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Alla Camera dei Deputati VII° Commissione
MEMORIA DELL’AIPD, ADERENTE ALLA FISH, PER L’AUDIZIONE DEL 10.12.2002 RELATIVA ALLA RIFORMA DEI CICLI SCOLASTICI PRESENTATA DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DR. LETIZIA MORATTI
Preliminarmente si prende atto con soddisfazione che il disegno di legge in discussione all’art. 2 comma 1 lettera c) esplicita, fra i principi cui dovranno attenersi i decreti delegati, quello concernente l’integrazione scolastica degli alunni con handicap, richiamando espressamente la legge del 5 febbraio 1992 n. 104 che ha sancito in via generale, sulla base della Sentenza della Corte Cost. n. 215/87. Scendendo invece nei dettagli dell’articolato normativo, preoccupa l’anticipo dell’iscrizione alla scuola materna ed alla scuola elementare, di cui rispettivamente all’art. 2 comma 1 lettere e) ed f) ed all’art. 7 comma 4 dello stesso DDL, giacché per gli alunni con handicap intellettivo, le scienze umane hanno dimostrato ampiamente l’opportunità di rispettare i ritmi individuali e di non accelerare i tempi di scolarizzazione. E’ pur vero che l’anticipo è rimesso alla libera scelta dei genitori; ma l’anticipazione realizzata per gli alunni non handicappati, creerà delle discriminazioni di fatto nei confronti dei compagni in situazione di handicap, poiché potranno trovarsi con dei compagni di classe di età molto inferiore. Si ritiene positiva la scelta dell’abolizione dell’esame al termine della scuola elementare di cui all’art. 2 comma 1 lettera f). Suscita, invece, preoccupazione, la previsione dell’obbligo di scelta fra istruzione del secondo ciclo secondario e l’ istruzione e formazione professionale da doversi operare al termine della scuola media, di cui all’art. 2 comma 1 lettera f) medesima. Infatti, sulla base della pre-citata Sentenza della Corte Cost. n. 215/87 il Ministero dell’Istruzione, su conforme parere del Consiglio di Stato , a partire dal 1992, ha assicurato anche agli alunni con handicap intellettivo la frequenza nella scuola superiore, in prevalenza presso gli Istituti di Istruzione Professionale che, con la Riforma, entrano nel sistema regionale della formazione professionale. Ciò rischia di privare questi alunni dell’opportunità dell’esperienza dell’istruzione secondaria del secondo ciclo, con notevole affievolimento, per non dire scomparsa, degli effetti della precitata Sentenza. Per recuperare quanto si perderà secondo le osservazioni svolte nel punto precedente, può soccorrere il disposto dell’art. 4 comma 1 lettera a) del DDL secondo il quale "le istituzioni scolastiche (cioè i licei) possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti di istruzione e formazione professionale di corsi integrati coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi". La prassi di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, prevista già dalla legge n. 144/99 art. 68 ha molto giovato all’integrazione scolastica di alunni, soprattutto con handicap intellettivo, ed è stata anche documentata presso il sito dell’INDIRE del Ministero dell’Istruzione tra le "prassi di eccellenza". E’ importante che questa prassi non cessi, ma anzi si rafforzi. Perché ciò si realizzi, però, è indispensabile che anche gli alunni con handicap intellettivo possano continuare a scegliere di iscriversi ai licei con la possibilità di svolgere corsi integrati presso gli istituti di istruzione e formazione regionale. Si chiede pertanto che questo principio venga esplicitato nel testo legislativo in discussione e, in mancanza, almeno in un Ordine del Giorno del governo. Ciò, infatti, eviterà una situazione di "discriminazione" e realizzerà "pari opportunità" ai sensi anche dell’art. 13 del trattato di Amsterdam. Sembra importante l’accento posto dall’art. 5 comma 1 lettera a) sulla "formazione iniziale degli insegnanti". Si chiede che possa essere esplicitato il principio secondo cui tale formazione di carattere pedagogico e didattico comprenda anche gli elementi fondamentali dell’integrazione scolastica, attualmente ignorati dalla quasi totalità dei docenti curricolari. Ciò crea notevoli disarmonie nella logica del processo d’integrazione scolastica facilitando la delega illegittima degli interventi didattici al solo "insegnante per le attività di sostegno", come è stato di recente sottolineato dalla nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 4088 del 2 ottobre 2002. Ci si compiace per l’esplicita previsione nell’art. 5 comma 1 lettera b) della formazione, nelle attività didattiche, degli insegnanti per le attività di sostegno. Preoccupa, però, il fatto che tale formazione avverrà nell’ambito delle "lauree specialistiche" per le quali il tirocinio è inviato ad un periodo successivo al conseguimento della laurea. Ora la prassi ha ampiamente mostrato che una buona formazione degli insegnanti per il sostegno si realizza in una interazione contemporanea fra formazione teorica e tirocinio guidato. Spaccare in due tempi tale prassi renderà certamente gravi danni allo svolgimento delle attività di sostegno all’integrazione degli alunni con handicap. Si apprezza la previsione nell’art. 3 comma 1 lettera b) dei principi sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni e del sistema generale di istruzione. Si chiede, però, che per gli alunni con handicap venga precisato che la valutazione non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i principi fissati nell’art. 12 comma 3 della legge n. 104/92, i quali prevedono quattro ambiti valutativi, e cioè la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali. Con riguardo alla valutazione del sistema di istruzione da parte dell’INVALSI e all’autovalutazione formulata dai docenti nonché alla valutazione della customer-satisfation delle famiglie, si chiede che venga precisato il principio della preventiva "individuazione di appositi indicatori di qualità strutturali, di processo e di esito", senza i quali l’integrazione scolastica può scadere a una mera prassi di interventi rabberciati e privi di basi scientifiche. Ciò che infine preoccupa è la scarsità dei mezzi finanziari di corredo alla legge di riforma, che penalizza il sistema generale della riforma stessa e quindi anche l’aspetto dell’integrazione scolastica che è ormai un dato strutturale dello stesso sistema, vedendo la presenza di alunni con handicap in tutti i plessi, o quasi, dei vari ordini e gradi di istruzione. La situazione è ulteriormente aggravata dal D.M. dell’economia del 29.11.2002 sui tagli alla spesa del Ministero dell’Istruzione e dagli ulteriori tagli apportati con la legge finanziaria per il 2003 attualmente in discussione al Senato. A tal proposito ci sia consentito dissentire dalla recente scelta operata dal Senato e che dovrà essere vagliata da questa Camera circa un finanziamento a pioggia a favore delle scuole non statali, concretatesi in agevolazioni fiscali che si traducono in minore entrate per l’erario. A parte il fatto che le agevolazioni fiscali sono utilizzabili solo da chi ha imposte da pagare per un importo pari o superiore a quello delle agevolazioni medesime, dette agevolazioni, però, sono non fruibili dai cittadini con redditi molto bassi o di mera sussistenza nel cui ambito può annoverarsi la stragrande maggioranza delle famiglie con minori in situazioni di handicap. Un supporto finanziario andrebbe, invece, predisposto, in modo selettivo, a favore delle scuole non statali, in stragrande prevalenza cattoliche, che integrano oltre 5.000 alunni in situazione di handicap. Tali scuole, infatti, ricevono, sulla base della legge n. 62/2000 solo un contributo erariale di circa € 2.000, 00 annue, con il quale si riesce a coprire appena un paio di mesi di stipendio per i docenti di sostegno, senza ulteriori possibilità per l’acquisto di ausili e sussidi didattici specifici. Meglio sarebbe stato e sarebbe sostituire l’intervento finanziario a pioggia già approvato con interventi finanziari mirati selettivi, per contrastare anche nelle scuole non statali il fenomeno della dispersione scolastica, favorire l’educazione alla salute, la lotta alle tossicodipendenze, l’integrazione di alunni stranieri, oltre che l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Le scuole non statali specie cattoliche stanno molto operando in tal senso e certamente avrebbero molto più gradito interventi selettivi a favore degli alunni più svantaggiati anziché benefici di carattere generale. Si confida che questa Camera ed il Parlamento tutto, d’intesa con il Governo, vogliano rivedere questo orientamento manifestatosi testé solo nella seconda lettura della Finanziaria al Senato. Le osservazioni precedentemente svolte ci permettono di confidare in una maggiore esplicitazione, nella presente legge, dei principi e dei valori che la prassi e la normativa dell’integrazione scolastica hanno apportato a tutto il sistema dell’istruzione italiana. In tal senso fanno ben sperare alcuni passaggi dell’allegato al Decreto Ministeriale n. 100/2002 concernente la sperimentazione anticipata della riforma del Ministro Moratti. I concetti espressi nei brani che qui di seguito si riportano sono il segno tangibile di una presa chiara di coscienza dei valori dell’integrazione scolastica, espressi anche nella recente audizione dell’Onorevole Valentina Aprea alla Commissione bicamerale sull’infanzia il 22 ottobre scorso, che vorremmo fossero evidenziati, sia pure in modo molto più sintetico, nel presente testo normativo: ALLEGATO AL D.M. N. 100/2002 La diversità delle persone e delle culture come ricchezza. "….Essa porta ogni allievo non solo alla presa di coscienza della realtà dell’handicap e delle sue forma umane, ma lo stimola anche ad operare e a ricercare con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione allo scopo di trasformare sempre l’integrazione dei compagni in situazione di handicap in una risorsa educativa e didattica per tutti". Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione. "…Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che autorizzi a ridurre l’integralità della persona umana a qualche suo deficit, a definire una persona per sottrazione. La prospettiva educativa. A differenza di quella medica e riabilitativa, infatti, è sempre attenta a sollecitare tutte le capacità di ciascuno e a fondarsi sulle risorse attive ed emergenti di ogni processo evolutivo, convinta che lo sviluppo di queste ultime permetterà di arricchire ed implementare anche tutte le altre, soprattutto quelle che appaiono ripiegate e carenti. Allo stesso modo, qualsiasi condizione di eccellenza in alcuni campi dell’esperienza educativa e culturale non giustifica la trascuratezza o, peggio, l’abbandono da parte degli altri. L’educazione, infatti, rifugge da ogni parzialità ed esige sempre uno sviluppo armonico, integrale ed integrato di tutte le dimensioni della persona umana…"
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