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Al Commissario Prefettizio del Comune di Pomezia Dott. Antonio D'acunto Alla responsabile dei Servizi Sociali e Istruzione Dott.ssa Carla Mariani P O M E Z I A Oggetto: Assistenza scolastica per alunni con handicap Ho letto attentamente il quadro fatto dal dott. Miletto e la Dott.ssa Fucci, sull'assistenza scolastica che il Comune di Pomezia fornisce attualmente tramite la Cooperativa "La Casa di Vetro" nelle nostre scuole. Un elenco dettagliato con il tipo di deficit e classificato per scuole e secondo "fasce" : A, B, C. Classificazione come fasce, per la precisione, non risultante nel Regolamento dei Servizi Sociali del nostro Comune. Fascia A, assistenza di base che dovrebbe essere di competenza, dopo il 1° Aprile, delle istituzioni scolastiche e fascia B e C, quella specialistica di competenza dell'Ente locale.
Ho grosse perplessità e grossi dubbi, sulla correttezza di questa attribuzione delle "fasce" ai ragazzi con handicap, trascritti nell'elenco. Proverò di conseguenza, ad elencare le irregolarità, secondo il mio punto di vista e confortato anche dal parere dell'Avv. Salvatore Nocera, vice Presidente della FISH nazionale e dell'Osservatorio Tecnico Scientifico dell'AIPD, che condivide pienamente le deduzioni che ho tratto dalla lettura di questo "quadro" e che trascrivo qui di seguito.
1) Non si può affibbiare un'etichetta "A - B - C ", a soggetti che non sono seguiti dall'UONPI locale. L'avevo già detto nella precedente riunione del 13 marzo, ma non se n'è tenuto conto. Con quale autorità e criterio si decide sulla assistenza da dare a questi alunni? Normalmente un medico somministra e ordina terapie ai suoi pazienti quantomeno dopo averli visitati !!
Trascrivo nuovamente a questo proposito, quanto inviato via fax, a codesto servizio il giorno 14 c.m.:
"In merito alla riunione che si è svolta ieri, riguardante l'assistenza di base, e più precisamente l'elenco delle tre fasce: A B C, volevo precisare che sarebbe bene che l'elenco che l'Uonpi si appresta a fornire, in particolare quello della fascia A, ci si accertasse che la Diagnosi Funzionale dei bambini in stato di handicap rientranti in questa fascia, siano seguiti dall'UONPI della nostra ASL RM H4. Ove questo non risulti, ritengo necessario che si debba consultare per correttezza, oltre che per legge, lo specialista in neuropsichiatria infantile o la psicologa del Centro che ha redatto la Diagnosi del bambino handicappato e che lo segue attualmente. Di questo ne ha convenuto anche il Dott. Miletto, nella riunione che si è svolta, il giorno 13 c.m. Qui di seguito, trascrivo la parte del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, che è l'Atto di indirizzo che disciplina i compiti delle unità sanitarie e/o sociosanitarie locali in relazione alla predisposizione della Diagnosi Funzionale." G.U. del 6 aprile 1994, n.79, il D.P.R. è stato ripubblicato dopo la registrazione alla Corte dei Conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n.87. 1. Attività delle regioni e delle province autonome. - 1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione: a) di una diagnosi funzionale del soggetto; b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso; c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap. 2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni. 3. Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. 2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi: a) i dati anagrafici del soggetto; b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.). 3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti: a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative; b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale. 4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri; c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi; d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto; e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine; f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale; g) autonomia personale e sociale. 5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti. 4. Profilo dinamico funzionale…. […..] Omissis 2) Fatto che ritengo grave, è l'esclusione di alcuni alunni certificati gravi e gravissimi da qualsiasi tipo di assistenza, discriminando alcuni con la stessa diagnosi (anche qui, figli e figliastri ?). E permettetemi signori, qui vi sfugge qualcosa…. la Legge 5 febbraio 1992, n. 104!! La "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)integrata poi dalle ultime modifiche: legge 8marzo 2000, n.53 e decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151…Omissis Art. 13. Integrazione scolastica : …..Comma 3: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali….omissis. Si da il caso, che l'obbligatorietà per i Comuni, è erogare l'assistenza scolastica per gli alunni handicappati considerati gravi e gravissimi, parlo di quelli certificati art. 3 comma 3 della legge 104/92, non ai soggetti "iperattivi" o con "ritardo maturativo importante" o "disturbo dell'attenzione" o un non bene specificato "disturbo delle condotte". Io credo che si debba intervenire pedagogicamente per correggere questo tipo di handicap, come l’iperattività e la carenza di attenzione; da difficoltà di apprendimento che proviene da svantaggio socio-culturale o maltrattamento. Aiutare questi bambini a sviluppare una maggiore consapevolezza e padronanza sulla propria attività mentale, indispensabili ai fini del successo scolastico e anche per acquisire una migliore conoscenza dell’ambiente. Ma certamente non compete a me suggerire le strategie migliori, ma non consento che si privi poi l'assistenza addirittura ad un bambino focomelico perché non seguito dall'Uonpi di Pomezia! O di un bambino con tetraparesi spastica e ritardo mentale gravissimo; e non ultimo privare l'assistenza a dei bambini gravemente ipovedenti; anche se qui, l'assistenza prevista deve essere di altra natura, o a bambini down, che certamente non hanno bisogno di assistenza di base, ma di ben altro tipo di assistenza, parlo di quella specialistica e non quella di "badante ". Riporto allora, per chiarezza la spiegazione del concetto: "GRAVE E GRAVISSIMO" 1. Portatore di handicap grave (art. 3, 1° e 3° comma, L. 104/92) "E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (I° comma). "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" (III° comma). Come si legge nella disposizione richiamata, per definire la nozione generale di portatore di handicap, il legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto. La giurisprudenza ha così definito l’handicap in situazione di gravità, come la riduzione dell’autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, non essendo sufficiente a configurare tale situazione lo stato invalidante, che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali ad esempio la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento. La tutela nei confronti delle persone, che si trovino in tale situazione, opera direttamente attraverso i benefici di cui al 6° comma dell’art. 33, oppure indirettamente, tramite le agevolazioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo a favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari di tali soggetti. 2. Accertamento dell’handicap (art. 4, L. 104/92; art. 1, L. 295/90; art. 2, 2° comma, L. 423/93) L’accertamento della situazione di handicap è effettuato dall’apposita commissione medica costituita presso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile, integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio presso la struttura sanitaria. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la A.S.L. che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art. 33, sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica. E’ necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge in esame, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92. QUESTI SONO GLI UNICI BENEFICIARI A CUI L'ENTE LOCALE DEVE PER LEGGE FORNIRE L'ASSISTENZA SPECIALISTICA . Per gli altri, a meno che non sia previsto diversamente dal regolamento dei servizi sociali, non va data. Tali regole, andrebbero applicate anche per usufruire del servizio di Assistenza Domiciliare per gli ultrasessantacinquenni, che oltre alla "certificazione di non autosufficienza" rilasciata dall'Unità valutativa geriatrica, dovrebbero possedere anche la dichiarazione di gravità prevista dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Ma questo è un altro discorso. Pomezia, lì 25/03/2002 ROLANDO ALBERTO BORZETTI Allegata tabella con dati alunni H, assistenti, alunni assistiti,
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