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Giunta
Regionale del Lazio, Deliberazione n.98/2007 GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO DELIBERAZIONE N° 98 OGGETTO: Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio – rimodulazione diaria giornaliera R.S.A.. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell’Assessore alla Sanità, di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali, VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004 n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Ragionale e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421 e successive modificazioni"; VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104, "Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n.449" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al successivo D.Lgs. 3 maggio 2000 n.130 recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"; VISTO il DPCM 22 dicembre 1989, "Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali"; VISTO il DPCM 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie", che, per quel che riguarda l’Area "Residenzialità per anziani non autosufficienti" con particolare riferimento alla cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio tramite servizi residenziali a ciclo continuativo, ha fissato la quota di incidenza sopra indicata in rapporto pari al 50% tra la parte di spettanza dell’utente e quella a carico dell’Amministrazione; RILEVATO che tale disposizione non è stata modificata dal successivo DPCM 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"; VISTA, altresì, la legge regionale 3 marzo 2003 n.4, "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", così come modificata dalle successive LL.RR. n.2/04 e n.27/06; VISTE in proposito le proprie deliberazioni:
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006 n.27 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007(art.11 L.R. 21 novembre 2001 n.25)"; VISTA la propria deliberazione n.2499 del 6 maggio 1997: "Primi provvedimenti per la realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali, Leggi 41/93, 55/93 e regolamento 6 settembre 1994 n.1", con la quale è stata, tra l’altro, fissata la diaria giornaliera presso le RSA nonché la percentuale delle spese di gestione da porre a carico del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.11 L.R. n.41/93; RILEVATO che il predetto provvedimento n.2499/97 ha provveduto a fissare particolari parametri di reddito ai quali rapportare l’entità del concorso di specifiche categorie di soggetti ospiti della R.S.A. per la quota parte della diaria relativa alle spese di natura non sanitaria, così come di seguito riportato:
VISTO il Piano di rientro approvato dalla Giunta Regionale nel corso della seduta del 12 febbraio 2007; TENUTO CONTO che:
RICHIAMATA la propria deliberazione n.575 del 5 settembre 2006, con la quale la Giunta Regionale, in esecuzione delle linee operative previste dal piano in parola, ha tra l’altro disposto:
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale 7 febbraio 2002 n.59, "Tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza distrettuale conversione in Euro. Revoca precedente determinazione dipartimentale 11 dicembre 2001 n.817"; CONSIDERATO che, in esecuzione del mandato conferito alla Giunta Regionale, l’Assessorato alla Sanità si è fatto promotore di una serie di incontri con le OO.SS. e le principali organizzazioni di categoria, sia degli operatori che degli utenti, direttamente interessate agli interventi in parola, allo scopo di acquisirne le osservazioni e di giungere ad una quanto più possibile ampia condivisione degli stessi; PRECISATO in particolare che i predetti interventi prevedono una rimodulazione, in via sperimentale, della ripartizione degli oneri della diaria giornaliera da suddividersi tra la quota direttamente a carico del Fondo sanitario e quella riservata agli assistiti, con il supporto del Fondo sociale per le categorie che ne usufruiscono, nell’ambito della misura massima del 50%; EVIDENZIATO in proposito che, ad una rimodulazione da operarsi nel senso sopra descritto, deve corrispondere parallelamente una contestuale implementazione della quota finanziaria destinata, per il tramite dei comuni, a sostenere gli utenti economicamente svantaggiati, da formalizzare in occasione del prossimo assestamento di bilancio da effettuarsi per l’anno in corso; TENUTO CONTO, inoltre, dell’esigenza di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e riallocazione delle risorse concordati in sede di confronto con il Governo centrale; VISTE le osservazioni rappresentate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute nel corso delle riunioni effettuate in fase di condivisione dei contenuti del citato Piano di rientro e dei relativi provvedimenti attuativi; TENUTO CONTO che le R.S.A. attualmente operanti sul territorio regionale risultano sostanzialmente dotate dei comfort alberghieri previsti dalla vigente normativa di settore; RITENUTO pertanto:
- quota direttamente a carico dell’assistito = 50%; - quota a carico del Fondo sanitario = 50%;
utenti in possesso di reddito annuale I.S.E.E. pari ad un importo non superiore a € 13.000,00 (tredicimila): - quota direttamente a carico dell’assistito = 40% (con concorso del comune territorialmente competente); - quota a carico del Fondo sanitario = 60%; utenti in possesso di reddito annuale I.S.E.E. pari ad importo compreso tra € 13.000,00 (tredicimila) € 25.000,00 (venticinquemila): - quota direttamente a carico dell’assistito = 40% (senza il concorso del comune territorialmente competente); - quota a carico del Fondo sanitario = 60%; utenti in possesso di reddito annuale I.S.E.E. pari ad un importo superiore a € 25.000,00 (venticinquemila): - quota direttamente a carico dell’assistito = 50%; - quota a carico del Fondo sanitario = 50%;
ESPERITE le procedure di concertazione con le Parti Sociali, all’unanimità, DELIBERA per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
- quota direttamente a carico dell’assistito = 50%; - quota a carico del Fondo sanitario = 50%;
utenti in possesso di reddito annuale I.S.E.E. pari ad un importo non superiore a € 13.000,00 (tredicimila): - quota direttamente a carico dell’assistito = 40% (con concorso del comune territorialmente competente); - quota a carico del Fondo sanitario = 60%; utenti in possesso di reddito annuale I.S.E.E. pari ad importo compreso tra € 13.000,00 (tredicimila) € 25.000,00 (venticinquemila): - quota direttamente a carico dell’assistito = 40% (senza il concorso del comune territorialmente competente); - quota a carico del Fondo sanitario = 60%; utenti in possesso di reddito annuale I.S.E.E. pari ad un importo superiore a € 25.000,00 (venticinquemila): - quota direttamente a carico dell’assistito = 50%; - quota a carico del Fondo sanitario = 50%;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Allegato n.1 RIMODULAZIONE SPERIMENTALE DIARIA GIORNALIERA R.S.A. LINEE TRANSITORIE APPLICATIVE INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) Le presenti linee intendono disciplinare, in via sperimentale per la durata di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’applicazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in ordine alla contribuzione dell’utenza per le prestazioni socio – sanitarie agevolate, con specifico riferimento alla rimodulazione della quota di spettanza della diaria giornaliera delle R.S.A.. A tal fine si ritiene opportuno introdurre sperimentalmente una contribuzione dell’utenza legata al reddito e alla situazione patrimoniale mediante l’utilizzo dell’indicatore I.S.E.E.E, così come disposto dal D.Lgs. n.109/98, modificato dal D.Lgs. n.130/00, e dal D.P.C.M. n.221/99, modificato dal D.P.C.M. n.242/01. Il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’I.S.E.E. è definito dalla normativa sopraccitata. In particolare, per quel che concerne il presente ambito di applicazione, viene assunta come unità di riferimento, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.109/98, una composizione del nucleo familiare, estratta nell’ambito dei soggetti indicati all’interno dell’art.1 bis del D.P.C.M. n.221/99, costituita dalla persona anziana che intende usufruire ovvero usufruisce del servizio e dall’eventuale coniuge. Nel caso in cui il valore I.S.E.E. così determinato sia superiore al valore I.S.E.E. del nucleo familiare, viene preso a parametro di riferimento il valore inferiore. Agli utenti è, comunque, garantita, per le esigenze di natura strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di reddito pari alla pensione sociale, in rapporto al reddito dell’utente stesso e dell’eventuale onere derivante da familiari a carico. In attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, sono escluse dall’applicazione del presente indicatore le prestazioni rivolte:
Per le categorie di cui al succitato elenco, ai fini della determinazione della quota parte giornaliera, è da considerarsi la situazione economica equivalente del solo assistito, fermo restando la conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale. Le procedure di valutazione del reddito di cui alle categorie escluse dall’applicazione del presente indicatore saranno oggetto di apposita circolare esplicativa da predisporre a cura della competente struttura dell’Assessorato alla Sanità. Per quanto non espressamente innovato dalle presenti linee applicative transitorie, resta integralmente confermato il disposto della DGR n.2499 del 6 maggio 1997, "Primi provvedimenti per la realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali, Leggi 41/93, 55/93 e regolamento 6 settembre 1994 n.1", nella parte non in contrasto con il provvedimento di Giunta Regionale del quale le linee stesse formano parte integrante. |
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