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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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BOZZA

CAPO I

FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Pomezia esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l’art.25 del D.P.R. 24.07.1977 n.616; con l’art.9 della legge 8 giugno 1990, n. 142; con l’art.132,comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112; con l’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n.328, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 ( come modificato dal D.lgs. 3-5-2000, n.130 ) e ai DD.PP.CC.MM. 7.5.1999, n.221 e 21.12.2000, n.452.

Art. 2

Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità-sociale, il Comune di Pomezia attiva:

1) Aiuto di natura economica ordinaria e straordinaria

2) Assistenza economica persone affette da AIDS e malati terminali;

3) Servizio di assistenza domiciliare;

4) Servizio di assistenza scolastica;

5) Affidamento familiare;

6) Integrazione della retta di ricovero per anziani;

7) Contributo post – penitenziario;

8) Servizio agli invalidi civili (malati psichici, handicap non collocabili al lavoro, etc…);

Art. 3

Individuazione esoneri servizi a domanda individuale

1. In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, possono essere concessi esoneri o riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio assistenziali - educativi a domanda individuale:

a) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;

b) mensa scolastica per alunni delle scuole materne , elementari e medie inferiori;

c) soggiorni estivi (marini e montani) per minori;

d) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani e portatori di handicap;

e) assistenza domiciliare

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D. Lgs.n. 130/2000.

2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

a) il reddito;

b) il patrimonio.

3. Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti Parametro

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

b) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

ART 5

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. L’indicatore della situazione economica equivalente è definito dalla somma dei redditi e del patrimonio (calcolati nei modi di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 109/98) divisi per il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 (sempre del decreto legislativo n. 109/98) in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

CAPO III

SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEI SOGGETTI - "MINIMO VITALE"

Art. 6

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell’art. 11 del T. U. 25-7-1998, n. 286.

Art.7

Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune.

Art. 8

Parametri di valutazione

1. La specificità delle condizioni indicate all’art. 7 saranno graduate secondo i parametri di valutazione, in calce indicati, in modo da determinare la seguente scala di priorità per ogni singola situazione:

a) Utenze del Tribunale per i Minorenni;

b) Malati terminali e AIDS

c) Anziani con pensione sociale

d) Invalidi civili (Malati Psichici , Handicap non collocabili al lavoro)

e) Ragazze madri e vedove.

Art.9

Minimo Vitale - Definizione

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Pomezia assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l’importo annuo di L. 8.000.000, da rivalutarsi secondo l’indice ISTAT relativo al costo della vita, secondo la seguente scala:

Componenti nucleo familiare parametro reddito

n.1 1,00 8.000.000

n.2 1,57 12.560.000

n.3 2,04 16.320.000

n.4 2,46 19.680.000

n.5 2,85 22.800.000

Art.10

Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune di Pomezia attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone  esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali.

2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale l’assistenza economica ordinaria o straordinaria, contributo per ospiti anziani di servizi residenziali, contributo post – penitenziario.

3. Per le forme assistenziali straordinarie verranno disposti progetti che tengano conto della globalità delle problematiche dei nuclei familiari e programmi, conseguentemente gli interventi da attuare sia di natura sociale che economica dopo un’attenta verifica ed analisi del bisogno riscontrato e sottoposti all’approvazione della Commissione dei Servizi Sociali.

Art.11

Destinatari

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all’articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pomezia.

2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all’art.9.

3. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione.

4. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000.

5. La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.

6. Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Art.26

Il nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

2. Solo ai fini del presente Regolamento, vengono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur in senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare.

Art.27

Il reddito del nucleo familiare

1. Nel concetto di reddito si computa qualsiasi entrata comprese le pensioni.

2. L’assegno di accompagnamento non va computato nel reddito del nucleo familiare.

3. Per la documentazione del reddito debbono essere acquisiti tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le entrate complessive del nucleo familiare.

4. Per quanto concerne la documentazione da presentare, occorre:

a) il modello 109.

Art.12

Media Ponderata

1. Per il calcolo dei sussidi ordinari si propone di utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISE), che consente l’accesso alle prestazioni dei servizi sociali o assistenziali, per la formulazione di una graduatoria e cioè ponendo ai primi posti coloro che hanno l’indicatore più basso elargendo così una cifra superiore rispetto a quelli che hanno l’indicatore più alto, e successivamente eseguendo una Media ponderata, per il rispetto dell’equità di trattamento per tutti i cittadini.

SEGUE SCHEMA DIMOSTRATIVA

Totale contributi a disposizione (TC): £ 2.000.000

Totale richieste di contributi : 4

Valore ISE Calcolo per la media ponderata (MP)

Utente A ...……. 15 1/15 = 0,07

Utente B ……… 3 1/3 = 0,33

Utente C ……... 1 1/1 = 1

Utente D ……... 1 1/1 = 1

-------------------------------------------------------------------------------

Somma valori per la media ponderata (SMP) ….… 2,40

Valore unitario (VU)……… TC / SMP = VU à 2.000.000 / 2,40 = 833.333

Utente A …. VU * MP = Contributo à 833.333 * 0,07 = 58.333

Utente B …. 833.333 * 0.33 = 275.000

Utente C …. 833.333 * 1 = 833.333

Utente D …. 833.333 * 1 = 833.333

Art. 13

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Pomezia corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

2. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

5. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d’ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 14

Beni mobili registrabili

1. Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l’eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell’art. 2683 del codice civile.

2. Tale dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare.

Art. 15

Istruttoria della domanda

1. Il bando per l’assistenza economica ordinaria verrà affisso per 30 giorni e la domanda verrà immediatamente istruita dal Servizio Sociale e comunque definita entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo di sezione.

2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato sono disposte indagini anche a mezzo della Guardia di Finanza.

4. L’assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell’ipotesi in cui la richiesta di sussidio straordinario possa essere accolta, redige una proposta di intervento che è sottoposto all’approvazione di una speciale commissione così composta: Dirigente servizio competente, dalle assistenti sociali, da un funzionario amministrativo.

5. La suddetta Commissione potrà avvalersi di volta in volta di consulenti esterni individuando i tecnici specifici in ogni settore.

6. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio – sanitarie e di gestione dell’alloggio.

Art. 16

Assegnazione dell’assistenza economica – modalità e limiti

1. La Commissione dei servizi Sociali di anno in anno e non appena definito il Piano Esecutivo di Gestione, provvede a ripartire i fondi per l’ausilio finanziario ordinario o straordinario a disposizione sulla base dei dati storici desunti dagli anni precedenti.

2. La Commissione dei Servizi Sociali sulla base del progetto di intervento predisposto dall’Assistente Sociale e dalle disponibilità di bilancio, determina di stabilire le modalità e il limite temporale dell’assistenza economica straordinaria.

3. L’Ausilio finanziario avente carattere ordinario verrà erogato una sola volta nell’arco di un anno.

4. L’ausilio finanziario avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a Lit. 1.000.000. e ne potranno beneficiare coloro che si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari, che dovranno essere debitamente documentati, quali: spese eccezionali per l’inserimento scolastico e professionali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. o il venir meno di un congiunto per abbandono, carcere, grave malattia o sfratto esecutivo con la forza pubblica.

5. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere il limite di cui al comma precedente per adeguarlo al costo della vita.

6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 17

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE AFFETTE DA AIDS

 

Art.18

Beneficiari

1. Persone affette da HIV positive e in AIDS conclamato e che sia stato notificato dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio.

Art.19

Requisiti per l’ottenimento del contributo economico

1. Potranno ottenere il beneficio economico i soggetti che presentano le seguenti condizioni:

a) Numero dei linfociti CD 4 al di sotto dei 200 e coloro che hanno presentato presso gli uffici della ASL del territorio domanda di invalidità;

b) Residenza presso il Comune di Pomezia;

c) Non percepire reddito derivante da attività lavorativa;

d) Non percepire ne pensione di invalidità , ne indennità di accompagnamento.

Art.20

Criteri di Valutazione

1. Coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione di invalidità civile ed un assegno di accompagnamento non hanno diritto a ricevere il contributo economico che può, invece, essere concesso ai soli titolari della pensione di invalidità.

2. La presenza nello stesso nucleo familiare di una persona che percepisca un contributo economico non esclude il diritto di percepire l’assistenza economica straordinaria da parte della persona in HIV, essendo tale assistenza legata alla specificità della malattia.

3. L’interessato che dichiari di non essere in grado di provvedere a se stesso ed alla propria famiglia poiché impedito dalla malattia , dalla sieropositività e non collocabile al lavoro e per il quale il lavoro costituisca l’unica fonte di sostentamento .

4. Il Servizio Sociale Comunale effettuerà l’indagine che dovrà contenere sia elementi di valutazione socio- ambientale che economica sulla situazione del singolo utente.

Art. 21

Domanda per il contributo economico

1. Il contributo economico è nominativo, pertanto la domanda deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di Pomezia e sottoscritta dalla persona interessata.

2. La documentazione verrà prodotta successivamente e direttamente all’ufficio competente al fine di rispettare la privacy dell’utente.

Art. 21

Domanda e documentario per il contributo economico

1. Il contributo economico è nominativo, pertanto la domanda deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di Pomezia e sottoscritta dalla persona interessata.

2. La documentazione che segue da produrre a corredo della istanza verrà prodotta direttamente all’ufficio competente al fine di rispettare la privacy dell’utente.

a) Certificato medico contenente la diagnosi e l’ultima determinazione dei CD4 (lo si può richiedere ad un medico del reparto se si è ricoverati oppure al medico del Day Hospital .

b) Auto dichiarazione comprovante la presentazione della domanda di invalidità all’ASL competente;

c) Reddito personale e/o familiare se si è a carico di altri. Se non si percepisce reddito è necessario dichiarare con atto notorio l’incapacità a provvedere al proprio sostentamento e, se capo famiglia, a quello dei familiari a carico e di non percepire alcun reddito personale derivante da attività lavorativa.

d) Modulo compilato e firmato dalla persona interessata.

Art.23

Interventi di sostegno al nucleo familiare ed alla singola persona: progetto di intervento globale

1. Per coloro che percepiscono la pensione di invalidità civile gli interventi sono cumulabili con l’assistenza economica ordinaria, e vanno richiesti tramite assistente sociale del Comune di Residenza.

2. Gli interventi sono finalizzati alla tutela ed al sostegno del nucleo familiare e della singola persona attraverso impostazione di un progetto globale che rimuove le cause del disagio familiare o personale.

Art.24

Beneficiari e Criteri (da rivedere)

1. Hanno titolo a questo intervento i nuclei familiari e le persone che risiedono nel Comune di Pomezia siano essi cittadini italiani o stranieri.

a) Cittadini italiani

b) Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte della UE e che sono in regola con la normativa in vigore.

c) Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte della UE ( extra – comunitari) e che sono in regola con la normativa in vigore.

Art.28

Tempi di intervento

1. La durata dell’intervento in favore del nucleo familiare è quella prevista nel "progetto globale" di cui all’art.-------, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici ed assistenziali programmati e che devono essere compiutamente attuali.

2. Non sussistono limiti temporali per le seguenti categorie:

a) i soggetti in situazioni di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. Malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti);

b) per soggetti anziani in condizioni socio – economiche precarie ed irreversibili;

3. L’assenza di limiti di tempo, della quale debbono godere i soggetti precedentemente elencati, deve valere sia che gli stessi vivano in un contesto familiare sia che vivano da soli.

Art.30

Interventi di recupero: risocializzazione e reinserimento

1. Sono inoltre previsti interventi di reinserimento lavorativo e sociale ad es. borse di studio, borse lavoro, corsi di formazione professionale in collaborazione con il privato sociale e Servizi Pubblici sul territorio ( SERT).

CAPO V

ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA

Art. 31

Principio Generale

1. Il Comune di Pomezia intende garantire l’assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori, nonché assistenza scolastica ai portatori di handicap, in conformità con la L.R. 80/88, L.104/92 e con la L.328/2000, per l’assistenza domiciliare ad anziani (SAISA), handicappati (SAISH) e servizio di educatori per minori inseriti in nuclei familiari a rischio (SISMIF).

2. L’assistenza domiciliare ad anziani (SAISA) Handicappati (SAISH) e minori (SISMIF) è costituita da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e di interventi educativi svolte da assistenti domiciliari e dei servizi tutelari,ed educatori professionali, erogata direttamente dal Comune o mediante convenzione con cooperative costituite a tale scopo,mantenendo comunque, l’Amministrazione Comunale un ruolo di programmazione, coordinamento e verifica.

3. L’assistenza domiciliare socio-assistenziale è integrata con l’assistenza domiciliare sanitaria erogata dall’Azienda ASL attraverso il CAD (centri di assistenza domiciliare). Pertanto, unitamente alle prestazioni di tipo socio- assistenziale saranno erogate a domicilio dell’utente, con le modalità individuate attraverso appositi protocolli d’intesa, anche prestazioni di tipo sanitario, fermo restando che potranno gravare sul Comune esclusivamente le spese di natura socio- assistenziale, con particolare riguardo a quelle per assistenza domiciliare.

Art.32

Finalità dell’intervento

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana e/o handicappata nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio – assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno , di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

2. Il Servizio di Assistenza Scolastica

Art. 33

Oggetto del servizio

1. Gli interventi a carattere socio-assistenziale sono rivolti a tre aree assistenziali corrispondenti ad altrettante aree problematiche e progettuali così definite:

a) Area dell’età evolutiva e giovanile:minori handicappati parzialmente o totalmente non autosufficienti.Adolescenti e preadolescenti, con problemi di relazione intrafamiliari, evasori dell’obbligo scolastico ed in via di inserimento o già appartenenti a circuiti di devianza o disagio per mancata socializzazione.

b) Area della disabilità: ivi compreso il disagio mentale, adulti colpiti da invalidità di natura fisica , psichica e sensoriale e/o affetti da malattie croniche in presenza di non autosufficienza anche parziale;

c) Area della senescenza: persone anziane parzialmente,temporaneamente o totalmente non autosufficienti.

Art. 34

Prestazioni Socio Assistenziali

1. Le prestazioni di tipo socio-assistenziale sono affidate ad Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari, tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 80/88 e dalle indicazioni contenute negli atti della Commissione Interministeriale per l’identificazione dei profili professionali degli operatori sociali, in particolare:

a) Aiuti volti a favorire l’autosufficienza giornaliera:

- Aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzarsi da letto, pulizia personale; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, mobilizzazione della persona costretta a letto .

- Aiuto per il governo dell’alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell’alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti).

- Accompagnamento dell’utente per visite mediche, pratiche varie e altre necessità.

b) Aiuti volti alla tutela igienico-sanitaria:

- Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite nel programma globale di assistenza e in collaborazione al servizio sanitario;

- Assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;

- Segnalazione al Servizio Sanitario competente di qualsiasi anormalità sulle condizioni dell’anziano e dell’invalido;

- Integrazione delle attività di Assistenza Domiciliare con quelle di Assistenza Sanitaria, prevista sulla base del protocollo d’intesa con la ASL RM/H;

c) Collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell’educazione sanitaria:

- Informazioni su diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni;

- Informazioni nell’educazione sanitaria.

d) Interventi volti a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con altri operatori:

- Coinvolgimento di vicini o parenti;

- Rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio;

- Partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano l’utente.

e) Per quanto riguarda il SISMIF (servizio integrazione e sostegno a minori inseriti in famiglie a rischio) gli interventi svolti dall’educatore professionale saranno quelli diretti prevalentemente alla promozione e al sostegno della vita di relazione dei soggetti in età evolutiva.

2. Gli interventi di cui al comma precedente saranno tradotti in appositi piani d’intervento e standard assistenziali.

Art. 35

Modalità di intervento

1. Il Servizio Sociale assume l’impegno di effettuare gli interventi socio-assistenziali presso gli utenti nominativamente individuati.

2. Le prestazioni di assistenza domiciliare, hanno carattere di temporaneità, al di là di situazioni di fatto, come anziani e handicappati gravi,che richiedono interventi prolungati e sono svolte di massima dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, tranne eventuali e specifiche deroghe.

3. La segnalazione verrà accompagnata da ogni notizia utile per la conoscenza dell’utente, nonché da una prima ipotesi di piano d’intervento che prevederà:

a) obiettivi;

b) tipologia delle prestazioni;

c) il numero delle ore settimanali da assegnare all’utente;

d) la quantificazione delle ore necessarie per riunioni di programmazione e verifica degli interventi;

e) strumenti e metodi di verifica e valutazione.

4. La predisposizione di piani d’intervento avverrà con modalità semestrale.

Art. 36

I destinatari

1. Ai Servizi Domiciliari possono essere ammessi cittadini rientranti nelle categorie elencate agli artt. 37 e segg.

2. La quantità di ore d’assistenza da assegnare ai singoli utenti dipende dal livello d’autosufficienza presente così come definiti dalla Legge Regionale 80/88:

1) un livello di stabile non autosufficienza

2) un livello di parziale non autosufficienza

3) un livello di esposizione ai rischi di diminuzione e/o di perdita di autosufficienza.

3. Oltre alle condizioni personali dell’utente , nel determinare l’orario del servizio da assegnare, si devono, a cura del Servizio Sociale, valutare le condizioni socio-economico dello stesso, nonché l’eventuale fruizione degli altri interventi assistenziali (centri diurni interventi sistematici del volontariato, ecc).

Art. 37

Gradi di assistenzialità per anziani

1. Sulla base dei livelli definiti dalla legge 80/88, di cui all’art. 36, si definiscono i seguenti gradi di assistenzialità relativamente agli anziani che necessitano del servizio:

a) Grado alto d’intensità assistenziale (1°livello ): persone che non possono assumere e preparare il cibo, non possono curare l’igiene personale e del proprio ambiente,non hanno familiari validi per assisterli.

b) Grado medio di intensità assistenziale (2° livello) : persone come sopra descritte con familiari in grado di assisterli e persone con limitata capacità di autonomia e di gestione della vita quotidiana,che vivono soli o con congiunti,parenti o altre persone non in grado di assisterli.

c) Grado basso di intensità assistenziale (3° livello) : persone che richiedono un azione di supporto e di stimolazione alla vita di relazione ed alla socializzazione.

Art. 38

Gradi di assistenzialità per handicap

1. Sulla base dei livelli definiti dalla legge 80/88, di cui all’art. 36, si definiscono i seguenti gradi di assistenzialità relativamente ai soggetti disabili che necessitano del servizio:

a) Grado alto di intensità assistenziale (1° livello) :

- persone pluriminorate (non deambulano, non possono assumere e preparare il cibo, non possono curare l’igiene personale e del proprio ambiente,non hanno familiari validi per assisterli. Non possono comunicare e avere contatti con l’ambiente, non hanno altri interventi assistenziali)

b) Grado medio di intensità assistenziale (2° livello):

- persone pluriminorate (come sopra descritte) con familiari in grado di assisterli. Non hanno altri interventi assistenziali.

- persone con minorazione, che limita a livello motorio-intellettivo, parzialmente le capacità gestionali della vita quotidiana; vivono soli o con familiari non in grado di assisterli. Non hanno altri interventi assistenziali.

c) Grado basso di intensità assistenziale (3° livello):

-Persone con minorazioni fisiche lievi e/o con ritardo mentale medio e medio-lieve, sono in grado di svolgere le attività attinenti la sfera individuale ma richiedono interventi significativi in ordine alla sfera di relazione , per permettere soddisfacenti contatti con l’ambiente circostante.

Art. 39

Servizio Assistenza domiciliale per minori

Criteri di accesso

Potranno beneficiare del Servizio di assistenza ,quei minori che si trovano nelle seguenti condizioni di difficoltà socio-ambientale e relazionali:

- minori adolescenti e preadolescenti,con problemi di relazione intrafamiliare,appartenenti all’area del rischio nel coinvolgimento dei procedimenti legati alla applicazione del D.P.R. 448/88 e/o avviati a processi di farmacodipendenza,alcolismo,tossicodipendenza,ma non ancora compromessi in tali circuiti.

- Nuclei familiari che esprimono una forte difficoltà a fornire il necessario supporto organizzativo,educativo e di sostegno ai minori,ma che esprimono relazioni parentali affettivamente non compromesse.In questi casi è opportuno evitare il ricorso alla istituzione,sostenendo le famiglie e valorizzandone le potenzialità.

- Nuclei con presenza di minori istituzionalizzati,le cui condizioni familiari presentano la possibilità di un rientro,se pilotate e indirizzate,attraverso un servizio temporaneo,ma costante di supporto e consulenza.

- Nuclei deprivati sul piano socio-culturale e/o economico,con rischio possibile di crisi del sistema di relazioni familiari e probabile ripercussione sulla fase di crescita e sviluppo dei minori presenti. Rientrano in questa tipologia i nuclei orfanili.

- Minori per i quali sia aperto un contenzioso tra genitori separati,nell’ambito del progetto che i servizi sono chiamati a gestire,sul piano della mediazione dei conflitti ed in genere su specifico mandato del Tribunale Civile o di altri organi di Magistrature Minorile,che spesso attribuiscono compiti operativi (vigilanza su incontri e visite).

- Nuclei che presentano un temporaneo carattere di squilibrio organizzativo ed un pressante disagio,causato da degenze ospedaliere,da malattie,da detenzioni che minano la compattezza dell’ambiente familiare e penalizzano i minori interessati.

Art. 40

Individuazione degli standard assistenziali

1. Oggetto del presente articolo sarà l’individuazione delle ore di assistenza domiciliare necessarie per ciascun grado di assistenzialità:

A) AREA HANDICAP (S.A.I.S.H.)

1) Grado alto di intensità assistenziale

min.1/max. 6 ore al giorno da min.1/max. 6 gg. la settimana

2.) grado medio di intensità assistenziale

min.1/max. 4 ore al giorno da min.1/max4 gg. la settimana

3) grado basso di intensità assistenziali

min.1/max.3 ore al giorno da min.1/max.2 gg. la settimana

B) AREA ANZIANI (S.A.I.S.A.)

1) grado alto di intensità assistenziale:

min.1/max.3 ore al giorno da min.1/max.6 gg. la settimana

2) grado medio di intensità assistenziali:

min.1/max.3 ore al giorno da min.1/max.3 gg. la settimana

3) grado basso di intensità assistenziale:

min.1/max.2 ore al giorno da min.1/max.2 gg. la settimana

C) AREA MINORI

- Gli interventi di assistenza verso gli appartenenti a questa area sono individuati dal servizio sociale sulla basa di progetti che valorizzano non il singolo intervento ma il significato complessivo del programma a favore del minore inserito nel proprio nucleo familiare introducendo a tale scopo una maggiore flessibilità degli interventi stessi

Art. 41

Servizio Assistenza scolastica ai soggetti portatori di Handicap – Oggetto del servizio

1. Il Comune di Pomezia, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti delle persona disabili di cui alla legge 104/92, garantisce l’assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap o riconosciuti con disabilità di interesse neuropsichiatrico esaminati clinicamente dal servizio di neuropsichiatria infantile della ASL RM/H4.

2. Il Servizio Sociale, sulla base delle indicazioni del medico specialista neuropsichiatria della richiamata ASL di appartenenza, eroga il servizio a quegli utenti che si trovano nelle sottoelencate condizioni:

A – per alunni disabili con ridotta autonomia personale, l’assistenza è essenzialmente fisica, gli operatori partecipano episodicamente, sulla necessità, al progetto educativo;

B – alunni soprattutto piccoli con necessità di impalcatura adulta che contenga il disturbo delle condotte e faciliti il controllo dell’attenzione e l’autogestione; l’assistenza dovrà essere svolta da personale che abbia sufficienti competenze educative tali da poter partecipare insieme ai docenti ad un progetto educativo individualizzato.

C – alunni con disabilita di apprendimento sostenuti da una clinica per la quale non è possibile o non si ritiene opportuna una proposta di azione di sostegno; si prevede un operatore con figura di educatore, pienamente integrata con le figure docenti in un progetto educativo condiviso.

3 Per gli utenti di cui alla lettera C il Servizio Sociale, sempre di concerto con lo specialista neuropsichiatria, potrà attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SISMIF),qualora se ne ravvisi la necessità, nei modi e nelle condizioni di cui agli artt.----- e segg.

4 Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato ai minori già assistiti a scuola solo nei seguenti casi:

a) Qualora il minore è costretto per motivi di salute a restare a casa,

b) Nei mesi estivi, nei casi in cui il servizio sociale concordemente con il servizio di neuropsichiatria infantile ritiene indispensabile l’erogazione del servizio.

Art. 42

Richiesta di accesso al servizio - Procedure

1. La richiesta di prestazioni di assistenza domiciliare dovrà essere corredata, a pena esclusione, con la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate approvata con D.M. del 29/07/1999

2. Alla domanda di ammissione il richiedente o chi per esso deve allegare altresì il certificato medico che attesti le condizioni del paziente e l’effettiva necessità di usufruire dell’assistenza domiciliare.

3. Il provvedimento di ammissione o di risoluzione dal servizio sarà emanato dal responsabile del servizio sociale e specificherà le prestazioni alle quali l’utente è ammesso, la loro durata e l’importo da versare quale contributo.

Art. 44

Titolarità dell’assistenza domiciliare

1. Hanno titolo a questo intervento i soggetti residenti e domiciliati nel Comune di Pomezia appartenenti alle seguenti categorie.

a) cittadini italiani;

b) cittadini stranieri i cui paesi di appartenenza fanno parte della CEE e che sono in regola con la normativa vigente;

c) cittadini stranieri,i cui paesi di appartenenza non fanno parte della CEE,da almeno 10 anni residenti nel territorio nazionale, o i cui paesi d’origine riservino un regime di reciprocità.

2. I destinatari del Servizio sono i soggetti che vivono soli o che fanno parte, di diritto,di un nucleo familiare di due o più persone il cui reddito annuale,al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, non supera £.8.000.000– elevabili di un milione per ogni familiare a carico,minorenni o disoccupati.

3) Il reddito annuale come sopra evidenziato deve altresì comprendere il rateo della tredicesima mensilità.

4. Per i soggetti o nuclei familiari il cui reddito supera la somma menzionata,si seguiranno i seguenti criteri:

a) reddito annuale compreso fra £.8.000.000 e £ 18.000.000 pagamento di un ticket pari al 20% dell’intero costo orario;

b) reddito annuale compreso tra £.18.000.000 e £ 25.000.000 pagamento di un ticket pari al 30% dell’intero costo orario;

c) reddito annuale compreso tra £.25.000.000 e £ 30.000.000 pagamento di un ticket pari al 40% dell’intero costo orario.

d) Reddito annuale superiore ai 30.000.000 potranno accedere ai servizi assistenziali pagando il 100% della tariffa oraria.

4. Il servizio sociale, in base alle richieste di assistenza, formulerà una lista di attesa, rispettando la data di arrivo, ma tenendo conto del grado di gravità del caso sulla base di quanto definito dall’Unità Valutativa della A.S.L. competente.

5. La quantità di ore da assegnare dipenderà dallo standard assistenziale che verrà attribuito all’utente.Si terrà conto, inoltre,della situazione sanitaria, della condizione socio-economica, che caratterizza il contesto della persona da assistere.

CAPO VI

REGOLAMENTAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE.

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI BISOGNO, ETA’ EVOLUTIVA E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIE MINORILI.

Art.45

Finalità

1. L’Amministrazione Comunale attua l’affidamento familiare per il minore in situazione socio- ambientale e familiare problematica, temporaneamente carente o inadeguata sul piano educativo, allo scopo di garantire migliori condizioni di sviluppo psico – fisico del minore stesso.

2. L’Affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 46

Principio generale

1. L’Affido è disposto dai Servizi Sociali territoriali ( Comue e ASL) dopo aver accertato le cause obiettive di patologie o di crisi della famiglia d’origine nonchè la specifica individuazione del nucleo affidatario.

Art. 47

Modalità

1. Gli affidatari sono individuati dai Servizi Sociali territoriali tra le famiglie o le persone singole che spontaneamente hanno fatto richiesta di un minore in affidamento, opportunamente selezionate e valutate e per le quali il Servizio Sociale abbia accertato:

a) La disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;

b) La conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità dell’istituto;

c) L’integrazione della famiglia nell’ambito sociale;

d) La disponibilità al rapporto con i servizi socio – sanitari e con la famiglia d’origine.

Art. 48

Obblighi dell’affidatario

1. Gli affidatari si impegnano a:

a) Provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del minore in affido;

b) Mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio , validi rapporti con la famiglia d’origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;

c) Mantenere valide condizioni ambientali ( igiene, sicurezza, salubrità dell’alloggio );

d) Assicurare un’ attenta osservazione dell’evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico – fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d’origine;

e)Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido ed alla famiglia d’origine.

Art. 49

Obblighi delle famiglie di origine

1. Le famiglie d’origine si impegnano a:

a) Favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio locale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;

b) Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;

c) Contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Art 50

Compiti dei Servizi Sociali

1. L’affidamento di un minore è disposto dai Servizi Sociali territoriali che, dopo aver esperito agli adempimenti previsti dalla legge, sottopongono al Dirigente , una relazione nella quale devono essere riportati gli elementi relativi ai motivi dell’affidamento, all’eventuale contributo da assegnare agli affidatari e alla durata dell’affido stesso, comunque rinnovabile.

2. Alla relazione devono essere allegati:

a) Atto di consenso (Allegato sub A del presente regolamento);

b) Atto di impegno (Allegato sub B del presente regolamento).

3. In caso di più minori da affidare allo stesso nucleo familiare, i suddetti atti devono essere predisposti per ogni singolo minore.

4. Per gli adempimenti connessi, i Servizi Sociali Comunali operano in stretta correlazione ed integrazione con il Dipartimento Materno Infantile ( Consultorio Familiare e U.O.N.P.I.) delle ASL competenti territorialmente ed attivano ogni possibile forma di collaborazione con le risorse del volontariato esistenti nell’ambito del territorio Comunale.

Art.51

Disposizioni attuative

1. L’Atto dispositivo dell’Affidamento familiare viene emanato dal Dirigente dei Servizi Sociali che formalizza la decisione con propria ordinanza articolata secondo lo schema di cui all’allegato C) .Copia di dette ordinanze, unitamente alla relazione del Servizio Sociale ed agli atti di consenso e di impegno di cui al precedente articolo, vengono inviate al Giudice Tutelare per l’emissione del decreto di affidamento.

Art. 52

Erogazione contributo affidamenti

Le erogazioni dei contributi per le famiglie affidatarie,---------------------,avvengono trimestralmente con una cifra pari a lire 1.871.000 su proposta del Servizio Sociale comunale che stabilisce l’entità del contributo anche in base alla tipologia di affidamento familiare disposto: a tempo pieno, giornaliero, parziale, estivo, ecc.

2. E’ facoltà della famiglia affidataria rinunciare al contributo stesso.

3. Il contributo economico di base potrà essere aumentato di lire 75.075 per ogni minore oltre il primo e qualora sussistano situazioni di particolare gravità , quali malattie o handicap psico – fisici ecc. ecc.

4. Titolare del contributo è l’affidatario in caso di singola persona o uno dei due affidatari appositamente delegato dall’altro in fase di richiesta di contributo.

Art. 53

Vigilanza

1. La vigilanza sull’intero affidamento familiare (abbinamento mirato minore / famiglia affidataria; inizio affido; verifica progetto minore e rimozione cause famiglia affidante; chiusura) è attribuita ai Servizi Sociali territoriali opportunamente integrati nelle previste équipe inter professionali di zona, l’operatore sociale incaricato del caso deve trasmettere trimestralmente, all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il relativo decreto una relazione sull’andamento dell’affido.

2. Il Servizio Sociale che effettua la vigilanza, ai sensi del precedente articolo, quando constata (congiuntamente alla famiglia affidataria e al nucleo d’origine del minore) la possibilità del rientro del minore nel proprio nucleo originario o comunque disponga la chiusura dell’inserimento extra familiare, deve darne tempestiva comunicazione con apposita relazione da inviare alle persone delegate dal Sindaco che adottano immediatamente un ordinanza di cessazione dell’affido (Allegato D al presente regolamento).Il predetto atto di cessazione dell’affidamento familiare segue lo stesso iter previsto per l’atto dispositivo e ad esso deve essere allega copia della relazione.

CAPO VII

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 55

Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero dell’anziano in struttura protetta e in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio – sanitari.

2. L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 56

Finalità

1. L’integrazione della retta ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell’intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 57

Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, l’anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune di Pomezia corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

2. Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

3. Per avere diritto all’integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Pomezia almeno per il periodo previsto dall’art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall’art 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l’istituto del domicilio di soccorso.

4. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall’anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

5. Prima di determinare l’ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

6. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 58

Retta a carico dell’anziano

1.L’anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta e in R.S.A., facente parte della rete dei servizi, con:

a) l’ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;

b) l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L.10.000.000; detta franchigia, in caso di decesso dell’anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;

c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;

d) i beni mobili.

Art. 59

Recupero del credito

1.Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all’Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

2.Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

a) l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L.10.000.000;

b) l’espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l’alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all’obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 60

Concorso dei parenti obbligati

1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 11.

2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall’anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall’art. 4 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 61

Ammissione a beneficio

1. L’integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall’anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Dirigente in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell’istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

2. In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all’esito della domanda.

3. I termini procedurali sono quelli stabiliti dall’art. 17.

Art.62

Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8-11-2000, n. 328, il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell’inabile, pone carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

CAPO VIII

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI

Art.63

Tipologia dei servizi socio-educativi

1.Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all’art.2 bis del presente regolamento.

Art. 64

Avvisi pubblici

1. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell’Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 65

Costo dei servizi

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall’Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 66

Agevolazioni tariffarie

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l’indicatore della situazione economica ( I.S.E. ) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l’I.S.E. ai sensi di legge.

Art. 67

Determinazione delle tariffe

1. L’entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall’Amministrazione.

Art. 68

Documentazione dell’I.S.E.

1. Tutte le domande presentate dall’Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n.109; D.P.C.M. del 7.5.1999, n.221; decreto legislativo 3.5.2000, n.130.

Art. 69

Decorrenza

1.Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

2.Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

CAPO IX

REGOLAMENTAZIONE CONTRIBUTO POST PENITENZIARIO

Art 70

Contributo post – penitenziario ( art 23 lett. A e B del D.P.R. 616/77)

1. Hanno diritto all’assistenza soltanto i cittadini italiani in stato di bisogno che non usufruiscono di sussidi in denaro per altri titoli e che abbiano residenza nel comune di Pomezia.

2. Gli aventi diritto dovranno presentare entro 120 giorni dalla data di restrizione o scarcerazione, il certificato di detenzione o di fine pena;

3. La domanda di sussidio dovrà essere accolta se il periodo della pena è stato superiore a 60 giorni di reclusione.

4. Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all’articolo le attività relative

Art.-----

Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto

1.L’assistenza economica viene erogata al coniuge e al convivente in quest’ultimo caso previa documentazione, o al figlio maggiorenne, se organo di uno dei genitori o ad altro familiare, anche se non convivente, purché abbia in affidamento di fatto o di diritto i figli minori del detenuto stesso e sarà concessa per tutto il periodo della detenzione e sino a quando permane lo stato di bisogno.

2.Nel caso in cui nel medesimo nucleo familiare vi sono più componenti in stato di detenzione, il contributo potrà essere erogato soltanto in favore di uno solo di essi.

3.Tale assistenza viene erogata nei limiti previsti per l’assistenza economica straordinaria.

a) Assistenza post- penitenziaria

1.All’ex detenuto può essere erogato un sussidio straordinario massimo di lire 800.000 per spese di prima sistemazione.

2.Tale sussidio straordinario non è ripetibile nel corso di un anno.

3.Inoltre può essere concesso un contributo straordinario all’ex detenuto che :

Debba sanare debiti arretrati ( Bollette non pagate, per l’affitto, luce e gas ecc.)

Versi in situazioni di grave disagio economico contingente.

3.L’entità del contributo, comunque , non potrà superare il tetto di lire 1.000.000 e non potrà mai più ripetuto.

Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorili nell’ambito delle competenze amministrative e civili;


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