Il problema della partecipazione degli utenti ai
costi dei servizi resi dai Comuni è assai delicato. In via di
principio è corretto che l'ente locale chieda una contribuzione ai
costi, commisurata alle loro condizioni economiche, diversamente
l'ente locale non sarebbe in grado di far fronte ai costi per gestire
i servizi necessari.
Con riguardo alle persone con disabilità, il legislatore non ha
annullato tale principio né ha precostituito una situazione di
privilegio, ma lo ha ribadito, prendendo in considerazione la
situazione economica del solo utente disabile. Ciò in considerazione
del fatto che le persone con disabilità gravano in misura maggiore
sull'economia della famiglia (cosa di cui non tiene conto, se non in
misura marginale, la norma sull'Isee). Il legislatore all'art 3 c.
2ter del dlgs 130/00 ha erroneamente previsto l'emanazione di un
decreto del presidente del Consiglio dei ministri per regolare gli
aspetti organizzativi di questa novità. Ora, la mancata emanazione
del decreto è interpretata da alcuni Comuni come una condizione
impeditiva all'entrata in vigore della norma agevolativa. Ciò è
errato, poiché la norma esiste e la mancata emanazione del dpcm non
può vanificarla. Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3/01, che ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa e
amministrativa esclusiva in materia di assistenza sociale, è da
ritenere decaduto il potere del governo a emanare atti amministrativi
in materia. Il nuovo art. 118 della Costituzione conferisce ai Comuni
la competenza amministrativa su tali materie, le Regioni e Comuni
devono ritenere la norma come diritto immediatamente vigente e ogni
loro atto che non ne tenga conto deve considerarsi illegittimo e
censurabile avanti al Tar.
La norma potrebbe considerarsi incostituzionale, perché consente
questa agevolazione solo alle persone con disabilità e non anche a
favore di altre persone, come le persone colpite da Aids, che talora
hanno problemi economici ed esistenziali non inferiori. Le persone con
disabilità non devono essere considerate agevolate da una tale norma.
Qui non si tratta di una norma agevolativa eccezionale, ma di una
norma speciale, che cerca di garantire le pari opportunità, ai sensi
dell'art. 3 comma 3 della Costituzione secondo il quale è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'eguaglianza
fra tutti i cittadini. Ora le persone disabili per fruire degli stessi
diritti degli altri cittadini devono sopportare spese ben maggiori e
quei servizi che per altri possono sembrare talora opzionali per tali
persone sono essenziali.
Salvatore Nocera