’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Documentazione:

·         Dichiarazione di minorenne (1)

·         Delega per Minori, con la quale un genitore delega il coniuge  a riscuotere l’intera indennità per conto del figlio minore. Tale delega deve essere sottoscritta dal delegante con firma autenticata   (Art. 21 DPR 445/2000)

·         Verbale A.S.L.  timbrato dalla Commissione periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile del Ministero del Tesoro

·         Eventuale richiesta di accreditamento Bancaria o Postale

·         Certificato di frequenza scolastica rilasciato all’inizio dell’anno scolastico o autocertificazione resa dal genitore.

 

 

Ciechi civili

 

Pensione per i ciechi civili assoluti

 

Condizioni:

·         dal 18° anno di età;

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonche` i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

·         essere stato riconosciuto cieco assoluto;

·         non disporre di un reddito annuo personale superiore 12.796,09 EURO

Importo

236,45 EURO per tredici mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
218,65 EURO per tredici mensilità se il disabile è ricoverato in istituto.

 

Pensione per i ciechi civili parziali

 

Condizioni:

·         è indipendente dall’età;

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonche` i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

·         essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad  un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

·         non disporre di un reddito annuo personale superiore a 12.796,09 EURO.

Importo

218,65 EURO per 13 mensilità.

 

Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti

 

Condizioni:

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonche` i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

·         essere stato riconosciuto cieco assoluto;

·         è indipendente dal reddito;

·         è indipendente dall’età

Importo

619,85 EURO mensili per 12 mensilità.
E’ incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

 

Speciale indennità per i ciechi parziali

 

Condizioni:

·         è indipendente dall’età;

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonche` i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

·         essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

·         è indipendente dal reddito personale.

Importo:

111,42 EURO per 12 mensilità.
L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

 

 

Sordomuti

 

Pensione

 

Condizioni

·         essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;

·         non disporre di un reddito personale superiore a 12.796,09 EURO annuI;

·         essere stato riconosciuto sordomuto.

·         Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale.

Importo:

218,65 EURO per 13 mensilità

 

 

Indennità di comunicazione

 

Condizioni:

·         essere cittadino italiano residente in Italia

·         hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonche` i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

·         essere stato riconosciuto sordomuto;

·         indipendente dall’età;

·         indipendente dal reddito personale,

Importo:

174,35 EURO per 12 mensilità.

L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).

L’indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L’indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

 

 

LA Carta di soggiorno

La legge finanziaria 2001 ha stabilito che il cittadino extracomunitario riconosciuto invalido civile possa fruire delle provvidenze economiche connesse al suo stato di invalidità solo se in possesso della carta di soggiorno. Alcune informazioni utili.

Chi può chiedere il rilascio della carta di soggiorno?

1.      Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.

2.      Lo straniero coniuge, o figlio minore, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia.

All’atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per sè lo straniero deve indicare:

·         le proprie generalità complete;

·         il luogo o i luoghi dove ha dimorato nei cinque anni precedenti;

·         il luogo di residenza attuale;

·         le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

La domanda deve essere corredata da:

·         copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall’autorità italiana da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita del richiedente;

·         copia della dichiarazione dei redditi (o del modello 101) per l’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale;

·         certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;

·         4 foto-tessera;

·         marca da bollo, se prescritta.

·         copia del contratto di affitto o del rogito in caso di proprietà dell'abitazione.

Nel caso in cui lo straniero faccia richiesta della carta di soggiorno per il coniuge o per i figli minori, oltre ai documenti sopra citati deve presentare anche documentazione che attesti:

·         lo stato di coniuge, di genitore o di figlio minore. (i certificati rilasciati dalla competente autorità dello stato estero devono però essere autenticati dall'autorità consolare italiana che conferma così che la traduzione in lingua italiana dei documenti allegati è conforme agli originali);

·         documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale sull'Edilizia Residenziale Pubblica (sono validi i certificati rilasciati dall'Ufficio del Comune o quelli di idoneità igienico-sanitaria rilasciati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale);

·         di aver avuto un reddito (a quello del richiedente vengono sommati eventuali redditi prodotti da familiari conviventi non a carico) nell'anno precedente a quello in cui sta presentando domanda pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare pari all'assegno sociale se si fa richiesta di carta di soggiorno per una persona, al suo doppio se si fa richiesta per due o tre persone e al suo triplo se si fa richiesta per quattro o più persone.

Lo straniero coniuge, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia, all'atto della domanda, oltre a dichiarare le proprie generalità, deve dichiarare anche quelle dell'altro coniuge o del figlio con cui convive.

Per lo straniero figlio minore a carico di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia la domanda viene presentata da chi esercita la patria potestà.

 

Modalità e tempi di rilascio

 

All’atto della presentazione della domanda e della documentazione viene rilasciata ricevuta con l’indicazione della data utile per il ritiro della carta, ma la ricevuta non sostituisce la carta.

La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

 

Cosa può fare il titolare della carta di soggiorno, oltre a quanto previsto per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia?

  • Fare ingresso nel territorio dello stato in esenzione di visto
  • Svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge riserva ai cittadini italiani
  • Accedere alle prestazioni erogate della Pubblica Amministrazione
  • Partecipare all'elettorato attivo e passivo locale in armonia con quanto previsto dal capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992
  • Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

 



·         [1] può essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza dell'impiegato che la riceve (il quale annota gli estremi del documento sulla dichiarazione ), oppure presentata da un'altra persona  o spedita per posta o via fax con allegata la fotocopia del documento del firmatario (art. 38 del DPR 445/2000)

·         In caso di impedimento temporaneo a rendere una dichiarazione per ragioni di salute, un parente prossimo  (il coniuge o in sua assenza i figli o in mancanza un altro parente fino al terzo grado ) puo’ rendere tale dichiarazione nel suo interesse indicando in tale dichiarazione l’esistenza di un impedimento di salute davanti al Pubblico Ufficiale che attesta l’identità del parente (art. 4 DPR 445/2000)

·         Nel caso in cui l’impedimento alla dichiarazione sia permanente la dichiarazione è resa  dall’interessato in presenza di un pubblico ufficiale che attesta l’identità del dichiarante e l’esistenza di un impedimento alla sottoscrizione (art. 4 DPR 445/2000)

 


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