MINORI
- Riforma giustizia
Caffo
(Telefono Azzurro):
''Pene
più severe non servono. E’ in aumento il disagio giovanile, non
la criminalità''
“Solo attraverso strade di prevenzione del disagio e
della devianza si possono evitare interventi riparativi giudiziari
ed estremi, spesso inefficaci”. Insiste sulla “salvaguardia dei
diritti dei bambini al di fuori delle vie giudiziali” Ernesto
Caffo, presidente di Telefono Azzurro, che stamani ha aperto il
convegno “Quale giustizia per i bambini e gli adolescenti? Una
riforma annunciata”, in corso fino a stasera presso la Biblioteca
della Camera dei Deputati. All’incontro di studio, organizzato da
Telefono Azzurro, la rivista “Dike” e l’associazione Ecpat,
sono intervenuti esponenti delle istituzioni e delle associazioni,
esperti del settore ed avvocati, per dibattere sugli aspetti civili
e penali che riguardano la giustizia minorile a partire dalla
proposta di legge recentemente formulata dal ministro Castelli.
Per Caffo il problema non consiste soltanto nel riunire le
competenze del tribunale dei minorenni e di quello ordinario in un
unico tribunale della famiglia o dei minori, oppure formare sezioni
specializzate all’interno del tribunale civile: va innanzitutto
“potenziato il numero dei magistrati specializzati in materia
minorile e familiare, con competenze specifiche”.
Attualmente i tribunali dei minorenni sono 29 in tutta Italia, con
una competenza territoriale “più o meno regionale, senza contatto
diretto con i servizi locali e le realtà istituzionali”; vi
lavorano 846 magistrati, di cui 182 togati e 664 onorari. In questo
quadro emerge la necessità di una presenza “capillare” sul
territorio dei giudici che si occupano di tematiche minorili, ad
esempio creando “sezioni distaccate” che si facciano carico
concretamente dei minori.
Altra nota dolente, secondo il presidente di Telefono Azzurro, è il
numero eccessivo di minori nelle case di accoglienza per periodi di
tempo “troppo prolungati, a danno dei minori stessi e con costi
notevoli per le istituzioni”, anche perché i tempi dei processi
sono troppo lunghi”. Ad oggi risultano in istituto oltre 28mila
ragazzi, il 76,6% dei quali per “problemi familiari, relazionali,
economici o abitativi”, ha notato Caffo, evidenziando anche “carenze
gravi nella psicologia giuridica e forense” e al tempo stesso “le
scarse risorse economiche e numeriche dei tribunali dei minori”.
Occorre quindi “una formazione integrata fra magistrati, avvocati
e operatori dei servizi”. E riunire tutte le competenze dinanzi al
giudice civile, “pur specializzato e formato su temi del bambino”,
si deve pensare anche alla “rappresentanza concreta dei diritti
del bambino nel processo che lo riguarda”; perciò sarà sempre
più necessario prevedere “una voce autorevole che rappresenti il
bambino all’interno del processo, quale l’avvocato del bambino
stesso”, ha concluso Caffo.
Per quanto concerne la proposta di riforma del processo penale
minorile, “rischia di essere l’ennesima parziale integrazione di
una legislazione minorile ancora disorganica, spesso contraddittoria
e sostanzialmente non omogenea”, ha commentato il presidente di
Telefono Azzurro. È in aumento, infatti, non la criminalità
minorile ma piuttosto il “disagio degli adolescenti”. I dati sui
minori denunciati nel 2000 parlano chiaro: 38.963, con un decremento
dell’11,2% rispetto al ’99; i minori di 14 anni sono il 18,2%,
mentre in totale i ragazzi stranieri denunciati arrivano al 15,4%.
Nel 54,8% si tratta di reati contro il patrimonio, mentre il 23,7%
sono reati contro la persona, tra cui la violenza sessuale (solo l’1,4%
del totale). In questo scenario “non è con incremento di pene che
possiamo risolvere in parte il disagio degli adolescenti”, ha
ribadito Caffo, denunciando anche i “limiti delle strutture e
delle comunità per adolescenti”, accanto ai ritardi delle
politiche in questo ambito. I percorsi di detenzione, dunque,
dovrebbero essere “fortemente orientati al recupero e al sostegno,
non alla sanzione e alla punizione”.(lab)
Telefono Azzurro
Indirizzo:Via Montebello, 2/2 - 40121 - Bologna
(BO)
Tel: 051 241111, Fax: 051 243324
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responsabile:Ernesto Caffo
addetto alla comunicazione:Paolo Palleschi (Epr srl 06
681621)
http://www.azzurro.it
Telefono Azzurro (ente morale) è la prima linea telefonica
nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia e la tutela dei
minori. E'stata fondata l'8 giugno 1987 da Ernesto Caffo, docente di
neuropsichiatria infantile all'Università di Modena. Alla linea
istituzionale (199.15.15.15), si rivolgevano prevalentemente gli
adulti per segnalare problemi che coinvolgevano i minori. Nel 1990
viene creata la prima linea telefonica gratuita, destinata
esclusivamente ai minori e trasformata, nel 1994, nel numero breve
1.96.96 attivo su tutto il territorio nazionale. La linea gratuita
è riservata ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni. La linea
istituzionale, a pagamento, è destinata a un'utenza adulta.
Entrambe sono attive 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Nei
suoi primi dodici anni di vita il Telefono Azzurro dichiara di aver
risposto a oltre 2 milioni di telefonate di bambini e adulti,
accogliendo circa 35.000 casi con problematiche rilevanti.
Nato e cresciuto come linea telefonica dedicata all'ascolto
dei bambini, Telefono Azzurro ha nel tempo sviluppato una serie di
progetti rivolti al mondo dell'infanzia. In particolare all'interno
di Telefono Azzurro opera il settore legale, istituito per
approfondire, attraverso uno studio sistematico delle problematiche
dell'infanzia e della famiglia, le principali tematiche civilistiche
e penalistiche che possono interessare l'operatore telefonico.
Inoltre, il settore legale raccoglie e studia i testi di legge che
interessano i diritti dei minori elaborando proposte per modificare
o migliorare gli interventi legislativi. Il settore educazione,
invece, è nato dalla necessità di estendere l'azione
dell'associazione dall'emergenza alla prevenzione. L'attività del
settore educazione, dunque, si svolge attraverso la ricerca
educativa in merito a specifici temi e l'elaborazione di materiali
didattici e di progetti educativi.
In tutta Italia si sono via via costituiti i Comitati di
sostegno a Telefono Azzurro formati da volontari e coordinati dalla
sede di Milano in via Termopili n. 27, tel. 02/281831 (addetta
stampa Elena Delbò).
Telefono Azzurro è membro dell'Intenational Forum for
Child Welfare.
Riforma
giustizia.
Burani:
''Un’Agenzia nazionale del garante per l’infanzia''.
Santelli:
''Sul penale abbiamo fatto solo limature''
Una riforma attesa da tutti, quella sui tribunali dei
minorenni e del diritto di famiglia e dei minori, anche se molto
diversi risultano gli approcci a un tema tanto complesso e delicato.
Se ne discute oggi alla Biblioteca della Camera dei Deputati in
occasione del convegno “Quale giustizia per i bambini e gli
adolescenti? Una riforma annunciata”, promosso da Telefono
Azzurro, la rivista “Dike” e l’associazione Ecpat.
Per Jole Santelli, sottosegretario al ministero della Giustizia, la
riforma Castelli “non è monca: nessuno ha immaginato di portare
in Parlamento una riforma esaustiva della materia: si tratta di un
percorso, ma ci vorranno anni per completare il mosaico”. Sulla
proposta di legge che affronta la parte penale della giustizia
minorile, Santelli afferma che “non è una rivoluzione: abbiamo
fatto solo delle limature. La vera riforma tocca la materia civile,
in cui abbiamo optato per un giudice unico specializzato, a tutela
dei bambini e anche dei genitori”. Tuttavia “il sapere integrato
sulla materia non viene messo in discussione: si dibatte sul come
utilizzarlo”.
Alle opinioni del sottosegretario alla Giustizia ha ribattuto
Marcella Lucidi (Ulivo), della Commissione affari sociali della
Camera: “Non si può avere l’ambizione di riflettere su materie
così delicate senza portare il dibattito nel paese: c’è il
dovere di offrire i disegni di legge alla discussione”. Sui tratti
della proposta di legge che riguardano l’inasprimento delle pene
per i minori, Lucidi ha commentato: “Sì, non sono una
rivoluzione, ma una vera ‘controriforma’: testi che non stanno
in un solco europeo e internazionale”. Inoltre ha ricordato che il
ministro Castelli, in Commissione infanzia, ha affermato che “la
sinistra ha un approccio ideologico al tema e sta dalla parte di
Caino, mentre la maggioranza ha preso le parti di Abele”.
Per Lucidi il minore non può essere visto con gli occhi dell’adulto,
“applicandogli una pena leggermente inferiore oppure prevedendo
sanzioni pecuniarie che poi pagheranno i genitori o nessuno. Bisogna
pensare ad educare i ragazzi, prodotti della società con il loro
carico di disagio, che non diventano adulti nel momento in cui
deviano”. Da evitare, quindi, una “tendenza pan-giustizialista”,
interrogandosi sulle competenze specifiche della legislazione e
della società, restituendo a quest’ultima “compiti e competenze
nell’area dei minori, potenziando i rapporti con associazioni,
volontariato, Terzo settore, senza confondere i piani di lavoro”.
Necessaria anche la figura di un “giudice specializzato
nella giustizia minorile – secondo Lucidi - Occorre attenzione per
non perdere questa ricchezza ed esclusività”.
Ma il bambino ha voce in capitolo nei processi che lo riguardano?
No, secondo Maria Burani Procaccini (Fi), presidente della
Commissione bicamerale Infanzia: “Non si tiene conto della
Convenzione di New York, ratificata dall’Europa, che afferma il
diritto di parola del minore. Per “dare voce” ai ragazzi la
Commissione propone “un’Agenzia nazionale del garante per l’infanzia”:
un organismo indipendente che sul territorio “interpreti il
bambino e l’adolescente in vari momenti della sua vita, non solo
nell’impatto con il mondo giudiziario, ma anche con quello
scolastico”. Una figura – ancora da definire nelle sue varie
sfaccettature – che sostituisca quella del giudice onorario e
affianchi il bambino: in Spagna ha assunto aspetti più giuridici,
mentre in Austria è soprattutto “un mediatore dell’infanzia”,
ha riferito Burani Procaccini.
Inoltre la Commissione sta raccogliendo – nel corso di diverse
audizioni “mirate” – le opinioni di magistrati, avvocati,
associazioni in merito al progetto del ministro Castelli, “per
individuare i lati da sponsorizzare e quelli da modificare”, ha
annunciato Burani Procaccini. Il lavoro sarà elaborato in un
documento finale che la Commissione presenterà alla Camera e al
Senato.(lab)
Giustizia
minorile: cosa cambia con il nuovo ddl
Giudici onorari
Vengono ridotti da due a uno (art. 1, 2 e 3). Il ddl infatti mira a
far prevalere il profilo giurisdizionale dell''organo giudicante,
pur non privandolo del supporto di specialisti di carattere sociale,
tradizionalmente assicurato attraverso la partecipazione dei
componenti privati dei Tribunali per i minorenni. La riduzione
comunque fa si che la maggioranza rispecchi una specializzazione di
carattere giuridico.
Imputabilità
Si introduce un diverso regime sansonatorio per i soggetti
compresi tra i 16 e i 18 anni, per i quali la pena può essere
ridotta solo fino ad un quarto. Rimane inalterata invece la
riduzione di un terzo per i minori di 16 anni (art. 4). La
motivazione di fondo risiede nella convinzione che i fenomeni di
devianza che suscitano maggiore allarme hanno più spesso
interessato proprio questo fascia d''età.
Misure cautelari
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 ridefiniscono il sistema delle misure
cautelari riducendo i margini di discrezionalità del giudice,
aumentando la durata dei termini della custodia cautelare e
distinguendo secondo fasce di età e distinti livelli di devianza.
Si introduce l'ipotesi del pericolo di fuga, anche in considerazione
della "condotta di vita dell'imputato”, come ulteriore
criterio per definire i provvedimenti di adozione di misure
cautelari restrittive, stabilendo un parallelismo con quanto prevede
il codice di procedura penale per i maggiorenni. Viene inoltre
indicato un elenco di delitti ritenuti “di particolare allarme
sociale” rispetto a cui viene determinata l’adozione delle
misure cautelari. Tra questi anche la “resistenza aggravata”.
Messa alla prova
Il ddl conferma l''istituto della sospensione del processo e della
messa alla prova ma stabilendo che la durata della sospensione del
processo non sia superiore a tre anni, modalità oggi prevista solo
per i reati di maggiore gravità. La sospensione del processo e la
messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario,
consumato o tentato.
Compimento della maggiore età
Al compimento del diciottesimo anno di età il giudice competente
può disporre anche di ufficio, tenuto conto della personalità
dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e
della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della
custodia cautelare in carcere o la pena detentiva siano eseguite
negli istituti per adulti.
Giudici
onorari minorili: i passaggi legislativi
La terminologia adottata dal legislatore a proposito del
giudice onorario minorile ha subito nel tempo una evoluzione, da
"cittadino benemerito" a "componente privato",
"esperto", fino a quella attuale, corrispondente ad una
progressiva consapevolezza della funzione.
L''art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 prevedeva, in ogni sede di
corte d''appello o di sezione distaccata, un tribunale per i
minorenni "composto da un magistrato, avente grado di
consigliere di corte d''appello, che lo presiede, da un magistrato
avente grado di giudice e da un cittadino benemerito
dell''assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di
psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia".
Successivamente l’art. 5 (istituzione e composizione della corte d’appello
per i minorenni) disponeva che la sezione di corte d''appello
"funziona con l''intervento dì un privato cittadino, avente i
requisiti prescritti dall’art. 2". L''art. 6 qualificava i
cittadini chiamati a integrare i collegi come "componenti
privati”.
Nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4 (ordinamento giudiziario) il
componente privato è qualificato "esperto" e il titolo a
lui spettante è quello di "giudice onorario del tribunale per
i minorenni" e "consigliere onorario della sezione della
corte di appello per i minorenni", mentre l''art. 4 specifica
che "l’ordinc giudiziario è costituito dagli uditori, dai
giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e
dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all''ordine
giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice
conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della
sezione di corte di appello per i minorenni, gli assessori della
corte d''assise...".
Gli arti. 2 e 5 del r.d. 1.20 luglio 1934 n. 1404 e gli artt. 50 e
58 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sono stati modificati dagli artt. 4 e
5 della I. 27 dicembre 1956 n.1441 (partecipazione delle donne
all''amministrazione della giustizia nelle cori di assise e nei
tribunali per i minorenni) hanno stabilito che i componenti privati
degli organi giudiziari minorili debbono essere due; che tra le
discipline delle quali debbono essere cultori è compresa anche la
psicologia e hanno previsto il limite minimo di età di trenta anni.