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Il precoce impiego lavorativo del minore
In mancanza di dati certi da parte dell'Istituto deputato alle analisi dei fenomeni sociali, i dati che circolano in Italia sul lavoro di minori di quattordici anni non sembrano completamente attendibili. Anche perché molto spesso vengono aggregati dati del tutto eterogenei: una cosa è infatti il lavoro che il bambino compie nel suo ambiente familiare per collaborare all'andamento della comune attività (preparare la tavola da pranzo, rifarsi il letto) e altra cosa è il lavoro del tutto non qualificato (il fattorino, l'addetto alla pulizia), una cosa è il lavoro continuo che impedisce la frequenza scolastica e cosa diversa è un certo tipo , non gravoso, di lavoro stagionale estivo. Certo sarebbe opportuno che il ragazzo potesse vivere in modo spensierato e libero da impegni la sua giovinezza: ma è anche vero che certe limitate ed utili esperienze lavorative - ed il sentirsi partecipe e responsabile dell'andamento familiare -possono costituire un fenomeno formativo e non necessariamente espressione di sfruttamento da parte dell'adulto. Comunque in mancanza di dati quantitativi sicuri sul lavoro vietato svolto da minori di 14 anni si può rilevare che sussistono solo alcuni dati indiretti: dalle statistiche sugli infortuni sul lavoro emerge che nell'arco di tre anni (1994-1996) vi sono stati 8 infortuni mortali sul lavoro nella fascia di età fino a 14 anni e negli anni 1994-1995 un totale di 1.097 infortuni sul lavoro indennizzati nella stessa fascia di età (ma non compresi in questi indennizzi anche casi di studenti che fanno legittimamente stage in aziende). L'ispettorato del lavoro, nel biennio 1996-1997, ha rilevato 290 complessive violazioni dell'età minima di assunzione: solo 4 nelle grandi aziende industriali, 24 nelle medie aziende, 47 nelle piccole aziende; 58 nelle aziende artigiane, 119 nel Commercio, turismo, credito; 38 nelle aziende agricole. Si è piuttosto lontani da quella cifra di 300.000 minori di 14 anni sicuramente impiegati annualmente di cui ha parlato la CGIL.
Fonte Inail
Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo deve essere fortemente contrastato anche con una adeguata informazione nelle famiglie degli effetti negativi che esperienze precoci di lavoro - specie se accompagnate dall'abbandono anzitempo della scuola e se collegate a forme di impegno lavorativo dequalificanti e ripetitive - possono avere sullo sviluppo armonico del ragazzo che non solo vedrà per lui precluso un futuro impegno lavorativo più gratificante ma che rischia anche di percepirsi solo come forza lavoro utilizzata per soddisfare la cupidigia degli adulti.
_______________________ Note: Minori e Lavoro, vedi
31 luglio 99: il Consiglio dei ministri, in attuazione della direttiva europea 94/33 sulla protezione dei giovani sul lavoro, ha varato uno schema di decreto legislativo che vieta il lavoro per i ragazzi con meno di 15 anni o per i minori di 18 che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria. 17 giugno 99: a Ginevra la conferenza dell’organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) approva definitivamente la Convenzione per la messa al bando delle peggiori forme di sfruttamento infantile. La Convenzione e l’annessa "raccomandazione" che proibiscono per i minori di 18 anni ogni forma di schiavitù, compresi i lavori forzati per debiti e l’arruolamento nei conflitti armati, nonché il loro utilizzo per fini pornografici e di prostituzione, o in attività illecite e in lavori pericolosi e insalubri, è stata approvata all’unanimità dai rappresentanti dei 174 Paesi aderenti all’Ilo. Il testo, 8 articoli che impegnano gli stati a stabilire "sanzioni penali o di altra indole", viene considerato dagli esperti di diritto "un enorme passo avanti" rispetto alla Dichiarazione solenne sull’eliminazione del lavoro infantile che l’Ilo fece nel 1996. 25 maggio 99: è stato trasmesso in Parlamento un decreto legislativo , in attuazione della direttiva europea 94/33 che vieta il lavoro per i ragazzi con meno di 15 anni o per i minori di 18 che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria Carta di impegni: il 16 Aprile 98 il Governo presenta una Carta contro il lavoro dei minori che impegna governo, sindacati e imprenditori a combattere il fenomeno. ''Scuola, famiglia, lavoro, impresa sono i cardini della strategia per superare il lavoro minorile'. Così inizia il primo capitolo della Carta. Il documento, chiamato carta degli impegni, prevede una azione integrata tra le parti sociali a livello internazionale, nazionale, locale.
Inoltre, nell'ambito del rafforzamento dei codici di condotta si propone di realizzare, attraverso un intervento di carattere legislativo, la promozione del ''marchio dei diritti'' finalizzato al coinvolgimento dei consumatori, attraverso l'avvio di una campagna promozionale. Sulla base dell'accordo il governo si impegna a preparare un sistema di incentivi e disincentivi per evitare il ricorso allo sfruttamento da parte delle imprese che investono all'estero. Si impegna inoltre a sollecitare, da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, l'adozione di programmi coerenti con gli obiettivi delle convenzioni Ilo. Le parti sociali a loro volta si impegnano a definire codici di condotta per settori e imprese che lavorano a livello internazionale. La Carta, che colloca l' Italia all''avanguardia sul fronte del lavoro minorile, prevede anche iniziative sul versante della comunicazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica. L'iniziativa più recente è rappresentata dallo spot girato da Gabriele Salvatores, realizzato dall'agenzia Armando Testa e interpretato da Roberto Baggio e George Weah. Tutti hanno lavorato gratis per una causa che hanno ritenuto di grande valore. La novità della campagna è che, per la prima volta, i protagonisti non sono bambini del terzo e quarto mondo, ma italiani.'' Lo scopo -ha detto ancora Cofferati- è quello di sensibilizzare il più alto numero di persone possibile. Il compito del sindacato invece è quello di contrastare questa piaga con gli strumenti contrattuali di cui dispone''. Nell'ambito del rafforzamento dei codici di condotta, il sindacato sollecita la realizzazione per via legislativa della promozione del marchio sociale e dei diritti. Legge 977/67 In Italia la legge che definisce l'età di avvio al lavoro e regola il lavoro minorile è la n.977 del 17 ottobre 1967
Essa stabilisce
che l'età per l'avvio al lavoro è 15 anni, in coincidenza con il
termine dell'istruzione obbligatoria. Prevede anche che in agricoltura
o imprese familiari possano essere impiegati ragazzi di 14 anni,
part.-time o in lavori stagionali, purché
il lavoro non sia faticoso e non interferisca con la frequenza
scolastica La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al ministero del lavoro e della previdenza Sociale che lo esercita attraverso gli Ispettorati del lavoro. Oltre alla legge 977 ci sono altre norme su aspetti specifici fra cui il D.P.R .432 del 20 gennaio 1976 per la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
Dichiarazione di Ginevra legge delle Nazioni, Ginevra 1924 Dichiarazione dei diritti del bambino Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1959 Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1989 Convenzione Ilo n.138 International Labour Organization, 1973 Conferenza di Oslo sul lavoro infantile Organizzata dall'Unicef 27-30 ottobre 1997 |
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