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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

LEGGE-QUADRO E BARRIERE

 

Barriere architettoniche

            Tutta l’articolata normativa in materia considerata finora ha trovato piena legittimazione e sistemazione, e non poteva essere diversamente, nella legge-quadro sull’handicap. Finalmente e senza dubbi interpretativi si dispone di una normativa chiara ed efficace.

            La legge 104/92 dedica l’intero articolo 24 alle norme per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche.

            Nel primo comma si riassumono sostanzialmente tutti i provvedimenti precedenti e si ribadisce che tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti. Si precisa che negli edifici soggetti a vincoli, il superamento delle barriere può essere realizzato con opere provvisionali ai sensi del D.P.R. 164/56.

 

            Per le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico vengono dettate precise prescrizioni (vedi tabella).

-         obbligo di presentare una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di accessibilità, all’atto della comunicazione in comune dei progetti;

-         verifica della conformità del progetto da parte dell’ufficio tecnico o del tecnico comunale prima del rilascio della concessione edilizia;

-         accertamento da parte del sindaco, ai fini del rilascio del certificato di agibilità e abitabilità, che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

-         possibilità da parte del sindaco di richiedere, ai fini dell’accertamento di cui sopra, al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

 

Per le opere pubbliche, fermo restando il divieto di ricevere finanziamenti per interventi che non prevedano l’eliminazione delle barriere e l’obbligo della dichiarazione del progettista, si dispone che l’accertamento della conformità alla normativa vigente spetti all’amministrazione competente che ne deve dare atto in sede di approvazione del progetto (comma 5).

      Per le richieste di modifica della destinazione d’uso degli edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico si richiede ugualmente una dichiarazione di conformità alla normativa vigente e si stabilisce che il rilascio della relativa certificazione di agibilità e abitabilità sia condizionata alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile (comma 6).

      Nel comma 8 si prevede che il CER (Comitato per l’edilizia residenziale) disponga affinché una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

      Altre importanti e specifiche disposizioni sono rivolte, in particolare, agli enti locali:

-         obbligo di modificare i piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dalla legge 41/86, con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata che ostacola la circolazione delle persone handicappate;

-         destinazione di una quota pari al 2% della somma complessiva annuale, concessa dalla cassa depositi e prestiti, per interventi di ristrutturazione e recupero;

-         entro 180 gg. Dall’entrata in vigore della presente legge, adeguamento dei regolamenti comunali alle disposizioni vigenti in materia, comprese le norme della L. 13/89 e del D.M. 236/89; dopo tale termine, le norme dei regolamenti edilizi in contrasto perdono efficacia.

 

BARRIERE NELLA COMUNICAZIONE

 

            La Legge-quadro non ignora le barriere nella comunicazione, cioè difficoltà per l’accesso all’informazione da parte delle persone con handicap sensoriali. Nell’art. 25, pertanto, delega al Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni il compito di contribuire alla realizzazione di progetti per la fruizione del diritto all’informazione ed alla comunicazione <<anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche>>.

            Si dispone, inoltre, che siano previste da parte dei concessionari dei servizi radiotelevisivi e telefonici <<iniziative per permettere la ricezione dei programmi da parte di persone con handicap sensoriali>>.

 

ADEMPIMENTI RICHIESTI NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE RIGUARDANTI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

 

Soggetti competenti                                                     Competenze e interventi

PROGETTISTA

Presentazione al comune della documentazione grafica del progetto e della dichiarazione di conformità alla normativa vigente.

TECNICO COMUNALE

Verifica di conformità del progetto alle norme in materia.

SINDACO

Accertamento del rispetto della normativa vigente in materia prima del rilascio del certificato di agibilità ed abitabilità.

 

 

SANZIONI

<<Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili.

Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi>>.

Legge 104/92, art. 24 comma 7

 

 


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