Istruzione domiciliare
Il
24 Ottobre 2003 è stata firmata un’Intesa fra Ministero dell’Istruzione
e Ministero della Salute concernente gli orientamenti che
l’amministrazione scolastica e quella sanitaria debbono seguire per
assicurare l’istruzione a domicilio di alunni che, per cause di carenze
immunitarie o altre, dichiarate dalle strutture ospedaliere, non siano
in grado di frequentare la scuola.
L’Amministrazione scolastica (e quindi gli Uffici scolastici regionali
o, su loro delega, i CSA, ex Provveditorati agli studi) si impegna ad
assicurare l’invio a domicilio di insegnanti e a consentire la
connessione dell’alunno con la scuola con mezzi telematici ad es. per
poter seguire, tramite telecamere, le lezioni in classe, per l’invio di
compiti che verranno restituiti corretti.
L’amministrazione sanitaria (e quindi le aziende ospedaliere e le
aziende sanitarie locali) si impegnano a garantire l’assistenza
sanitaria a domicilio e ad integrare i propri interventi in modo da
rendere possibili quelli scolastici coi quali vanno integrati, ove
necessario, anche con quelli sociali.
L'’ntesa rende generale una procedura che ormai da anni si svolgeva caso
per caso, su richiesta degli interessati; e perciò quindi si saluta con
favore. È bene tener presente che tale modalità di integrazione
scolastica sarà limitata a casi molto gravi, dichiarati dalle strutture
sanitarie.
Certamente le due Amministrazioni firmatarie dell’intesa emaneranno
delle circolari alle proprie strutture periferiche e ciò sarà
un’ulteriore garanzia per gli interessati.
Non
è da pensare che trattasi di un espediente per escludere dalla frequenza
scolastica alunni con handicap in situazione di particolare gravità.
Infatti, come si accennava sopra, trattasi di casi numericamente
limitati conseguenti all’impossibilità di seguire direttamente le
lezioni.
Inoltre tutta la normativa è nel senso che anche gli alunni con handicap
in situazione di gravità abbiano diritto, ove non impediti da cause
particolari di salute, a frequentare regolarmente le lezioni. Si
confronti in tal senso l’art 12, comma 3, Legge n. 104/92, secondo cui
nessuna minorazione, disabilità o handicap può essere causa di
esclusione dalla frequenza scolastica. Si confronti pure l’art 35, comma
7, della Legge n. 289/02, secondo il quale il Direttore scolastico
regionale deve concedere deroghe per le nomine di docenti per le
attività di sostegno all’integrazione scolastica nei casi di handicap
particolare gravità certificata.
Quanti quindi temessero che questa Intesa possa costituire un
arretramento nella prassi dell’integrazione scolastica dovranno non
temere, giacché le esigenze cui la stessa dà risposte è particolarissima
e meritava un riconoscimento, mentre sull’integrazione scolastica “non
si torna indietro” come ha, di recente, più volte dichiarato
pubblicamente, l’on Valentina Aprea, Sottosegretario con delega per
l’integrazione scolastica.
Roma 9 dicembre 2003
Salvatore Nocera
Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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