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Credo sia doveroso chiarire, in merito al trasporto dei disabili, riferito alla “supplica” dell’Associazione Futuro, verso la Pomezia Servizi, per vedersi garantito per i propri iscritti che frequentano l’Agenzia “Albafor” accreditata presso la Regione Lazio per la gestione di iniziative di Formazione. Il riferimento è per quanto pubblicato sul “Pontino Nuovo” , che sul periodico mensile “Dimensione D” del mese di novembre 2008. Nel nostro ordinamento è presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguarda la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo. La stessa Corte Costituzionale ha affermato che non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi per "facilitare" la frequenza della scuola o attività di Formazione Professionale. Principio a maggior ragione applicabile all'intera scuola dell' obbligo, in quanto è necessario approntare mezzi al fine di "assicurare" tale possibilità di frequenza. Punto di riferimento in materia è la legge quadro per l'assistenza, !'integrazione e i diritti dei portatori di handicap 5 febbraio 1992 n. 104 che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di Formazione Professionale finanziati dallo Stato, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa. L'art. 8 della legge quadro citata, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici. Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena ed integrale attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabili previste dai successivi artt. 12 e 13. L'art. 26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici". Inoltre…Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, nel conferire alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello stato, confermando quanto già contenuto nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) che, agli artt. 312 e seguenti, disciplina il diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali sembra possa ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam. Il trasporto dei minori disabili, in virtù della peculiare condizione in cui versa il trasportato, deve avvenire utilizzando veicoli che possiedono una idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare. In definitiva, per meglio chiarire, le funzioni e gli oneri relativi al trasporto scolastico dei disabili sono ripartite tra comune e provincia, così come disposto espressamente dall'art. 139 citato, in base alla scuola frequentata dallo stesso. Questo vale, anche per i Corsi di Formazione Professionale, purché sovvenzionati dalla Regione di appartenenza. Rolando A. Borzetti |
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