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Lì 12 giugno 2002
Oggetto: Applicazione regionale del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Con la presente intendiamo esprimere le nostre preoccupazioni in merito alle conseguenze che l’applicazione del Decreto in oggetto può provocare sulla fascia più debole della popolazione della nostra regione. Il Decreto stabilisce infatti una partecipazione dei costi - da parte dei cittadini e dei Comuni - fino al 60% per numerose prestazioni diagnostiche, di cura e di riabilitazione di competenza del settore sanitario. In tutte le situazioni di patologia cronica e di non autosufficienza nei servizi domiciliari, diurni e residenziali, rivolti ad anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer, gravi disabilità, fisiche, psichiche, malati di AIDS, l’applicazione del decreto potrà provocare o la rinuncia a prestazioni essenziali o il rischio di entrare in una situazione di indigenza. In particolare: le prestazioni di aiuto infermieristico, erogate sia nell’ambito dell’A.D.I. che dell’A.D.P., vengono ricomprese nel 50% della spesa posta a carico degli utenti o dei Comuni. Le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, in regime semiresidenziale per disabili gravi, vengono ricomprese nel 30% addebitato agli utenti o ai Comuni. Le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semi residenziale, ivi compresi interventi di sollievo, vengono ricomprese nel 50% di spesa posta a carico degli utenti o dei Comuni. Le prestazioni terapeutiche, in strutture a bassa intensità assistenziale a favore delle persone con problemi psichiatrici, vengono ricomprese nel 60% di spesa posta a carico degli utenti o dei Comuni. Le prestazioni terapeutiche, in regime residenziale per disabili gravi vengono ricomprese nel 30% posto a carico degli utenti o dei Comuni. Le prestazioni terapeutiche, in regime residenziale per disabili privi del sostegno familiare vengono ricomprese nel 60% a carico di utenti o Comuni. Le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale ivi compresi interventi di sollievo, vengono ricomprese nel 50% a carico degli utenti o dei Comuni. Le prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungo assistenza in regime residenziale a favore di persone affette da AIDS , vengono computate nel 30% a carico degli utenti o dei Comuni .Per ampie fasce di malati cronici il trasferimento di competenze per prestazioni finora considerate sanitarie dal settore sanitario a quello dell’assistenza sociale determinerà la perdita del diritto alle cure, in quanto il soddisfacimento dei loro bisogni di salute dipenderà dalla volontà, dalle risorse e dalle capacità dell’ente locale di soddisfarlo. Inoltre il trasferimento ai comuni dei costi di compartecipazione determinerà la sottrazione agli stessi di ingenti risorse per interventi di contrasto alla povertà, all’emarginazione e al disagio sociale. Ricordiamo che le leggi vigenti (l. n. 692/1955, l. n. 138/1962, l. 833/78, l. 180/78), obbligano le ASL ad assicurare a tutti i malati, compresi i cronici, prestazioni di cura, diagnosi e riabilitazione. Facciamo inoltre presente che il decreto è un Atto amministrativo e come tale non abroga la leggi vigenti. Chiediamo pertanto alla Regione Marche: - di non applicare il decreto e di tutelare il diritto alla salute ed alle cure delle fascia più debole della popolazione, come sancito dalle leggi vigenti. Ricordiamo, altresì, la situazione di chiara illegittimità di gran parte delle residenze assistenziali presenti nel nostro territorio che, autorizzate per ospitare soggetti autosufficienti, si trovano ad accogliere per la stragrande maggioranza (65-70%) soggetti malati e non autosufficienti - compresi malati mentali e soggetti colpiti da sindrome di Alzheimer - con retta a totale carico dell’assistito e dei familiari. Situazione in questo caso ancora peggiore, delle indicazioni contenute nel DPCM 29.11.2001; - di prevedere la consultazione permanente delle associazioni che operano nei servizi sociali e sanitari; Chiediamo ai Comuni e alle Province: - di intraprendere tutte le iniziative a sostegno del diritto alle prestazioni sanitarie, anche dei soggetti con patologia cronica e non autosufficienza. Segnaliamo che quattro Comuni della Regione Piemonte (Nichelino, Collegno, Grugliasco, Rivoli) hanno formalizzato ricorso al TAR per l’annullamento di alcune parti del DPCM 29.11.2001, che ricordiamo trasferisce ai Comuni competenze ed oneri senza assegnare risorse finanziarie.
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