Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Al Sig. Sindaco del Comune di Pomezia
Al Servizio Igiene Pubblica e alla responsabile Sanitaria del Distretto sanitario RM H4
Al responsabile della Polizia Municipale del Comune di Pomezia
Capitaneria di Porto
All’Assessore Cultura,Tempo Libero, Sport e Turismo
Al responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Pomezia
Azienda Socio Sanitaria del Comune di Pomezia

Oggetto: Soggiorni estivi per minori anno 2003

Bagno in piscina, Tennis, Giochi di sabbia, Beach volley, Caccia al tesoro…Tutte parole pompose, ma senza senso, perché la realtà è ben diversa.

…Ore 9,20, primo viaggio del pulmino con portata 7 persone. Ne scendono 12…13, tra adulti e bambini…e poi la lunga passeggiata a mare, con "visione panoramica sulla sinistra". Cartello che si scusa per il disagio, e quello di divieto di balneazione. Lì, in bella mostra, nei pressi del fosso della Crocetta. Un’ordinanza di divieto di balneazione, dell’ex Commissario Straordinario Antonio D’Acunto, la n. 33 del 15 maggio 2002. Si aggiunge il cartello dei lavori in corso per la sistemazione degli argini del canale dove scorre "l’acqua" proveniente dall’impianto di trattamento, ma si continua in modo sfacciato, ad ignorare il provvedimento. Alla faccia dell’igiene pubblica.

Non solo, ma l’area proibita (per 250 ml a destra e a sinistra del canale), a circa 70/80 dal fosso, è divenuto luogo di gioco e di balneazione, sia per lo "stabilimento balneare": "La Barraca", che della colonia marina del Centro Sportivo Laurentum Center, come pure subito dopo della colonia estiva "Istituto Suore di  S.Giuseppe". Soggiorni estivi, organizzati dal Comune e dalla Azienda Socio Sanitaria di Pomezia. In sfregio alle più elementari norme di igiene e rispetto per questi bambini.

Si, perché sulle possibili conseguenze della balneazione sulla salute, ci sono pochi dubbi. E non è soltanto questione di bere inavvertitamente qualche decilitro di acqua con una carica batterica altissima. Un grande rischio, è rappresentato da ciò che può scaturire dal contatto con l’acqua. Ma di questo evidentemente non interessa a nessuno, né alla Polizia municipale, né alla ASL e né all’Ufficio locale marittimo ai quali spetta far applicare il divieto e sanzionare eventuali violazioni.

Di loro.. neanche l’ombra.

Entro 24 ore, provvederò ad inoltrare regolare denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri

Pomezia, lì 10/07/2003

 

Cordiali saluti

Borzetti Rolando Alberto

Allegati:

  • Fotocopia ordinanza n. 33 del 15maggio 2002

  • Fotocopia lettera dell’Azienda Socio Sanitaria del Comune di Pomezia. A questo proposito confermo che si sono effettuati bagni nel tratto indicato nella denuncia

  • N. 3 Floppy con foto


  • " tutti al mare, tutti al mare..."

     

    I disabili e gli invalidi civili hanno diritto ad andare al mare, ma troppo spesso gli viene impedito. E non si parla di "andare sugli scogli", ma semplicemente andare sulla spiaggia e questo almeno a Torvaianica è impossibile. Per una persona che si muove su una sedia a rotelle, è un sogno quello di poter godere del contatto con il mare e con le bellezze naturali, in quanto esistono innumerevoli barriere sia per l'accesso ad una spiaggia, che ancor di più per vivere il mare.

    Il diritto alla libera circolazione

    "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale.." Art. 16 Costituzione.

    "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.." Art. 3 Costituzione.

    Le barriere dell'inciviltà

    Il tempo libero è un’esigenza fondamentale per il processo di crescita, di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale. Le attività ricreative, sportive e culturali offrono la possibilità di comunicare, stare insieme. Per i disabili proprio il diritto al tempo libero e alle vacanze è spesso quello meno considerato e, di fatto, il meno assicurato a causa di quelle barriere che impediscono l’accessibilità, e la mobilità resta spesso un diritto negato.

    E’ bene ricordare, che In base alla Legge 13/89 (barriere architettoniche) è stata emanata, ad esempio, una disposizione che facilita le condizioni di balneazione. Un’apposita circolare del Ministero della Marina Mercantile (la n. 259 del 23/01/1990) stabilisce che le direzioni marittime non rilascino concessioni per stabilimenti balneari o strutture connesse alla fruibilità della balneazione privi di almeno una cabina o un locale igienico per i disabili e di appositi percorsi orizzontali.

    Un’altra specifica circolare del Ministero dei Lavori pubblici (la n. 22 del 07/01/1991) indica precise disposizioni per l’adeguamento di strutture e servizi dei posti di ristoro lungo le autostrade.

    Con la promulgazione della Legge-quadro (104/92) vengono superate altre difficoltà che limitavano il diritto al tempo libero. La normativa, infatti, nell’art. 23, detta diverse disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, ricreative e turistiche. Per favorire le vacanze, si ribadisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati ai criteri della visitabilità e alle effettive possibilità di accesso al mare. In applicazione di questa disposizione specifica prevista dall’art. 23, comma 3, della Legge-quadro, il Ministero della Marina Mercantile ha emanato la C.M. 280/92 (Circolare Ministeriale - Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259 - Demanio Marittimo e dei Porti - "Serie II, demanio marittimo, relativa al superamento delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari") e successivamente la C.M. 6/94, intesa a superare alcune difficoltà per la realizzazione di strutture ricadenti, per la loro natura o consistenza, nell’ambito della disciplina urbanistica.

    Nello stesso articolo si afferma, come accennato in precedenza, che chiunque, in qualità di esercente di pubblici servizi, discrimini persone con handicap <<è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi>>.

    Poter restituire la giusta considerazione a tali persone, alle quali è stata negata la meravigliosa possibilità che è quella di "andare a mare", è un dovere civile.


    La pagina
    - Educazione&Scuola©