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Oggetto: Soggiorni estivi per minori anno 2003 Bagno in piscina, Tennis, Giochi di sabbia, Beach volley, Caccia al tesoro…Tutte parole pompose, ma senza senso, perché la realtà è ben diversa.
Si, perché sulle possibili conseguenze della balneazione sulla salute, ci sono pochi dubbi. E non è soltanto questione di bere inavvertitamente qualche decilitro di acqua con una carica batterica altissima. Un grande rischio, è rappresentato da ciò che può scaturire dal contatto con l’acqua. Ma di questo evidentemente non interessa a nessuno, né alla Polizia municipale, né alla ASL e né all’Ufficio locale marittimo ai quali spetta far applicare il divieto e sanzionare eventuali violazioni.
Entro 24 ore, provvederò ad inoltrare regolare denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri Pomezia, lì 10/07/2003
Cordiali saluti Borzetti Rolando Alberto Allegati: Fotocopia ordinanza n. 33 del 15maggio 2002 Fotocopia lettera dell’Azienda Socio Sanitaria del Comune di Pomezia. A questo proposito confermo che si sono effettuati bagni nel tratto indicato nella denuncia N. 3 Floppy con foto " tutti al mare, tutti al mare..."
Il diritto alla libera circolazione "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale.." Art. 16 Costituzione. "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.." Art. 3 Costituzione. Le barriere dell'inciviltà
E’ bene ricordare, che In base alla Legge 13/89 (barriere architettoniche) è stata emanata, ad esempio, una disposizione che facilita le condizioni di balneazione. Un’apposita circolare del Ministero della Marina Mercantile (la n. 259 del 23/01/1990) stabilisce che le direzioni marittime non rilascino concessioni per stabilimenti balneari o strutture connesse alla fruibilità della balneazione privi di almeno una cabina o un locale igienico per i disabili e di appositi percorsi orizzontali. Un’altra specifica circolare del Ministero dei Lavori pubblici (la n. 22 del 07/01/1991) indica precise disposizioni per l’adeguamento di strutture e servizi dei posti di ristoro lungo le autostrade. Con la promulgazione della Legge-quadro (104/92) vengono superate altre difficoltà che limitavano il diritto al tempo libero. La normativa, infatti, nell’art. 23, detta diverse disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, ricreative e turistiche. Per favorire le vacanze, si ribadisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati ai criteri della visitabilità e alle effettive possibilità di accesso al mare. In applicazione di questa disposizione specifica prevista dall’art. 23, comma 3, della Legge-quadro, il Ministero della Marina Mercantile ha emanato la C.M. 280/92 (Circolare Ministeriale - Ministero della Marina Mercantile - 23 gennaio 1990, n. 259 - Demanio Marittimo e dei Porti - "Serie II, demanio marittimo, relativa al superamento delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari") e successivamente la C.M. 6/94, intesa a superare alcune difficoltà per la realizzazione di strutture ricadenti, per la loro natura o consistenza, nell’ambito della disciplina urbanistica. Nello stesso articolo si afferma, come accennato in precedenza, che chiunque, in qualità di esercente di pubblici servizi, discrimini persone con handicap <<è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi>>. Poter restituire la giusta considerazione a tali persone, alle quali è stata negata la meravigliosa possibilità che è quella di "andare a mare", è un dovere civile. |
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