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La L.n.. 328/00 sulla riforma dei servizi sociali, produce effetti sull'integrazione scolastica degli alunni con handicap? Trattandosi di una legge concernente tutti i servizi sociali, comprende anche quelli scolastici e ne attribuisce la responsabilità programmatoria generale ai Comuni, come può chiaramente rilevarsi dalla lettura dell'art 14, dove si fa carico ai Comuni di curare la presa in carico del progetto globale di vita della persone con handicap dal periodo prescolastico e scolastico. Questo fondamentale aspetto era già presente nella
L. n. 104/92, dove all'art 13 comma 1 lett. "a" si prevede
che i Comuni stipulino accordi di programma con le ASL e
l'Amministrazione scolastica per realizzare il coordinamento dei
servizi e dei progetti riabilitativo, di socializzazione ed educativo
finalizzati all'integrazione scolastica. Il principio fondamentale
degli accordi di programma è ulteriormente sviluppato dalla L.n.
328/00 nell'art. 19, dove si prevede che i Piani di Zona, che
comprendono la programmazione di tutti i servizi in rete resi da enti
pubblici, privati e del privato sociale,vanno approvati con accordi di
programma. A tali accordi, in forza del DPR n. 275/99 sull'autonomia
scolastica, possono partecipare anche le istituzioni
scolastiche autonome, singolarmente o in rete. Siccome
agli accordi di programma occorre portare anche risorse finanziarie,
la nota ministeriale |
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