I.S.P.I |
|
Istituto superiore di
studi socio-psicopedagogici italiano |
Riconosciuto con Decreto Reg. Campania
5-10-1981 |
Riconoscimento giuridico nazionale Decreto Ministero Pubblica
Istruzione n. 384 del 10/12/1991 |
|
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER
INSEGNANTI DI SOSTEGNO |
Corsi biennali polivalenti di specializzazione
(D.P.R-
31/10/1975 n. 970 – D.M. 24/4/1986 – 12/11/1998 N° 460) |
|
ENTE IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA E L’IST. UNIV.
“SUOR ORSOLA BENINCASA” DI NAPOLI |
|
AGENZIA DI FORMAZIONE ACCREDITATA CON D.M. 2/7/2001 e 24/5/2002 |
Sede Nazionale SAPRI (SA) Via camerelle,
35, 84073 – Tel./fax (0973) 603460 |
|
|
|
|
Alla
Dr.ssa |
|
LETIZIA MORATTI
|
|
Ministro dell’Istruzione |
|
All’Onorevole |
|
GEROLAMO SIRCHIA
|
|
Ministro della Salute |
|
Onorevole |
|
ROBERTO MARONI
|
|
Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali |
|
Onorevole |
|
VALENTINA APREA
|
|
Segretario P.I. |
|
Onorevole |
|
ANTONIO GUIDI
|
|
Sottosegretario Ministero della Salute |
|
Onorevole |
|
GRAZIA SESTINI |
|
Sottosegretario Dipar. Affari Sociali |
|
|
|
|
|
|
I partecipanti
del VIII Convegno Nazionale di Studi e di
aggiornamento sull’”handicap e la nuova politica
dell’integrazione” –luci ed ombre- organizzato dall’I.S.P.I. a
Sangineto Lido (CS) nei giorni 4 – 5 –
e 6 Aprile 2002, al termine dei lavori in cui si è insistito sulla
necessità di migliorare di più la qualità dell’integrazione
scolastica e sociale delle persone in situazione di handicap,
rivolgono le seguenti richieste: |
|
1.
Che nella commissione medica deputata
alla individuazione dell’alunno in situazione di handicap
che sarà costituita con l’emanando Decreto del
P.C.M. di cui all’art.35 comma 7 L.F.
2003 sia comunque prevista la figura del
N.P.I. |
2.
Che, nelle more
della emanazione del decreto, si
continui ad applicare la normativa vigente concernente
l’individuazione dell’alunno handicappato e precisamente l’art.2
del D.P.R. 24/2/1994 che ha recepito la L.
n.423/993 di conversione del D.L. 27/8/993 n. 324;
conseguentemente si chiede che vengano revocate le circolari del
C.S.A. di Roma del 6/2/223 e della
Dir. Scol.
Reg. Basilicata
del 7/3/2003 sicuramente “contra
legem”. |
3.
Che, nell’emanando decreto, sia previsto che
alla individuazione delle ore di
sostegno e/o delle ore di assistenza educativa provvedano, con la
collaborazione della famiglia, congiuntamente gli operatori
socio-sanitari e scolastici nel comma 5 dell’art.12
L.q. n.104/92
e che, comunque si preveda che alla stesura della D.F. partecipi
anche il personale della scuola. |
4.
Che venga al più presto emanata una legge che renda
obbligatori gli accordi di programma previsti dall’art.13
L.q. n.104/92
e D.M. 9/7/1992 anche per assicurare che venga, in tal modo, data
sicura attuazione all’emanando decreto nella parte in cui andrà a
stabilire i compiti delle A.S.L. nella
individuazione e certificazione degli alunni in situazione di
handicap, nella, stesura della D.F.,
nella partecipazione alla elaborazione del
P.D.F. e del P.E.I. e nella
parte in cui, comunque, andrà a regolare i rapporti tra scuola ed
A.S.L. |
5.
Che il periodo, trascorso il quale, gli
I.S. possono
chiedere il trasferimento al ruolo normale, sia elevato dagli
attuali cinque anni ad almeno otto anni, ovvero sia creata una
apposita classe di concorso per il sostegno. |
6.
Che venga, con urgenza, emanato
il D.M.che consenta agli abilitati
all’insegnamento nella scuola materna ed elementare di conseguire
il diploma di specializzazione mediante il corso annuale di 800
ore, come già previsto per i soli abilitati all’insegnamento nella
scuola secondaria dal D.M. 20/2/2002. |
7.
Che, nelle more della emanazione
dei decreti previsti dall’art.5 della Legge – delega di riforma
della scuola, che andranno a disciplinare le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap, siano attivati nuovi corsi biennali ai sensi del
Dec. Interm.
n.460/98 la cui efficacia è scaduta
nell’ottobre 2002, e che tali corsi siano dalle Università
affidati in convenzione ad enti specializzati che siano stati
accreditati ai sensi del D.M. n.177/2000 come agenzie di
formazione del personale della scuola, preferibilmente per il
settore handicap. |
8.
che, nella emanazione dei
decreti su indicati il numero di 400 ore di lezione e 100 di
tirocinio previsto dal D.M. 26/5/1998 per le attività
didattiche attinenti l’integrazione scolastica sia elevato
rispettivamente ad almeno 600 e 200 per un totale di 800 ore e
siano previste per la formazione di docenti
curriculari in ordine alle problematiche dell’integrazione
scolastica almeno n. 200 ore. |
9.
Che la formazione del personale della scuola sia affidata
anche, almeno in regime di convenzione con le Università, alle
agenzie di formazione del personale della scuola riconosciute ed
accreditate dal Miur ai sensi del D.M.
n.177/2000 |
10.
Che la materia dell’integrazione scolastica ormai di
competenza non più solo statale, ma anche delle scuole autonome e
paritarie, delle regioni e degli
EE.LL., dopo la legge
costituzionale n.3/2001 sia fatta oggetto di una delibera della
conferenza Stato-Regioni per l’adozione di linee guida sui livelli
essenziali delle prestazioni integrate scolastiche e
socio-sanitarie concernenti la presa incarico del progetto globale
di vita delle persone con disabilità
di cui all’art.14 legge 328/2000, da realizzarsi nell’ambito dei
piani di zona, predisposti anche con la collaborazione delle
associazioni dei disabili e dei loro familiari di cui all’art.19
della stessa legge. |