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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Credo sia doveroso chiarire, in merito al trasporto dei disabili, riferito alla “supplica” dell’Associazione Futuro, verso la Pomezia Servizi, per vedersi garantito per i propri iscritti che frequentano l’Agenzia “Albafor” accreditata presso la Regione Lazio per la gestione di iniziative di Formazione. Il riferimento è per quanto pubblicato sul “Pontino Nuovo” , che sul periodico mensile “Dimensione D” del mese di novembre 2008.

Nel nostro ordinamento è presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguar­da la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo. La stessa Corte Costituzionale ha affermato che non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi per "facilitare" la frequenza della scuola o attività di Formazione Professionale. Principio a maggior ragione applicabile all'intera scuola dell' obbligo,  in quanto è necessario approntare mezzi al fine di "assicurare" tale possibilità di frequenza. Punto di riferi­mento in materia è la legge quadro per l'assistenza, !'integra­zione e i diritti dei portatori di handicap 5 febbraio 1992 n. 104 che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di Formazione Professionale finanziati dallo Stato, il tra­sporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa. L'art. 8 della legge quadro citata, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici. Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena ed integrale attuazione delle norme in materia di diritto al­l'istruzione dei disabili previste dai successivi artt. 12 e 13. L'art. 26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modali­tà di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".

Inoltre…Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, nel conferire alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti ammini­strativi dello stato, confermando quanto già contenuto nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) che, agli artt. 312 e seguenti, disciplina il diritto all'educazio­ne, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione seconda­ria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di sup­porto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali sembra pos­sa ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam. Il trasporto dei minori di­sabili, in virtù della peculiare condizione in cui versa il tra­sportato, deve avvenire utilizzando veicoli che possiedono una idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare.

In definitiva, per meglio chiarire, le funzioni e gli oneri relativi al trasporto scolastico dei disabili sono ripartite tra comune e provincia, così come disposto espressamente dal­l'art. 139 citato, in base alla scuola frequentata dallo stesso. Questo vale, anche per i Corsi di Formazione Professionale, purché sovvenzionati dalla Regione di appartenenza.

Rolando A. Borzetti


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