REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI POMEZIA
STATUTO
>Pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, il giorno 20 Febbraio 1995<
PARTE I
ATTI DEGLI ENTI LOCALI
STATUTO DEL COMUNE DI POMEZIA
( Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
20 Ottobre 1994, n° 108)
TITOLO I
( Principi generali e programmatici)
Art.1
Il Comune di Pomezia è Ente autonomo entro l’unità
della Repubblica titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita
secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica
ed in conformità dal presente Statuto.
Esercita, altresì, secondo le leggi statali
Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla
Regione.
Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel
rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il
principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.
Il Comune di Pomezia rappresenta la comunità di
coloro che vivono sul territorio comunale, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalità con
quelle dei comuni limitrofi, ai quali è legato da affinità
storico-culturali.
Il Comune favorisce la partecipazione diretta dei
cittadini alle scelte politiche e amministrative degli Enti Locali,
della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.
Nell’esercizio delle proprie competenze
favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti
di collaborazione con altri Enti Locali per la realizzazione di
interesse comune ed aderisce alle Associazioni Nazionali e
Internazionali ritenute idonee a garantire, la tutela e la
programmazione dei comuni interessi delle collettività locali.
Concorre, anche in rapporto con le istituzioni
europee ed internazionali e attraverso i rapporti di gemellaggio con
il Comune di Singen, alla promozione della politica di pace,
cooperazione ed integrazione della popolazione nello spirito dell’unità
politica europea.
Il Comune favorisce ogni iniziativa per la rapida
ed effettiva realizzazione della città metropolitana, secondo i
principi stabiliti dalla Legge 8 Giugno 1990, n°142. In
particolare, promuove ogni iniziativa di coordinamento delle
attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in
ambito metropolitano.
Il Comune riconosce l’informazione quale
diritto primario del cittadino e leva essenziale per garantire la
partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il pieno
controllo sull’Amministrazione. Il regolamento determina gli
strumenti idonei a consentire e promuoverne l’effettivo esercizio.
Il Comune si impegna a garantire un corretto
rapporto tra istituzioni, società civile e politica attraverso:
a) l’autonomia degli organi istituzionali nella
gestione e nell’attuazione dei programmi del Comune;
b) la valorizzazione delle specifiche
professionalità unita alla riconosciuta probità, disinteresse
personale e spirito di servizio quale criterio
nelle nomine presso enti ed organismi di compe-
tenza comunale.
Obiettivo del Comune è la promozione di uno
sviluppo umano, sociale ed economico che sia socialmente ed
ecologicamente compatibile e che valorizza le peculiarità
territoriali e socio-culturali della zona sud della provincia di
Roma.
A tal fine, ispirando la propria azione alla tutela
della integrità territoriale, del paesaggio e del
patrimonio socio-artistico, della qualità dell’ambiente
fisico, nelle sue complessità di aria, acqua
e suolo, persegue politiche in favore del
risparmio energetico, della riduzione dei consumi, del risanamento e
salvaguardia delle risorse idriche, del patrimonio faunistico e
boschivo e della tutela dell’impresa diretto-coltivatrice, con
interventi idonei a promuovere per la popolazione delle campagne,
migliori condizioni di vita e di reddito.
L’attività del Comune è improntata a criteri
di apertura verso il mondo produttivo, e nella sua articolazione
pubblica, privata e cooperativistica, promuovendone la relativa
modernizzazione e, a tal fine, istituisce la consulta permanente
dell’economia, nella quale dovranno essere rappresentate le
particolari istanze dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria,
del commercio del turismo e del lavoro.
Il Comune, richiamandosi alla dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, approvata dalle Nazioni Unite,
riconosce il valore assoluto della vita e la dignità di ogni
persona umana come fondamento di libertà, di giustizia e pace
universale. A tal fine considera, anche, proprio compito primario la
tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, ed
opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in
particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.
Il Comune riconosce la differenza di genere come
valore e risorsa, promuove ed attua azioni positive a beneficio
delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione
delle pari opportunità e favorisce la piena e paritaria espressione
di tutti i tempi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e
le modalità organizzative della propria amministrazione.
Il Comune considera come obiettivo primario l’elevamento
della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno
sistema di educazione permanente. A tal fine promuove le attività
culturali ed educative come momenti essenziali per la crescita e lo
sviluppo della comunità locale, assicura l valorizzazione del
patrimonio culturale e ne favorisce la piena fruizione, promuove,
sentita, l’Università di Roma e la Sovraintendenza ai monumenti
del Lazio, la valorizzazione dell’area archeologica dell’Antica
Lavinium, persegue la costituzione del Museo Virgiliano. Per
realizzare tutto ciò sollecita le iniziative parlamentari tendenti
alla formazione e costituzione del parco Virgiliano del Lazio. Il
Comune promuove il diritto allo studio, sviluppa occasioni di
integrazioni tra la realtà scolastica territoriale e fornisce
orientamenti nel campo della formazione professionale al fine di
offrire a tutti adeguate opportunità formative e di lavoro.
Il Comune promuove il reciproco rispetto, la
valorizzazione e l’integrazione delle diverse culture presenti
nella realtà locale, offrendo pari opportunità ai cittadini
stranieri anche mediante l’attivazione di iniziative educative e
culturali.
Il Comune garantisce la libera espressione e la
tutela degli interessi dei giovani e, a tale scopo istituisce e
promuove la formazione del forum giovanile.
Il Comune nell’ambito delle proprie competenze,
d’intesa con le associazioni degli emigrati, promuove:
l’integrazione sociale, culturale e civile dei
lavoratori e delle loro famiglie con le comunità di provenienza,
la conservazione del patrimonio linguistico di
origine;
la formazione e diffusione delle componenti
culturali regionali tra le collettività degli emigrati;
la diffusione, in tutto il mondo, delle
associazioni degli emigrati e lo sviluppo delle relative attività,
in collegamento con le società di accoglimento.
Il Comune in conformità ai principi
costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti
innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la
cooperazione dei popoli, riconosce nella pace un diritto
fondamentale delle persone e dei popoli.
Art.2
( Uso dello stemma e del gonfalone e delimitazioni
territoriali.)
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di "Città di Pomezia".
La sede del Comune è in Pomezia, Piazza
Indipendenza.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia
autorizzata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’uso
e la riproduzione de tali simboli per fini non istituzionale sono
vietati. Un apposito regolamento disciplina l’uso dello stemma e
del gonfalone del Comune.
L’emblema del Comune è costituito dallo stemma
rosso-blu la cui blasonatura ufficiale recita "d’azzurro alla
bordura d’oro, al busto di giovanetta rurale di carnagione,
vestita di verde, con fazzoletto rosso sul capo annotato alla nuca,
ed una cesta d’oro, sistemata sulla testa ricolma di spighe e di
frutta al naturale".
Il Comune promuove ogni iniziativa diretta a
tutelare l’integrità del territorio nel rispetto delle competenze
trasferite alle Regioni.
Con deliberazione della Giunta Municipale, previo
parere della Commissione Consiliare Urbanistica, provvede a
denominare le frazioni, le borgate, le vie e le piazze.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art.3
(Disposizioni Comunali)
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai
cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati nel
Comune.
Le stesse disposizioni si applicano a tutti i
soggetti sopraindicati che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età.
Art.4
(Servizi Sociali)
Il Comune, nel quadro della sicurezza Sociale,
eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in
denaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque
sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche
quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
Assicura, in particolare, servizi Sociali
fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
Concorre ad assicurare i servizi civili
fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare
riguardo all’abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti,
alle attività sportive e ricreative, all’impiego del tempo libero
ed al turismo sociale.
Concorre ad assicurare, con l’unità sanitaria
locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del
cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare
riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di
competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari
integrati.
Concorre, per quanto non sia espressamente
riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla
promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico
e psichico della popolazione del Comune.
Attua, secondo le modalità previste nelle Leggi
Regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare
strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
Tutela e valorizza, per quanto di propria
competenza, il patrimonio storico, librario, artistico,
archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di
soggetti pubblici e privati.
Organizza, secondo le leggi nazionali e
Regionali, la Protezione Civile.
ART.5
(Pubblicità degli atti e trasparenza dei
procedimenti)
Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente
a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di
gruppi o delle imprese.
Il regolamento di cui al precedente comma deve
essere approvato con la procedura di cui all’art.4 comma 3° della
legge 8 Giugno 1990 n°142 e deve prevedere le categorie degli atti
di cui può essere vietata temporaneamente l’esibizione.
Il Regolamento assicura ai cittadini singoli e
associati, il diritto di accesso agli atti previo pagamento dei soli
costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie
per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti
e delle procedure, sull’ordine di esame di domande, che di norma
deve essere quello cronologico, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione.
Il Comune promuoverà tutte le più idonee
iniziative affinché gli Enti e le Istituzioni di cui fa parte,
riconoscano il diritto del cittadino all’informazione, alla
visione ed al rilascio degli atti con le stesse modalità con le
quali può essere esercitato nei confronti del Comune.
I cittadini che rivolgono ad un ufficio comunale
una richiesta o l’istanza relativa all’ottenimento di
concessione, licenze o altre autorizzazioni di competenza del
Comune, hanno diritto a sostenere le proprie ragioni, in
contraddittorio con l’ufficio comunale o con le commissioni
preposte all’esame della richiesta o della istanza, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
Alle istanze dei cittadini dovrà essere data una
risposta scritta, entro il termine di trenta giorni, salvo che la
legge o il regolamento non stabilisca termini diversi nell’ambito
della normativa relativa al procedimento amministrativo.
Il regolamento determina le forme di pubblicità
e di diretta comunicazione agli interessati degli atti e dei
procedimenti loro riguardanti, favorendo anche il controllo e l’eventuale
opposizione e tutela dei loro diritti.
Il comune assicura, altresì l’informazione ai
singoli cittadini, la loro partecipazione all’attività dell’Ente,
l’autotutela dei loro diritti, mediante l’istituzione di un
apposito ufficio informazioni, segnalazioni, proposte e reclami. Le
modalità del funzionamento dell’ufficio sono stabilite dal
regolamento.
Ogni cittadino, Ente o figura giuridica, nel
richiedere al Comune concessioni, autorizzazioni, licenze Comunali o
rinnovi delle stesse, dovrà appositamente dichiarare e
sottoscrivere di aver presentato la dichiarazione dei redditi e di
aver soddisfatto il pagamento di ogni tributo o tassa imposta dal
Comune, nonché di essere disposto a pagare eventuali ulteriori
conguagli dovuti per tasse comunali, indicandone gli estremi.
ART.6
( informazione e comunicazione sociale )
Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi
di partecipazione l’informazione completa e pluralistica sulle
proprie funzioni ed attività, sui servizi pubblici e sui problemi
della città mediante l’utilizzazione di spazi sulle testate
giornalistiche curate dal servizio stampa ed informazione secondo le
modalità stabilite dal regolamento. In particolare sarà prevista la
pubblicazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio
Comunale e delle Ordinanze del Sindaco.
ART.7
( iniziative, consultazione e referendum popolari)
I cittadini esercitano l’iniziativa di proposte
di atti di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
I cittadini esercitano, altresì, l’iniziativa
di interrogazioni o interpellanze al Sindaco, secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Lo stesso regolamento determina la
garanzia perché alle interrogazioni e alle interpellanze popolari
sia data risposta entro due mesi dal deposito.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione
approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnata,
promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria
competenza. Lo svolgimento del referendum sarà disciplinato da
apposito.
Non sono ammessi i referendum consultivi sugli
atti relativi a:
Lo statuto, il regolamento del Consiglio
Comunale e dei Consigli di Circoscrizione, il Bilancio Preventivo
e il Conto Consuntivo, all’Istituzione ed all’ordinamento dei
tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
Agli indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubblòiche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
Alla contrattazione dei mutui e alle emissioni
dei prestiti obbligazionari;
Alle spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi;
Agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari,
alle relative permute, agli appalti ed alle concessioni;
Alla nomina, alla designazione ed alla revoca
dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
operanti nell’ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi
dipendenti o controllati.
Il Consiglio Comunale può deliberare che, in
relazione all’oggetto, il referendum si svolga solo in una
porzione determinata dal territorio comunale.
Il referendum è indetto con provvedimento del
Sindaco, secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui, nel medesimo periodo, si verifichi la concomitanza
del referendum comunale con altre consultazioni elettorali, il
Sindaco provvede all’indizione del referendum in altra data, entro
sei mesi successivi.
Il regolamento determina le modalità per l’adeguata
informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la
partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti, alla
campagna referendaria.
Quando il referendum consultivo sia stato
indetto, il Consiglio Comunale sospende l’attività deliberativa
sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dalla
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio
riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed
urgenza, ovvero che siano modificati i presupposti di fatto del
referendum.
Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare sull’oggetto
del referendum entro sei mesi dal suo esito se ha partecipato al
voto la metà più uno degli aventi diritto.
Nel caso in cui il Consiglio Comunale adotti una
deliberazione che non accolga, in tutto o in parte, le indicazioni
derivanti dall’esito del referendum, dovrà esplicitare, nello
stesso atto, le motivazioni della propria decisione ovvero dell’esito
del referendum.
Il referendum consultivo è indetto altresì dal
Consiglio di partecipazione con le modalità stabilite dal
regolamento, su questioni di interesse locale, mediante
consultazione dei cittadini elettori, residenti nel territorio di
competenza dello stesso Consiglio.
Il Sindaco indice il referendum propositivo
quando lo richiedano almeno il 5% degli elettori con le modalità di
raccolta di firme stabilite dal regolamento, che non dovranno essere
più limitative di quelle stabilite per il referendum nazionale o
regionale. La richiesta di referendum deve essere accompagnata da
una relazione illustrativa.
La richiesta di referendum di cui al precedente
comma, deve essere accompagnata, altresì, da non meno di 75
sottoscrizioni relative ai cittadini che hanno promosso il
referendum. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed
ammissibilità è rimesso ad un Comitato dei Garanti, secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Il Comitato può riformulare il
testo del quesito per renderlo chiaro ed inquivoco.
Il quesito di tutti i referendum deve essere
relativo al compimento di atti di competenza comunale, ivi compresa
l’abrogazione o modificazione di atti già adottati, con eccezione
degli atti di cui al quarto comma del presente articolo, nonché
degli atti relativi a :
a) provvedimenti concernenti i compimenti di atti
dovuti per legge;
b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine,
designazioni, revoche o decadenze;
c) provvedimenti concernenti il personale comunale,
le istituzioni e le aziende speciali;
d) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di
minoranze etniche o religiose.
Si applicano al referendum propositivo le
disposizioni di cui al sesto, settimo e nono comma del presente
articolo.
Le richieste di referendum devono essere proposte
entro il 31 Dicembre e lo stesso si deve tenere entro il 30 giugno.
Se, prima dello svolgimento di ogni referendum
propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul
medesimo oggetto, il Comitato dei Garanti decide se il referendum
non deve avere più corso o se debba svolgersi solamente su una
parte del quesito o dei quesiti non interessati dal dispositivo
della deliberazione sopravvenuta.
Il referendum propositivo è indetto, altresì
dal Presidente del Consiglio di partecipazione, con le modalità
stabilite dal presente Statuto e dal regolamento, su questioni di
interesse locale, mediante consultazioni dei cittadini-elettori
residenti nel territorio di competenza dello stesso Consiglio,
quando lo richiedono un numero di cittadini-elettori, almeno pari al
5% della popolazione residente nello stesso territorio, al 31
Dicembre dell’anno precedente e lo promuovono almeno 40 elettori.
Per l’ammissibilità del referendum, di cui al
presente comma, valgono le stesse disposizioni previste per il
referendum propositivo riguardante l’intero territorio comunale.
ART. 8
( Diritti delle Associazioni)
Il Comune valorizza le libere forme associative
assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle proprie
funzioni e garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi
comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. A tal fine
è istituito l’Albo delle Associazioni la cui modalità di
formazione è regolata dal medesimo regolamento.
Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare alla
comunità locale una forma di autogoverno adeguata ai problemi di
una società complessa, istituisce le consulte di settore, il forum
giovanile ed altri organismi di partecipazione, con regolamento
approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo
stesso regolamento prevederà le materie sulle quali le consulte
potranno esprimere pareri obbligatori e non vincolanti e le
modalità della richiesta di parere da parte del Comune, sin dalla
fase della programmazione dell’attività dell’ente.
Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato
con la procedura di cui all’art.4 comma 3° della legge 8 Giugno
1990, n° 142 determina le modalità attraverso cui associazioni ed
enti, nonché movimenti o comitati cittadini, possono accedere alle
strutture ed ai servizi del Comune.
ART. 9
(Commissione permanente per lo statuto)
E’ istituita la commissione permanente per lo
statuto che avrà’ il compito di raccogliere le istanze propositive
provenienti dagli organismi di partecipazione e dai singoli cittadini.
La commissione, presieduta dal Presidente del
Consiglio, è inoltre composta dal Sindaco, o suo delegato, dai
vice-presidenti e dai Capigruppo consiliari o loro delegati.
ART.10
( Commissione Comunale per il commercio su aree
pubbliche)
La Commissione Comunale per il Commercio su aree
pubbliche, e’ disciplinata oltre che dall’art.4 della legge
28/08/1991 n° 112 e dal Regolamento di esecuzione approvato con
Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato
04/06/1993, n°248 anche dal presente articolo.
ai fini della composizione della Commissione, di
cui al comma precedente, si applicano le disposizioni previste dall’art.11
del citato Decreto Ministeriale n°248.
Il rappresentante del comune, componente e
Presidente della Commissione, ai sensi dei precedenti commi, è
individuato dal Sindaco pro-tempore o nell’Assessore da lui
delegato per le attività commerciali.
La Commissione è nominata dal Sindaco, sulla
base delle designazioni di cui al precedente 2° comma.
Le modalità di convocazioni e di funzionamento
della commissione come delle altre commissioni attività produttive
saranno regolate da apposito regolamento.
ART.11
( Difensore civico )
Il difensore civico svolge il ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione dell’Amministrazione
del Comune e delle Aziende ed Enti da esso controllati.
In particolare il difensore civico tutela i
diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8
giugno 1990 n°142, della legge 7 Agosto1990, n° 241, dello statuto
e dei regolamenti delle Aziende ed Enti da esso controllati.
Il difensore civico è nominato dal Consiglio
Comunale a scrutinio segreto per la durata di quattro anni, con il
voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, scegliendo tra una
rosa di nominativi proposta dai gruppi consiliari, se alla prima
votazione nessun candidato ottiene i 2/3 dei voti dei Consiglieri
assegnati, in una seconda votazione, in seduta consecutiva, viene
eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri
assegnati.
Non possono essere eletti all’ufficio del
Difensore Civico:
I membri del Parlamento;
I Consiglieri Regionali;
I Consiglieri Provinciali;
I Consiglieri Comunali;
I membri degli organismi dirigenti dei partiti
ad ogni livello;
I componenti degli organi direttivi dei
consorzi;
I membri del Comitato Regionale di controllo e
delle sue sezioni decentrate;
Gli amministratori di enti, istituti e aziende
pubbliche;
I dipendenti del Comune e degli enti da questo
controllati.
Il difensore civico deve essere scelto fra i
cittadini forniti di comprovata esperienza giuridico-amministrativa,
preferibilmente collocati a riposo e che siano in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza o equipollente.
Qualora nel corso del suo mandato si verificassero
alcune delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopra
stabilite, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.
Il difensore civico ha sede presso gli uffici dell’Amministrazione
Comunale e dispone di un segretario scelto dal Sindaco fra il
personale dell’Amministrazione Comunale.
Il difensore civico gode dell’80% del trattamento
indennitario stabilito per il Sindaco (non soggetto ad aumento alcuno)
.
5. Il difensore civico cessa dalla carica:
alla scadenza del mandato;
per dimissioni, morte o impedimento grave;
quando il Consiglio Comunale, con le procedure
di cui al precedente comma 3° deliberi la revoca della
designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei
regolamenti comunali.
Al difensore civico non può essere opposto il
segreto di ufficio, se non per gli atti riservati per espressa
indicazione di legge.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa
o su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o
associati.
Quando il Difensore Civico ravvisi atti,
comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità
e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate
al precedente secondo comma:
trasmette al responsabile del procedimento
ovvero all’ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con
l’indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare
la violazione riscontrata;
può relazionare al Consiglio Comunale sull’operato
del responsabile del procedimento al fine di un eventuale
procedimento disciplinare;
può agire in giudizio ai sensi dell’art.7,
primo comma della legge 8Giugno1990, n°142;
sollecita, tramite il Presidente, il Consiglio
Comunale, il Sindaco e, per il suo tramite, la Giunta Municipale
ad assumere i provvedimenti di propria competenza;
entro il 31 Gennaio di ogni anno, il Difensore
Civico invia, al Sindaco e al Presidente del Consiglio, una
relazione sulla attività svolta nell’anno precedente,
segnalando tutti i casi di ritardo o le irregolarità nella
trattazione delle pratiche da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Il Comune consente, con procedimento del Sindaco,
al Difensore Civico di operare, per la tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini, anche nei confronti di pubbliche
amministrazioni statali e regionali o di enti ed aziende pubbliche
che hanno uffici nel territorio comunale, nonché di altri enti
locali, quando le stesse amministrazioni ne facciano richiesta.
L’ufficio di Difensore Civico non può essere
ricoperto dalla stessa persona per oltre due mandati quadriennali.
Il Difensore Civico viene eletto ogni quattro
anni, a metà di ogni legislatura.
La prima elezione avviene dopo le elezioni
comunali. L’eventuale ritardo nella nomina non modifica la
scadenza. In caso di elezioni anticipate il mandato del Difensore
Civico termina comunque alla sua scadenza naturale.
TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE
ART.12
( Il Consiglio Comunale: attribuzioni )
Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo
politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione da
parte del Sindaco e della Giunta, ed esercita le funzioni
attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.
All’atto dell’approvazione del bilancio di
previsione il Consiglio Comunale dovrà verificare lo stato di
attuazione del programma in apposito punto posto all’ordine del
giorno.
Il Consiglio Comunale determina le garanzie di
trasparenza e correttezza amministrativa.
La prima seduta del Consiglio Comunale deve
essere convocata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti, dal Sindaco ed essa deve tenersi entro
dieci giorni successivi alla convocazione.
Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta,
presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente
dell’Assemblea prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
provvede alla convalida a scrutinio palese dei Consiglieri eletti,
ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla elezione dell’Ufficio
di Presidenza.
I Consiglieri Comunali rappresentano, senza
vincolo di mandato, l’intera comunità alla quale rispondono.
I Consiglieri si sostituiscono ai gruppi
composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
ART.13
( Nomina del Presidente del Consiglio )
E’ istituito il Presidente del Consiglio
Comunale e due Vice Presidenti.
Esso viene eletto tra i Consiglieri Comunali
nella prima seduta del Consiglio dopo la convalida degli eletti, con
votazione a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
alla prima votazione viene letto Presidente chi
ottiene i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati al Consiglio;
alla seconda votazione, in proseguimento di
seduta, chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei
Consiglieri assegnati;
alla terza votazione , nella stessa seduta, chi
risulta vincitore tramite ballottaggio tra i due Consiglieri che
hanno riportato più voti nella seconda votazione;
I Vice Presidenti sono eletti subito dopo la
elezione del Presidente e nella stessa seduta. Ogni Consigliere
Comunale esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due
Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Vice
Presidente eletto con maggior numero di voti assume le funzioni di
Vice Presidente vicario.
Il Presidente del Consiglio è il garante del
corretto andamento dei rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio
Comunale.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio
Comunale secondo quanto previsto dall’apposito regolamento e
tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l’esercizio
effettivo delle loro funzioni. Il Presidente presiede la Commissione
permanente per lo Statuto.
Il Presidente stabilisce, sentita la conferenza
dei capigruppo e d’intesa con il Sindaco, gli argomenti all’ordine
del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio
Comunale ai sensi del Regolamento. Egli stabilisce, altresì, d’intesa
con il Sindaco e l’Ufficio di Presidenza, il calendario dei
lavori, i modi e i tempi della discussione.
Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio
Comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo
richiedono almeno un quinto dei Consiglieri (6), o il Sindaco,
inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, ove la
richiesta del Sindaco contenga motivi di straordinarietà ed
urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio entro 5 giorni, ove la
convocazione è richiesta da 1/5 dei Consiglieri, il termine entro
il quale deve essere tenuto il Consiglio è ridotto a 10 giorni.
Il Presidente convoca e presiede la conferenza
dei Capigruppo Consiliari, di cui il Sindaco è parte integrante,
secondo la disciplina regolamentare.
Il Presidente esercita i poteri di polizia nelle
adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione
popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge.
Il Presidente riceve le interrogazioni e le
mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è
composto da:
Presidente
2- Vice Presidenti
All’Ufficio di Presidenza per l’espletamento
delle sue funzioni, vengono assegnati un ufficio e il personale
necessario.
Il Presidente cessa dalla carica o per dimissioni
volontarie o per decesso o per una motivata mozione presentata dai
2/5 (12) dei Consiglieri assegnati, e votata con la maggioranza dei
2/3 dei Consiglieri assegnati.
In caso di assenza, di impedimento o di vacanza,
il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario ed in caso
di assenza di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.
ART.14
( Convocazione Consiglio Comunale)
Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto
dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti nell’ordine indicato
dall’art.13 o dal Consigliere anziano.
Il Consiglio Comunale deve tenere la prima seduta
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti.
La convocazione della prima seduta del Consiglio
Comunale, viene fatta dal Sindaco eletto ed è presieduta dal
Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio,
che assume la Presidenza subito dopo la proclamata elezione. Qualora
la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per
mancanza di numero legale senza aver provveduto alla nomina del
Presidente e alla approvazione degli indirizzi generali di Governo,
il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo
giorno feriale successivo, per discutere l’ordine del giorno non
trattato, con l’osservanza delle norme contenute nel comma 2-ter
dell’art.1 della legge 25 marzo1993, n°81.
Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede
alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ai sensi e per
gli effetti dell’art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 Maggio
1960 n°570 e giudica delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità, ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo
eventuali surroghe.
Dopo la convalida degli eletti nella stessa
seduta, il Consiglio procede alle elezioni nel proprio seno di un
Presidente e di due Vice Presidenti con le modalità di cui all’art.13.
Agli adempimenti di cui ai commi precedenti, il
Consiglio procede in seduta pubblica ed a voto palese.
Gli Assessori hanno diritto, e se richiesto dal
Presidente, l’obbligo di essere presenti alle sedute del Consiglio
Comunale. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedano.
ART. 15
( Attribuzioni del Consiglio)
Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di
delega ad altri organi:
deliberare gli Statuti dell’Ente e delle
aziende speciali e le loro revisione;
approvare i regolamenti Comunali,
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
le piante organiche e le relative variazioni;
formulare i programmi generali e settoriali e le
relazioni previsionali e programmatiche;
approvare i programmi annuali allegati al
bilancio di previsione concernenti le opere pubbliche,
determinandone contenuti e priorità ed i relativi stanziamenti
finanziari. L’attuazione di provvedimenti previsti da tali
programmi spetta alla Giunta Municipale, che in particolare
assegnerà gli incarichi, approverà i progetti e le relative
varianti;
Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le
relative variazioni;
Approvare il conto consuntivo;
Approvare i piani Territoriali ed Urbanistici, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere su dette materie;
Formulare i pareri da rendere nelle materie di
cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 9);
Approvare le convenzioni con altri Comuni e
quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la
modificazionedi forme associative,
Deliberare l’istituzione, i compiti e le norme
sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
Determinare l’assunzione diretta dei pubblici
servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione di pubblici servizi;
Deliberare la partecipazione del Comune a
società di capitali;
Affidare attività o servizi, a soggetti pubblici
e privati mediante convenzione;
Istituire e disciplinare l’ordinamento dei
tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le
relative variazioni, non di carattere automatico;
Stabilire gli indirizzi da osservare da parte
delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
Approvare le delibere relative alla contrazione
di mutui ed all’emissione di prestiti obbligazionari;
Deliberare le spese che impegnano bilanci per gli
esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
Deliberare gli acquisti, le alienazioni
immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che
non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale
del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri
Funzionari dirigenti;
La definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso Enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge;
decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di
incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti secondo le
vigenti disposizioni di legge;
deliberare le nomine ed adottare ogni altro
provvedimento di carattere Amministrativo per il quale la legge
stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
istituire le Commissioni Consiliari,
determinandone il numero e le competenze, la Commissione d’indagine
sull’attività dell’Amministrazione ai sensi dell’art.19 comma
2 legge 81/93, nel rispetto dell’art.27 della legge 81/93, nel
rispetto dell’art.27 della legge 81/93.
Discutere ed approvare in apposito documento gli
indirizzi generali di governo;
Esercita ogni altra forma di controllo sull’Amministrazione
Comunale eventualmente delegandone l’esercizio ad una Commissione
costituita nel proprio seno;
Nomina il collegio dei revisori dei Conti;
Le deliberazioni in ordine agli argomenti, di cui
al presente articolo, non possono essere adottate in via d’urgenza
da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro
60 gg. successivi, a pena di decadenza;
ART. 16
(Regolamento Consiliare)
( Convocazione del Consiglio Comunale )
Il Consiglio approva il proprio regolamento
interno a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune
nelle prime due votazioni. Nelle sedute successive occorre la
maggioranza assoluta.
Il Presidente del consiglio presiede la
commissione per il regolamento, composta dall’Uff. di Presidenza,
dal Sindaco o Vice Sindaco e dai Capigruppo, a cui sono devolute le
questioni ad esso attinenti, che siano state sollevate dal Sindaco,
dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri o da un gruppo
consiliare.
Il Sindaco ha diritto di partecipare a pieno
titolo alle sedute della Commissione al pari degli altri componenti.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi
previsti dal regolamento.
Nel caso in cui la seduta consiliare, di cui al
comma precedente, convocata ai sensi dell’art.14 della legge
25/03/1993 n° 81, non abbia luogo per mancanza di numero legale dei
consiglieri presenti, le questioni inserite all’ordine del giorno
della stessa seduta dovranno essere previste per prime all’ordine
del giorno del Consiglio successivo convocato in seconda
convocazione da tenersi entro 8 giorni dalla seduta dichiarata
deserta e valido con la presenza di almeno 4 Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è
presente la metà dei componenti e se sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Legge o lo Statuto prescrivano una
maggioranza speciale.
ART.17
( Commissioni Consiliari )
Il regolamento determina il numero e le
competenze delle commissioni consiliari permanenti, nonché le
modalità per l’istituzione di commissioni speciali.
Le commissioni sono elette a scrutinio palese su
proposta anche a maggioranza della conferenza dei capigruppo e sono
composte in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale dei
gruppi consiliari. Nella conferenza dei capigruppo, la maggioranza
si computa secondo i consiglieri rappresentati dai singoli
capigruppo. (
modificato l’8Luglio1997)
Il regolamento determina i casi in cui l’approvazione
di una proposta di deliberazione, di competenza del Consiglio
comunale, può essere attribuita ad una commissione permanente, salva
la votazione finale da parte del Consiglio Comunale, con dibattito
limitato ad una dichiarazione di voto per ciascun gruppo consiliare.
Le Commissioni Consiliari si rinnovano
integralmente quando siano dimissionari la metà dei componenti. Nel
computo escluso il Sindaco quale membro di diritto.
Il Consigliere che ne surroga un altro comunque
decaduto lo sostituisce di diritto nelle commissioni Consiliari.
ART.18
( Diritti dei consiglieri comunali )
Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare
proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale,
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Ciascun Consigliere partecipa all’esercizio
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo,
secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento interno del
Consiglio. Ogni Consigliere Comunale ha la facoltà di assistere
alle sedute delle Commissioni Consiliari di cui egli non è membro
effettivo, senza diritto di intervento e di voto.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere
dai dirigenti degli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti
da questo dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Il regolamento stabilisce i modi e i tempi per
rendere ordinato e rapido l’esercizio di tale diritto. Stabilisce,
altresì, i modi e i tempi per il rilascio di copie di atti
amministrativi ai Consiglieri comunali.
Il regolamento stabilisce le modalità e criteri
per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei
Consiglieri comunali.
ART.19
( Pubblicità della situazione patrimoniale )
Il regolamento stabilisce le modalità e criteri
per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale del
Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri comunali e dei
rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende e istituzioni.
ART.20
( Albo delle presenze dei consiglieri)
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite
dal regolamento, l’Albo delle presenze dei Consiglieri comunali
alle sedute del Consiglio.
La decadenza opera ex legge per i consiglieri,
che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute
consecutive del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale prende
atto della decadenza, comunicata al Sindaco, al Presidente del
Consiglio Comunale e al Segretario Generale e provvede alla surroga.
ART.21
( Autorganizzazione delle elette )
Il Consiglio Comunale fa propri i valori ed i
principi della differenza sessuale e dell’emancipazione delle
donne, e favorisce forme di autorganizzazione delle elette nonché
le pari opportunità.
Ai sensi dell’art.27 della legge 81/93 potrà
essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nella giunta e
negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende e
Istituzioni da essi dipendenti.
ART.22
( Competenze della Giunta Comunale)
La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione
del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali di Governo,
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie gli atti di amministrazione che non sono
riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente
Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario
e dei funzionari dirigenti.
Svolge, in collaborazione con il Sindaco,
attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al
quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull’attività
svolta.
4. La Giunta :
svolge la propria attività attraverso il
metodo dei programmi e dei progetti obiettivi, da sottoporre al
Consiglio Comunale;
assicura il rapporto con i consigli di
partecipazione e con gli altri organismi partecipativi;
assicura l’imparzialità ed il buon andamento
degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune.
5. Spetta, in generale, alla Giunta:
compiere tutti gli atti di amministrazione che
non siano specificamente riservati alla legge e dallo Statuto al
Consiglio ed agli organi di decentramento;
riferire al Consiglio sulla propria attività e
sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali,
nella prima sessione ordinaria dell’anno successivo a quello di
riferimento;
svolgere attività propositiva e di impulso nei
confronti del Consiglio.
Spetta, in particolare, alla Giunta:
dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
predisporre lo schema di bilancio preventivo ed
il conto consuntivo che devono essere depositati presso la
segreteria comunale almeno cinque giorni prima della data prevista
per la convocazione del Consiglio;
adottare i provvedimenti di attuazione dei
programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel
rispetto degli indirizzi fissati;
adottare i provvedimenti di assunzione, stato
giuridico e trattamento economico del personale in applicazione
della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro approvati con
decreto del Presidente della Repubblica e con riferimento alle
qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e,
per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel
rispetto degli eventuali limiti di legge;
deliberare in materia di acquisti, alienazioni,
appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal
relativo regolamento;
provvedere all’approvazione ed esecuzione dei
progetti di opere pubbliche nei limiti di cui al precedentemente
articolo 15, punto 6, semprechè esistano concreti mezzi di
finanziamento;
affidare, nei limiti di cui alla precedente
lettera f, gli incarichi per la progettazione, direzione e
collaudo dei lavori;
deliberare l’erogazione di contributi,
indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e
dipendenti o a terzi con l’osservanza ed i limiti stabiliti
dalla legge;
attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio
in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi
istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati,
provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a
partecipazione comunale con l’osservanza degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio;
deliberare in materia di liti attive e passive,
sentito il parere della competente commissione, in materia di
rinunzie e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci
degli esaercizi successivi;
approvare i contratti nel rispetto delle
modalità e procedure previste dal relativo rtegolamento.
ART.23
( Comunicazione dei componenti la Giunta Comunale ed
Indirizzi Generali di Governo. Indirizzi per le nomine )
Immediatamente dopo l’elezione del Presidente
del Consiglio Comunale, il Sindaco, nella medesima seduta, comunica
al Consiglio Comunale i nominativi dei membri della Giunta Comunale.
Unitamente alla comunicazione di cui al comma
precedente, il Sindaco propone gli indirizzi generali di Governo,
che sono discussi e approvati dal Consiglio Comunale in apposito
documento con votazione a scrutinio palese e per appello nominale ai
sensi dell’art.34 comma2 della legge 8 giugno 1990, n.142 come
sostituito dall’art.16 della legge 15.10.1993 n°415.
Il Consiglio è convocato in una data compresa
nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione
degli indirizzi generali di Governo, per formulare, a maggioranza
assoluta dei ><consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai
quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla
revoca motivata dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende
ed Istituzioni.
Qualora il Consiglio non riesca a formulare
compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è
fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza
necessità di convocazione espressa.
ART.24
( Composizione della Giunta)
La Giunta è composta dal Sindaco, che la
presiede, da n.6 Assessori tra cui il Vice Sindaco.
Gli atti di delega, qual’ ora di essi non sia
stata fatta dichiarazione contestuale nel documento degli indirizzi
generale di Governo, vengono dal Sindaco comunicati al Consiglio
nella prima seduta successiva alla data della loro assunzione.
Analoga partecipazione del Sindaco va fatta al Prefetto di Roma, al
Presidente del CO.RE.CO., al Segretario Generale, il quale ultimo
provvederà ad informarne i dirigenti delle Ripartizioni.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori
prima dell’insediamento del Consiglio Comunale.
Il Vice Sindaco e gli Assessori vengono nominati
anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale purchè
siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
previste dalle norme vigenti.
Gli Assessori ed il Vice Sindaco devono essere in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale legge 81/93 art.25 comma 4:
- non essere coniuge e , fino al 3° grado,
discendente, parente o affine del Sindaco. Chi ha ricoperto per due
mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel
mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
L’accettazione della nomina a Vice Sindaco ed
Assessore comporta la cessazione automatica della carica di
Consigliere eventualmente ricoperta.
La Giunta nella sua prima seduta, prima di
trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice
Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità
e compatibilità.
Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai
Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
ART.25
( Revoca degli Assessori)
L’Atto con cui il Sindaco revoca uno o più
Assessori deve essere motivato.
Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima
seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.
ART.26
( Disciplina degli orari )
Per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo
36, terzo comma, della legge 8 Giugno 1990, n° 142, il Sindaco
sentito il parere della conferenza di cui al successivo art.37,
della conferenza dei capigruppo e della Giunta Municipale, approva
il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.
Il Comune, al fine di determinare un piano
generale degli orari alle necessità della popolazione, promuove
iniziative ed intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro, affinchè lo stesso piano comprenda anche
gli orari dei luoghi di lavoro non aperti al pubblico.
Il piano degli orari ha la finalità di agevolare
l’accesso e la fruizione da parte degli utenti agli esercizi
commerciali, ai servizi ed agli uffici pubblici.
ART.27
( Il Sindaco. Distintivo, giuramento, attribuzioni )
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica Italiana, da portarsi a tracolla della
spalla destra.
Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto
secondo la formula di cui all’art.11 secondo comma del D.P.R.
10/01/1957 n.3.
Il Sindaco entra nelle proprie funzioni dopo la
prestazione del Giuramento, di cui al comma precedente.
Il Sindaco, fermo restando ogni ulteriore
competenza prevista dalle norme vigenti:
È l’organo responsabile dell’Amministrazione
del Comune di cui ha la rappresentanza,
convoca la prima seduta del Consiglio Comunale
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi
alla convocazione;
nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori,
nel rispetto dell’art. 27 legge 81/93;
convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine
del giorno;
nomina, designa, sulla base di indirizzi
stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso
Enti, aziende ed Istituzioni, nel rispetto dell’art.27 della legge
81/93;
emana i regolamenti comunali ed adotta le
ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché
quelle contingibili ed urgenti nei casi e nei modi previsti dalla
legge;
stipula gli accordi di programma;
coordina, nell’ambito della disciplina
regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio
Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi
pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici
comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
rappresenta in giudizio il Comune, salva la
competenza attribuita al Segretario comunale, ai dirigenti per le
azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e
di capacità direzionale. Dispone, sentito il Segretario Generale, i
trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e
degli uffici fra settori diversi dell’Ente, applicando le
modalità e gli atti stabiliti dall’art.51 della legge 8 Giugno
1990, n° 142, da questo statuto e dai regolamenti comunali;
sovrintende al funzionamento dei servizi ed
uffici e all’esecuzione degli atti;
adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nei
casi e nei modi previsti dalla legge 142 n°142 dell’08/06/19990,
art.38;
assegna ad avvenuta approvazione definitiva del
bilancio preventivo, con deliberazione di Giunta, su proposta del
Segretario Generale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun
soggetto avente responsabilità dirigenziale in correlazione ai
servizi ed all’attività attribuite all’Ufficio e comunque nel
rispetto delle norme e dei regolamenti comunali vigenti;
firma gli atti generali e quelli amministrativi
esterni aventi contenuto discrezionale;
esercita le attribuzioni per i servizi di
competenza statale conferitegli della legge;
ha facoltà di delegare, in conformità ai
rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario comunale o ai
dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna
che la legge e lo Statuto non abbia già loro attribuito;
assegna gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sulla base delle graduatorie formulate dalla Commissione
comunale casa, secondo le procedure previste dalla legge.
ART.28
( Vice Sindaco)
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue
funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso
dall'esercizio della sua funzione ai sensi dell'’rt.15, comma 4
bis della legge 19 Marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente
o impedito, alla sostituzione del Sindaco salvo diversa
determinazione dello stesso, provvede l’Assessore più anziano di
età reperibile.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del
nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco
sono svolte, dal Vice Sindaco.
Art.29
( Dimissioni del Sindaco )
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate
al Presidente del Consiglio comunale il quale dovrà convocare lo
stesso Consiglio che dovrà essere riunito entro il decimo giorno
feriale successivo.
Le dimissioni, presentate dal Sindaco diventano
irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il
termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio Comunale.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.
ART.30
( Mozione di sfiducia )
La mozione di sfiducia, nei confronti del
Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 12 ( dodici) Consiglieri
Comunali, è diretta al Presidente del Consiglio e presentata al
protocollo generale del Comune.
Il consiglio è convocato per la sua discussione
per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno
successivo alla data del protocollo Comunale.
La mozione è approvata quando riceve l’assenso
della maggioranza ( sedici ) dei componenti del Consiglio espresso
per appello nominale.
Non si procede alla votazione se il Sindaco,
prima che la votazione sia indetta, presenti anche verbalmente al
Consiglio le proprie dimissioni. In caso il Consiglio viene sospeso
e scattano le procedure del precedente art.30.
Il Segretario informa il Prefetto per lo
scioglimento del Consiglio e per la nomina del Commissario.
L’atto di accoglimento della mozione di
sfiducia è rimesso al comitato di controllo entro cinque giorni
feriali successivi alla data di assunzione.
ART.31
( Responsabilità rimozione e sospensione di
amministratori )
Per gli Amministratori del Comune si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati
dello Stato.
Con Decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell’Interno, il sindaco, nonché i componenti
del consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiono
atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni
di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
Il Prefetto può sospendere gli Amministratori,
qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità, e ciò in
attesa del Decreto.
Sono fatte salve le disposizioni dettate dall’art.15
della legge del 19.03.1990, n°55 e comunque nel rispetto delle leggi
vigenti.
TITOLO IV
I CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE
ART.32
( Principi e finalità )
Al fine di realizzare un compiuto sistema di
democrazia locale che ponga al centro il cittadino, il Comune
promuove e valorizza la partecipazione all’esercizio delle
funzioni comunali, alle scelte programmatiche e alla gestione dei
servizi pubblici, oltre che con le consulte di settore, anche
attraverso i consigli di partecipazione.
I Consigli di Partecipazione rappresentano,
altresì, le esigenze delle popolazioni residenti nella
Circoscrizione territoriale di competenza nell’ambito del dell’unità
del Comune e sono eletti a suffragio diretto con il sistema
proporzionale e promuovono iniziative e strumenti che, favorendo il
più ampio coinvolgimento dei cittadini anche attraverso forme di
autogoverno, realizzano una concreta partecipazione
responsabilizzante.
ART.33
( Numero e ripartizione Territoriale dei consigli di
partecipazione )
La composizione, il numero e gli ambiti
territoriali di competenza di ciascun Consiglio di Partecipazione sono
stabiliti dal Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale su
proposta della Commissione Permanente alla Statuto, a scrutinio palese
e con le modalità di cui all’art.4 comma 3 della legge 142/90.
ART.34
( ordinamento dei Consigli di partecipazione )
I Consigli di partecipazione sono nominati dal
Sindaco, sulla base di consultazioni popolari che si svolgono con le
modalità indicate dal regolamento.
Le liste dei candidati per ogni Consiglio di
partecipazione sono formate sulla base di designazioni primarie da
parte dei cittadini-elettori, residenti nel Territorio relativo a
ciascun Consiglio di partecipazione. Le procedure e le modalità di
consultazione dei cittadini-elettori per la formazione delle liste
dei candidati sono stabilite dal regolamento.
Ciascun Consiglio di partecipazione elegge a
maggioranza dei voti un Presidente, scelto tra i suoi membri. Con le
stesse modalità elegge un Vice-Presidente, il quale sostituisce il
Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente
convoca e presiede il Consiglio e le assemblee popolari, predispone
l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, di propria
iniziativa o sulla base delle indicazioni del Consiglio stesso, dei
singoli Consiglieri o su richiesta di almeno il 10% dei cittadini
residenti nel territorio del Consiglio di partecipazione, alla data
del 31Dicembre dell’anno precedente.
La durata, il funzionamento dei Consigli di
partecipazione, la determinazione delle loro competenze e le
modalità del loro esercizio sono stabiliti dal regolamento. Lo
stesso regolamento potrà prevedere e disciplinare le funzioni da
attribuire ai Consigli di partecipazione.
ART.35
( rapporti con il Consiglio Comunale )
Il Consiglio di partecipazione esercita, con la
maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati l’iniziativa degli
atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Presidente del
Consiglio di partecipazione, o un Consigliere da questi designato,
partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione del
consiglio Comunale a cui è attribuito l’esame dell’atto di
iniziativa dello stesso Consiglio di partecipazione.
Il Consiglio di partecipazione può rivolgere
interrogazioni e interpellanze al Sindaco. Il regolamento del
Consiglio comunale determina le garanzie per la tempestiva risposta,
in forma orale o scritta.
ART.36
( Rapporti con la popolazione )
I Consigli di partecipazione debbono assicurare la
più ampia consultazione dei cittadini, sulle più rilevanti questioni
di loro competenza, attraverso:
Assemblee popolari;
Le indagini demoscopiche;
I referendum consultivi e propositivi.
L’utilizzo degli strumenti de democrazia diretta,
di cui il precedente comma, è disciplinato dal regolamento.
ART.37
( Conferenza dei Presidenti dei consigli di
partecipazione )
La conferenza dei Presidenti dei Consigli di
partecipazione è un organo consultivo sulle questioni relative alla
partecipazione popolare, sulle materie di competenza degli stessi
Consigli nonché sul funzionamento dei servizi di interesse
circoscrizionale.
La conferenza è composta dai Presidenti e dai
vice presidenti dei Consigli di partecipazione ed esprime pareri su
richiesta del Sindaco della Giunta o del Consiglio comunale.
Può attivarsi anche per iniziativa autonoma, su
richiesta di almeno un terzo del numero complessivo dei Presidenti dei
consigli di partecipazione per discutere su questioni di competenza
degli stessi Consigli, rimettendo agli organi dell’Amministrazione
comunale competenti le proprie deliberazioni.
Il funzionamento della conferenza è disciplinato
dal regolamento.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI
Art.38
( Principi Generali )
Gli Uffici e i servizi del comune sono
organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, secondo principi di professionalità,
responsabilità e trasparenza, tenendo conto anche delle necessità
del loro decentramento nel Territorio.
ART.39
( Articolazione degli Uffici e dei servizi )
Gli uffici ed i servizi del Comune si articolano
in settori. Nel settore si individua la struttura organizzativa di
massima dimensione presente nell’Ente, finalizzata a garantire l’efficacia
dell’intervento del Comune, nell’ambito di una materia o più
materie appartenenti ad un’area omogenea.
Possono essere individuate, altresì, aree
intersettoriali ricomprendenti più settori di cui al precedente
comma, al fine di realizzare una più efficace direzione e
coordinamento dell’azione amministrativa.
Il settore può articolarsi in servizi ed anche
in unità operative.
La pianta organica del Comune può, anche,
prevedere servizi ed unità operative autonomi.
ART.40
( ordinamento del personale )
L’ordinamento del personale del Comune è
informato ai principi di professionalità e responsabilità in
relazione al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il regolamento del personale, oltre agli oggetti
stabiliti dalla legge nel rispetto delle norme e principi
contrattuali del pubblico impiego, disciplina tra l’altro:
la dotazione organica complessiva e la sua
suddivisione interna;
l’individuazione dell’appropriata dotazione
della pianta organica in relazione all’organizzazione ed alle
esigenze degli uffici e dei servizi;
le modalità di esercizio dell’attività di
coordinamento delle attività dei dirigenti da parte del
Segretario Generale;
le modalità ed i criteri per l’esercizio da
parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi, l’attuazione degli incarichi dirigenziali
e quelle di collaborazione esterna;
l’attribuzione ai dirigenti (ovvero: ai
responsabili degli uffici e servizi) della direzione degli uffici
e dei servizi, della responsabilità gestionale e di quanto
richiesto dall’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi
di governo dell’Ente pertinenti alle competenze dell’Ufficio o
servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;
l’attribuzione dei poteri di spesa corrente
ai dirigenti nell’ambito degli stanziamenti contenuti nel
bilancio preventivo approvato, con il riscontro contabile della
ragioneria;
la previsione di una commissione per la
valutazione annuale dei risultati, globalmente considerati, dell’attività
di ciascun dirigente;
l’attribuzione della responsabilità della
procedura di concorso al responsabile dell’ufficio personale o
altro funzionario da lui di volta in volta designato per ciascuna
procedura;
il conferimento a tempo determinato degli
incarichi di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione in
misura non superiore al 50% dei posti previsti in organico.
ART.41
( competenze dei dirigenti )
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e
dei servizi del Comune sotto il profilo della gestione
amministrativa e tecnica e secondo gli indirizzi stabiliti dagli
organi elettivi.
Con riferimento agli uffici e servizi cui sono
preposti, i dirigenti esercitano tutti i compiti di gestione,
amministrativa e tecnica, compresa l’istruttoria degli atti e la
loro esecuzione, nonché l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno che la legge o lo Statuto non riservino
espressamente agli organi di governo del Comune.
In particolare i dirigenti presiedono le gare per
acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di
opere pubbliche, e stipulano i contratti dell’Ente inerenti il
proprio settore di appartenenza. Nel caso in cui agli atti relativi
alle procedure e/o alle attività sopra indicate abbiano una
rilevanza intersettoriale o quando vi siano incertezze sull’attribuzione
della competenza, il Segretario Generale provvede alla designazione
del dirigente.
L’affidamento della presidenza della
commissione di concorso al dirigente nella cui struttura sono
ricompresi i posti messi a concorso; nel caso di concorso che
interessi più uffici e servizi compete al Segretario l’indicazione
del dirigente presidente a seconda della prevalenza dell’appartenenza
dei posti messi a concorso. Nei concorsi per il posto di Vice
Segretario o di dirigente apicale, la presidenza della commissione
è attribuita al Segretario, salvo i casi di incompatibilità che
saranno appositamente regolamentati.
Con atto del Sindaco, ai dirigenti possono essere
affidate funzioni di studio, di ricerca, di direzione ed esecuzione
di specifici programmi ovvero l’espletamento di incarichi
speciali, nell’ambito dell’ordinamento vigente.
Le funzioni di cui ai commi 1,2,3,4, sono
affidate con il criterio della rotazione nell’ambito delle stesse
aree di competenza dirigenziale.
I dirigenti sono direttamente responsabili, nei
confronti degli organi di governo dell’ente, del perseguimento
degli obiettivi dell’Amministrazione sotto il profilo della
correttezza tecnica ed amministrativa e dell’efficienza della
gestione, con riferimento ai compiti ad essi affidati.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti con il Comune
è regolato dal decreto legislativo 29/93
e sue modifiche e dai contratti
nazionali.
La responsabilità gestionale è valutata sulla
base dei risultati raggiunti in relazione ai mezzi disponibili ed allo
stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’Amministrazione
Comunale. In base a tali valutazioni sono assegnate le indennità
dirigenziali di premio e di produzione. E’ vietato assegnare tali
indennità in modo forfettario. I modi, i tempi e la misura dell’indennità
sono stabilite previa deliberazione della Giunta Municipale su
proposta del Sindaco sentito il Segretario Generale, sulla base di
criteri preventivamente stabiliti da apposito Regolamento.
ART.42
( Organizzazione del Lavoro e determinazione dei
ruoli professionali )
L’organizzazione del lavoro, i criteri che
presiedono alla determinazione dei ruoli professionali hanno a
fondamento e come finalità la piena valorizzazione professionale, la
responsabilità ed il coinvolgimento attivo del personale dipendente,
anche ai fini di una consapevole partecipazione ai processi di
autoriforma dell’Ente locale.
ART.43
( Criteri di autonomia, professionalità e per la
rotazione dei dirigenti )
Il regolamento disciplina i criteri che
garantiscono l’autonomia e la professionalità di dirigenti e la
funzionalità degli uffici e stabilisce i modi di rotazione, con
criteri oggettivi, per le funzioni che comportino una peculiare
discrezionalità amministrativa o che si riferiscano alla stipulazione
di contratti o procedure d’appalto e di concorso, ivi compresa la
presidenza delle relative commissioni, sempre tenuto conto delle
specifiche competenze e professionalità.
ART.44
( Aggiornamento culturale e professionale del
personale )
Per il perseguimento dell’obiettivo della
efficienza e della puntuale organizzazione dei servizi l’Ente
locale, d’intesa con le organizzazioni sindacali, promuove
iniziative per l’aggiornamento culturale e professionale a favore
del personale dipendente.
ART.45
( Incarichi di dirigenza )
Il Sindaco può attribuire a tempo determinato la
responsabilità degli uffici e servizi, a personale dipendente. Il
conferimento di qualifiche dirigenziali, ad esperti esterni di
provata competenza, è attribuzione del Consiglio Comunale. Tali
incarichi sono conferiti mediante contratti di diritto privato o
pubblico, rinnovabili o revocabili, sulla base di criteri stabiliti
preventivamente dall’apposito regolamento.
I contratti di cui al comma 1 hanno la durata
annuale rinnovabile per un triennio e cessano comunque con lo
scioglimento naturale del Consiglio Comunale.
I contratti medesimi debbono contenere, altresì,
l’espressa previsione della non trasportabilità dell’incarico
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il compenso per gli incarichi di cui al
precedente articolo è determinato dal Consiglio Comunale, in
relazione alla natura della prestazione, all’impegno orario ed
alla responsabilità proprie della funzione e comunque non superiore
allo stipendio dei dirigenti del Comune, o del corrispondente
livello del funzionario comunale.
I dirigenti esterni sono soggetti, salvo che per
il profilo retributivo, alle stesse norme stabilite per i dirigenti
comunali dall’ordinamento e dal presente Statuto.
ART.46
( Collaborazioni esterne )
Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento prevede collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.
ART.47
( Il Segretario Generale)
Lo stato giuridico ed il trattamento economico e
le funzioni del Segretario comunale, funzionario statale al servizio
dell’ordinamento comunale, sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l’attività al fine della unitarietà
dell’azione amministrativa;
Cura l’attuazione dei provvedimenti, è
responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai
relativi atti esecutivi;
nei casi di inerzia, inefficienza o inefficacia
dei dirigenti o dei dipendenti preposti all’attuazione dei
provvedimenti dell’Ente, al Segretario è attribuita la
specifica competenza di intervento diretto;
nel caso in cui sorgano conflitti od incertezze
circa l’attribuzione delle competenze tra i dirigenti anche in
relazione ad atti o provvedimenti con competenze intersettoriali,
il Segretario stabilisce le modalità delle procedure e decide in
merito all’assegnazione delle stesse competenze;
partecipa, senza diritto di voto alle riunioni
della Giunta e del Consiglio, esprimendo parere preventivo in
ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso delle
sedute dei suddetti organi;
roga i contratti dell’Ente di cui all’art.89
del testo unico legge 03/03/1934 n° 383 richiamato in vigore dall’art.64,
primo comma lettera C della Legge
8.06.1990, n°142 e nel
rispetto della legge notarile;
Esprime il parere di legittimità su ogni
proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale e della Giunta, dopo l’espressione dei pareri di
regolarità tecnica contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa. Può richiedere l’invio al CO.RE.CO.
delle deliberazioni di Giunta, sulle quali abbia espresso parere di
legittimità negativo. Le proposte di deliberazione sono predisposte
dalle ripartizioni competenti per materia nel rispetto degli
indirizzi e scelte dei delegati del Sindaco o del Sindaco stesso. Il
Sindaco, d’intesa con il Segretario, stabilisce i tempi entro i
quali i pareri di cui al presente comma devono essere resi.
Nell’organico del comune è previsto il posto
di vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
Il Vice Segretario dovrà, in ogni caso, possedere
il titolo di studio previsto per copertura del posto nella pianta
organica.
ART.48
( Impiego degli obiettori di coscienza)
( Tutela dei portatori di Handicap )
Il Comune riconosce l’alto valore sociale dell’obiezione
di coscienza, la valorizza e garantisce l’impiego dei giovani di
leva in servizio civile quali obiettori, stipulando apposite
convenzioni con il Ministro della Difesa, secondo le vigenti
disposizioni di legge.
Al fine dell’integrazione sociale e della
tutela dei diritti dei portatori di handicap, il Sindaco promuove
accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e
sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo
libero operanti nel Territorio comunale.
ART.49
( Servizio di Protezione Civile )
Il Comune, d’intesa con i competenti organi
statali e regionali, organizza un servizio per la protezione civile,
promuovendo anche la formazione di gruppi di volontari, in attuazione
delle Leggi in materia.
A tal fine sarà istituita una consulta per l’ambiente,
il volontariato e la Protezione Civile, con normative e compiti
fissati dal Consiglio comunale.
ART.50
( La Commissione di disciplina )
E’ istituita una Commissione di disciplina
composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal
Segretario, dal rappresentante del personale del Comune, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
La Commissione di cui al 1°comma cesserà le
proprie funzioni, salvo diverse disposizioni di legge, dalla data di
effettiva operatività dell’art.74, 3° comma, del Decreto
Legislativo n° 29/1933, come modificato dall’art.38 del Decreto
Legislativo n° 546/1933.
ART.51
( Gestione e controllo dei servizi pubblici )
Il Comune, nell’ambito delle sue competenze,
assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Il Consiglio comunale, nell’ambito delle
proprie funzioni di indirizzo, determina le forme di controllo degli
utenti sulla gestione dei servizi.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda;
in concessione a terzi, ivi comprese le
cooperative e le organizzazioni di volontariato, quando sussistono
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
a mezzo di aziende speciali, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica e
imprenditorialità;
a mezzo di istituzione, per l’esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società a prevalente a capitale
pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici,
di imprese private e di società cooperative;
a mezzo di apposite convenzioni con altri
Comuni e/o con la Provincia, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni o servizi determinati.
ART.52
( Strumenti di gestione dei servizi pubblici )
Le aziende speciali sono enti strumentali del
Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale. Gli statuti delle aziende speciali sono deliberati
da Consiglio comunale. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio
Comunale. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio di
amministrazione dell’azienda speciale stessa e approvati dal
Consiglio Comunale.
Le istituzioni sono organismi strumentali del
Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotate di autonomia
gestionale. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni
sono disciplinati dal presente Statuto. I regolamenti sono
deliberati dal Consiglio comunale.
Per la nomina da parte del sindaco degli
Amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e degli
enti è previsto per i soggetti interessati a candidarsi e/o gli
eventuali presentatori delle candidature producano appositi
curriculum dai quali risultino la specifica esperienza e
professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici
ricoperti e dall’accettazione sottoscritta della candidatura.
Sono organismi dell’Istituzione il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale.
Il Consiglio comunale determina gli indirizzi
delle istituzioni, ne approva gli atti fondamentali e verifica i
risultati della gestione.
I Revisori di conti del Comune esercitano le loro
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
ART.53
( Attività Amministrativa )
Nello svolgimento dell’attività amministrativa
e nella gestione dei servizi vanno osservate le norme legislative
volte a garantire l’informazione, la trasparenza, la parità di
trattamento degli interessati e la tutela dei loro diritti.
I regolamenti del Comune e degli organismi di
gestione dei servizi possono contenere disposizioni di ulteriore
specificazione delle norme stesse.
TITOLO VI
CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ART.54
( Ordinamento della contabilità comunale )
L’ordinamento della contabilità comunale
deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
Il bilancio annuale e gli altri atti di
programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a
consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono
su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal
regolamento.
Il bilancio di previsione per l’anno
successivo, corredato dagli atti descritti dalla legge, è
deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità e del pareggio economico finanziario, nonché
della compatibilità ambientale e sociale.
Il Consiglio approva il bilancio in seduta
pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti al momento della votazione, semprechè detta maggioranza
non sia inferiore ad un terzo dei Consiglieri.
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
comunale in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei
Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il
conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia
presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei
Consiglieri in carica.
Nell’organico dell’ente è previsto il posto
di Ragioniere capo al quale sono attribuite le funzioni previste
dalla legge e dal regolamento.
ART.55
( Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a
due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre
membri, prescelti in conformità a quanto dispone l’art.57 della
legge 8 Giugno 1990, n°142.
I Revisori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non
adempiano secondo le norme di legge e di Statuto al loro incarico.
Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con
il Consiglio Comunale nell’esercizio della sua funzione di
controllo della gestione economico-finanziaria. Esercita, altresì,
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione.
Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori
dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.
I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con
la diligenza del mandato e rispondono della veridicità delle loro
attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il
collegio, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve rendere
il suo parere entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione degli
atti. Se nella trasmissione sono contenuti motivi di
straordinarietà ed urgenza, il parere va reso entro 5 giorni. L’ottenimento
di detti pareri nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai
regolamenti è cura del dirigente del settore finanziario.
ART.56
( Il controllo della gestione )
Con apposite norme da introdursi nel regolamento
di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell’attività
di controllo interno della gestione.
Il controllo di gestione dovrà consentire la
verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai
programmi e, mediante rilevazione sistematica, in corso di
esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli
eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i
risultati prefissati.
Il controllo di gestione, attraverso le analisi
effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed
organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi,
sulla produttività di benefici in termini quantitativi e
qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente
tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per
guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.
ART.57
( Disposizioni finali )
Il presente Statuto, dopo il controllo del
competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e affisso all’Albo Pretorio comunale per
trenta giorni consecutivi.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
Le modifiche e l’abrogazione totale o parziale
dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la
procedura di cui all’art.4, comma terzo, della legge
8 Giugno 1990, n°142.
Fino all’entrata in vigore dei regolamenti,
previsti dalla legge
8 Giugno 1990, n°142 e dello
Statuto dell’ente, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti
adottati dal Comune secondo la precedente legislazione.
In caso di difformità o diversa interpretazione,
le norme statutarie prevalgono su quelle dei vari regolamenti
comunali.
Deliberazione del Consiglio comunale 8 Luglio 1997,
n°66.
ATTO N.66
MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE ART.17.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 4,9,17,57 dello Statuto;
Vista la legge 142/90;
Visti i pareri di regolaritàtecnica e contabile
resi dai responsabili dei servizi interessati;
DELIBERA:
Di modificare l’art.17 comma 2 dello Statuto
comunale come segue:
" Le Commissioni sono elette a scrutinio
palese su proposta anche a maggioranza della conferenza dei Capigruppo
e sono composte in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale
complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri delle
Commissioni stesse. Nella conferenza dei Capigruppo la maggioranza ci
computa secondo i Consiglieri rappresentati dai singoli
Capigruppo"
" I Gruppi che non saranno rappresentati all’interno
delle Commissioni consiliari dovranno essere invitati e parteciperanno
alle stesse mediante i capigruppo o loro delegati".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presiede il Sig. Celori Luigi- Presidente
Assiste il Segretario Generale- Dr. Giovanni Murano
Con i voti unanimi, resi per alzata di mano e con l’assistenza
degli scrutatori prima nominati, approva la proposta su riportata.
Vistata dalla sezione di controllo sugli atti dei
Comuni e degli altri Enti Locali della Provincia di Roma nella seduta
del 17 Luglio 1997, verbale n°81. |