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CAPO I FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Pomezia esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l’art.25 del D.P.R. 24.07.1977 n.616; con l’art.9 della legge 8 giugno 1990, n. 142; con l’art.132,comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112; con l’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n.328, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. 2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 ( come modificato dal D.lgs. 3-5-2000, n.130 ) e ai DD.PP.CC.MM. 7.5.1999, n.221 e 21.12.2000, n.452. Art. 2 Interventi e prestazioni 1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità-sociale, il Comune di Pomezia attiva:
Art. 3 Individuazione esoneri servizi a domanda individuale 1. In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, possono essere concessi esoneri o riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio assistenziali - educativi a domanda individuale:
CAPO II
1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D. Lgs.n. 130/2000. 2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
3. Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:
4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente. ART 5 Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 1. L’indicatore della situazione economica equivalente è definito dalla somma dei redditi e del patrimonio (calcolati nei modi di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 109/98) divisi per il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 (sempre del decreto legislativo n. 109/98) in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
Diritto alle prestazioni 1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell’art. 11 del T. U. 25-7-1998, n. 286. Art.7
1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune.
1. La specificità delle condizioni indicate all’art. 7 saranno graduate secondo i parametri di valutazione, in calce indicati, in modo da determinare la seguente scala di priorità per ogni singola situazione:
1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. 2. Il Comune di Pomezia assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annuo di L. 8.000.000, da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita, secondo la seguente scala: Componenti nucleo familiare parametro reddito
Art.10 Caratteristiche degli interventi 1. Il Comune di Pomezia attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali. 2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale l’assistenza economica ordinaria o straordinaria, contributo per ospiti anziani di servizi residenziali, contributo post – penitenziario. 3. Per le forme assistenziali straordinarie verranno disposti progetti che tengano conto della globalità delle problematiche dei nuclei familiari e programmi, conseguentemente gli interventi da attuare sia di natura sociale che economica dopo un’attenta verifica ed analisi del bisogno riscontrato e sottoposti all’approvazione della Commissione dei Servizi Sociali.
Destinatari 1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all’articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pomezia. 2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all’art.9. 3. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione. 4. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000. 5. La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 4 e seguenti del presente regolamento. 6. Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento. Art.26 Il nucleo familiare 1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. 2. Solo ai fini del presente Regolamento, vengono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur in senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare. Art.27 Il reddito del nucleo familiare 1. Nel concetto di reddito si computa qualsiasi entrata comprese le pensioni. 2. L’assegno di accompagnamento non va computato nel reddito del nucleo familiare. 3. Per la documentazione del reddito debbono essere acquisiti tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le entrate complessive del nucleo familiare. 4. Per quanto concerne la documentazione da presentare, occorre:
Art.12 Media Ponderata 1. Per il calcolo dei sussidi ordinari si propone di utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISE), che consente l’accesso alle prestazioni dei servizi sociali o assistenziali, per la formulazione di una graduatoria e cioè ponendo ai primi posti coloro che hanno l’indicatore più basso elargendo così una cifra superiore rispetto a quelli che hanno l’indicatore più alto, e successivamente eseguendo una Media ponderata, per il rispetto dell’equità di trattamento per tutti i cittadini. SEGUE SCHEMA DIMOSTRATIVA Totale contributi a disposizione (TC): £ 2.000.000 Totale richieste di contributi : 4 Valore ISE Calcolo per la media ponderata (MP) Utente A ...……. 15 1/15 = 0,07 Utente B ……… 3 1/3 = 0,33 Utente C ……... 1 1/1 = 1 Utente D ……... 1 1/1 = 1 ------------------------------------------------------------------------------- Somma valori per la media ponderata (SMP) ….… 2,40 Valore unitario (VU)……… TC / SMP = VU à 2.000.000 / 2,40 = 833.333 Utente A …. VU * MP = Contributo à 833.333 * 0,07 = 58.333 Utente B …. 833.333 * 0.33 = 275.000 Utente C …. 833.333 * 1 = 833.333 Utente D …. 833.333 * 1 = 833.333 Art. 13 Modalità di presentazione della domanda 1. La domanda va presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Pomezia corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. 2. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109. 3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda. 4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare. 5. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d’ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato. Art. 14 Beni mobili registrabili 1. Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l’eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell’art. 2683 del codice civile. 2. Tale dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare. Art. 15 Istruttoria della domanda 1. Il bando per l’assistenza economica ordinaria verrà affisso per 30 giorni e la domanda verrà immediatamente istruita dal Servizio Sociale e comunque definita entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo di sezione. 2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale. 3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato sono disposte indagini anche a mezzo della Guardia di Finanza. 4. L’assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell’ipotesi in cui la richiesta di sussidio straordinario possa essere accolta, redige una proposta di intervento che è sottoposto all’approvazione di una speciale commissione così composta: Dirigente servizio competente, dalle assistenti sociali, da un funzionario amministrativo. 5. La suddetta Commissione potrà avvalersi di volta in volta di consulenti esterni individuando i tecnici specifici in ogni settore. 6. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio – sanitarie e di gestione dell’alloggio. Art. 16 Assegnazione dell’assistenza economica – modalità e limiti 1. La Commissione dei servizi Sociali di anno in anno e non appena definito il Piano Esecutivo di Gestione, provvede a ripartire i fondi per l’ausilio finanziario ordinario o straordinario a disposizione sulla base dei dati storici desunti dagli anni precedenti. 2. La Commissione dei Servizi Sociali sulla base del progetto di intervento predisposto dall’Assistente Sociale e dalle disponibilità di bilancio, determina di stabilire le modalità e il limite temporale dell’assistenza economica straordinaria. 3. L’Ausilio finanziario avente carattere ordinario verrà erogato una sola volta nell’arco di un anno. 4. L’ausilio finanziario avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a Lit. 1.000.000. e ne potranno beneficiare coloro che si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari, che dovranno essere debitamente documentati, quali: spese eccezionali per l’inserimento scolastico e professionali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. o il venir meno di un congiunto per abbandono, carcere, grave malattia o sfratto esecutivo con la forza pubblica. 5. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere il limite di cui al comma precedente per adeguarlo al costo della vita. 6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. Art. 17 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti 1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. 2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. 3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. 4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. CAPO IV ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE AFFETTE DA AIDS
Art.18 Beneficiari 1. Persone affette da HIV positive e in AIDS conclamato e che sia stato notificato dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio. Art.19 Requisiti per l’ottenimento del contributo economico 1. Potranno ottenere il beneficio economico i soggetti che presentano le seguenti condizioni:
Art.20 Criteri di Valutazione 1. Coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione di invalidità civile ed un assegno di accompagnamento non hanno diritto a ricevere il contributo economico che può, invece, essere concesso ai soli titolari della pensione di invalidità. 2. La presenza nello stesso nucleo familiare di una persona che percepisca un contributo economico non esclude il diritto di percepire l’assistenza economica straordinaria da parte della persona in HIV, essendo tale assistenza legata alla specificità della malattia. 3. L’interessato che dichiari di non essere in grado di provvedere a se stesso ed alla propria famiglia poiché impedito dalla malattia , dalla sieropositività e non collocabile al lavoro e per il quale il lavoro costituisca l’unica fonte di sostentamento . 4. Il Servizio Sociale Comunale effettuerà l’indagine che dovrà contenere sia elementi di valutazione socio- ambientale che economica sulla situazione del singolo utente. Art. 21 Domanda per il contributo economico 1. Il contributo economico è nominativo, pertanto la domanda deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di Pomezia e sottoscritta dalla persona interessata. 2. La documentazione verrà prodotta successivamente e direttamente all’ufficio competente al fine di rispettare la privacy dell’utente. Art. 21 Domanda e documentario per il contributo economico 1. Il contributo economico è nominativo, pertanto la domanda deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di Pomezia e sottoscritta dalla persona interessata. 2. La documentazione che segue da produrre a corredo della istanza verrà prodotta direttamente all’ufficio competente al fine di rispettare la privacy dell’utente.
Art.23 Interventi di sostegno al nucleo familiare ed alla singola persona: progetto di intervento globale 1. Per coloro che percepiscono la pensione di invalidità civile gli interventi sono cumulabili con l’assistenza economica ordinaria, e vanno richiesti tramite assistente sociale del Comune di Residenza. 2. Gli interventi sono finalizzati alla tutela ed al sostegno del nucleo familiare e della singola persona attraverso impostazione di un progetto globale che rimuove le cause del disagio familiare o personale. Art.24 Beneficiari e Criteri (da rivedere) 1. Hanno titolo a questo intervento i nuclei familiari e le persone che risiedono nel Comune di Pomezia siano essi cittadini italiani o stranieri.
Art.28 Tempi di intervento 1. La durata dell’intervento in favore del nucleo familiare è quella prevista nel "progetto globale" di cui all’art.-------, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici ed assistenziali programmati e che devono essere compiutamente attuali. 2. Non sussistono limiti temporali per le seguenti categorie:
3. L’assenza di limiti di tempo, della quale debbono godere i soggetti precedentemente elencati, deve valere sia che gli stessi vivano in un contesto familiare sia che vivano da soli. Art.30 Interventi di recupero: risocializzazione e reinserimento 1. Sono inoltre previsti interventi di reinserimento lavorativo e sociale ad es. borse di studio, borse lavoro, corsi di formazione professionale in collaborazione con il privato sociale e Servizi Pubblici sul territorio ( SERT). CAPO V ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA Art. 31 Principio Generale 1. Il Comune di Pomezia intende garantire l’assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori, nonché assistenza scolastica ai portatori di handicap, in conformità con la L.R. 80/88, L.104/92 e con la L.328/2000, per l’assistenza domiciliare ad anziani (SAISA), handicappati (SAISH) e servizio di educatori per minori inseriti in nuclei familiari a rischio (SISMIF). 2. L’assistenza domiciliare ad anziani (SAISA) Handicappati (SAISH) e minori (SISMIF) è costituita da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e di interventi educativi svolte da assistenti domiciliari e dei servizi tutelari,ed educatori professionali, erogata direttamente dal Comune o mediante convenzione con cooperative costituite a tale scopo,mantenendo comunque, l’Amministrazione Comunale un ruolo di programmazione, coordinamento e verifica. 3. L’assistenza domiciliare socio-assistenziale è integrata con l’assistenza domiciliare sanitaria erogata dall’Azienda ASL attraverso il CAD (centri di assistenza domiciliare). Pertanto, unitamente alle prestazioni di tipo socio- assistenziale saranno erogate a domicilio dell’utente, con le modalità individuate attraverso appositi protocolli d’intesa, anche prestazioni di tipo sanitario, fermo restando che potranno gravare sul Comune esclusivamente le spese di natura socio- assistenziale, con particolare riguardo a quelle per assistenza domiciliare. Art.32 Finalità dell’intervento 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana e/o handicappata nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio – assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno , di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base. 2. Il Servizio di Assistenza Scolastica Art. 33 Oggetto del servizio 1. Gli interventi a carattere socio-assistenziale sono rivolti a tre aree assistenziali corrispondenti ad altrettante aree problematiche e progettuali così definite:
Art. 34 Prestazioni Socio Assistenziali 1. Le prestazioni di tipo socio-assistenziale sono affidate ad Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari, tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 80/88 e dalle indicazioni contenute negli atti della Commissione Interministeriale per l’identificazione dei profili professionali degli operatori sociali, in particolare: a) Aiuti volti a favorire l’autosufficienza giornaliera:
b) Aiuti volti alla tutela igienico-sanitaria:
c) Collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell’educazione sanitaria:
d) Interventi volti a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con altri operatori:
e) Per quanto riguarda il SISMIF (servizio integrazione e sostegno a minori inseriti in famiglie a rischio) gli interventi svolti dall’educatore professionale saranno quelli diretti prevalentemente alla promozione e al sostegno della vita di relazione dei soggetti in età evolutiva. 2. Gli interventi di cui al comma precedente saranno tradotti in appositi piani d’intervento e standard assistenziali. Art. 35 Modalità di intervento 1. Il Servizio Sociale assume l’impegno di effettuare gli interventi socio-assistenziali presso gli utenti nominativamente individuati. 2. Le prestazioni di assistenza domiciliare, hanno carattere di temporaneità, al di là di situazioni di fatto, come anziani e handicappati gravi,che richiedono interventi prolungati e sono svolte di massima dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, tranne eventuali e specifiche deroghe. 3. La segnalazione verrà accompagnata da ogni notizia utile per la conoscenza dell’utente, nonché da una prima ipotesi di piano d’intervento che prevederà:
4. La predisposizione di piani d’intervento avverrà con modalità semestrale. Art. 36 I destinatari 1. Ai Servizi Domiciliari possono essere ammessi cittadini rientranti nelle categorie elencate agli artt. 37 e segg. 2. La quantità di ore d’assistenza da assegnare ai singoli utenti dipende dal livello d’autosufficienza presente così come definiti dalla Legge Regionale 80/88:
3. Oltre alle condizioni personali dell’utente , nel determinare l’orario del servizio da assegnare, si devono, a cura del Servizio Sociale, valutare le condizioni socio-economico dello stesso, nonché l’eventuale fruizione degli altri interventi assistenziali (centri diurni interventi sistematici del volontariato, ecc). Art. 37 Gradi di assistenzialità per anziani 1. Sulla base dei livelli definiti dalla legge 80/88, di cui all’art. 36, si definiscono i seguenti gradi di assistenzialità relativamente agli anziani che necessitano del servizio:
Art. 38 Gradi di assistenzialità per handicap 1. Sulla base dei livelli definiti dalla legge 80/88, di cui all’art. 36, si definiscono i seguenti gradi di assistenzialità relativamente ai soggetti disabili che necessitano del servizio:
Art. 39 Servizio Assistenza domiciliale per minori Criteri di accesso Potranno beneficiare del Servizio di assistenza ,quei minori che si trovano nelle seguenti condizioni di difficoltà socio-ambientale e relazionali:
Art. 40 Individuazione degli standard assistenziali 1. Oggetto del presente articolo sarà l’individuazione delle ore di assistenza domiciliare necessarie per ciascun grado di assistenzialità: A) AREA HANDICAP (S.A.I.S.H.) 1) Grado alto di intensità assistenziale min.1/max. 6 ore al giorno da min.1/max. 6 gg. la settimana 2.) grado medio di intensità assistenziale min.1/max. 4 ore al giorno da min.1/max4 gg. la settimana 3) grado basso di intensità assistenziali min.1/max.3 ore al giorno da min.1/max.2 gg. la settimana B) AREA ANZIANI (S.A.I.S.A.) 1) grado alto di intensità assistenziale: min.1/max.3 ore al giorno da min.1/max.6 gg. la settimana 2) grado medio di intensità assistenziali: min.1/max.3 ore al giorno da min.1/max.3 gg. la settimana 3) grado basso di intensità assistenziale: min.1/max.2 ore al giorno da min.1/max.2 gg. la settimana C) AREA MINORI - Gli interventi di assistenza verso gli appartenenti a questa area sono individuati dal servizio sociale sulla basa di progetti che valorizzano non il singolo intervento ma il significato complessivo del programma a favore del minore inserito nel proprio nucleo familiare introducendo a tale scopo una maggiore flessibilità degli interventi stessi Art. 41 Servizio Assistenza scolastica ai soggetti portatori di Handicap – Oggetto del servizio 1. Il Comune di Pomezia, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti delle persona disabili di cui alla legge 104/92, garantisce l’assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap o riconosciuti con disabilità di interesse neuropsichiatrico esaminati clinicamente dal servizio di neuropsichiatria infantile della ASL RM/H4. 2. Il Servizio Sociale, sulla base delle indicazioni del medico specialista neuropsichiatria della richiamata ASL di appartenenza, eroga il servizio a quegli utenti che si trovano nelle sottoelencate condizioni: A – per alunni disabili con ridotta autonomia personale, l’assistenza è essenzialmente fisica, gli operatori partecipano episodicamente, sulla necessità, al progetto educativo; B – alunni soprattutto piccoli con necessità di impalcatura adulta che contenga il disturbo delle condotte e faciliti il controllo dell’attenzione e l’autogestione; l’assistenza dovrà essere svolta da personale che abbia sufficienti competenze educative tali da poter partecipare insieme ai docenti ad un progetto educativo individualizzato. C – alunni con disabilita di apprendimento sostenuti da una clinica per la quale non è possibile o non si ritiene opportuna una proposta di azione di sostegno; si prevede un operatore con figura di educatore, pienamente integrata con le figure docenti in un progetto educativo condiviso. 3 Per gli utenti di cui alla lettera C il Servizio Sociale, sempre di concerto con lo specialista neuropsichiatria, potrà attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SISMIF),qualora se ne ravvisi la necessità, nei modi e nelle condizioni di cui agli artt.----- e segg. 4 Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato ai minori già assistiti a scuola solo nei seguenti casi:
Art. 42 Richiesta di accesso al servizio - Procedure 1. La richiesta di prestazioni di assistenza domiciliare dovrà essere corredata, a pena esclusione, con la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate approvata con D.M. del 29/07/1999 2. Alla domanda di ammissione il richiedente o chi per esso deve allegare altresì il certificato medico che attesti le condizioni del paziente e l’effettiva necessità di usufruire dell’assistenza domiciliare. 3. Il provvedimento di ammissione o di risoluzione dal servizio sarà emanato dal responsabile del servizio sociale e specificherà le prestazioni alle quali l’utente è ammesso, la loro durata e l’importo da versare quale contributo. Art. 44 Titolarità dell’assistenza domiciliare 1. Hanno titolo a questo intervento i soggetti residenti e domiciliati nel Comune di Pomezia appartenenti alle seguenti categorie.
2. I destinatari del Servizio sono i soggetti che vivono soli o che fanno parte, di diritto,di un nucleo familiare di due o più persone il cui reddito annuale,al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, non supera £.8.000.000– elevabili di un milione per ogni familiare a carico,minorenni o disoccupati. 3) Il reddito annuale come sopra evidenziato deve altresì comprendere il rateo della tredicesima mensilità. 4. Per i soggetti o nuclei familiari il cui reddito supera la somma menzionata,si seguiranno i seguenti criteri:
4. Il servizio sociale, in base alle richieste di assistenza, formulerà una lista di attesa, rispettando la data di arrivo, ma tenendo conto del grado di gravità del caso sulla base di quanto definito dall’Unità Valutativa della A.S.L. competente. 5. La quantità di ore da assegnare dipenderà dallo standard assistenziale che verrà attribuito all’utente.Si terrà conto, inoltre,della situazione sanitaria, della condizione socio-economica, che caratterizza il contesto della persona da assistere. CAPO VI REGOLAMENTAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE. INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI BISOGNO, ETA’ EVOLUTIVA E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE MINORILI. Art.45 Finalità 1. L’Amministrazione Comunale attua l’affidamento familiare per il minore in situazione socio- ambientale e familiare problematica, temporaneamente carente o inadeguata sul piano educativo, allo scopo di garantire migliori condizioni di sviluppo psico – fisico del minore stesso. 2. L’Affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria. Art. 46 Principio generale 1. L’Affido è disposto dai Servizi Sociali territoriali ( Comue e ASL) dopo aver accertato le cause obiettive di patologie o di crisi della famiglia d’origine nonchè la specifica individuazione del nucleo affidatario. Art. 47 Modalità 1. Gli affidatari sono individuati dai Servizi Sociali territoriali tra le famiglie o le persone singole che spontaneamente hanno fatto richiesta di un minore in affidamento, opportunamente selezionate e valutate e per le quali il Servizio Sociale abbia accertato:
Art. 48 Obblighi dell’affidatario 1. Gli affidatari si impegnano a:
Art. 49 Obblighi delle famiglie di origine 1. Le famiglie d’origine si impegnano a:
Art 50 Compiti dei Servizi Sociali 1. L’affidamento di un minore è disposto dai Servizi Sociali territoriali che, dopo aver esperito agli adempimenti previsti dalla legge, sottopongono al Dirigente , una relazione nella quale devono essere riportati gli elementi relativi ai motivi dell’affidamento, all’eventuale contributo da assegnare agli affidatari e alla durata dell’affido stesso, comunque rinnovabile. 2. Alla relazione devono essere allegati:
3. In caso di più minori da affidare allo stesso nucleo familiare, i suddetti atti devono essere predisposti per ogni singolo minore. 4. Per gli adempimenti connessi, i Servizi Sociali Comunali operano in stretta correlazione ed integrazione con il Dipartimento Materno Infantile ( Consultorio Familiare e U.O.N.P.I.) delle ASL competenti territorialmente ed attivano ogni possibile forma di collaborazione con le risorse del volontariato esistenti nell’ambito del territorio Comunale. Art.51 Disposizioni attuative 1. L’Atto dispositivo dell’Affidamento familiare viene emanato dal Dirigente dei Servizi Sociali che formalizza la decisione con propria ordinanza articolata secondo lo schema di cui all’allegato C) .Copia di dette ordinanze, unitamente alla relazione del Servizio Sociale ed agli atti di consenso e di impegno di cui al precedente articolo, vengono inviate al Giudice Tutelare per l’emissione del decreto di affidamento. Art. 52 Erogazione contributo affidamenti Le erogazioni dei contributi per le famiglie affidatarie,---------------------,avvengono trimestralmente con una cifra pari a lire 1.871.000 su proposta del Servizio Sociale comunale che stabilisce l’entità del contributo anche in base alla tipologia di affidamento familiare disposto: a tempo pieno, giornaliero, parziale, estivo, ecc. 2. E’ facoltà della famiglia affidataria rinunciare al contributo stesso. 3. Il contributo economico di base potrà essere aumentato di lire 75.075 per ogni minore oltre il primo e qualora sussistano situazioni di particolare gravità , quali malattie o handicap psico – fisici ecc. ecc. 4. Titolare del contributo è l’affidatario in caso di singola persona o uno dei due affidatari appositamente delegato dall’altro in fase di richiesta di contributo. Art. 53 Vigilanza 1. La vigilanza sull’intero affidamento familiare (abbinamento mirato minore / famiglia affidataria; inizio affido; verifica progetto minore e rimozione cause famiglia affidante; chiusura) è attribuita ai Servizi Sociali territoriali opportunamente integrati nelle previste équipe inter professionali di zona, l’operatore sociale incaricato del caso deve trasmettere trimestralmente, all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il relativo decreto una relazione sull’andamento dell’affido. 2. Il Servizio Sociale che effettua la vigilanza, ai sensi del precedente articolo, quando constata (congiuntamente alla famiglia affidataria e al nucleo d’origine del minore) la possibilità del rientro del minore nel proprio nucleo originario o comunque disponga la chiusura dell’inserimento extra familiare, deve darne tempestiva comunicazione con apposita relazione da inviare alle persone delegate dal Sindaco che adottano immediatamente un ordinanza di cessazione dell’affido (Allegato D al presente regolamento).Il predetto atto di cessazione dell’affidamento familiare segue lo stesso iter previsto per l’atto dispositivo e ad esso deve essere allega copia della relazione.
Art. 55 Definizione 1. Per integrazione della retta di ricovero dell’anziano in struttura protetta e in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio – sanitari. 2. L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.
1. L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell’intervento assistenziale a parità di bisogni.
1. Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, l’anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune di Pomezia corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso. 2. Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. 3. Per avere diritto all’integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Pomezia almeno per il periodo previsto dall’art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall’art 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l’istituto del domicilio di soccorso. 4. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall’anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti. 5. Prima di determinare l’ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. 6. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.
1.L’anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta e in R.S.A., facente parte della rete dei servizi, con:
1.Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all’Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. 2.Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
Il Comune, in caso di inadempienza all’obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 11. 2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall’anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale". 3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall’art. 4 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.
1. L’integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall’anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Dirigente in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell’istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale. 2. In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all’esito della domanda. 3. I termini procedurali sono quelli stabiliti dall’art. 17.
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8-11-2000, n. 328, il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell’inabile, pone carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero. CAPO VIII AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI Art.63 Tipologia dei servizi socio-educativi 1.Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all’art.2 bis del presente regolamento. Art. 64 Avvisi pubblici 1. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell’Amministrazione comunale, nelle forme rituali. Art. 65 Costo dei servizi 1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall’Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.
1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l’indicatore della situazione economica ( I.S.E. ) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l’I.S.E. ai sensi di legge.
1. L’entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall’Amministrazione.
1. Tutte le domande presentate dall’Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n.109; D.P.C.M. del 7.5.1999, n.221; decreto legislativo 3.5.2000, n.130.
1.Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività. 2.Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.
1. Hanno diritto all’assistenza soltanto i cittadini italiani in stato di bisogno che non usufruiscono di sussidi in denaro per altri titoli e che abbiano residenza nel comune di Pomezia. 2. Gli aventi diritto dovranno presentare entro 120 giorni dalla data di restrizione o scarcerazione, il certificato di detenzione o di fine pena; 3. La domanda di sussidio dovrà essere accolta se il periodo della pena è stato superiore a 60 giorni di reclusione. 4. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all’articolo le attività relative
Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto 1.L’assistenza economica viene erogata al coniuge e al convivente in quest’ultimo caso previa documentazione, o al figlio maggiorenne, se organo di uno dei genitori o ad altro familiare, anche se non convivente, purché abbia in affidamento di fatto o di diritto i figli minori del detenuto stesso e sarà concessa per tutto il periodo della detenzione e sino a quando permane lo stato di bisogno. 2.Nel caso in cui nel medesimo nucleo familiare vi sono più componenti in stato di detenzione, il contributo potrà essere erogato soltanto in favore di uno solo di essi. 3.Tale assistenza viene erogata nei limiti previsti per l’assistenza economica straordinaria.
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