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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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MINORI

da: Il Redattore Sociale

 

La proposta del Ministro della Giustizia riaccende la discussione sulla pluralità degli organi e delle loro competenze. Ma quale tutela per i minori?

 

Tribunale per minorenni, Tribunale ordinario sia civile che penale, giudice tutelare, Pretore, Procuratore Generale della Repubblica, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario. Nell’attuale ordinamento giudiziario una pluralità di organi giudiziari riveste un ruolo di tutela dell’interesse del minore, producendo una situazione complessa che spesso crea difficoltà nell’individuare il giudice competente, provvedimenti contrastanti o la mancanza di raccordi tra interventi. Ma anche una risorsa di competenze diverse, a cui si aggiungono quelle fornite dagli esperti, specificatamente formati per lavorare con i bambini, con l’importantissimo compito di affiancare i giudici togati e di introdurre elementi di valutazione sui minori non strettamente giuridici.
La proposta del Ministro per la Giustizia Castelli, di cui al momento si conoscono solo le linee guida, ha gia sollevato accese critiche da parte degli addetti ai lavori riaprendo il fronte della discussione su una materia particolarmente delicata. Le ipotesi avanzate dalla proposta di riordino riguardano la riunificazione delle competenze civili su famiglia e minori in sezioni specializzate. Castelli ha anche dichiarato la volontà di eliminare la figura degli esperti esterni, restituendo ai giudici le titolarità delle decisioni sulla sorte dei minori, e di riattivare il rispetto del principio del contraddittorio anche nei tribunali minorili. Tutto questo secondo il Ministro, che sarà presto ascoltato dalla Commissione per l’infanzia, dovrebbe tradursi in legge entro l’estate.
In realtà la questione del sovrapporsi di competenze e dunque la conseguente necessità di rivedere l’attuale sistema in materia di giustizia minorile è stato sollevata fin dal 1986. L’esigenza sembra condivisa da più parti, la discussione reale è sul come, tenendo presente che il minore va tutelato in via prioritaria, come soggetto titolare di diritto, anche con strumenti e modalità specifiche. Sull’argomento abbiamo ascoltato alcune voci autorevoli, per comprendere quali siano le anomalie del sistema così pensato e quali gli elementi da non dimenticare in questa volontà di cambiamento. Rimane infatti evidente che la principale necessità è quella di tutelare il soggetto più debole, il minore, costruendo una vera e reale garanzia dei sui diritti.

 

 

Giudici onorari in Italia - Dati al novembre 2000

 

Organico

Posti coperti

Posti vacanti

Giudici di pace

 

4.700

2.295

2.405

Giudici onorari aggregati

1.000

781

219

Giudici onorari tribunale

2.713

1.624

1.089

Vice procuratori

1.593

1.182

411

Esperti sorveglianza

509

400

109

Esperti minorili

Sez. Corte Appello

400

368

32

Tribunali

648

643

5

Totale

11.563

7.293

4.270

Fonte: Rs  

 

Adozione internazionale. Come cambia la legislazione

 

La Legge 476/98 divenuta esecutiva nel novembre dello scorso anno, ha apportato in Italia sostanziali modifiche alle vecchie norme sull’adozione: tempi di attesa più brevi e maggiori tutele per il bambino. Dalle nuove possibilità intraviste per le famiglie di fatto fino ai limiti nella scelta del minore, un viaggio nei meandri delle procedure, dei diritti e dei doveri di chi vuole amare un bambino biologicamente non suo. Le novità della Legge su indicata, riguardano: l’istituzione della Commissione per le adozioni internazionali che ha sede a Roma presso la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali – che ha il compito di controllare la regolarità della procedura, di conservare gli atti, di autorizzare e vigilare sugli Enti di intermediazione riconosciuti idonei ai quali è fatto obbligo per gli adottanti di rivolgersi; gli aspiranti genitori devono presentare la “dichiarazione di disponibilità” al Tribunale per i minorenni del distretto della loro residenza. Da notare persone e non più coniugi. L’altra novità consiste nell’espressione dichiarazione di disponibilità anziché domanda che resta invece per chiedere l’adozione nazionale.

 

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Autore: Fortunato Galli  Testata: Il Mondodomani n.4/2001

 

Adolescenti in carcere tra pena ed espiazione

 

Il processo di Erika e Omar per gli omicidi di Novi Ligure ha reso drammaticamente attuale il problema dei minori in carcere, colpevoli anche di reati gravi. Il difficilissimo percorso tra pena, esigenza di giustizia sociale, espiazione personale, perdono e reinserimento vista dall'esperienza di don Gino Rigoldi, cappellano presso il carcere minorile "Beccaria" di Milano.

 

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Autore/i:Intervista a don Gino Rigoldi a cura di Laura Ferrari

Testata:Settimana

 

Adozione e abuso sessuale

 

Investire risorse per riparare e continuare a costruire è pratica necessaria quando si incontrano due necessità di superamento e insieme, di ricostruzione diverse ma convergenti, come possono esserlo quelle di genitori adottanti e bambini vittime di abuso. Alcune riflessioni scaturite da quattro casi clinici

 

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Autore/i:Marina Farri

Testata:Prospettive Sociali e Sanitarie

 

 

Giustizia minorile: uffici amministrativi e servizi

 

Centro per la Giustizia Minorile
Centro di Prima Accoglienza
Istituto Penale Minorenni
Comunita'' per Minori
Ufficio Servizio Sociale per Minorenni
Sede Distaccata di Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni
Scuola di Formazione del Personale per i Minorenni

Centri di prima accoglienza


I CPA ospitano i minori arrestati, fermati o accompagnati fino all''udienza di convalida, svolgendo nei loro confronti attività di sostegno e di chiarificazione. Essi inoltre forniscono all''Autorità Giudiziaria procedente i primi elementi di conoscenza della situazione che riguarda il minore e cercano di attivare le risorse familiari e ambientali, coinvolgendo gli altri Servizi dell''Amministrazione della Giustizia Minorile e quelli del territorio. Preparano le dimissioni del minore dal Centro o l''eventuale trasferimento ad altri Servizi o strutture. E’ una struttura non carceraria, collocata in gran parte presso gli Uffici Giudiziari; pertanto, il periodo di permanenza in questa struttura, anche se molto breve, permette di evitare l''impatto con l''istituto penale. Ma, ai sensi dell''art.18 c.2 D.P.R. 448/88, non tutti i minori arrestati o fermati vengono condotti in C.P.A.



Istituti penali per minorenni


Gli IPM ospitano i minori sottoposti a provvedimento dell''Autorità Giudiziaria, che si trovano in custodia cautelare o in espiazione di pena. Ospitano inoltre i "giovani adulti" che hanno commesso reato da minorenni e che, come previsto dalla legislazione italiana, espiano la pena nelle strutture per minorenni fino al compimento del 21° anno di età. Le finalità proprie dell''I.P.M. sono identificabili nell''esecuzione dei provvedimenti dell''Autorità Giudiziaria, nel rispetto dei diritti soggettivi dei minori, e nell''attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore. Gli IPM sono 17, dislocati in quasi tutte le Regioni.

Uffici di servizio sociale per i minorenni


L’Ussm interviene a favore di minorenni coinvolti nel circuito penale, concorrendo alla promozione ed alla tutela dei diritti degli stessi. Operano in collaborazione con gli altri Servizi della Giustizia Minorile e con i Servizi territoriali, attraverso modalità operative integrate. Gli interventi per applicazione dell''art.28 D.P.R. 448/88 rappresentano una parte notevole del lavoro svolto dagli uffici di servizio sociale, preceduti in ordine numerico, soltanto dagli interventi per applicazione di misure cautelari. Si consideri però la diversa natura dei due tipi di intervento: mentre le misure cautelari sono "obbligatorie", l''art.28 costituisce un istituto giuridico che può considerarsi diverso dal percorso penale classico e dunque richiede un vero e proprio investimento di risorse ed energie, sia da parte dei servizi che da parte dei soggetti interessati.
Ad ogni modo la misura alternativa d''elezione, e non potrebbe essere diversamente, è l''affidamento in prova al servizio sociale (art.47 O.P.), sia per presentazione di progetti che per applicazione vera e propria. Tra le misure sostitutive quella che prevale è la libertà controllata.

Le Comunità


Si tratta di strutture utilizzate per l''esecuzione delle misure cautelari non detentive e del riformatorio giudiziario, con dimensioni strutturali e organizzative connotate da una forte apertura al contesto ambientale. I collocamenti in comunità vengono disposti non soltanto verso le comunità dell''Amministrazione della Giustizia Minorile, ma anche verso comunità private, associazioni e cooperative, con cui l''Ucgm stipula convenzioni, al fine di aumentare le possibilità di accesso dei minori a questo tipo di struttura.


Le comunità ministeriali sono comunità avviate e gestite direttamente dall''Amministrazione; esse sono state attivate in alcune realtà come comunità - filtro, in altre come comunità aventi funzioni di centri polifunzionali, in altre ancora come comunità vere e proprie. Questa tipologia di comunità, al momento, è presente soprattutto al Sud (tre in Campania, tre in Puglia, due in Calabria e due in Sicilia). La comunità di Trento, operativa fino alla fine del 1999, è stata attivata in seguito a convenzione tra il Ministero della Giustizia e la provincia di Trento; costituisce, quindi, un caso particolare di comunità ministeriale, in gestione mista con l''ente locale

 

Giustizia minorile: monito della Corte di Strasburgo

 

La vicenda qui raccontata, che ha richiesto il pronunciamento della Corte di Strasburgo, è forse un caso limite. Le accuse rivolte in questo caso specifico alle autorità italiane costituiscono però un monito generale ai Tribunali per i minorenni a prendere coscienza dell’importanza dell’applicazione dell''art. 8 della Convenzione nelle questioni di affido di minori.
La condanna dello Stato italiano è stata particolarmente severa e ha riguardato l'operato dei servizi sociali, ma soprattutto la mancanza di vigilanza da parte del Tribunale per i minorenni sull'azione di quest'ultimi.

 

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Giustizia minorile. Il principio della ''minima offensività del processo''

 

A partire dalla metà degli anni '70 si è andato affermando il principio della "minima offensività del processo", ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, al minimo indispensabile. Il giudice dunque deve tenere in considerazione la capacità offensiva del processo nei confronti del minore e valutare caso per caso l'opportunità di continuare il procedimento o di interromperlo, tenendo ben presenti gli scopi educativi.


In Italia l'espressione di questo principio è rappresentata dal dpr n° 448 del 22 settembre 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che ha raccolto e utilmente elaborato le indicazioni provenienti dalle riflessioni ed esperienze anche internazionali, anticipando in alcuni casi la stessa elaborazione dei principi contenuti in importanti carte internazionali, come la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989.


Le principali linee-guida elaborate dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia riguardano la definizione di un nuovo regolamento di esecuzione delle misure penali nei confronti dei minorenni, che preveda una limitazione alle situazioni più gravi degli interventi a carattere fortemente contenitivo, come il carcere, sia in relazione alla tipologia di reato, sia all''età e alla particolare problematicità del soggetto. In questo senso dunque le linee guida prevedevano un sistema di “polifunzionalità dei Servizi” (mediazione penale, lavori di utilità sociale, ecc.), quale nuovo modello di intervento nei confronti della devianza minorile, tenendo anche conto delle esperienze di altri Paesi europei ed accogliendo le raccomandazioni internazionali in materia e le linee di indirizzo dell'Ue.


Inoltre, in considerazione dell'alto numero di minorenni denunciati ma non sottoposti a misure restrittive, le stesse indicazioni consideravo la necessità di potenziare e strutturare diversamente l'intervento dei servizi penali minorili a loro favore, mediante la definizione di modelli che prevedano la collaborazione e l'interconnessione di tutte le risorse disponibili sul territorio, sia statali sia locali, sia private sia pubbliche, collegando la politica d''intervento dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con quella di tutte le altre istituzioni pubbliche e private - fra cui l'Università e gli enti di studio e di ricerca - coinvolte nel problema del disagio minorile.


Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde ad una nuova concezione della sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso. In quest''ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

Fonte: Ministero della Giustizia

 

MINORI – Alfredo Carlo Moro: ''Non è possibile rompere in nessun modo il rapporto tra penale e civile''

 

Sembra condivisa da più parti l’esigenza di riunire le competenze in materia di minori e famiglia. La discussione è sul ora come. Ad Alfredo Carlo Moro, esperto conoscitore dell'universo minorile e adolescenziale, chiediamo che cosa in questa fase di cambiamento non occorre dimenticare.


“Sono 20 anni che se ne parla. Sono stati presentati progetti di legge tra cui quello del Ministro Martinazzoli, a suo tempo. Il problema della riunificazione delle competenze diventa fondamentale perché se no abbiamo dei minori trattati con una particolare attenzione ai loro bisogni, come avviene nei Tribunali per minorenni, e dei minori che sono mero accessorio dei problemi degli adulti, che è quello che avviene in sede di separazione nei Tribunali ordinari. La soluzione ottimale per me sta nella costituzione del cosiddetto Tribunale della famiglia e dei minori. Si può fare anche con le sezioni minorili però con una competenza specializzata e non rompendo in nessun modo il rapporto tra penale e civile”.


Che cosa intende?


“Nessuna attività seria di recupero del minori in sede penale si può fare se contemporaneamente non si interviene in sede civile. I tribunali per i minorenni utilizzano molto gli strumenti dell’intervento civile per il recupero dei minori devianti. Scindere l’intervento penale, lasciato al tribunale per minorenni, da un intervento civile, lasciato ad un tribunale ordinario, secondo me non ha logica, se si vuole intervenire a sostegno delle difficoltà del ragazzo in formazione. Ha solo la logica di dire che gli interessi degli adulti debbono essere privilegiati rispetto a quelli dei minori, il che è in contrasto con i principi della Convenzione Onu che l’ordinamento italiano ha recepito”.


Come va rivista, se va rivista, la figura del giudice onorario, che secondo il ministro Castelli dovrebbe scomparire?


“L’interesse del minore, che è fondamentale, implica una valutazione degli aspetti giuridici, ma prevalentemente degli aspetti pedagogici, umani, la valutazione delle risposte alle esigenze del minore in difficoltà. Questo non può essere fatto su un piano meramente tecnico-giuridico ma richiede una compresenza del momento giuridico e del momento della conoscenza delle scienze altre. E questo non può essere affidato ad un perito esterno perché è nel momento della decisione che è necessario che le varie competenze giuridiche si integrino. Questo è il problema per cui sono stati costituiti i componenti privati del tribunale dei minorenni e sin dall’epoca fascista ci si era resi conto di questa esigenza. Certo c’è bisogno di una maggiore selezione e formazione di questi giudici onorari e nell’ultimo periodo c’è stata una maggiore attenzione. E’ diminuito il numero dei professori e sono presenti figure professionali che erano più trascurate. Ma questa integrazione tra momento giuridico e momento di valutazione delle esigenze umane del minori e di prognosi di che cosa si può fare per aiutarli mi sembra essenziale. Perché la sentenza nel campo minorile non è una sentenza che appura quel è il diritto che è maggiormente meritevole di tutela come avviene nei giudizi ordinari in cui si discute se il diritto del vicino ad avere lontano gli alberi è maggiore del diritto del contadino ad avere gli alberi vicino al confine. Qui si tratta di costruire una progetto di recupero del ragazzo e non è solo da sviluppare sul piano giuridico ma su un piano più generale confondendo aspetti pedagogici, psicologici, sociologico che il giudice tecnico di per se da solo non può dare”.

 

 

 

 

Chi è Alfredo Carlo Moro

 

Alfredo Carlo Moro è stato fino all'estate 2001 il presidente del Centro Nazionale di documentazione sull'infanzia e l'adolescenza, istituito a Firenze dal Ministero della solidarietà sociale come organo istituzionale di ricerca e di studio sulle problematiche minorili.
Ha alle spalle una lunga carriera di magistrato, che lo ha portato tra l'altro a ricoprire il ruolo di presidente del tribunale dei minorenni di Roma e giudice di Cassazione. Ha scritto numerosi manuali sul diritto minorile. Oltre la sua formazione giuridica, è considerato uno degli studiosi italiani dalla conoscenza più completa delle varie sfaccettature dell'universo minorile e adolescenziale.

 

Prina (Giudice Onorario): ''Come nel penale si cerca di mettere da parte la responsabilità degli adulti''

 

Tra le proposte del Ministro della Giustizia c’è quella di eliminare la figura degli esperti per restituire in modo totale la titolarità del giudizio al sapere giuridico. Insieme al giudice onorario Franco Prina abbiamo cercato di capire il ruolo dei “tecnici”, rispetto a cui vengono sollevate perplessità, e soprattutto che tipo di conseguenze, dal punto di vista della tutela al minore, comporterebbe la loro eliminazione.


Come giudica la proposta del Ministro Castelli?


“Al momento abbiamo solo delle indicazioni. Si discute da molto tempo della necessità di riunificare in un solo organo giudiziario le competenze per i minori e per la famiglia che attualmente sono divise tra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Civile, nella sezione che si occupa in particolare delle separazione e dei divorzi. I Tribunali per i Minorenni chiedono che queste funzioni siano riunificate presso di loro, mentre la proposta del Ministro Castelli per quanto oggi ne sappiamo prospetta una riunificazione presso le sezioni civili del tribunale ordinario. L’orientamento è giusto ma dipende da come si fa: nella proposta Castelli si privilegiano i diritti degli adulti, nell’altro l’interesse dei minori”.


Che cosa ne pensa dell’idea di eliminare i giudici onorari?


“L’atteggiamento che è scaturito in questi giorni parte da un caso specifico e si tradotto in un giudizio generale di rifiuto e spregio delle competenze di esperti. Attualmente i giudici onorari ci sono presso i Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di sorveglianza per adulti e presso altri organi giudiziari. Apportano competenze diverse poiché sono medici, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, psichiatri infantili, sociologi. Queste persone operano a fianco del magistrato praticamente gratis e danno un loro contributo ad approfondire questioni e a decidere che cosa fare, ascoltando gli adulti ed i minori, quando hanno l’età per essere ascoltati, cercando tutte le informazioni possibili. Da quando possiamo capire, l’idea è di eliminarli per ridare un potere essenziale al diritto, al saper giuridico, anche nelle decisioni che riguardano i minorenni in situazione di rischio, come ad esempio nei casi di abuso, abbandono, inadeguatezza educativa o adolescenti che scappano, le cui famiglie si rivolgono al tribunale perché vengano presi in carico. Le decisioni, secondo questa visione, andranno prese dal giudici sull’esito di un confronto tra le parti, in una situazione di contenzioso, con avvocati che tutelano i diritti dei genitori, dei minori e quelli pubblici”.


Con quale effetto?


“Mettere le questioni solo in mano agli avvocati significa far crescere a dismisura i ricorsi alle consulenze tecniche perché gli avvocati avranno bisogno di pareri. Aumenteranno i costi per la giustizia perché occorrerà assicurare la tutela di difesa a tutti, e molti casi saranno d’ufficio, e diventerà discriminate la questione economica, il potere economico di chi può e chi non può”.


Il minore rischia così di essere meno tutelato?


“Questa posizione riflette una logica adultocentrica: gli adulti hanno un bene disponibile che sono i loro figli e questo bene deve essere difeso dalle interferenze esterne. In realtà i bambini vanno tutelati in quanto tali e questo discorso non consente di avere un organo che ha grande elasticità nel mettere al centro il loro interesse, anche se qualche volta sbaglia. E’ un segno che gli adulti sono titolari solo di diritti e non di doveri. Anche nel campo penale si sta cercando di mettere da parte le responsabilità degli adulti per dire che i minori sono responsabili e dunque ad esempio bisogna punire, riportare in carcere ed allontanare gli adolescenti che sono problematici, magari attraverso l’abbassamento dell’età imputabile. I giudici onorari insieme a molti magistrati hanno sempre riproposto la responsabilità degli adulti”.


Il caso da cui sono partite tutte queste considerazioni sembra un caso limite


“La vicenda specifica da cui tutto ciò è partito è molto complicata e bisognerebbe conoscerne i dettagli.Tuttavia quelli che difendono i diritti degli adulti e penso alla trasmissione di Maurizio Costanzo che ha accusato gli esperti puntando il dito nella telecamera, magari il giorno dopo quando viene violentato un bambino, accusano gli stessi organi di non fare abbastanza. Un giorno si fa troppo e un giorno non si fa”.


Un reale problema di sovrapposizione di competenze esiste o no?


“Non voglio dire che tutti giudici lavorino sempre bene, ma il fatto che tante persone si occupano dello stesso problema è un arricchimento, se ben governato. A Torino ad esempio, quando si apre un fascicolo, esso viene assegnato ad un giudice, onorario o togato. Quante più informazioni si possono reperire in fase istruttoria dal maggior numero possibile di fonti, tanto più il giudice potrà prendere una decisione serena. Poi, quando il giudice emette una decisione e indica quali sono i soggetti che devono occuparsi di quella situazione, ci sono casi in cui servizi diversi la pensano diversamente e allora lì si possono creare confusioni e mandare messaggi contraddittori”.

 

Giudici onorari minorili: i passaggi legislativi

 

La terminologia adottata dal legislatore a proposito del giudice onorario minorile ha subito nel tempo una evoluzione, da "cittadino benemerito" a "componente privato", "esperto", fino a quella attuale, corrispondente ad una progressiva consapevolezza della funzione.


L''art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 prevedeva, in ogni sede di corte d''appello o di sezione distaccata, un tribunale per i minorenni "composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte d''appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell''assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia". Successivamente l’art. 5 (istituzione e composizione della corte d’appello per i minorenni) disponeva che la sezione di corte d''appello "funziona con l''intervento dì un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall’art. 2". L''art. 6 qualificava i cittadini chiamati a integrare i collegi come "componenti privati”.

 

Nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4 (ordinamento giudiziario) il componente privato è qualificato "esperto" e il titolo a lui spettante è quello di "giudice onorario del tribunale per i minorenni" e "consigliere onorario della sezione della corte di appello per i minorenni", mentre l''art. 4 specifica che "l’ordinc giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all''ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni, gli assessori della corte d''assise...".

 

 Gli arti. 2 e 5 del r.d. 1.20 luglio 1934 n. 1404 e gli artt. 50 e 58 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sono stati modificati dagli artt. 4 e 5 della I. 27 dicembre 1956 n.1441 (partecipazione delle donne all''amministrazione della giustizia nelle cori di assise e nei tribunali per i minorenni) hanno stabilito che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbono essere due; che tra le discipline delle quali debbono essere cultori è compresa anche la psicologia e hanno previsto il limite minimo di età di trenta anni.

 

 

 

MINORI - L'Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia invia una lettera aperta al Ministro.

http://www.minori.it/aimmf

 

L’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ha scritto nei giorni scorsi una lettera aperta al Ministro della Giustizia e ai Presidenti del Consiglio Superiore della e dell’associazione Nazionale Magistrati Magistratura, sull’iniziativa assunta da Castelli chiedendo che il Ministro apra un “sereno e proficuo confronto” per l’approfondimento dei aspetti più critici della riforma che essi segnalano.


“La proposta di trasferire in blocco ai Tribunali civili ordinari ovvero, alle Sezioni specializzate in materia familiare presso detti Tribunali, la competenza a decidere sulla generalità dei procedimenti giudiziari che interessano i bambini nella materia civile – si legge nella lettera - confonde la questione della tutela processuale dei genitori nell’ambito di tali procedimenti, che sembra essere l’obiettivo primario della proposta di riforma, con la composizione dell’organo giudiziario chiamato a decidere se i genitori siano o non in grado di assicurare il diritto dei figli minori a svilupparsi armonicamente, esprimendo appieno le loro potenzialità ed attitudini, come richiede la stessa Carta costituzionale italiana”. Secondo l’Aimmf il trasferimento della relativa competenza ai Tribunali ordinari “nulla può aggiungere per ampliare la tutela processuale dei genitori” che la legge n°149/2001 già entrata in vigore prevede, poiché i procedimenti ad esempio in tema di adozioni si svolgono sin dall’inizio come giudizi contenziosi, e quindi con la formazione di un contraddittorio processuale, nel quale ai genitori, qualora non dispongano dei mezzi finanziari per assicurarsi l’assistenza di un difensore di propria fiducia, è comunque garantito il diritto di difesa attraverso lo strumento del gratuito patrocinio (con l’accollo all’Erario delle relative spese).


“L’aggravio quantitativo dei ruoli civili dei Tribunali ordinari inevitabilmente indotto dall’ipotizzato trasferimento delle richiamate competenze dai Tribunali per i minorenni, - si legge - comporterà un allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti, anche in considerazione della prevedibile necessità per i Giudici delle Sezioni della famiglia di ricorrere in via generale – non potendo disporre della competenza specialistica dei Giudici componenti privati onorari che attualmente integrano tutti i Collegi dei Tribunali minorili – alla nomina di un Consulente Tecnico d’ufficio per accertare in ogni singolo caso quali siano le condizioni psicologiche dei minori interessati, e le caratteristiche personali dei genitori”.
L’Associazione dei magistrati minorili ha difeso il ruolo fondamentale che proprio i Giudici non togati svolgono “con comprovata serietà, competenza, e piena imparzialità di valutazione e di giudizio per assicurare la migliore comprensione degli aspetti di natura sociopedagogica, e psicologica, dei casi civili attualmente trattati dai Tribunali per i minorenni”.

 

MINORI - Fadiga (Giudice): ''Il concetto di diritto del minore è nato nei tribunali per i minorenni non in quelli ordinari''

 

Il progetto del ministro parla di costituire "apposite sezioni formate solo da giudici e non più da esperti esterni…”


“Non conosco ancora il progetto. A prima vista mi sembra che la cosa sia affrontata con grande superficialità e senza la necessaria conoscenza della materia. L’eliminazione dei giudici onorari è un grave errore. Dal punto di vista qualitativo, i magistrati onorari hanno dato e danno un formidabile apporto culturale e formativo ai magistrati professionali che si occupano di diritto di famiglia e dei minori. La mancanza di questo apporto è evidente nella giustizia ordinaria, soffocata dai procedimenti in materia patrimoniale. Dal punto di vista quantitativo, rappresentano circa i tre quarti della magistratura minorile italiana. Non so proprio chi ne possa prendere il posto. Inoltre, l’impiego di magistrati onorari e di esperti ha avuto in questi anni un largo impiego non solo in campo minorile. Ce ne sono nelle sezioni agrarie e nei tribunali di sorveglianza, e tutto l’istituto del giudice di pace è costruito sulla magistratura non di carriera. Eliminare proprio adesso i giudici onorari dei tribunali e delle corti mi sembra una grossa sciocchezza. Detto questo, è anche vero, però, che il loro ruolo va meglio focalizzato.”

 


In che modo?

 

“In molti uffici giudiziari i giudici onorari hanno svolto anche una funzione di consulenti, e questo non va bene. La consulenza tecnica va fatta secondo certe regole, garantendo alla difesa la possibilità di interloquire. Non si può essere nello stesso tempo giudice e consulente tecnico. C’è un’incompatibilità evidentissima.”


Invece questo oggi succede…


“E’ successo, a causa delle distorsioni di un sistema che non è stato tempestivamente attualizzato dai precedenti parlamenti. Il tribunale per i minorenni è disciplinato da una legge del 1934 che non è stato mai più attualizzato. Una quantità di progetti in tal senso è finita nei cassetti delle Camere e lì sono ammuffiti. E’ chiaro che andare in giro oggi con un’automobile del ’34 ha delle controindicazioni…”


Ma la funzione specifica degli “onorari” è stata comunque positiva…


“La figura dei giudici onorari è molto importante perché porta nel giudizio tecnico anche l’indispensabile conoscenza non giuridica dell’età evolutiva. Il tribunale dei minorenni nella composizione mista è stato inoltre un organismo estremamente vivo dal punto di vista culturale e dell’approfondimento del diritto minorile.. L’arricchimento che essi portano, quando stanno nel loro ruolo, è prezioso e insostituibile: un caso di maltrattamento o di abuso, come pure un caso di affidamento nelle separazioni e nei divorzi, coinvolge anche nozioni non giuridiche ed è importante che a giudicare non vi sia solo il giurista.”


Le distorsioni di cui parla avvengono soprattutto nella fasi dell’istruttoria civile. Come mai?


“In molti territori i servizi sono carenti o insufficienti. E allora avviene che nella routine quotidiana certe funzioni sono state svolte impropriamente nei tribunali, attivando le competenze tecniche dei giudici non giuristi, e facendo loro compiere un ruolo più proiettato verso i servizi che verso la giustizia. Laddove i servizi sono validi, i giudici onorari sono rimasti nel loro ruolo. Ma dove ciò non avveniva, ci sono stati degli sconfinamenti di ruolo e delle confusioni che dovevano essere evitate. Un’altra cosa da evitare è che si possa fare il giudice onorario per tutta la vita, come ugualmente oggi avviene nonostante le circolari del Consiglio superiore della magistatura: ci deve essere una rotazione. Ma ribadisco che togliere la magistratura onoraria dal giudizio minorile è una cosa sbagliata.”


Il discorso riguarda anche l’utilizzo di consulenti esterni nelle fasi istruttorie…

 

“Assolutamente no. La nomina di consulenti tecnici è prevista dal codice di procedura civile ed è una possibilità che deve rimanere, ovviamente. Il loro compito è importantissimo, purché sia svolto con quelle regole.”

 

Un altro pericolo segnalato è che si consolidi il pericolo che il minore sia solo oggetto di contenzioso.

 

“E’ un pericolo grandissimo. Già nel nostro processo purtroppo la legge prevede che il bambino non sia mai ‘parte’: in una causa di separazione o divorzio la voce del bambino non ha un suo spazio autonomo, è mediata per legge dai genitori. Quindi molto spesso un bambino può diventare un oggetto di scambio, di patteggiamento tra gli adulti. Aver mantenuto finora questo stato di cose è segno di una grave insensibilità politica, e lo stesso deve dirsi per non aver attivato, ad esempio, il pubblico tutore dei minori con delle competenze processuali, o comunque un curatore speciale che rappresenti il minore. La riforma annunciata aggraverebbe questa situazione, perché se ci si limita a togliere i giudici onorari, il bambino diventa un ‘oggetto’ della lite, non un soggetto di diritti che è parte in causa. Ogni giudizio diventerà solo una questione tra giudici professionali e avvocati, che decidono in base a delle carte e di codici, che sono necessari, ma non bastano. Queste non sono cause di proprietà immobiliari…”


Un problema che oggi permane è il sovrapporsi delle competenze in materia minorile.


“Che occorra rivedere e cercare di unificare le competenze in materia di famiglia è sicurissimo. Non ha senso ad esempio che il caso di un bambino figlio di genitori sposati sia deciso da un tribunale ordinario, mentre se è figlio di una coppia di fatto a decidere è il tribunale dei minorenni. Per quanto riguarda la frammentazione di competenze dei servizi territoriali, bé è il problema annoso a cui si è forse posto rimedio con la recente riforma dell’assistenza. Ma questo non è colpa dei tribunali per i minorenni… Comunque l’importante è che qualsiasi politica di razionalizzazione delle competenze sia fatta nell’interesse dei minori e non per quello degli adulti. Mi riferisco, ad esempio, alla recente legge sulle adozioni, che va tutta a vantaggio delle esigenze degli adulti, a partire dall’innalzamento dell’età entro la quale si può adottare.”

 

Chi è Luigi Fadiga

 

Luigi Fadiga è stato per dieci anni presidente del tribunale dei minorenni di Roma. E’ stato, fino al 2001, il primo presidente della Commissione Adozioni Internazionali, incarico dal quale si è dimesso non condividendo le scelte del governo in materia di enti autorizzati. Oggi presiede la “Sezione per la famiglia e per i minori” della Corte d’appello di Roma, una sezione unificata (come avviene anche in altre grandi corti d’appello italiane) che si occupa sia degli appelli contro le sentenze del tribunale dei minorenni che di quelle emesse da altri tribunali ordinari, non minorili, in materia di famiglia (separazioni, divorzi ecc.). Nel primo caso la sezione opera con una composizione mista (tre giudici professionali e due onorari); per gli appelli in materia familiare, opera in una composizione solo togata (tre giudici professionali).

 

 

MINORI – Parlano gli assistenti sociali: ''L'eliminazione dei giudici onorari è un grave errore ''

 

“Le competenze dei tribunali dei minorenni vanno riviste e noi siamo già pronti con un disegno di legge”. A dichiararlo è stato il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, che ha parlato, in particolare, di “apposite sezioni formate solo da giudici e non più da esperti esterni”. Anna Fiorentini, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna, sottolinea la delicatezza della riforma, il rischio che corrono i minori e spiega il ruolo dell’assistente sociale, spesso impegnato anche come giudice onorario, nei casi di bambini in situazioni di difficoltà.


Come valuta la proposta del ministro Castelli di eliminare i giudici onorari?


“Sono preoccupata, soprattutto perché per anni abbiamo rivendicato leggi che prevedessero persone specializzate e specificatamente formate per lavorare con i bambini. Il giudice onorario è una figura centrale nei Tribunali dei minorenni: ha l’importantissimo compito di affiancare i giudici togati e di introdurre elementi di valutazione sui minori non strettamente giuridici. Tengo a precisare che i giudici onorari possono avere una laurea in giurisprudenza, ma spesso sono psicologi, sociologi, assistenti sociali, non scelti occasionalmente, ma preparati e formati con un apposito corso”.


Che cosa comporterebbe l’eliminazione dei giudici onorari?


“L’eliminazione dei giudici onorari sarebbe un grave errore e andrebbe anche contro la storia. Sono stati un’introduzione importantissima perché hanno portato, all’interno dei Tribunali per i minorenni, una capacità di lettura delle problematiche dei bambini più ampia, capace di tenere conto anche degli aspetti socio-relazionali. Il bambino non va considerato come un soggetto unico e separato, ma come soggetto, per di più in evoluzione, legato a una complessa rete di relazioni, famigliari e non”.


Non crede che comunque sia necessaria una riforma per riunificare le competenze in materia di famiglia e minori?


“Concordo che occorra una riforma: esistono una pluralità di competenze mal gestite che si agitano intorno ai bambini. Ma è una riforma che va trattata con molta delicatezza. Se vuole dire fare sparire esperti che affiancano la magistratura ordinaria e annullare quindi valutazioni che comprendano anche il campo sociale e relazionale, indispensabili quando si ha a che fare con i bambini, non si va certo nella giusta direzione. Non si può rinunciare a un organo specializzato e aperto al sociale. Così si tornerebbero a privilegiare le esigenze e la tutela degli adulti, che inevitabilmente smarriscono la preminenza totale che deve avere l’interesse del bambino”.


Che cosa rischierebbero, quindi, i minori?


Con una riforma mal fatta rischiamo di cancellare 50 anni di storia dei diritti dei bambini e di ritornare a una logica completamente adultocentrica. Anche i minori hanno diritto alla migliore difesa, e questo vuole dire una stretta collaborazione tra assistenti sociali, psicologi, sociologi e magistrati. Se non dovesse più esserci questo lavoro di collaborazione, il pericolo è vedere di nuovo il bambino non come persona con i propri diritti e con le proprie sofferenze, ma solamente come oggetto, dipendente dagli adulti. Purtroppo a volte non è sufficiente dare sostegno agli adulti perché siano automaticamente capaci di rispondere ai bisogni del bambino”.


Ha parlato di un possibile ritorno indietro, ma a che punto siamo oggi?


“Nelle politiche sociali stiamo oggi assistendo a una maggiore attenzione ai diritti dei bambini, alla prevenzione dei rischi che possono correre, a una città e a un ambiente a misura di bambino. Oggi i minori iniziano a venire considerati davvero soggetti che possono e debbono vivere a pieno la vita e fruire dell’ambiente che li circonda, supportati ed affiancati – non soverchiati - da adulti competenti e consapevoli di loro. Questo è un atteggiamento che deve entrare in tutti noi se non vogliamo - e lo ripeto - che prevalgano le esigenze degli adulti a scapito degli interessi dei bambini e degli adolescenti”.


Qual è il ruolo dell’assistenze sociale nei casi di problemi legati ai minori?


“L’assistente sociale è quel professionista che si muove per accogliere il bisogno delle persone, per promuovere il riconoscimento dei diritti dei più deboli - tra cui naturalmente i bambini - e attivare risposte (individuali o di comunità) che affranchino le persone dal disagio. L’assistente sociale ha il mandato di intervenire a sostegno e tutela delle persone più fragili e di promuovere interventi necessari per porre riparo alle situazioni che negano o comprimono la dignità delle persone. Ma l’assistente sociale non lavora da solo, fa parte dei servizi sociali e socio-sanitari che comprendono diverse figure professionali, tutte indispensabili per costruire progetti d’intervento”.


Quando si tratta di minori il compito dell’assistente sociale diventa molto delicato, e soprattutto quasi sempre criticato dall’opinione pubblica…


“L’assistente sociale, nel suo lavoro, parte sempre dal presupposto del sostegno alla genitorialità. Il bimbo ha chiaramente diritto alla sua famiglia; ma laddove questa risulti distruttiva, il minore va protetto. L’assistente sociale ha il compito di cogliere i bisogni e le sofferenze del minore, di chiamare in causa professioni e servizi necessari per un progetto d’intervento e, se necessario, di segnalare la situazione alla magistratura. Detto questo, e considerando che anche gli assistenti sociali a volte sbagliano, soprattutto se sono lasciati soli ad operare, vengono molto di frequente additati come capro espiatorio. Sia quando i casi scoppiano perché non si è intervenuti in tempo, sia quando si interviene di fronte a situazioni di inadeguatezza genitoriale e magari si procede a un allontanamento dalla famiglia”.


Certe volte non è facile capire per i non addetti ai lavori…


“E’ proprio questo il motivo per cui stiamo cercando un modo diverso di comunicazione, per rendere chiaro ai cittadini il senso del nostro lavoro. Non è mai facile comprendere e accettare che, certe volte, il modo migliore di salvaguardare un bambino è quello di recidere dei legami. Comunque, e mi riferisco all’Emilia Romagna, e alla mia esperienza professionale, negli anni più recenti nella nostra regione (che ha circa 4 milioni di abitanti, di cui poco meno di 600.000 under 18) i nuclei familiari con minori seguiti dai servizi pubblici ogni anno sono più di 20.000, i bambini e gli adolescenti seguiti personalmente sono quasi 30.000 e di questi “minorenni” non più del 2,5/3 % è stato fatto oggetto di provvedimenti di allontanamento dalla famiglia. Il 10/12% viene invece seguito con interventi e provvedimenti che comportano, assieme, opportunità migliori di vita per i minori e cura dei rapporti familiari, un altro 20% circa, infine, viene sostenuto con interventi economici e almeno altrettanti con l’offerta di servizi e interventi educativi, di socializzazione e di aggregazione, in cui le famiglie sono soggetto attivo e partecipe a pieno titolo”.

 

 

 

 

Criminalità minorile in Italia

Anni

Minori denunciati alle Procure* 

Minori per i quali le Autorità giudiziarie hanno iniziato l'azione penale*

1994

4,1

2,4

1995

4,3

2,4

1996

4,2

2,6

1997

4,2

2,2

1998

4,1

2,4

Note: * per 1.000 abitanti stessa età

Fonte: Osservatorio nazionale sull'Infanzia su dati Istat - 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambini nel Mondo accolti in istituto nel periodo 1980-1999
Valori in migliaia 

Paesi

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Repubblica Ceca

17,9

17,1

16,7

16,8

17,4

18,0

18,7

19,1

19,3

19,5

20,0

Slovacchia

8,7

8,4

8,5

8,4

8,5

8,6

9,1

9,1

9,1

8,7

7,1

Polonia

62,9

64,8

63,4

63,5

64,4

67,2

77,0

76,4

76,4

77,6

76,9

Ungheria

21,7

20,1

18,6

17,3

16,6

16,0

15,5

14,9

14,9

13,9

12,9

 

Slovenia

1,8

1,8

1,9

2,0

1,6

1,3

1,4

1,4

1,2

1,2

-

Croazia

-

4,9

-

4,0

-

4,2

-

4,3

-

3,7

-

Macedonia

1,3

1,5

1,3

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,1

0,9

Bosnia-Herzegovina

-

2,9

-

-

-

-

-

1,7

1,9

2,0

2,2

Ex Jugoslavia

-

6,9

-

7,1

-

6,6

-

6,8

-

6,6

-

 

Albania

-

-

-

-

-

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

-

Bulgaria

-

27,4

27,2

27,0

27,4

26,9

26,6

27,2

-

-

-

Romania

-

71,0

70,

66,8

69,7

79,2

77,1

79,7

79,5

-

-

 

Estonia

1,5

1,5

1,4

1,3

1,4

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

Lettonia

-

1,7

1,6

1,8

2,0

2,3

2,9

3,3

3,3

3,7

3,7

Lituania

-

6,3

5,9

5,2

6,0

6,4

6,7

7,9

8,6

8,8

8,3

 

Bielorussia

19,8

19,6

16,7

16,6

15,4

15,4

15,8

15,7

15,9

16,8

16,9

Moldavia

15,6

14,3

12,5

8,7

7,7

8,2

8,0

8,5

8,3

8,2

7,6

Russia

503,8

494,5

445,1

427,5

410,2

414,3

425,8

434,6

427,7

429,3

428,3

Ucraina

39,6

40,1

38,9

38,0

37,9

38,4

39,0

39,7

40,1

41,2

42,1

 

Armenia

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,0

1,5

Azerbaijan

4,7

4,0

4,0

3,5

3,4

3,3

2,9

3,4

3,2

4,0

4,2

Georgia

5,1

4,3

4,1

3,4

3,4

2,6

1,8

2,1

2,3

2,5

2,7

 

Kazakistan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kyrgyzstan

-

6,8

6,2

5,0

4,2

3,8

3,6

4,1

4,3

4,6

4,4

Tajikistan

4,3

4,8

3,5

4,0

3,1

2,7

-

-

-

3,0

-

Turkmenistan

3,3

3,4

3,2

3,1

3,2

3,0

3,3

3,2

3,3

3,3

3,4

Uzbekistan

-

-

-

14,4

13,6

13,1

12,3

12,9

13,8

14,2

14,9

Fonte: Rapporto Unicef, "A Decade of transition" - 2001  

 

 

 

 

 

Età dei minori presenti nelle famiglie senza dimora
Indagine Caritas diocesana su Roma

Anno

fino a 1 anno

da 1 a 3 anni

da 3 a 8 anni

1999

14

18

17

2000

34

32

30

Fonte:Caritas Diocesana di Roma

 

MINORI - Figini (Cnca): ''L'investimento nel sociale deve essere una scelta chiara''

Dal dibattito aperto sulla giustizia minorile è emerge anche la necessità di potenziare una rete di interventi a monte, sul territorio.

Sarebbe necessario - spiega Claudio Figini, responsabile minori per il Cnca - porre in atto una politica di sostegno del sistema di cura che sappia integrare servizi specifici con le risorse della solidarietà sociale primaria, della solidarietà familiare e del buon vicinato. Quello che sta sotto la dichiarazione del ministro è che i servizi non sono in grado di lavorare e strappano i bambini alle famiglie e che se lasciamo le cose così come stanno, è meglio per tutti. Sono consapevole che l’esasperazione dell’intervento e dell’approccio “professionalista” crea anche dei pasticci, ma se non c’è un investimento, se non c’è un nuovo sistema di servizi con una professionalità spontanea non si arriva da nessuna parte. L’investimento nel sociale deve essere una scelta chiara”.

Che tipo di rapporto esiste tra l’organo giudiziario e i servizi sociali?

“A Milano il rapporto tra tribunale e territorio fino a qualche anno fa era estremamente fecondo e stretto. Ora esiste un’indipendenza della magistratura che ascolta e decide a prescindere dal parere dei servizi territoriali, anche perché la mancanza di finanziamento nell’area dei servizi sociali ha fatto sì che non si riesca a far fronte alla mole di lavoro e che ci sia un turn over esasperato.”.

Secondo la sua esperienza il minore è oggi tutelato?

“Dipende molto dall’accortezza degli adulti. Si è sviluppata una certa sensibilità anche se non è generalizzata. Può certamente esserci un poliziotto non preparato a trattare un minore in un interrogatorio e sarebbe meglio che non lo facesse, ma ho avuto esperienze anche di inchieste protette in cui il minore parlava con un solo interlocutore dietro uno specchio in cui era visto ma non vedeva. Ma certamente si deve fare qualcosa di meglio. Le leggi ci sono ma poi ci si scontra con la realtà e i dati di fatto a volte le rendono inapplicabili. Unificare le funzioni può essere positivo, ma questo non deve portare a giudizi che siano separati dall’analisi di altri componenti.”

 

 

 

 

 

 

 

CNCA - Coordinamento nazionale comunità di accoglienza

Indirizzo:Via Baglivi, 8 - 00161  - Roma (RM)

Tel: 06/44230395, Fax: 06/44117455    E-mail: cnca.roma@flashnet.it

responsabile:don Vinicio Albanesi (cnca@sapienza.it )  addetto alla comunicazione:Gianni Tarquini - Laura Badaracchi (addetta stampa)

Il CNCA è la maggiore federazione italiana di gruppi (associazioni, cooperative ecc.) impegnati nel fornire risposte alle persone in disagio sociale. Ne fanno parte 260 realtà di tutta Italia, che gestiscono oltre 2000 servizi e impiegano 12.000 operatori, metà dei quali a titolo volontario. La principale area di impegno è la tossicodipendenza (350 comunità residenziali, 7.500 ragazzi accolti), seguita dai minori in difficoltà, l'handicap fisico e mentale, la prostituzione ecc. In totale le persone accolte sono circa 24.000 e quelle contattate oltre 100.000. Quasi 12.000 gli operatori, metà dei quali volontari.

Tra gli appuntamenti organizzati dal Cnca, si segnala "Redattore Sociale", il "seminario di formazione per giornalisti a partire dai temi del disagio e delle marginalità" che si svolge dal 1994 presso la Comunità di Capodarco di Fermo. Dall'edizione 2001 il seminario è organizzato in collaborazione con l'Agenzia Redattore Sociale, testata che proprio da questi seminari ha avuto ideale origine.

 

MINORI – Griffini (Aibi): ''Ogni bambino deve avere d’ufficio un avvocato difensore che si batta per il suo progetto di vita''

Tra le associazioni che hanno plaudito alla proposta del Ministro Castelli c’è l’Aibi, Amici dei Bambini, impegnata a portare aiuto ai minori in difficoltà in Italia e nei paesi esteri, partendo dalla centralità del bambino, del diritto di ogni minore a vivere, crescere ed essere educato all'interno di una sua famiglia.


Già da un paio di anni – spiega il presidente Marco Griffini - abbiamo proposto l’eliminazione del Tribunale dei Minorenni, ma non per rifiutare tutto il lavoro buono che in essi è stato fatto, quanto per cercare di uniformare le varie competenze in tema di giustizia minorile che attualmente sono ripartite in tre aree differenti: i tribunale dei minorenni, il giudice tutelare ed i tribunali ordinari. Addirittura alcune competenze sono affidate sia al giudice tutelare che al tribunale dei minorenni per cui si potrebbe correre il rischio di avere due giudici che decidono sulla stessa situazione. Queste sezioni specializzate avrebbero l’aspetto positivo di eliminare questa frammentazione. Inoltre sebbene ancora non si sia capito se la proposta è di crearle nelle corti d’appello e presso i tribunali, c’è un altro aspetto positivo. Nell’ipotesi minimale, si avrebbe una sezione presso ogni Corte d’appello passando da 29 tribunali dei minorenni alla bellezza di 102 sezioni specializzate, se poi se ne creasse una presso ogni tribunale avremmo addirittura 170 sezioni specializzate”.

 
Con quale effetto?


“Se si considera che la Lombardia con 9 milioni di abitanti ha soltanto due tribunali per minorenni, uno a Milano ed uno a Brescia, è facile comprendere quanto il lavoro si sveltirebbe. Troveremo così delle soluzioni a dei problemi annosi che si trascinano da anni, come ad esempio i 28mila bambini in istituti. Sappiamo che molte volte sono in istituto perché non sono dichiarate le distinzioni di patria potestà. Ci sembra anche positivo il potere di istituire all’interno del procedimento la possibilità di ascoltare entrambe le parti. Oggi come oggi il genitore viene ascoltato solo se il giudice lo ritiene necessario”.

 

Che cosa ne pensa della possibilità che la figura del giudice onorario venga meno?


“Rispetto a questo problema noi abbiamo avanzato un’altra proposta, ma va detto che gli esperti rimarrebbero comunque perché in tutti i dibattimenti giudiziari c’è la figura del perito. Quello che non è stato evidenziato nella proposta Castelli è che c’è comunque una persona tra giudice, genitori ed assistenti sociali che non ha il diritto di nominarsi un avvocato difensore che è il minore. L’unica persona nell’ordinamento giuridico italiano che non ha il diritto di nominarsi autonomamente un avvocato, perché ci pensa o il genitore o il giudice. Noi vorremmo che questa riforma sulla giustizia minorile non si fermasse qui, ma prendesse in considerazione anche la possibilità che ogni bambino, privato della patria potestà o in procinto di esserne privato, possa avere d’ufficio un avvocato difensore. Si andrebbero a creare così degli avvocati difensori specializzati nel diritto della famiglia che dovrebbe combattere perché ad ogni bambino sia assicurato un progetto di vita, cosa che ad esempio non viene fatto oggi per i bambini accolti in istituto. Dovrebbe essere chiaro per ogni bambino quel è il progetto di vita e ci vuole qualcuno che combatta e che lo difenda.”


Quindi siete sostanzialmente d’accordo con la proposta del Ministro?


“Siamo d’accordo su questa proposta di accorpare tutte le competenze in tema di giustizia minorile, aumentando la possibilità di lavoro ma non perdendo quello che ci viene invidiato anche all’estero. Inoltre stando alle promesse del Ministro finalmente ci sarebbero giudici specializzati: oggi una persona che ha fatto il giudice fallimentare tutta la vita può per concorso occuparsi d’infanzia e questa è un’assurdità. L’infanzia ha bisogno di superspecializzati. Anche su questo siamo d’accordo”.

 

 

DOCUMENTAZIONE

Bambini come risorsa

 

Dalla pubblicità al lavoro nero, all’uso egoistico dei figli. Sull’onda dell’audience tv si dimenticano le pur presenti e sottili violenze psicologiche di genitori e società. Il bambino spesso finisce per essere un ‘oggetto’ alla mercé delle esigenze degli adulti. Una riflessione di Alfredo Carlo Moro Presidente del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza dell’istituto degli innocenti di Firenze. “L’attuale enfatizzazione specie da parte dei mezzi di comunicazione di massa, delle violenze fisiche e sessuali sui minori rischia da una parte di indurre a nascondere e giustificare una rimozione collettiva del ben più corposo fenomeno delle molte violenze non fisiche che si abbattono sui soggetti in formazione”.

vedi testo completo

 

Autore/i:Alfredo Carlo Moro

Testata:Infanzia Felix

 

 

AIBI - Associazione amici dei bambini

Indirizzo:Via San Giuliano Milanese - 20098  - Mezzano (Milano)

Tel: 02/988221, Fax: 02/98232611

E-mail:aibi@aibi.it  responsabile:Marco Griffini

 

addetto alla comunicazione:Floriana De Pasquale (re@aibi.it)

http://www.aibi.it

 

E' un'organizzazione umanitaria internazionale costituitasi il 21 gennaio 1986, su iniziativa di alcuni genitori adottivi e affidatari, per portare aiuto ai minori in difficoltà in Italia e nei paesi esteri. Le motivazioni dell'impegno associativo nascono dal riconoscimento della centralità del bambino, del diritto di ogni minore a vivere, crescere ed essere educato all'interno di una sua famiglia. Gli impegni associativi si traducono operativamente in tre campi di azione: Cooperazione Internazionale ed educazione allo sviluppo; adozione internazionale; promozione dei diritti del minore. Conta oggi 9.219 associati e 5 sedi regionali.

 

 

MINORI - I Comuni esprimono preoccupazione per la riforma Castelli: ''Prenderemo iniziative appropriate''

 

Cancellare l’apporto dei servizi sociali all’interno del procedimento istruttorio, significa impoverire le possibilità di conoscenza della realtà del minore ed impoverire la funzione, anche etica, dello stesso processo minorile". Anche l’Anci, per voce del Sindaco Aldo Bacchiocchi responsabile dell’Area tematica "Città amiche dei bambini e delle bambine" è intervenuta in merito alla riforma della giustizia minorile.


"Anche i Comuni segnalano viva preoccupazione rispetto alla riforma del Processo minorile preannunciata dal Ministro della Giustizia Castelli. Su questi temi, come Anci, ci riserviamo di prendere iniziative appropriate, coinvolgendo i Comuni d’Italia. Siamo convinti che i Comuni rimangono i riferimenti più affidabili per la conoscenza della realtà dell’infanzia e dell’adolescenza”.

 

 

ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni

 

Indirizzo:Via dei Prefetti, 46 - 00186  - ROMA (RM)

Tel: 06/680091, Fax: 06/6873547  E-mail:ancirisponde@ancitel.it  responsabile:Leonardo Domenici  addetto alla comunicazione:Carmine Pelliccioni

http://www.anci.it

 

Rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organi centrali dello Stato, promuovendo lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i suoi associati e di ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si amministrino interessi delle autonomie locali e presta attività di consulenza ed assistenza. Promuove iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali


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