Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Le Leggi in Italia...

 

Le leggi in Italia non si sa con certezza quante siano. Si parla di diverse decine di migliaia e c'è chi azzarda che siano più di centomila. Il massimo esperto di diritto amministrativo Sabino Cassese, pare che è riuscito ad inventariarle, dice che sono oltre 160.000 le normative primarie, per non parlare delle regionali e comunitarie. E' facile dunque intuire quanto sia complicato, anche per gli "addetti ai lavori", orientarsi fra le migliaia di testi che aumentano di giorno in giorno. Le difficoltà aumentano quando si passa alla consultazione perché quando meno te lo aspetti comincia l'avventura dei "rinvii" ad altre leggi . Non credo vi sia al mondo nessuna burocrazia, così oppressa. Sfido qualsiasi burocrazia ad applicare e a far rendere efficiente un sistema così.

Una di queste leggi, la 67/93 del 18/03/1993 (recante disposizioni in materia sanitaria e socio assistenziale. Restituzione alle Province delle competenze relative alla tutela della maternità e infanzia e assistenza a ciechi e sordomuti) è spesso dimenticata dai Servizi Sociali dei Comuni, compresi i nostri ovviamente, ma non solo.

Cosa dice la legge?

Stabilisce che l'assistenza scolastica dei ciechi e ai sordi è a carico delle Province. Il Ministero dell'Interno lo comunicò a suo tempo, a tutte le Province e a tutti i Comuni.

Ignorata da numerosi comuni , quest'ultimi hanno "graziato" le Province dall'esborso dei fondi destinati a questo scopo, e "dissanguato" le loro casse.

Non è cosa di poco conto!! Oggi, con la scarsità dei fondi, c'è la necessità di utilizzare al meglio le risorse. Risorse impiegate in questo caso, in modo improprio.

Le leggi in questione:

Legge nazionale del 18/03/93, n.67, art.5

Funzioni delle Province:

1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90.

Interventi delle Province

1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla legge 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.

In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:

a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi prelinguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi-prelinguali;

b) fornitura dei testi scolastici;

c) fornitura sussidi mimografo-visivi;

d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito.

e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;

f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;

g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre Istituzioni;

h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;

i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale;

l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;

A confermare la legge nazionale, c'è quella emanata a livello regionale: la n. 38 del 9 settembre del 1996, in cui è scritto che le Province esercitano, in regime di convenzione con i comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni socio-assistenziali, già di competenza provinciale alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

Alle competenze dei Comuni, all'art.12, comma 2, viene esplicitato che:

<<Esercitano, altresì, le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza delle province e della città metropolitana, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), sulla base di apposita convenzione.>> Convenzione, in moltissimi casi…. inesistente.


La pagina
- Educazione&Scuola©