MINORI
da:
Il Redattore Sociale
La proposta del Ministro della Giustizia riaccende la
discussione sulla pluralità degli organi e delle loro competenze.
Ma quale tutela per i minori?
Tribunale per minorenni, Tribunale ordinario sia civile che
penale, giudice tutelare, Pretore, Procuratore Generale della
Repubblica, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.
Nell’attuale ordinamento giudiziario una pluralità di organi
giudiziari riveste un ruolo di tutela dell’interesse del minore,
producendo una situazione complessa che spesso crea difficoltà nell’individuare
il giudice competente, provvedimenti contrastanti o la mancanza di
raccordi tra interventi. Ma anche una risorsa di competenze diverse,
a cui si aggiungono quelle fornite dagli esperti, specificatamente
formati per lavorare con i bambini, con l’importantissimo compito
di affiancare i giudici togati e di introdurre elementi di
valutazione sui minori non strettamente giuridici.
La proposta del Ministro per la Giustizia Castelli, di cui al
momento si conoscono solo le linee guida, ha gia sollevato accese
critiche da parte degli addetti ai lavori riaprendo il fronte della
discussione su una materia particolarmente delicata. Le ipotesi
avanzate dalla proposta di riordino riguardano la riunificazione
delle competenze civili su famiglia e minori in sezioni
specializzate. Castelli ha anche dichiarato la volontà di eliminare
la figura degli esperti esterni, restituendo ai giudici le
titolarità delle decisioni sulla sorte dei minori, e di riattivare
il rispetto del principio del contraddittorio anche nei tribunali
minorili. Tutto questo secondo il Ministro, che sarà presto
ascoltato dalla Commissione per l’infanzia, dovrebbe tradursi in
legge entro l’estate.
In realtà la questione del sovrapporsi di competenze e dunque la
conseguente necessità di rivedere l’attuale sistema in materia di
giustizia minorile è stato sollevata fin dal 1986. L’esigenza
sembra condivisa da più parti, la discussione reale è sul come,
tenendo presente che il minore va tutelato in via prioritaria, come
soggetto titolare di diritto, anche con strumenti e modalità
specifiche. Sull’argomento abbiamo ascoltato alcune voci
autorevoli, per comprendere quali siano le anomalie del sistema
così pensato e quali gli elementi da non dimenticare in questa
volontà di cambiamento. Rimane infatti evidente che la principale
necessità è quella di tutelare il soggetto più debole, il minore,
costruendo una vera e reale garanzia dei sui diritti.
Giudici
onorari in Italia -
Dati al
novembre 2000
|
|
Organico
|
Posti
coperti
|
Posti
vacanti
|
Giudici
di pace
|
|
4.700
|
2.295
|
2.405
|
Giudici
onorari aggregati
|
1.000
|
781
|
219
|
Giudici
onorari tribunale
|
2.713
|
1.624
|
1.089
|
Vice
procuratori
|
1.593
|
1.182
|
411
|
Esperti
sorveglianza
|
509
|
400
|
109
|
Esperti
minorili
|
Sez.
Corte Appello
|
400
|
368
|
32
|
Tribunali
|
648
|
643
|
5
|
Totale
|
11.563
|
7.293
|
4.270
|
Fonte: Rs
Adozione internazionale. Come cambia la legislazione
La Legge 476/98 divenuta esecutiva nel novembre dello
scorso anno, ha apportato in Italia sostanziali modifiche alle
vecchie norme sull’adozione: tempi di attesa più brevi e maggiori
tutele per il bambino. Dalle nuove possibilità intraviste per le
famiglie di fatto fino ai limiti nella scelta del minore, un viaggio
nei meandri delle procedure, dei diritti e dei doveri di chi vuole
amare un bambino biologicamente non suo. Le novità della Legge su
indicata, riguardano: l’istituzione della Commissione per le
adozioni internazionali che ha sede a Roma presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali – che ha il
compito di controllare la regolarità della procedura, di conservare
gli atti, di autorizzare e vigilare sugli Enti di intermediazione
riconosciuti idonei ai quali è fatto obbligo per gli adottanti di
rivolgersi; gli aspiranti genitori devono presentare la “dichiarazione
di disponibilità” al Tribunale per i minorenni del distretto
della loro residenza. Da notare persone e non più coniugi.
L’altra novità consiste nell’espressione dichiarazione di
disponibilità anziché domanda che resta invece per
chiedere l’adozione nazionale.
vedi
testo completo
Autore: Fortunato Galli Testata: Il Mondodomani n.4/2001
Adolescenti in carcere tra pena ed espiazione
Il processo di Erika e Omar per gli omicidi di Novi Ligure
ha reso drammaticamente attuale il problema dei minori in carcere,
colpevoli anche di reati gravi. Il difficilissimo percorso tra pena,
esigenza di giustizia sociale, espiazione personale, perdono e
reinserimento vista dall'esperienza di don Gino Rigoldi, cappellano
presso il carcere minorile "Beccaria" di Milano.
vedi
testo completo
Autore/i:Intervista a don Gino Rigoldi a cura di Laura
Ferrari
Testata:Settimana
Adozione e abuso sessuale
Investire risorse per riparare e continuare a costruire è
pratica necessaria quando si incontrano due necessità di
superamento e insieme, di ricostruzione diverse ma convergenti, come
possono esserlo quelle di genitori adottanti e bambini vittime di
abuso. Alcune riflessioni scaturite da quattro casi clinici
vedi
testo completo
Autore/i:Marina Farri
Testata:Prospettive Sociali e Sanitarie
Giustizia minorile: uffici amministrativi e servizi
Centro
per la Giustizia Minorile
Centro di Prima Accoglienza
Istituto Penale Minorenni
Comunita'' per Minori
Ufficio Servizio Sociale per Minorenni
Sede Distaccata di Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni
Scuola di Formazione del Personale per i Minorenni
Centri di prima accoglienza
I CPA ospitano i minori arrestati, fermati o accompagnati fino
all''udienza di convalida, svolgendo nei loro confronti attività di
sostegno e di chiarificazione. Essi inoltre forniscono
all''Autorità Giudiziaria procedente i primi elementi di conoscenza
della situazione che riguarda il minore e cercano di attivare le
risorse familiari e ambientali, coinvolgendo gli altri Servizi
dell''Amministrazione della Giustizia Minorile e quelli del
territorio. Preparano le dimissioni del minore dal Centro o
l''eventuale trasferimento ad altri Servizi o strutture. E’ una
struttura non carceraria, collocata in gran parte presso gli Uffici
Giudiziari; pertanto, il periodo di permanenza in questa struttura,
anche se molto breve, permette di evitare l''impatto con l''istituto
penale. Ma, ai sensi dell''art.18 c.2 D.P.R. 448/88, non tutti i
minori arrestati o fermati vengono condotti in C.P.A.
Istituti penali per minorenni
Gli IPM ospitano i minori sottoposti a provvedimento dell''Autorità
Giudiziaria, che si trovano in custodia cautelare o in espiazione di
pena. Ospitano inoltre i "giovani adulti" che hanno
commesso reato da minorenni e che, come previsto dalla legislazione
italiana, espiano la pena nelle strutture per minorenni fino al
compimento del 21° anno di età. Le finalità proprie dell''I.P.M.
sono identificabili nell''esecuzione dei provvedimenti
dell''Autorità Giudiziaria, nel rispetto dei diritti soggettivi dei
minori, e nell''attivazione di processi di responsabilizzazione e di
promozione umana del minore. Gli IPM sono 17, dislocati in quasi
tutte le Regioni.
Uffici di servizio sociale per i minorenni
L’Ussm interviene a favore di minorenni coinvolti nel circuito
penale, concorrendo alla promozione ed alla tutela dei diritti degli
stessi. Operano in collaborazione con gli altri Servizi della
Giustizia Minorile e con i Servizi territoriali, attraverso
modalità operative integrate. Gli interventi per applicazione
dell''art.28 D.P.R. 448/88 rappresentano una parte notevole del
lavoro svolto dagli uffici di servizio sociale, preceduti in ordine
numerico, soltanto dagli interventi per applicazione di misure
cautelari. Si consideri però la diversa natura dei due tipi di
intervento: mentre le misure cautelari sono
"obbligatorie", l''art.28 costituisce un istituto
giuridico che può considerarsi diverso dal percorso penale classico
e dunque richiede un vero e proprio investimento di risorse ed
energie, sia da parte dei servizi che da parte dei soggetti
interessati.
Ad ogni modo la misura alternativa d''elezione, e non potrebbe
essere diversamente, è l''affidamento in prova al servizio sociale
(art.47 O.P.), sia per presentazione di progetti che per
applicazione vera e propria. Tra le misure sostitutive quella che
prevale è la libertà controllata.
Le Comunità
Si tratta di strutture utilizzate per l''esecuzione delle misure
cautelari non detentive e del riformatorio giudiziario, con
dimensioni strutturali e organizzative connotate da una forte
apertura al contesto ambientale. I collocamenti in comunità vengono
disposti non soltanto verso le comunità dell''Amministrazione della
Giustizia Minorile, ma anche verso comunità private, associazioni e
cooperative, con cui l''Ucgm stipula convenzioni, al fine di
aumentare le possibilità di accesso dei minori a questo tipo di
struttura.
Le comunità ministeriali sono comunità avviate e gestite
direttamente dall''Amministrazione; esse sono state attivate in
alcune realtà come comunità - filtro, in altre come comunità
aventi funzioni di centri polifunzionali, in altre ancora come
comunità vere e proprie. Questa tipologia di comunità, al momento,
è presente soprattutto al Sud (tre in Campania, tre in Puglia, due
in Calabria e due in Sicilia). La comunità di Trento, operativa
fino alla fine del 1999, è stata attivata in seguito a convenzione
tra il Ministero della Giustizia e la provincia di Trento;
costituisce, quindi, un caso particolare di comunità ministeriale,
in gestione mista con l''ente locale
Giustizia minorile: monito della Corte di Strasburgo
La vicenda qui raccontata, che ha richiesto il
pronunciamento della Corte di Strasburgo, è forse un caso limite.
Le accuse rivolte in questo caso specifico alle autorità italiane
costituiscono però un monito generale ai Tribunali per i minorenni
a prendere coscienza dell’importanza dell’applicazione
dell''art. 8 della Convenzione nelle questioni di affido di minori.
La condanna dello Stato italiano è stata particolarmente severa e
ha riguardato l'operato dei servizi sociali, ma soprattutto la
mancanza di vigilanza da parte del Tribunale per i minorenni
sull'azione di quest'ultimi.
Vedi
testo completo in formato pdf.
Giustizia minorile. Il principio della ''minima
offensività del processo''
A partire dalla metà degli anni '70 si è andato
affermando il principio della "minima offensività del
processo", ovvero della riduzione degli interventi giudiziari,
in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, al
minimo indispensabile. Il giudice dunque deve tenere in
considerazione la capacità offensiva del processo nei confronti del
minore e valutare caso per caso l'opportunità di continuare il
procedimento o di interromperlo, tenendo ben presenti gli scopi
educativi.
In Italia l'espressione di questo principio è rappresentata dal dpr
n° 448 del 22 settembre 1988 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), che ha raccolto e
utilmente elaborato le indicazioni provenienti dalle riflessioni ed
esperienze anche internazionali, anticipando in alcuni casi la
stessa elaborazione dei principi contenuti in importanti carte
internazionali, come la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo
firmata a New York nel 1989.
Le principali linee-guida elaborate dall'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia riguardano la
definizione di un nuovo regolamento di esecuzione delle misure
penali nei confronti dei minorenni, che preveda una limitazione alle
situazioni più gravi degli interventi a carattere fortemente
contenitivo, come il carcere, sia in relazione alla tipologia di
reato, sia all''età e alla particolare problematicità del
soggetto. In questo senso dunque le linee guida prevedevano un
sistema di “polifunzionalità dei Servizi” (mediazione penale,
lavori di utilità sociale, ecc.), quale nuovo modello di intervento
nei confronti della devianza minorile, tenendo anche conto delle
esperienze di altri Paesi europei ed accogliendo le raccomandazioni
internazionali in materia e le linee di indirizzo dell'Ue.
Inoltre, in considerazione dell'alto numero di minorenni denunciati
ma non sottoposti a misure restrittive, le stesse indicazioni
consideravo la necessità di potenziare e strutturare diversamente
l'intervento dei servizi penali minorili a loro favore, mediante la
definizione di modelli che prevedano la collaborazione e
l'interconnessione di tutte le risorse disponibili sul territorio,
sia statali sia locali, sia private sia pubbliche, collegando la
politica d''intervento dell'Ufficio Centrale per la Giustizia
Minorile del Ministero della Giustizia con quella di tutte le altre
istituzioni pubbliche e private - fra cui l'Università e gli enti
di studio e di ricerca - coinvolte nel problema del disagio
minorile.
Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella
riparativa corrisponde ad una nuova concezione della sanzione penale
che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla
responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando
tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e
di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio
cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della
vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso. In
quest''ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e
vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di
prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato,
anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.
Fonte: Ministero della Giustizia
MINORI – Alfredo Carlo Moro: ''Non è possibile rompere
in nessun modo il rapporto tra penale e civile''
Sembra condivisa da più parti l’esigenza di riunire le
competenze in materia di minori e famiglia. La discussione è sul
ora come. Ad Alfredo Carlo Moro, esperto conoscitore dell'universo
minorile e adolescenziale, chiediamo che cosa in questa fase di
cambiamento non occorre dimenticare.
“Sono 20 anni che se ne parla. Sono stati presentati progetti
di legge tra cui quello del Ministro Martinazzoli, a suo tempo. Il
problema della riunificazione delle competenze diventa fondamentale
perché se no abbiamo dei minori trattati con una particolare
attenzione ai loro bisogni, come avviene nei Tribunali per
minorenni, e dei minori che sono mero accessorio dei problemi degli
adulti, che è quello che avviene in sede di separazione nei
Tribunali ordinari. La soluzione ottimale per me sta nella
costituzione del cosiddetto Tribunale della famiglia e dei minori.
Si può fare anche con le sezioni minorili però con una competenza
specializzata e non rompendo in nessun modo il rapporto tra penale e
civile”.
Che
cosa intende?
“Nessuna attività seria di recupero del minori in sede penale
si può fare se contemporaneamente non si interviene in sede civile.
I tribunali per i minorenni utilizzano molto gli strumenti dell’intervento
civile per il recupero dei minori devianti. Scindere l’intervento
penale, lasciato al tribunale per minorenni, da un intervento
civile, lasciato ad un tribunale ordinario, secondo me non ha
logica, se si vuole intervenire a sostegno delle difficoltà del
ragazzo in formazione. Ha solo la logica di dire che gli interessi
degli adulti debbono essere privilegiati rispetto a quelli dei
minori, il che è in contrasto con i principi della Convenzione Onu
che l’ordinamento italiano ha recepito”.
Come
va rivista, se va rivista, la figura del giudice onorario, che
secondo il ministro Castelli dovrebbe scomparire?
“L’interesse del minore, che è fondamentale, implica una
valutazione degli aspetti giuridici, ma prevalentemente degli
aspetti pedagogici, umani, la valutazione delle risposte alle
esigenze del minore in difficoltà. Questo non può essere fatto su
un piano meramente tecnico-giuridico ma richiede una compresenza del
momento giuridico e del momento della conoscenza delle scienze
altre. E questo non può essere affidato ad un perito esterno
perché è nel momento della decisione che è necessario che le
varie competenze giuridiche si integrino. Questo è il problema per
cui sono stati costituiti i componenti privati del tribunale dei
minorenni e sin dall’epoca fascista ci si era resi conto di questa
esigenza. Certo c’è bisogno di una maggiore selezione e
formazione di questi giudici onorari e nell’ultimo periodo c’è
stata una maggiore attenzione. E’ diminuito il numero dei
professori e sono presenti figure professionali che erano più
trascurate. Ma questa integrazione tra momento giuridico e momento
di valutazione delle esigenze umane del minori e di prognosi di che
cosa si può fare per aiutarli mi sembra essenziale. Perché la
sentenza nel campo minorile non è una sentenza che appura quel è
il diritto che è maggiormente meritevole di tutela come avviene nei
giudizi ordinari in cui si discute se il diritto del vicino ad avere
lontano gli alberi è maggiore del diritto del contadino ad avere
gli alberi vicino al confine. Qui si tratta di costruire una
progetto di recupero del ragazzo e non è solo da sviluppare sul
piano giuridico ma su un piano più generale confondendo aspetti
pedagogici, psicologici, sociologico che il giudice tecnico di per
se da solo non può dare”.
Chi è Alfredo Carlo Moro
Alfredo Carlo Moro è stato fino all'estate 2001 il
presidente del Centro Nazionale di documentazione sull'infanzia e
l'adolescenza, istituito a Firenze dal Ministero della solidarietà
sociale come organo istituzionale di ricerca e di studio sulle
problematiche minorili.
Ha alle spalle una lunga carriera di magistrato, che lo ha portato
tra l'altro a ricoprire il ruolo di presidente del tribunale dei
minorenni di Roma e giudice di Cassazione. Ha scritto numerosi
manuali sul diritto minorile. Oltre la sua formazione giuridica, è
considerato uno degli studiosi italiani dalla conoscenza più
completa delle varie sfaccettature dell'universo minorile e
adolescenziale.
Prina (Giudice Onorario): ''Come nel penale si cerca di
mettere da parte la responsabilità degli adulti''
Tra le proposte del Ministro della Giustizia c’è quella
di eliminare la figura degli esperti per restituire in modo totale
la titolarità del giudizio al sapere giuridico. Insieme al giudice
onorario Franco Prina abbiamo cercato di capire il ruolo dei “tecnici”,
rispetto a cui vengono sollevate perplessità, e soprattutto che
tipo di conseguenze, dal punto di vista della tutela al minore,
comporterebbe la loro eliminazione.
Come giudica la proposta del Ministro Castelli?
“Al momento abbiamo solo delle indicazioni. Si discute da molto
tempo della necessità di riunificare in un solo organo giudiziario
le competenze per i minori e per la famiglia che attualmente sono
divise tra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Civile,
nella sezione che si occupa in particolare delle separazione e dei
divorzi. I Tribunali per i Minorenni chiedono che queste funzioni
siano riunificate presso di loro, mentre la proposta del Ministro
Castelli per quanto oggi ne sappiamo prospetta una riunificazione
presso le sezioni civili del tribunale ordinario. L’orientamento
è giusto ma dipende da come si fa: nella proposta Castelli si
privilegiano i diritti degli adulti, nell’altro l’interesse dei
minori”.
Che
cosa ne pensa dell’idea di eliminare i giudici onorari?
“L’atteggiamento che è scaturito in questi giorni parte da
un caso specifico e si tradotto in un giudizio generale di rifiuto e
spregio delle competenze di esperti. Attualmente i giudici onorari
ci sono presso i Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di
sorveglianza per adulti e presso altri organi giudiziari. Apportano
competenze diverse poiché sono medici, psicologi, psichiatri,
neuropsichiatri, psichiatri infantili, sociologi. Queste persone
operano a fianco del magistrato praticamente gratis e danno un loro
contributo ad approfondire questioni e a decidere che cosa fare,
ascoltando gli adulti ed i minori, quando hanno l’età per essere
ascoltati, cercando tutte le informazioni possibili. Da quando
possiamo capire, l’idea è di eliminarli per ridare un potere
essenziale al diritto, al saper giuridico, anche nelle decisioni che
riguardano i minorenni in situazione di rischio, come ad esempio nei
casi di abuso, abbandono, inadeguatezza educativa o adolescenti che
scappano, le cui famiglie si rivolgono al tribunale perché vengano
presi in carico. Le decisioni, secondo questa visione, andranno
prese dal giudici sull’esito di un confronto tra le parti, in una
situazione di contenzioso, con avvocati che tutelano i diritti dei
genitori, dei minori e quelli pubblici”.
Con quale effetto?
“Mettere le questioni solo in mano agli avvocati significa far
crescere a dismisura i ricorsi alle consulenze tecniche perché gli
avvocati avranno bisogno di pareri. Aumenteranno i costi per la
giustizia perché occorrerà assicurare la tutela di difesa a tutti,
e molti casi saranno d’ufficio, e diventerà discriminate la
questione economica, il potere economico di chi può e chi non può”.
Il minore rischia così di essere meno tutelato?
“Questa posizione riflette una logica adultocentrica: gli
adulti hanno un bene disponibile che sono i loro figli e questo bene
deve essere difeso dalle interferenze esterne. In realtà i bambini
vanno tutelati in quanto tali e questo discorso non consente di
avere un organo che ha grande elasticità nel mettere al centro il
loro interesse, anche se qualche volta sbaglia. E’ un segno che
gli adulti sono titolari solo di diritti e non di doveri. Anche nel
campo penale si sta cercando di mettere da parte le responsabilità
degli adulti per dire che i minori sono responsabili e dunque ad
esempio bisogna punire, riportare in carcere ed allontanare gli
adolescenti che sono problematici, magari attraverso l’abbassamento
dell’età imputabile. I giudici onorari insieme a molti magistrati
hanno sempre riproposto la responsabilità degli adulti”.
Il caso da cui sono partite tutte queste considerazioni sembra un
caso limite
“La vicenda specifica da cui tutto ciò è partito è molto
complicata e bisognerebbe conoscerne i dettagli.Tuttavia quelli che
difendono i diritti degli adulti e penso alla trasmissione di
Maurizio Costanzo che ha accusato gli esperti puntando il dito nella
telecamera, magari il giorno dopo quando viene violentato un
bambino, accusano gli stessi organi di non fare abbastanza. Un
giorno si fa troppo e un giorno non si fa”.
Un reale problema di sovrapposizione di competenze esiste o no?
“Non voglio dire che tutti giudici lavorino sempre bene, ma il
fatto che tante persone si occupano dello stesso problema è un
arricchimento, se ben governato. A Torino ad esempio, quando si apre
un fascicolo, esso viene assegnato ad un giudice, onorario o togato.
Quante più informazioni si possono reperire in fase istruttoria dal
maggior numero possibile di fonti, tanto più il giudice potrà
prendere una decisione serena. Poi, quando il giudice emette una
decisione e indica quali sono i soggetti che devono occuparsi di
quella situazione, ci sono casi in cui servizi diversi la pensano
diversamente e allora lì si possono creare confusioni e mandare
messaggi contraddittori”.
Giudici onorari minorili: i passaggi legislativi
La terminologia adottata dal legislatore a proposito del
giudice onorario minorile ha subito nel tempo una evoluzione, da
"cittadino benemerito" a "componente privato",
"esperto", fino a quella attuale, corrispondente ad una
progressiva consapevolezza della funzione.
L''art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 prevedeva, in ogni sede di
corte d''appello o di sezione distaccata, un tribunale per i
minorenni "composto da un magistrato, avente grado di
consigliere di corte d''appello, che lo presiede, da un magistrato
avente grado di giudice e da un cittadino benemerito
dell''assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di
psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia".
Successivamente l’art. 5 (istituzione e composizione della corte d’appello
per i minorenni) disponeva che la sezione di corte d''appello
"funziona con l''intervento dì un privato cittadino, avente i
requisiti prescritti dall’art. 2". L''art. 6 qualificava i
cittadini chiamati a integrare i collegi come "componenti
privati”.
Nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4 (ordinamento
giudiziario) il componente privato è qualificato
"esperto" e il titolo a lui spettante è quello di
"giudice onorario del tribunale per i minorenni" e
"consigliere onorario della sezione della corte di appello per
i minorenni", mentre l''art. 4 specifica che "l’ordinc
giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado
delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del
pubblico ministero. Appartengono all''ordine giudiziario come
magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i
vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di
appello per i minorenni, gli assessori della corte
d''assise...".
Gli arti. 2 e
5 del r.d. 1.20 luglio 1934 n. 1404 e gli artt. 50 e 58 r.d. 30
gennaio 1941 n. 12, sono stati modificati dagli artt. 4 e 5 della I.
27 dicembre 1956 n.1441 (partecipazione delle donne
all''amministrazione della giustizia nelle cori di assise e nei
tribunali per i minorenni) hanno stabilito che i componenti privati
degli organi giudiziari minorili debbono essere due; che tra le
discipline delle quali debbono essere cultori è compresa anche la
psicologia e hanno previsto il limite minimo di età di trenta anni.
MINORI - L'Associazione italiana dei Magistrati per i
minorenni e per la famiglia invia una lettera aperta al Ministro.
http://www.minori.it/aimmf
L’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e
per la Famiglia ha scritto nei giorni scorsi una lettera aperta al
Ministro della Giustizia e ai Presidenti del Consiglio Superiore
della e dell’associazione Nazionale Magistrati Magistratura, sull’iniziativa
assunta da Castelli chiedendo che il Ministro apra un “sereno e
proficuo confronto” per l’approfondimento dei aspetti più
critici della riforma che essi segnalano.
“La proposta di trasferire in blocco ai Tribunali civili
ordinari ovvero, alle Sezioni specializzate in materia familiare
presso detti Tribunali, la competenza a decidere sulla generalità
dei procedimenti giudiziari che interessano i bambini nella materia
civile – si legge nella lettera - confonde la questione della
tutela processuale dei genitori nell’ambito di tali procedimenti,
che sembra essere l’obiettivo primario della proposta di riforma,
con la composizione dell’organo giudiziario chiamato a decidere se
i genitori siano o non in grado di assicurare il diritto dei figli
minori a svilupparsi armonicamente, esprimendo appieno le loro
potenzialità ed attitudini, come richiede la stessa Carta
costituzionale italiana”. Secondo l’Aimmf il trasferimento della
relativa competenza ai Tribunali ordinari “nulla può
aggiungere per ampliare la tutela processuale dei genitori” che la
legge n°149/2001 già entrata in vigore prevede, poiché i
procedimenti ad esempio in tema di adozioni si svolgono sin dall’inizio
come giudizi contenziosi, e quindi con la formazione di un
contraddittorio processuale, nel quale ai genitori, qualora non
dispongano dei mezzi finanziari per assicurarsi l’assistenza di un
difensore di propria fiducia, è comunque garantito il diritto di
difesa attraverso lo strumento del gratuito patrocinio (con l’accollo
all’Erario delle relative spese).
“L’aggravio quantitativo dei ruoli civili dei Tribunali
ordinari inevitabilmente indotto dall’ipotizzato trasferimento
delle richiamate competenze dai Tribunali per i minorenni, - si
legge - comporterà un allungamento dei tempi di definizione dei
procedimenti, anche in considerazione della prevedibile necessità
per i Giudici delle Sezioni della famiglia di ricorrere in via
generale – non potendo disporre della competenza specialistica dei
Giudici componenti privati onorari che attualmente integrano tutti i
Collegi dei Tribunali minorili – alla nomina di un Consulente
Tecnico d’ufficio per accertare in ogni singolo caso quali siano
le condizioni psicologiche dei minori interessati, e le
caratteristiche personali dei genitori”.
L’Associazione dei magistrati minorili ha difeso il ruolo
fondamentale che proprio i Giudici non togati svolgono “con
comprovata serietà, competenza, e piena imparzialità di
valutazione e di giudizio per assicurare la migliore comprensione
degli aspetti di natura sociopedagogica, e psicologica, dei casi
civili attualmente trattati dai Tribunali per i minorenni”.
MINORI - Fadiga (Giudice): ''Il concetto di diritto del
minore è nato nei tribunali per i minorenni non in quelli
ordinari''
Il progetto del ministro parla di costituire "apposite
sezioni formate solo da giudici e non più da esperti esterni…”
“Non conosco ancora il progetto. A prima vista mi sembra che la
cosa sia affrontata con grande superficialità e senza la necessaria
conoscenza della materia. L’eliminazione dei giudici onorari è un
grave errore. Dal punto di vista qualitativo, i magistrati onorari
hanno dato e danno un formidabile apporto culturale e formativo ai
magistrati professionali che si occupano di diritto di famiglia e
dei minori. La mancanza di questo apporto è evidente nella
giustizia ordinaria, soffocata dai procedimenti in materia
patrimoniale. Dal punto di vista quantitativo, rappresentano circa i
tre quarti della magistratura minorile italiana. Non so proprio chi
ne possa prendere il posto. Inoltre, l’impiego di magistrati
onorari e di esperti ha avuto in questi anni un largo impiego non
solo in campo minorile. Ce ne sono nelle sezioni agrarie e nei
tribunali di sorveglianza, e tutto l’istituto del giudice di pace
è costruito sulla magistratura non di carriera. Eliminare proprio
adesso i giudici onorari dei tribunali e delle corti mi sembra una
grossa sciocchezza. Detto questo, è anche vero, però, che il loro
ruolo va meglio focalizzato.”
In che modo?
“In molti uffici giudiziari i giudici onorari hanno
svolto anche una funzione di consulenti, e questo non va bene. La
consulenza tecnica va fatta secondo certe regole, garantendo alla
difesa la possibilità di interloquire. Non si può essere nello
stesso tempo giudice e consulente tecnico. C’è un’incompatibilità
evidentissima.”
Invece questo oggi succede…
“E’ successo, a causa delle distorsioni di un sistema che non
è stato tempestivamente attualizzato dai precedenti parlamenti. Il
tribunale per i minorenni è disciplinato da una legge del 1934 che
non è stato mai più attualizzato. Una quantità di progetti in tal
senso è finita nei cassetti delle Camere e lì sono ammuffiti. E’
chiaro che andare in giro oggi con un’automobile del ’34 ha
delle controindicazioni…”
Ma
la funzione specifica degli “onorari” è stata comunque positiva…
“La figura dei giudici onorari è molto importante perché
porta nel giudizio tecnico anche l’indispensabile conoscenza non
giuridica dell’età evolutiva. Il tribunale dei minorenni nella
composizione mista è stato inoltre un organismo estremamente vivo
dal punto di vista culturale e dell’approfondimento del diritto
minorile.. L’arricchimento che essi portano, quando stanno nel
loro ruolo, è prezioso e insostituibile: un caso di maltrattamento
o di abuso, come pure un caso di affidamento nelle separazioni e nei
divorzi, coinvolge anche nozioni non giuridiche ed è importante che
a giudicare non vi sia solo il giurista.”
Le distorsioni di cui parla avvengono soprattutto nella fasi dell’istruttoria
civile. Come mai?
“In molti territori i servizi sono carenti o insufficienti. E
allora avviene che nella routine quotidiana certe funzioni sono
state svolte impropriamente nei tribunali, attivando le competenze
tecniche dei giudici non giuristi, e facendo loro compiere un ruolo
più proiettato verso i servizi che verso la giustizia. Laddove i
servizi sono validi, i giudici onorari sono rimasti nel loro ruolo.
Ma dove ciò non avveniva, ci sono stati degli sconfinamenti di
ruolo e delle confusioni che dovevano essere evitate. Un’altra
cosa da evitare è che si possa fare il giudice onorario per tutta
la vita, come ugualmente oggi avviene nonostante le circolari del
Consiglio superiore della magistatura: ci deve essere una rotazione.
Ma ribadisco che togliere la magistratura onoraria dal giudizio
minorile è una cosa sbagliata.”
Il
discorso riguarda anche l’utilizzo di consulenti esterni nelle
fasi istruttorie…
“Assolutamente no. La nomina di consulenti tecnici è
prevista dal codice di procedura civile ed è una possibilità che
deve rimanere, ovviamente. Il loro compito è importantissimo,
purché sia svolto con quelle regole.”
Un altro pericolo segnalato è che si consolidi il pericolo
che il minore sia solo oggetto di contenzioso.
“E’ un pericolo grandissimo. Già nel nostro processo
purtroppo la legge prevede che il bambino non sia mai ‘parte’:
in una causa di separazione o divorzio la voce del bambino non ha un
suo spazio autonomo, è mediata per legge dai genitori. Quindi molto
spesso un bambino può diventare un oggetto di scambio, di
patteggiamento tra gli adulti. Aver mantenuto finora questo stato di
cose è segno di una grave insensibilità politica, e lo stesso deve
dirsi per non aver attivato, ad esempio, il pubblico tutore dei
minori con delle competenze processuali, o comunque un curatore
speciale che rappresenti il minore. La riforma annunciata
aggraverebbe questa situazione, perché se ci si limita a togliere i
giudici onorari, il bambino diventa un ‘oggetto’ della lite, non
un soggetto di diritti che è parte in causa. Ogni giudizio
diventerà solo una questione tra giudici professionali e avvocati,
che decidono in base a delle carte e di codici, che sono necessari,
ma non bastano. Queste non sono cause di proprietà immobiliari…”
Un
problema che oggi permane è il sovrapporsi delle competenze in
materia minorile.
“Che occorra rivedere e cercare di unificare le competenze in
materia di famiglia è sicurissimo. Non ha senso ad esempio che il
caso di un bambino figlio di genitori sposati sia deciso da un
tribunale ordinario, mentre se è figlio di una coppia di fatto a
decidere è il tribunale dei minorenni. Per quanto riguarda la
frammentazione di competenze dei servizi territoriali, bé è il
problema annoso a cui si è forse posto rimedio con la recente
riforma dell’assistenza. Ma questo non è colpa dei tribunali per
i minorenni… Comunque l’importante è che qualsiasi politica di
razionalizzazione delle competenze sia fatta nell’interesse dei
minori e non per quello degli adulti. Mi riferisco, ad esempio, alla
recente legge sulle adozioni, che va tutta a vantaggio delle
esigenze degli adulti, a partire dall’innalzamento dell’età
entro la quale si può adottare.”
Chi è Luigi Fadiga
Luigi Fadiga è stato per dieci anni presidente del
tribunale dei minorenni di Roma. E’ stato, fino al 2001, il primo
presidente della Commissione Adozioni Internazionali, incarico dal
quale si è dimesso non condividendo le scelte del governo in
materia di enti autorizzati. Oggi presiede la “Sezione per la
famiglia e per i minori” della Corte d’appello di Roma, una
sezione unificata (come avviene anche in altre grandi corti d’appello
italiane) che si occupa sia degli appelli contro le sentenze del
tribunale dei minorenni che di quelle emesse da altri tribunali
ordinari, non minorili, in materia di famiglia (separazioni, divorzi
ecc.). Nel primo caso la sezione opera con una composizione mista
(tre giudici professionali e due onorari); per gli appelli in
materia familiare, opera in una composizione solo togata (tre
giudici professionali).
MINORI – Parlano gli assistenti sociali: ''L'eliminazione
dei giudici onorari è un grave errore ''
“Le competenze dei tribunali dei minorenni vanno riviste
e noi siamo già pronti con un disegno di legge”.
A dichiararlo è stato il ministro della Giustizia, Roberto
Castelli, che ha parlato, in particolare, di “apposite sezioni
formate solo da giudici e non più da esperti esterni”. Anna
Fiorentini, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia
Romagna, sottolinea la delicatezza della riforma, il rischio che
corrono i minori e spiega il ruolo dell’assistente sociale, spesso
impegnato anche come giudice onorario, nei casi di bambini in
situazioni di difficoltà.
Come valuta la proposta del ministro Castelli di eliminare i
giudici onorari?
“Sono preoccupata, soprattutto perché per anni abbiamo
rivendicato leggi che prevedessero persone specializzate e
specificatamente formate per lavorare con i bambini. Il giudice
onorario è una figura centrale nei Tribunali dei minorenni: ha l’importantissimo
compito di affiancare i giudici togati e di introdurre elementi di
valutazione sui minori non strettamente giuridici. Tengo a precisare
che i giudici onorari possono avere una laurea in giurisprudenza, ma
spesso sono psicologi, sociologi, assistenti sociali, non scelti
occasionalmente, ma preparati e formati con un apposito corso”.
Che
cosa comporterebbe l’eliminazione dei giudici onorari?
“L’eliminazione dei giudici onorari sarebbe un grave errore e
andrebbe anche contro la storia. Sono stati un’introduzione
importantissima perché hanno portato, all’interno dei Tribunali
per i minorenni, una capacità di lettura delle problematiche dei
bambini più ampia, capace di tenere conto anche degli aspetti
socio-relazionali. Il bambino non va considerato come un soggetto
unico e separato, ma come soggetto, per di più in evoluzione,
legato a una complessa rete di relazioni, famigliari e non”.
Non crede che comunque sia necessaria una riforma per riunificare
le competenze in materia di famiglia e minori?
“Concordo che occorra una riforma: esistono una pluralità di
competenze mal gestite che si agitano intorno ai bambini. Ma è una
riforma che va trattata con molta delicatezza. Se vuole dire fare
sparire esperti che affiancano la magistratura ordinaria e annullare
quindi valutazioni che comprendano anche il campo sociale e
relazionale, indispensabili quando si ha a che fare con i bambini,
non si va certo nella giusta direzione. Non si può rinunciare a un
organo specializzato e aperto al sociale. Così si tornerebbero a
privilegiare le esigenze e la tutela degli adulti, che
inevitabilmente smarriscono la preminenza totale che deve avere l’interesse
del bambino”.
Che cosa rischierebbero, quindi, i minori?
“Con una riforma mal fatta rischiamo di cancellare 50 anni
di storia dei diritti dei bambini e di ritornare a una logica
completamente adultocentrica. Anche i minori hanno diritto alla
migliore difesa, e questo vuole dire una stretta collaborazione tra
assistenti sociali, psicologi, sociologi e magistrati. Se non
dovesse più esserci questo lavoro di collaborazione, il pericolo è
vedere di nuovo il bambino non come persona con i propri diritti e
con le proprie sofferenze, ma solamente come oggetto, dipendente
dagli adulti. Purtroppo a volte non è sufficiente dare sostegno
agli adulti perché siano automaticamente capaci di rispondere ai
bisogni del bambino”.
Ha parlato di un possibile ritorno indietro, ma a che punto siamo
oggi?
“Nelle politiche sociali stiamo oggi assistendo a una maggiore
attenzione ai diritti dei bambini, alla prevenzione dei rischi che
possono correre, a una città e a un ambiente a misura di bambino.
Oggi i minori iniziano a venire considerati davvero soggetti che
possono e debbono vivere a pieno la vita e fruire dell’ambiente
che li circonda, supportati ed affiancati – non soverchiati - da
adulti competenti e consapevoli di loro. Questo è un atteggiamento
che deve entrare in tutti noi se non vogliamo - e lo ripeto - che
prevalgano le esigenze degli adulti a scapito degli interessi dei
bambini e degli adolescenti”.
Qual
è il ruolo dell’assistenze sociale nei casi di problemi legati ai
minori?
“L’assistente sociale è quel professionista che si muove per
accogliere il bisogno delle persone, per promuovere il
riconoscimento dei diritti dei più deboli - tra cui naturalmente i
bambini - e attivare risposte (individuali o di comunità) che
affranchino le persone dal disagio. L’assistente sociale ha il
mandato di intervenire a sostegno e tutela delle persone più
fragili e di promuovere interventi necessari per porre riparo alle
situazioni che negano o comprimono la dignità delle persone. Ma l’assistente
sociale non lavora da solo, fa parte dei servizi sociali e
socio-sanitari che comprendono diverse figure professionali, tutte
indispensabili per costruire progetti d’intervento”.
Quando
si tratta di minori il compito dell’assistente sociale diventa
molto delicato, e soprattutto quasi sempre criticato dall’opinione
pubblica…
“L’assistente sociale, nel suo lavoro, parte sempre dal
presupposto del sostegno alla genitorialità. Il bimbo ha
chiaramente diritto alla sua famiglia; ma laddove questa risulti
distruttiva, il minore va protetto. L’assistente sociale ha il
compito di cogliere i bisogni e le sofferenze del minore, di
chiamare in causa professioni e servizi necessari per un progetto d’intervento
e, se necessario, di segnalare la situazione alla magistratura.
Detto questo, e considerando che anche gli assistenti sociali a
volte sbagliano, soprattutto se sono lasciati soli ad operare,
vengono molto di frequente additati come capro espiatorio. Sia
quando i casi scoppiano perché non si è intervenuti in tempo, sia
quando si interviene di fronte a situazioni di inadeguatezza
genitoriale e magari si procede a un allontanamento dalla famiglia”.
Certe volte non è facile capire per i non addetti ai lavori…
“E’ proprio questo il motivo per cui stiamo cercando un modo
diverso di comunicazione, per rendere chiaro ai cittadini il senso
del nostro lavoro. Non è mai facile comprendere e accettare che,
certe volte, il modo migliore di salvaguardare un bambino è quello
di recidere dei legami. Comunque, e mi riferisco all’Emilia
Romagna, e alla mia esperienza professionale, negli anni più
recenti nella nostra regione (che ha circa 4 milioni di abitanti, di
cui poco meno di 600.000 under 18) i nuclei familiari con minori
seguiti dai servizi pubblici ogni anno sono più di 20.000, i
bambini e gli adolescenti seguiti personalmente sono quasi 30.000 e
di questi “minorenni” non più del 2,5/3 % è stato fatto
oggetto di provvedimenti di allontanamento dalla famiglia. Il 10/12%
viene invece seguito con interventi e provvedimenti che comportano,
assieme, opportunità migliori di vita per i minori e cura dei
rapporti familiari, un altro 20% circa, infine, viene sostenuto con
interventi economici e almeno altrettanti con l’offerta di servizi
e interventi educativi, di socializzazione e di aggregazione, in cui
le famiglie sono soggetto attivo e partecipe a pieno titolo”.
Criminalità
minorile in Italia
|
Anni
|
Minori
denunciati alle Procure*
|
Minori
per i quali le Autorità giudiziarie hanno iniziato l'azione
penale*
|
1994
|
4,1
|
2,4
|
1995
|
4,3
|
2,4
|
1996
|
4,2
|
2,6
|
1997
|
4,2
|
2,2
|
1998
|
4,1
|
2,4
|
Note: * per 1.000
abitanti stessa età
Fonte: Osservatorio nazionale sull'Infanzia su dati Istat - 2001
Bambini
nel Mondo accolti in istituto nel periodo 1980-1999
Valori in
migliaia
|
Paesi
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
Repubblica
Ceca
|
17,9
|
17,1
|
16,7
|
16,8
|
17,4
|
18,0
|
18,7
|
19,1
|
19,3
|
19,5
|
20,0
|
Slovacchia
|
8,7
|
8,4
|
8,5
|
8,4
|
8,5
|
8,6
|
9,1
|
9,1
|
9,1
|
8,7
|
7,1
|
Polonia
|
62,9
|
64,8
|
63,4
|
63,5
|
64,4
|
67,2
|
77,0
|
76,4
|
76,4
|
77,6
|
76,9
|
Ungheria
|
21,7
|
20,1
|
18,6
|
17,3
|
16,6
|
16,0
|
15,5
|
14,9
|
14,9
|
13,9
|
12,9
|
|
Slovenia
|
1,8
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
1,6
|
1,3
|
1,4
|
1,4
|
1,2
|
1,2
|
-
|
Croazia
|
-
|
4,9
|
-
|
4,0
|
-
|
4,2
|
-
|
4,3
|
-
|
3,7
|
-
|
Macedonia
|
1,3
|
1,5
|
1,3
|
1,5
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
1,1
|
0,9
|
Bosnia-Herzegovina
|
-
|
2,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,7
|
1,9
|
2,0
|
2,2
|
Ex
Jugoslavia
|
-
|
6,9
|
-
|
7,1
|
-
|
6,6
|
-
|
6,8
|
-
|
6,6
|
-
|
|
Albania
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,5
|
-
|
Bulgaria
|
-
|
27,4
|
27,2
|
27,0
|
27,4
|
26,9
|
26,6
|
27,2
|
-
|
-
|
-
|
Romania
|
-
|
71,0
|
70,
|
66,8
|
69,7
|
79,2
|
77,1
|
79,7
|
79,5
|
-
|
-
|
|
Estonia
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
Lettonia
|
-
|
1,7
|
1,6
|
1,8
|
2,0
|
2,3
|
2,9
|
3,3
|
3,3
|
3,7
|
3,7
|
Lituania
|
-
|
6,3
|
5,9
|
5,2
|
6,0
|
6,4
|
6,7
|
7,9
|
8,6
|
8,8
|
8,3
|
|
Bielorussia
|
19,8
|
19,6
|
16,7
|
16,6
|
15,4
|
15,4
|
15,8
|
15,7
|
15,9
|
16,8
|
16,9
|
Moldavia
|
15,6
|
14,3
|
12,5
|
8,7
|
7,7
|
8,2
|
8,0
|
8,5
|
8,3
|
8,2
|
7,6
|
Russia
|
503,8
|
494,5
|
445,1
|
427,5
|
410,2
|
414,3
|
425,8
|
434,6
|
427,7
|
429,3
|
428,3
|
Ucraina
|
39,6
|
40,1
|
38,9
|
38,0
|
37,9
|
38,4
|
39,0
|
39,7
|
40,1
|
41,2
|
42,1
|
|
Armenia
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
1,0
|
1,0
|
1,5
|
Azerbaijan
|
4,7
|
4,0
|
4,0
|
3,5
|
3,4
|
3,3
|
2,9
|
3,4
|
3,2
|
4,0
|
4,2
|
Georgia
|
5,1
|
4,3
|
4,1
|
3,4
|
3,4
|
2,6
|
1,8
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,7
|
|
Kazakistan
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kyrgyzstan
|
-
|
6,8
|
6,2
|
5,0
|
4,2
|
3,8
|
3,6
|
4,1
|
4,3
|
4,6
|
4,4
|
Tajikistan
|
4,3
|
4,8
|
3,5
|
4,0
|
3,1
|
2,7
|
-
|
-
|
-
|
3,0
|
-
|
Turkmenistan
|
3,3
|
3,4
|
3,2
|
3,1
|
3,2
|
3,0
|
3,3
|
3,2
|
3,3
|
3,3
|
3,4
|
Uzbekistan
|
-
|
-
|
-
|
14,4
|
13,6
|
13,1
|
12,3
|
12,9
|
13,8
|
14,2
|
14,9
|
Fonte:
Rapporto Unicef, "A Decade of transition" - 2001
Età
dei minori presenti nelle famiglie senza dimora
Indagine Caritas diocesana su Roma
|
Anno
|
fino
a 1 anno
|
da
1 a 3 anni
|
da
3 a 8 anni
|
1999
|
14
|
18
|
17
|
2000
|
34
|
32
|
30
|
Fonte:Caritas
Diocesana di Roma
MINORI - Figini (Cnca): ''L'investimento nel sociale deve essere una
scelta chiara''
Dal
dibattito aperto sulla giustizia minorile è emerge anche la
necessità di potenziare una rete di interventi a monte, sul
territorio.
“Sarebbe
necessario - spiega Claudio Figini, responsabile minori per il
Cnca - porre in atto una politica di sostegno del sistema di cura
che sappia integrare servizi specifici con le risorse della
solidarietà sociale primaria, della solidarietà familiare e del
buon vicinato. Quello che sta sotto la dichiarazione del ministro è
che i servizi non sono in grado di lavorare e strappano i bambini
alle famiglie e che se lasciamo le cose così come stanno, è meglio
per tutti. Sono consapevole che l’esasperazione dell’intervento
e dell’approccio “professionalista” crea anche dei pasticci,
ma se non c’è un investimento, se non c’è un nuovo sistema di
servizi con una professionalità spontanea non si arriva da nessuna
parte. L’investimento nel sociale deve essere una scelta chiara”.
Che tipo di rapporto esiste tra l’organo giudiziario e i servizi
sociali?
“A Milano il rapporto tra tribunale e territorio fino a qualche anno
fa era estremamente fecondo e stretto. Ora esiste un’indipendenza
della magistratura che ascolta e decide a prescindere dal parere dei
servizi territoriali, anche perché la mancanza di finanziamento
nell’area dei servizi sociali ha fatto sì che non si riesca a far
fronte alla mole di lavoro e che ci sia un turn over esasperato.”.
Secondo la sua esperienza il minore è oggi tutelato?
“Dipende molto dall’accortezza degli adulti. Si è sviluppata una
certa sensibilità anche se non è generalizzata. Può certamente
esserci un poliziotto non preparato a trattare un minore in un
interrogatorio e sarebbe meglio che non lo facesse, ma ho avuto
esperienze anche di inchieste protette in cui il minore parlava con
un solo interlocutore dietro uno specchio in cui era visto ma non
vedeva. Ma certamente si deve fare qualcosa di meglio. Le leggi ci
sono ma poi ci si scontra con la realtà e i dati di fatto a volte
le rendono inapplicabili. Unificare le funzioni può essere
positivo, ma questo non deve portare a giudizi che siano separati
dall’analisi di altri componenti.”
CNCA - Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
Indirizzo:Via
Baglivi, 8 - 00161 - Roma (RM)
Tel:
06/44230395, Fax: 06/44117455
E-mail: cnca.roma@flashnet.it
responsabile:don
Vinicio Albanesi (cnca@sapienza.it
) addetto
alla comunicazione:Gianni Tarquini - Laura Badaracchi (addetta
stampa)
Il
CNCA è la maggiore federazione italiana di gruppi (associazioni,
cooperative ecc.) impegnati nel fornire risposte alle persone in
disagio sociale. Ne fanno parte 260 realtà di tutta Italia, che
gestiscono oltre 2000 servizi e impiegano 12.000 operatori, metà
dei quali a titolo volontario. La principale area di impegno è la
tossicodipendenza (350 comunità residenziali, 7.500 ragazzi
accolti), seguita dai minori in difficoltà, l'handicap fisico e
mentale, la prostituzione ecc. In totale le persone accolte sono
circa 24.000 e quelle contattate oltre 100.000. Quasi 12.000 gli
operatori, metà dei quali volontari.
Tra
gli appuntamenti organizzati dal Cnca, si segnala "Redattore
Sociale", il "seminario di formazione per giornalisti a
partire dai temi del disagio e delle marginalità" che si
svolge dal 1994 presso la Comunità di Capodarco di Fermo.
Dall'edizione 2001 il seminario è organizzato in collaborazione con
l'Agenzia Redattore Sociale, testata che proprio da questi seminari
ha avuto ideale origine.
MINORI – Griffini (Aibi): ''Ogni bambino deve avere d’ufficio un
avvocato difensore che si batta per il suo progetto di vita''
Tra le associazioni che hanno plaudito alla proposta del
Ministro Castelli c’è l’Aibi, Amici dei Bambini, impegnata a
portare aiuto ai minori in difficoltà in Italia e nei paesi esteri,
partendo dalla centralità del bambino, del diritto di ogni minore a
vivere, crescere ed essere educato all'interno di una sua famiglia.
“Già da un paio di anni – spiega il presidente Marco
Griffini - abbiamo proposto l’eliminazione del Tribunale dei
Minorenni, ma non per rifiutare tutto il lavoro buono che in essi è
stato fatto, quanto per cercare di uniformare le varie competenze in
tema di giustizia minorile che attualmente sono ripartite in tre
aree differenti: i tribunale dei minorenni, il giudice tutelare ed i
tribunali ordinari. Addirittura alcune competenze sono affidate sia
al giudice tutelare che al tribunale dei minorenni per cui si
potrebbe correre il rischio di avere due giudici che decidono sulla
stessa situazione. Queste sezioni specializzate avrebbero l’aspetto
positivo di eliminare questa frammentazione. Inoltre sebbene ancora
non si sia capito se la proposta è di crearle nelle corti d’appello
e presso i tribunali, c’è un altro aspetto positivo. Nell’ipotesi
minimale, si avrebbe una sezione presso ogni Corte d’appello
passando da 29 tribunali dei minorenni alla bellezza di 102 sezioni
specializzate, se poi se ne creasse una presso ogni tribunale
avremmo addirittura 170 sezioni specializzate”.
Con quale effetto?
“Se si considera che la Lombardia con 9 milioni di abitanti ha
soltanto due tribunali per minorenni, uno a Milano ed uno a Brescia,
è facile comprendere quanto il lavoro si sveltirebbe. Troveremo
così delle soluzioni a dei problemi annosi che si trascinano da
anni, come ad esempio i 28mila bambini in istituti. Sappiamo che
molte volte sono in istituto perché non sono dichiarate le
distinzioni di patria potestà. Ci sembra anche positivo il potere
di istituire all’interno del procedimento la possibilità di
ascoltare entrambe le parti. Oggi come oggi il genitore viene
ascoltato solo se il giudice lo ritiene necessario”.
Che cosa ne pensa della possibilità che la figura del
giudice onorario venga meno?
“Rispetto a questo problema noi abbiamo avanzato un’altra
proposta, ma va detto che gli esperti rimarrebbero comunque perché
in tutti i dibattimenti giudiziari c’è la figura del perito.
Quello che non è stato evidenziato nella proposta Castelli è che c’è
comunque una persona tra giudice, genitori ed assistenti sociali che
non ha il diritto di nominarsi un avvocato difensore che è il
minore. L’unica persona nell’ordinamento giuridico italiano che
non ha il diritto di nominarsi autonomamente un avvocato, perché ci
pensa o il genitore o il giudice. Noi vorremmo che questa riforma
sulla giustizia minorile non si fermasse qui, ma prendesse in
considerazione anche la possibilità che ogni bambino, privato della
patria potestà o in procinto di esserne privato, possa avere d’ufficio
un avvocato difensore. Si andrebbero a creare così degli avvocati
difensori specializzati nel diritto della famiglia che dovrebbe
combattere perché ad ogni bambino sia assicurato un progetto di
vita, cosa che ad esempio non viene fatto oggi per i bambini accolti
in istituto. Dovrebbe essere chiaro per ogni bambino quel è il
progetto di vita e ci vuole qualcuno che combatta e che lo difenda.”
Quindi siete sostanzialmente d’accordo con la proposta del
Ministro?
“Siamo d’accordo su questa proposta di accorpare tutte le
competenze in tema di giustizia minorile, aumentando la possibilità
di lavoro ma non perdendo quello che ci viene invidiato anche all’estero.
Inoltre stando alle promesse del Ministro finalmente ci sarebbero
giudici specializzati: oggi una persona che ha fatto il giudice
fallimentare tutta la vita può per concorso occuparsi d’infanzia
e questa è un’assurdità. L’infanzia ha bisogno di
superspecializzati. Anche su questo siamo d’accordo”.
DOCUMENTAZIONE
Bambini come risorsa
Dalla pubblicità al lavoro nero, all’uso egoistico dei
figli. Sull’onda dell’audience tv si dimenticano le pur presenti
e sottili violenze psicologiche di genitori e società. Il bambino
spesso finisce per essere un ‘oggetto’ alla mercé delle
esigenze degli adulti. Una riflessione di Alfredo Carlo Moro
Presidente del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e
l’adolescenza dell’istituto degli innocenti di Firenze. “L’attuale
enfatizzazione specie da parte dei mezzi di comunicazione di massa,
delle violenze fisiche e sessuali sui minori rischia da una parte di
indurre a nascondere e giustificare una rimozione collettiva del ben
più corposo fenomeno delle molte violenze non fisiche che si
abbattono sui soggetti in formazione”.
vedi
testo completo
Autore/i:Alfredo Carlo Moro
Testata:Infanzia Felix
AIBI - Associazione amici dei bambini
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Griffini
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E' un'organizzazione umanitaria internazionale costituitasi
il 21 gennaio 1986, su iniziativa di alcuni genitori adottivi e
affidatari, per portare aiuto ai minori in difficoltà in Italia e
nei paesi esteri. Le motivazioni dell'impegno associativo nascono
dal riconoscimento della centralità del bambino, del diritto di
ogni minore a vivere, crescere ed essere educato all'interno di una
sua famiglia. Gli impegni associativi si traducono operativamente in
tre campi di azione: Cooperazione Internazionale ed educazione allo
sviluppo; adozione internazionale; promozione dei diritti del
minore. Conta oggi 9.219 associati e 5 sedi regionali.
MINORI - I Comuni esprimono preoccupazione per la riforma
Castelli: ''Prenderemo iniziative appropriate''
Cancellare l’apporto dei servizi sociali all’interno
del procedimento istruttorio, significa impoverire le possibilità
di conoscenza della realtà del minore ed impoverire la funzione,
anche etica, dello stesso processo minorile". Anche l’Anci, per voce del Sindaco Aldo
Bacchiocchi responsabile dell’Area tematica "Città amiche
dei bambini e delle bambine" è intervenuta in merito alla
riforma della giustizia minorile.
"Anche i Comuni segnalano viva preoccupazione rispetto alla
riforma del Processo minorile preannunciata dal Ministro della
Giustizia Castelli. Su questi temi, come Anci, ci riserviamo di
prendere iniziative appropriate, coinvolgendo i Comuni d’Italia.
Siamo convinti che i Comuni rimangono i riferimenti più affidabili
per la conoscenza della realtà dell’infanzia e dell’adolescenza”.
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Rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli
organi centrali dello Stato, promuovendo lo studio e
l'approfondimento di problemi che interessano i suoi associati e di
ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Interviene con
propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si
amministrino interessi delle autonomie locali e presta attività di
consulenza ed assistenza. Promuove iniziative per l'educazione
civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle
istituzioni locali