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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

I.S.P.I

 

Istituto superiore di studi socio-psicopedagogici italiano

Riconosciuto con Decreto Reg. Campania 5-10-1981

Riconoscimento giuridico nazionale Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 384 del 10/12/1991

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Corsi biennali polivalenti di specializzazione

(D.P.R- 31/10/1975 n. 970 – D.M. 24/4/1986 – 12/11/1998 N° 460)

 

ENTE IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA E L’IST. UNIV. “SUOR ORSOLA BENINCASA” DI NAPOLI

 

AGENZIA DI FORMAZIONE ACCREDITATA CON D.M. 2/7/2001 e 24/5/2002

Sede Nazionale SAPRI (SA) Via camerelle, 35, 84073 – Tel./fax (0973) 603460

 

 

 

 

Alla Dr.ssa

 

LETIZIA MORATTI

 

Ministro dell’Istruzione

 

All’Onorevole

 

GEROLAMO SIRCHIA

 

Ministro della Salute

 

Onorevole

 

ROBERTO MARONI

 

Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali

 

Onorevole

 

VALENTINA APREA

 

Segretario P.I.

 

Onorevole

 

ANTONIO GUIDI

 

Sottosegretario Ministero della Salute

 

Onorevole

 

GRAZIA SESTINI

 

Sottosegretario Dipar. Affari Sociali

 

 

 

 

 

 

I partecipanti del VIII Convegno Nazionale di Studi e di aggiornamento sull’”handicap e la nuova politica dell’integrazione” –luci ed ombre- organizzato dall’I.S.P.I. a Sangineto Lido (CS) nei giorni 4 – 5 – e 6 Aprile 2002, al termine dei lavori in cui si è insistito sulla necessità di migliorare di più la qualità dell’integrazione scolastica e sociale delle persone in situazione di handicap, rivolgono le seguenti richieste:

 

1.            Che nella commissione medica deputata alla individuazione dell’alunno in situazione di handicap che sarà costituita con l’emanando Decreto del P.C.M. di cui all’art.35 comma 7 L.F. 2003 sia comunque prevista la figura del N.P.I.

2.            Che, nelle more della emanazione del decreto, si continui ad applicare la normativa vigente concernente l’individuazione dell’alunno handicappato e precisamente l’art.2 del D.P.R. 24/2/1994 che ha recepito la L. n.423/993 di conversione del D.L. 27/8/993 n. 324; conseguentemente si chiede che vengano revocate le circolari del C.S.A. di Roma del 6/2/223 e della Dir. Scol. Reg. Basilicata del 7/3/2003 sicuramente “contra legem”.

3.            Che, nell’emanando decreto, sia previsto che alla individuazione delle ore di sostegno e/o delle ore di assistenza educativa provvedano, con la collaborazione della famiglia, congiuntamente gli operatori socio-sanitari e scolastici nel comma 5 dell’art.12 L.q. n.104/92 e che, comunque si preveda che alla stesura della D.F. partecipi anche il personale della scuola.

4.            Che venga al più presto emanata una legge che renda obbligatori gli accordi di programma previsti dall’art.13 L.q. n.104/92 e D.M. 9/7/1992 anche per assicurare che venga, in tal modo, data sicura attuazione all’emanando decreto nella parte in cui andrà a stabilire i compiti delle A.S.L. nella individuazione e certificazione degli alunni in situazione di handicap, nella, stesura della D.F., nella partecipazione alla elaborazione del P.D.F. e del P.E.I. e nella parte in cui, comunque, andrà a regolare i rapporti tra scuola ed A.S.L.

5.            Che il periodo, trascorso il quale, gli I.S. possono chiedere il trasferimento al ruolo normale, sia elevato dagli attuali cinque anni ad almeno otto anni, ovvero sia creata una apposita classe di concorso per il sostegno.

6.            Che venga, con urgenza, emanato il D.M.che consenta agli abilitati all’insegnamento nella scuola materna ed elementare di conseguire il diploma di specializzazione mediante il corso annuale di 800 ore, come già previsto per i soli abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria dal D.M. 20/2/2002.

7.            Che, nelle more della emanazione dei decreti previsti dall’art.5 della Legge – delega di riforma della scuola, che andranno a disciplinare le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, siano attivati nuovi corsi biennali ai sensi del Dec. Interm. n.460/98 la cui efficacia è scaduta nell’ottobre 2002, e che tali corsi siano dalle Università affidati in convenzione ad enti specializzati che siano stati accreditati ai sensi del D.M. n.177/2000 come agenzie di formazione del personale della scuola, preferibilmente per il settore handicap.

8.            che, nella emanazione dei decreti su indicati  il numero di 400 ore di lezione e 100 di tirocinio previsto dal D.M. 26/5/1998  per le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica sia elevato rispettivamente ad almeno 600 e 200 per un totale di 800 ore e siano previste per la formazione di docenti curriculari in ordine alle problematiche dell’integrazione scolastica almeno n. 200 ore.

9.            Che la formazione del personale della scuola sia affidata anche, almeno in regime di convenzione con le Università, alle agenzie di formazione del personale della scuola riconosciute ed accreditate dal Miur ai sensi del D.M. n.177/2000

10.        Che la materia dell’integrazione scolastica ormai di competenza non più solo statale, ma anche delle scuole autonome e paritarie, delle regioni e degli EE.LL., dopo la legge costituzionale n.3/2001 sia fatta oggetto di una delibera della conferenza Stato-Regioni per l’adozione di linee guida sui livelli essenziali delle prestazioni integrate scolastiche e socio-sanitarie concernenti la presa incarico del progetto globale di vita delle persone con disabilità di cui all’art.14 legge 328/2000, da realizzarsi nell’ambito dei piani di zona, predisposti anche con la collaborazione delle associazioni dei disabili e dei loro familiari di cui all’art.19 della stessa legge.


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