Al Commissario Prefettizio del Comune di Pomezia
Alla responsabile dei Servizi Sociali e Istruzione
P O M E Z I A
Oggetto: Assistenza scolastica per alunni con
handicap
Ho letto attentamente il quadro fatto dal dott.
….. e la Dott.ssa ……, sull'assistenza scolastica che il
Comune di Pomezia fornisce attualmente tramite la Cooperativa
"La Casa di Vetro" nelle nostre scuole. Un elenco
dettagliato con il tipo di deficit e classificato per scuole e
secondo "fasce" : A, B, C. Classificazione come fasce,
per la precisione, non risultante nel Regolamento dei Servizi
Sociali del nostro Comune.
Fascia A, assistenza di base che dovrebbe
essere di competenza, dopo il 1° Aprile, delle istituzioni
scolastiche e fascia B e C, quella specialistica di competenza
dell'Ente locale.
Ho grosse perplessità e grossi dubbi, sulla
correttezza di questa attribuzione delle "fasce" ai
ragazzi con handicap, trascritti nell'elenco. Proverò di
conseguenza, ad elencare le irregolarità, secondo il mio punto di
vista e confortato anche dal parere dell'Avv. Salvatore Nocera,
vice Presidente della FISH nazionale e dell'Osservatorio Tecnico
Scientifico dell'AIPD, che condivide pienamente le deduzioni che
ho tratto dalla lettura di questo "quadro" e che
trascrivo qui di seguito.
Non si può affibbiare un'etichetta "A - B
- C ", a soggetti che non sono seguiti dall'UONPI locale.
L'avevo già detto nella precedente riunione del 13 marzo, ma non
se n'è tenuto conto. Con quale autorità e criterio si decide
sulla assistenza da dare a questi alunni? Normalmente un medico
somministra e ordina terapie ai suoi pazienti quantomeno dopo
averli visitati !!
Trascrivo nuovamente a questo proposito, quanto
inviato via fax, a codesto servizio il giorno 14 c.m.:
"In merito alla riunione che si è svolta
ieri, riguardante l'assistenza di base, e più precisamente
l'elenco delle tre fasce: A B C, volevo precisare che sarebbe bene
che l'elenco che l'Uonpi si appresta a fornire, in particolare
quello della fascia A, ci si accertasse che la Diagnosi Funzionale
dei bambini in stato di handicap rientranti in questa fascia,
siano seguiti dall'UONPI della nostra ASL RM H4. Ove questo non
risulti, ritengo necessario che si debba consultare per
correttezza, oltre che per legge, lo specialista in
neuropsichiatria infantile o la psicologa del Centro che ha
redatto la Diagnosi del bambino handicappato e che lo segue
attualmente. Di questo ne ha convenuto anche il Dott……, nella
riunione che si è svolta, il giorno 13 c.m. Qui di seguito,
trascrivo la parte del Decreto del Presidente della Repubblica del
24 febbraio 1994, che è l'Atto di indirizzo che disciplina i
compiti delle unità sanitarie e/o sociosanitarie locali in
relazione alla predisposizione della Diagnosi Funzionale."
G.U. del 6 aprile 1994, n.79, il D.P.R. è stato ripubblicato dopo
la registrazione alla Corte dei Conti, sulla G.U. 15 aprile 1994,
n.87.
1. Attività delle regioni e delle
province autonome. -
1. Le regioni a statuto ordinario e speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che
le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei
servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art.
14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le
regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici
protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi
delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento
medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap,
necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della
legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello
stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano
educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in
situazione di handicap.
2. Individuazione dell'alunno come
persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del
diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione
scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del
1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di
base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo
psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le
UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che
riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i
successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle
segnalazioni.
3. Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi
funzionale si intende la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in
situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede
l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista
nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria
infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori
sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in
regime di convenzione con la medesima. La diagnosi
funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e
psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la
visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione
dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi
psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in
cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del
nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo
di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2,
si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
a) l'anamnesi fisiologica e patologica
prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla
nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello
sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle
vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli
eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi
terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle
eventuali precedenti esperienze riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico
specialista nella patologia segnalata (rispettivamente
neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.),
come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento
all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali
dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione
naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo
finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve
tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in
ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti:
livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle
competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle
componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti:
comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente:
tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista,
all'udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle
componenti: motricità globale e motricità fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle
componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio
temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene
redatta una documentazione nella forma della scheda
riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta
nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e
coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene,
inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma
conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.
4. Profilo dinamico funzionale…. […..]
Omissis
Fatto che ritengo grave, è l'esclusione
di alcuni alunni certificati gravi e gravissimi da
qualsiasi tipo di assistenza, discriminando alcuni con la stessa
diagnosi (anche qui, figli e figliastri ?).
E permettetemi signori, qui vi sfugge qualcosa….
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104!! La "Legge-Quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate." (Pubblicata
in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)integrata
poi dalle ultime modifiche: legge 8marzo 2000, n.53 e decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151…Omissis
Art. 13. Integrazione scolastica : …..Comma
3: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali….omissis.
Si da il caso, che l'obbligatorietà per i
Comuni, è erogare l'assistenza scolastica per gli alunni
handicappati considerati gravi e gravissimi, parlo di quelli
certificati art. 3 comma 3 della legge 104/92, non ai soggetti
"iperattivi" o con "ritardo maturativo
importante" o "disturbo dell'attenzione" o un non
bene specificato "disturbo delle condotte".
Io credo che si debba intervenire
pedagogicamente per correggere questo tipo di handicap, come l’iperattività
e la carenza di attenzione; da difficoltà di apprendimento che
proviene da svantaggio socio-culturale o maltrattamento. Aiutare
questi bambini a sviluppare una maggiore consapevolezza e
padronanza sulla propria attività mentale, indispensabili ai fini
del successo scolastico e anche per acquisire una migliore
conoscenza dell’ambiente. Ma certamente non compete a me
suggerire le strategie migliori, ma non consento che si privi poi
l'assistenza addirittura ad un bambino focomelico perché non
seguito dall'Uonpi di Pomezia! O di un bambino con tetraparesi
spastica e ritardo mentale gravissimo; e non ultimo privare
l'assistenza a dei bambini gravemente ipovedenti; anche se qui,
l'assistenza prevista deve essere di altra natura, o a bambini
down, che certamente non hanno bisogno di assistenza di base, ma
di ben altro tipo di assistenza, parlo di quella specialistica e
non quella di "badante ".
Riporto allora, per chiarezza la spiegazione del
concetto:
"GRAVE E GRAVISSIMO"
1. Portatore di handicap grave (art. 3, 1° e
3° comma, L. 104/92)
"E’ persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione" (I° comma).
"Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale
nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità" (III° comma).
Come si legge nella disposizione richiamata,
per definire la nozione generale di portatore di handicap, il
legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e
di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della
minorazione da cui è affetto.
La giurisprudenza ha così definito l’handicap
in situazione di gravità, come la riduzione dell’autonomia
personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri
fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e
tali da rendere necessario un intervento assistenziale,
permanente, continuativo e globale, non essendo sufficiente a
configurare tale situazione lo stato invalidante, che dà titolo
alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e
previdenziali, quali ad esempio la pensione d’invalidità e l’indennità
di accompagnamento. La tutela nei confronti delle persone, che si
trovino in tale situazione, opera direttamente attraverso i
benefici di cui al 6° comma dell’art. 33, oppure
indirettamente, tramite le agevolazioni previste ai commi 1, 2, 3,
4, 5 e 7 del medesimo articolo a favore dei genitori, degli
affidatari e dei familiari di tali soggetti.
2. Accertamento dell’handicap (art. 4, L.
104/92; art. 1, L. 295/90; art. 2, 2° comma, L. 423/93)
L’accertamento della situazione di handicap
è effettuato dall’apposita commissione medica costituita presso
l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile,
integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio
presso la struttura sanitaria.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L.
27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la
commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, l’accertamento può essere
effettuato dal medico, in servizio presso la A.S.L. che assiste il
disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la
persona handicappata.
L’accertamento produce effetti, ai fini della
concessione dei benefici previsti dall’art. 33, sino all’emissione
del verbale da parte della commissione medica.
E’ necessario precisare che, per ottenere i
benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il
verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di
handicap gravi ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92.
QUESTI SONO GLI UNICI BENEFICIARI A CUI L'ENTE
LOCALE DEVE PER LEGGE FORNIRE L'ASSISTENZA SPECIALISTICA . Per
gli altri, a meno che non sia previsto diversamente dal
regolamento dei servizi sociali, non va data.
Tali regole, andrebbero applicate anche per
usufruire del servizio di Assistenza Domiciliare per gli
ultrasessantacinquenni, che oltre alla "certificazione di non
autosufficienza" rilasciata dall'Unità valutativa geriatrica,
dovrebbero possedere anche la dichiarazione di gravità prevista
dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Ma questo
è un altro discorso.
Pomezia, lì 25/03/2002
ROLANDO ALBERTO BORZETTI
Allegata tabella con dati alunni H, assistenti,
alunni assistiti
Assistenti |
Alunni assistiti |
|
|
Alunni H |
Scuola |
8 |
10 |
|
|
16 |
1° Circolo |
11 |
14 |
|
|
26 |
2° Circolo |
7 |
13 |
|
|
15 |
3° Circolo |
5 |
8 |
|
|
16 |
4° Circolo |
1 |
2 |
|
|
2 |
Com.le Boccaccio |
1 |
1 |
|
|
1 |
Com. S.Andrea Uberto |
1 |
2 |
|
|
2 |
Com. S.immacolata |
5 |
7 |
|
|
20 |
S.M.S. Manzoni |
5 |
7 |
|
|
14 |
Istituto Comprensivo (Pestalozzi) |
8 |
9 |
|
|
17 |
Istituto Comprensivo (Orazio) |
52 |
73 |
|
|
116 |
TOTALE |
4 |
9 |
|
|
9 |
Scuole Superiori |
|