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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
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LINEE-GUIDA  PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

Di Salvatore Nocera

               

            A seguito di insistenti richieste delle Associazioni, il Ministero dell’Istruzione ha emanato nei primi giorni di Agosto 2009 (Nota 4.8.09 - Linee guida Integrazione Disabili) un documento importante non tanto per i contenuti che  non apportano novità alla copiosa normativa vigente e si concretizzano in “direttive” per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica, quanto per l’organicità degli argomenti, per la scelta del momento di  numerose innovazioni nella scuola e per la consultazione delle associazioni.Il documento corposo , pur se seguito a discussione nella Consulta ministeriale delle associazioni, è però frutto del Ministero che ha raccolto alcune richieste ed osservazioni delle associazioni e le ha coordinate nel testo della propria bozza originaria.

                Significativa è la Premessa che , nell’accennare  alla struttura  del testo, insiste molto sul valore  dell’integrazione come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni e sull’importanza del senso pedagogico di questo rapporto che si realizza in classe.

                Il testo si suddivide in tre Parti.

                La prima parte è intitolata “Il nuovo scenario: il contesto come risorsa”e racconta sinteticamente lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica, evidenziando l’importanza della L.n. 517/77 e della  Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87, nonché della Legge-quadro n. 104/92 sino alla L. n. 296/08 che esplicita il diritto al rispetto delle “ effettive esigenze” dei singoli alunni con disabilità.

                E’ interessante notare come questa normativa venga riletta alla luce sia del  nuovo principio   costituzionale dell’autonomia scolastica, sia della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la L,.n. 18/09, sia degli ICF, i nuovi criteri di valutazione del funzionamento del corpo umano nel contesto socioambientale, che hanno superato la unilaterale visione sanitaria della disabilità a seguito di un approccio biopsicosociale, che viene proposto a tutti gli operatori della scuola.

                La seconda Parte, intitolata “ l’organizzazione”  ricolloca l’integrazione nel nuovo quadro del  decentramento del Ministero agli Uffici scolastici regionali, insistendo molto sull’opportunità della costituzione di Gruppi di coordinamento a livello regionale e di piani di zona, ferma restando la presenza degli attuali GLIP, come raccordi provinciali  degli orientamenti regionali.

                A tal proposito si insiste molto sull’utilità di raccordi fra uffici scolastici regionali e provinciali, AASSLL, Enti locali ed istituzioni scolastiche , preferibilmente organizzate in “reti di scuole”. L’attenzione a questi aspetti non è nuova nei documenti ministeriali; però  nuova sembra l’insistenza  su di essi ai fini del miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica.

                La terza Parte , “ intitolata ruolo inclusivo della scuola”,è ancor più interessante, perché scende più in dettaglio ,  sui compiti organizzativi prevalenti del Dirigente scolastico, su quelli didattici di tutti i docenti del consiglio di classe, su quelli operativi dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e su quello partecipativo della famiglia.

                Interessantissima è l’introduzione sul concetto di autonomia amministrativa delle scuole e dei Dirigenti  scolastici e degli organi  collegiali, che fa chiarezza sull’importantissimo aspetto che tale autonomia sia giuridicamente subordinata al rispetto dei principii normativi in tema di integrazione. Si ritiene utile riportarne un brano:

                “Si ribadisce, inoltre, che le pratiche scolastiche in attuazione dell’integrazione degli alunni con disabilità, pur nella considerazione dei citati interessi secondari e delle citate situazioni di fatto, nel caso in cui non si conformassero immotivatamente all’interesse primario del diritto allo studio degli alunni in questione, potrebbero essere considerati atti caratterizzati da disparità di trattamento.

Tale violazione è inquadrabile in primo luogo nella mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I.

In assenza di tale collaborazione e coordinamento, mancanza che si esplica in ordine ad atti determinati da una concezione distorta dell’integrazione, verrebbe a mancare il menzionato corretto esercizio della discrezionalità.”

                Quindi il documento si dilunga opportunamente sul ruolo strategico del Dirigente scolastico del quale si ribadiscono i compiti fondamentali e cioè della formazione delle classi, della costituzione del Gruppo di lavoro di Istituto , di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92,  dei gruppi di lavoro sui singoli casi, di cui all’art 12 comma 5 L. n. 104/92,, dell’organizzazione dell’aggiornamento di tutto il personale operante nella scuola per l’integrazione, della stipula di accordi di programma a livello di piani di zona.

                Il testo scende in maggiori approfondimenti per ambiti fondamentali, partendo dalla programmazione, che impone la previsione  nel POF, piano dell’offerta formativa delle singole scuole,  dei criteri organizzativi di accoglienza degli alunni con disabilità. Tale accoglienza deve essere orientatala  lavoro didattico , per quanto possibile, degli alunni con disabilità  nella propria classe  e nel contesto del programma svolto dai compagni. Solo eccezionalmente può  impostarsi collegialmente un PEI    che , nell’interesse dell’alunno, preveda l’uscita dalla classe. Ma a tal proposito il documento stigmatizza , come segue,  delle prassi negative:” Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico.”

                Il testo , a proposito dei compiti del Dirigente scolastico, sottolinea la sua capacità di garantire una “flessibilità “ organizzativa e didattica rispettosa della normativa sull’integrazione. Si insiste qui sulla necessità di corresponsabilità e coordinamento dell’attività di programmazione di tutto il consiglio di classe, evitando la delega al solo docente per le attività di sostegno. Anzi si mette in guardia  sull’ uso improprio di questa figura professionale, sganciata dall’attività dei colleghi curricolari, come segue:” Così, per esempio, l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.”

                Coerente con questa impostazione di corresponsabilità è  la necessità che il Dirigente scolastico stimoli fin dall’iscrizione la formulazione di un PEI   che contenga il “progetto di vita “  dell’alunno   e  che quindi preveda anche i possibili sbocchi dopo la scuola. Di qui l’opportunità di orientamento nella scelta del tipo di scuola superiore ed il contatto di tutti i soggetti che impostano il PEI, coi gestori di corsi di formazione professionale e   con l’Ufficio per l’impiego.

                Il paragrafo concernente i compiti dei Dirigenti scolastici si conclude con l’indicazione dell’opportunità che essi promuovano reti di scuole al fine di costituire un punto di riferimento comune sia per la formazione permanente dei docenti, sia per la raccolta della documentazione di buone prassi, sia per consulenze agli operatori e per contatti non occasionali con le famiglie.

                Il testo passa poi a “direttive” relative alla corresponsabilità di tutti i docenti che hanno in classe un alunno con disabilità. Si accenna, come segue, alla necessità della formulazione di strategie didattiche condivise:” La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.”Si insiste sulla necessità che i docenti curricolari si aggiornino sulle nuove tecnologie in modo da poter realizzare interventi didattici nelle proprie discipline, anche quando non sia presente il docente per il sostegno.

                Si insiste ancora sul coinvolgimento di tutti i docenti nella presa in carico del processo di insegnamento-apprendimento e sulla valutazione degli alunni con disabilità loro affidati. A tal proposito si sottolinea che “ la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”Già precedentemente, a proposito della programmazione il testo ricordava che la valutazione personalizzata nella scuola del primo ciclo è cosa ben diversa da quella differenziata per gli alunni di scuola superiore che non sono in grado di conseguire il diploma, nel senso che a proposito del primo ciclo l’art 16 comma 2 L.n. 104/92 stabilisce che la valutazione , con esito positivo, deve riguardare un PEI impostato esclusivamente sulle “ effettive capacità   e potenzialità dell’alunno” e non già secondo standard , come espressamente stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 215/87.

                Il paragrafo concernente i docenti si conclude col richiamo che il docente per le attività di sostegno non è la figura unica cui i colleghi curricolari delegano l’integrazione, ma  un professionista che deve coinvolgere i colleghi curricolari per aiutarli a gestire il progetto didattico, anche in sua assenza.

                Segue quindi un apposito paragrafo concernente i compiti di assistenza per l’igiene personale degli alunni con disabilità. Si ribadisce che tale compito è di competenza dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e che i Dirigenti scolastici debbono predisporre per tempo le procedure per garantire la qualità di tale servizio sulla base della nota ministeriale prot. N. 3390/01 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro  e della contrattazione decentrata.

                La terza Parte ed il documento si concludono con un paragrafetto concernente i diritti di coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione, ribadendo la norma dell’art 12 comma 5 L.n. 104/92 secondo cui le famiglie hanno diritto di partecipare alla formulazione e verifica del profilo dinamico funzionale e del PEI. Esse hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione . La loro presenza è talmente importante nelle riunioni dei gruppi di lavoro che così conclude il documento: “Il Dirigente scolastico dovrà convocare le riunioni in cui sono coinvolti anche i genitori dell'alunno con disabilità, previo opportuno accordo nella definizione dell'orario.”

Come si è potuto constatare trattasi di un documento molto ampio ed organico, anche se non esaustivo, dal momento che non raccoglie tutte le richieste avanzate da anni dalle associazioni, anche in occasione dell’emanazione dello stesso e non fornisce tutte le soluzioni ai problemi in esso affrontati.  Così infatti non si dice se verrà riattivato l’altro organo dell’Osservatorio ministeriale, il Comitato tecnicoscientifico, composto stabilmente da Dirigenti ministeriali, docenti universitari, Rappresentanti di altre amministrazioni centrali e locali coinvolte , per legge, nel processo di integrazione scolastica.

                Così non si dice come in concreto verrà realizzata la presa in carico dell’integrazione da parte di tutti i docenti curricolari senza un’obbligatoria formazione iniziale ed i servizio degli stessi.Non si dice come i Dirigenti potranno assicurare quantitativamente e qualitativamente il servizio di assistenza igienica, in presenza di un drastico taglio agli organici    dei collaboratori e collaboratrici scolastiche.

                Pur in presenza di un forte richiamo agli accordi di programma locali, nulla si dice, benché fortemente richiesto dalle associazioni, se avrà un seguito l’Intesa Stato-regioni del 20 Marzo 2008 che tali strumenti giuridici rilanciava proprio per assicurare interventi più specifici  specie a livello di piani di zona.

                Nulla si dice circa le  modalità per assicurare la continuità didattica dei docenti per il sostegno, attualmente fortemente disattesa. Nulla si dice circa la richiesta dell’abolizione delle “aree disciplinari “ per la nomina dei docenti per il sostegno nelle scuole superiori che hanno determinato notevoli disservizi ed incongruenze, come denunciato ripetutamente dalle associazioni, specie  quelle aderenti alla F I S H, federazione italiana per il superamento dell’handicap in suoi documenti. Nulla si dice circa la precisazione del numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, prima fissato dal decreto ministeriale n. 141/98, che è però stato abrogato dal dpr n. 81/09  e di altre richieste di chiarimenti.

                Nulla infine si dice sulla formulazione di possibili “ indicatori “ per misurare la qualità dell’integrazione scolastica, operazione che era stata avviata nel 2004 , su richiesta del Ministero , dall’INVALSI, e che diviene sempre più urgente in un momento in cui si parla sempre più di valutazione della qualità del sistema di istruzione e di valutazione ed autovalutazione dell’operato delle singole scuole rispetto al “successo formativo “ di tutti gli alunni, aspetto in cui si sostanzia il diritto allo studio degli alunni con disabilità, come più volte ribadiscono le stesse Linee-guida.

                Malgrado queste lacune, pur sempre trattasi di un documento che in quasi 20 pagine rilancia l’impegno dell’Amministrazione scolastica sull’integrazione, in un momento in cui sembrava scemare di attenzione nell’agenda politica.

                Data la sua stessa natura, il documento può essere considerato  non già un punto di arrivo delle politiche scolastiche, quanto un punto di partenza per un rilancio di una maggiore qualità dell’integrazione scolastica. Sembra corretto rilevare che dopo il fondamentale Documento Falcucci del 1974 il Ministero non aveva emanato documenti organici sul tema dell’integrazione. Merito di ciò è certo dovuto all’insistente richiesta delle associazioni, ma anche della Direzione generale per lo studente col dir gen Zennaro ed il vice dir gen Scala, nonché dell’Ufficio diretto dal dr. Pardi e del docente ivi”utilizzato” , il prof Simoneschi, che è stato l’estensore della   bozza iniziale del documento e quindi del Ministro Gelmini che ha voluto farlo politicamente proprio.

                Proprio per questo è fondatamente da ritenere che col rilancio di tale documento a livello dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del Governo, il processo di integrazione in Italia possa subire un’accelerazione verso livelli ulteriori di qualità, eliminando le storture che pur ancora esistono,  anche in vista del monitoraggio che su di essa  dovrà essere effettuato , anche dalle associazioni, a seguito di tale previsione imposta dalla legge di ratifica della convenzione mondiale dei diritti delle persone con disabilità.


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