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Isee e disabili

Il problema della partecipazione degli utenti ai costi dei servizi resi dai Comuni è assai delicato. In via di principio è corretto che l'ente locale chieda una contribuzione ai costi, commisurata alle loro condizioni economiche, diversamente l'ente locale non sarebbe in grado di far fronte ai costi per gestire i servizi necessari.


Con riguardo alle persone con disabilità, il legislatore non ha annullato tale principio né ha precostituito una situazione di privilegio, ma lo ha ribadito, prendendo in considerazione la situazione economica del solo utente disabile. Ciò in considerazione del fatto che le persone con disabilità gravano in misura maggiore sull'economia della famiglia (cosa di cui non tiene conto, se non in misura marginale, la norma sull'Isee). Il legislatore all'art 3 c. 2ter del dlgs 130/00 ha erroneamente previsto l'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri per regolare gli aspetti organizzativi di questa novità. Ora, la mancata emanazione del decreto è interpretata da alcuni Comuni come una condizione impeditiva all'entrata in vigore della norma agevolativa. Ciò è errato, poiché la norma esiste e la mancata emanazione del dpcm non può vanificarla. Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/01, che ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa e amministrativa esclusiva in materia di assistenza sociale, è da ritenere decaduto il potere del governo a emanare atti amministrativi in materia. Il nuovo art. 118 della Costituzione conferisce ai Comuni la competenza amministrativa su tali materie, le Regioni e Comuni devono ritenere la norma come diritto immediatamente vigente e ogni loro atto che non ne tenga conto deve considerarsi illegittimo e censurabile avanti al Tar.


La norma potrebbe considerarsi incostituzionale, perché consente questa agevolazione solo alle persone con disabilità e non anche a favore di altre persone, come le persone colpite da Aids, che talora hanno problemi economici ed esistenziali non inferiori. Le persone con disabilità non devono essere considerate agevolate da una tale norma. Qui non si tratta di una norma agevolativa eccezionale, ma di una norma speciale, che cerca di garantire le pari opportunità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Costituzione secondo il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'eguaglianza fra tutti i cittadini. Ora le persone disabili per fruire degli stessi diritti degli altri cittadini devono sopportare spese ben maggiori e quei servizi che per altri possono sembrare talora opzionali per tali persone sono essenziali.

Salvatore Nocera


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