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Invalsi: “Pro” o “contro”?
Ci risiamo: arrivato in sordina e ora diffuso capillarmente a due
settimane dalla pubblicazione si affaccia il provvedimento indirizzato
alle scuole, emanato non dal Miur, ma da un ente di diritto pubblico,
l’Invalsi, sulle modalità per lo svolgimento delle prove di
apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali. La nota,
che nota resta e non ha per me forza di legge è dimentica di buonsenso e
dà tassative disposizioni…
·
incongruenti con alla varata
legge 170 pur in
attesa di linee guida,
·
discordanti con il
regolamento sulla valutazione del 2009,
·
al di fuori delle basilari disposizioni in tema d’inclusione delle
persone con disabilità che a pieno titolo frequentano le scuole italiane
da quando fu abolita l’istruzione separata.
L’impianto normativo vigente, che mai in nessun caso prevede da
trent’anni l’allontanamento in un giorno di lezione, in orario
scolastico, dell’alunno disabile o con disturbo di apprendimento dato
l’ipotetico intralcio arrecato allo svolgimento delle lezioni, è
sovvertito dalle disposizioni contenute nella “Nota sullo svolgimento
delle prove del SNV 2010‐2011
per gli allievi con bisogni educativi speciali” che oserei dire lontano
dal determinare un vantaggio espresso dal complemento, “per” interpreto
personalmente con il complemento di svantaggio “contro”. Questo il testo: Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi
Mi chiedo:
Dov’è il vantaggio in queste disposizioni per gli alunni in questione?
Mi riferisco a questioni fondamentali sulle quali cerco di chiarirmi, ma
non trovo vantaggio, piuttosto penalizzazione!
Sottopongo alla vostra riflessione i quesiti:
-Si possono allontanare dalla classe in un normale giorno di frequenza
quegli
L’attività, che non si può svolgere dentro la classe dove stanno
avvenendo le prove, che è esplicito monito all’allontanamento
dell'alunno “sacrificato” in nome dell’affidabilità e
-Si può far ricadere sulla discrezionalità del dirigente scolastico
un’indicazione che recita “E’ consentito che gli allievi con disabilità
intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove
SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri”? Un
dirigente garante delle
linee guida per l’integrazione scolastica può prendere disposizioni
contrastanti da una nota di un ente di diritto pubblico?
Beh, se conoscete qualche caso in cui non sia previsto un docente di
sostegno per un alunno minorato della vista, significa solo che i tagli
sono arrivati all’en plein!!! Potrebbe essere autonomo? Perché no! Mi
chiedo: la discrezionalità a quale titolo viene demandata al dirigente
scolastico da parte di questo ente? Che sia cambiato qualcosa anche per
gli alunni non vedenti rispetto a tutte le prove svolte del 2004 a oggi?
Mistero!
Io modestamente non credo che tutto ciò possa essere permesso durante un
Salviamo le prove di apprendimento e come si suol dire “buttiamo il
bambino con l’acqua sporca” ?
Di fatto questo avverrà!
Gli studi comparativi se avvengono tra paesi che non contemplano
l’integrazione scolastica e l’Italia e propongono monitoraggi dei
livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo
insieme e nelle sue articolazioni sacrificano per noi anni di lavoro e
di lotte di famiglie, docenti, organizzazioni e istituzioni mettendo
fuori dall’uscio materialmente e simbolicamente chi ha portato alto il
nome della scuola italiana nel mondo: gli alunni con disabilità e chi vi
si dedica con professionalità e abnegazione.
Se poi non si tratti di discriminazione, ma rigore, di scientificità
degli studi
A conclusione di questo ennesimo articolo primaverile, tappa fissa dal
2004, in difesa della dignità di chi passa inosservato ribattezzerei con
una battuta la nota:
Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2010‐2011 “contro” gli
allievi con bisogni educativi speciali
Grottaferrata 18 aprile 2011
Elena Duccillo |
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