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Premessa
Di fronte a queste situazioni di disagio, e di conseguente pericolo di un inquinamento del percorso formativo, la comunità organizzata in Stato, a tutti i livelli, deve intervenire non solo o non tanto per evitare che il disagio si traduca in devianza – secondo una vecchia filosofia dell’intervento assistenziale funzionale prevalentemente ad uno scopo di profilassi sociale – quanto principalmente per assicurare ad ogni bambino il pieno godimento dei propri diritti. Ed in particolare di quel fondamentale diritto a vedere sostenuto il proprio sforzo per la realizzazione in se di una compiutezza umana che li racchiude tutti. Un intervento pubblico che è doveroso non solo alla luce del D.P.R. n. 616 del 1977 – che impone agli Enti locali di predisporre i servizi funzionali ai necessari “interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile” (art. 23) – ma anche alla luce della recente legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000 n. 328). Questa legge infatti, all’art. 2, prevede che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell’ambito delle rispettive competenze “sono tenuti” a realizzare un sistema di interventi e servizi che garantisca i livelli essenziali di prestazioni indicati dall’art. 22 per attuare i diritti soggettivi delle persone che condizioni personali, familiari o sociali rischiano di vanificare. Per la verità, la formulazione dell’art. 22 non costituisce un esempio di perfetta tecnica legislativa: in modo piuttosto confuso si indicano, tra gli interventi essenziali, quelli di “sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’0infanzia e dell’adolescenza” (comma 2 lett. c). Sembrerebbe pertanto che si ritengano essenziali non solo tutti gli interventi di sostegno dei minori in situazione di disagio – indicando alcuni, ma non tutti, possibili tipi di risposta – ma anche tutti gli interventi per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: si accenna quindi a una gamma piuttosto indefinita di servizi, strumenti e risorse. Una simile interpretazione, piuttosto ampia, viene sia pur confusamente legittimata dal comma 3 dello stesso articolo, che specifica che questi interventi a favore dei soggetti in età evolutiva sono realizzati secondo le finalità di una serie di leggi elencate: la legge sull’adozione, la legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia; la legge contro la violenza sessuale, la legge che destina e distribuisce fondi per la promozione di diritti e opportunità; la legge che istituisce la Commissione bicamerale per l’infanzia nonché l’ Osservatorio e il Centro nazionale; la legge sulla pornografia, prostituzione e turismo sessuale; la legge sugli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all’estero; la legge sull’adozione internazionale, le leggi sul processo penale minorile; la legge di tutela dei minori disabili. Per la verità, l’elencazione nel testo di legge non appare né esauriente (non si comprende perché siano state omesse altre leggi fondamentali per la tutela minorile) né puntuale (alcune leggi non hanno direttamente obiettivi di tutela ma sono funzionali solo alla creazione di alcune strutture mentre altre leggi non riguardano specificatamente i minori ma hanno valenza più generale). Comunque deve ritenersi che il ventaglio di leggi citate – ed in particolare il riferimento alla legge di introduzione nell’ordinamento italiano delle Convenzioni ONU sui diritti del fanciullo – sia funzionale a riconoscere che la tutela e la promozione di tutti i diritti del cittadino in crescita devono essere ritenuti essenziali. La globale tutela del minore e gli appagamenti di suoi bisogni fondamentali deve costituire obiettivo prioritario e ineludibile della politica sociale dello Stato e delle sue articolazioni. __________________________________________________________________
legge 184/83 DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. (GU n. 96 del 26-4-2001) testo in vigore dal: 27-4-2001 Le principali modifiche alla disciplina dell’adozione, avvenute con questa nuova legge n.149 del 28 marzo 2001, sono state le seguenti:
graduale chiusura degli istituti di ricovero entro il 31/12/2006 (dopo quella data non sarà più possibile ricoverare minori in Istituto ma solo affidarli a famiglie disponibili o a case-famiglia).
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I diritti dei bambini nelle Convenzioni ONU Già nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1789) si era riconosciuta la necessità di concedere una protezione speciale ai bambini; infatti si statuiva che "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita". Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni approvò la Dichiarazione dei Diritti del Bambino (anche nota come Dichiarazione di Ginevra), che si articolava in cinque principi: il bambino ha diritto allo sviluppo fisico e mentale, a essere nutrito, curato (in particolare in caso di disastro ha il diritto ai primi soccorsi), riportato a una vita normale se demoralizzato, accudito e aiutato se orfano. Nel 1959 si tornò sul tema dei diritti dell’infanzia con una nuova Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, che in questo caso constava di 10 principî in cui si ribadivano i diritti a un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Di particolare interesse è inoltre il riconoscimento del diritto all’educazione e a cure particolari nel caso di handicap fisico o mentale. Ma è solo con la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvata a New York il 20 novembre del 1989 che si ottiene una protezione piena e completa dell’infanzia. La data coincide con un duplice anniversario: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1789) e la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (1959). La Convenzione è certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini, anche se non il primo. Non si limita, infatti, a una dichiarazione di principî generali ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. La Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia è stata a tutt’oggi ratificata da 190 Paesi (fra i quali l’Italia): mancano all’appello ormai solo gli Stati Uniti e la Somalia per raggiungere la totalità dei Paesi del mondo. Essa nasce, in particolare, dall’amara constatazione che ovunque vi sono bambini che vivono in condizioni di difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione. Siamo inoltre consapevoli dell’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini in ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Pur senza ripercorrere il testo per intero è sufficiente rammentare qui, ad esempio, l’articolo 6, al cui primo comma si stabilisce, per ogni fanciullo, un "diritto innato alla vita": è immediatamente evidente, purtroppo, quanto tutto ciò sia in contrasto con i molti scenari, veri o presunti, che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi… Basta ribadire qualcosa che appartiene al più comune buon senso, per accorgerci invece di quanto siamo lontani anche da obiettivi apparentemente a portata di mano. Molto è stato fatto per i bambini, ma molto resta ancora da fare: non basta la ratifica della Convenzione per far sì che i soprusi ai danni dell’infanzia finiscano, ma occorre l’effettiva volontà di farlo e, soprattutto, occorre manifestare questa volontà attraverso l’approvazione di atti normativi che riconoscano il bambino come particolare soggetto di diritti. Prendiamo – ad esempio – l’articolo 17 in cui, fra l’altro, si dice: "Gli Stati parti riconoscono l’importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale". In accordo con la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia è stata stilata una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni al cui interno si rinvengono quei principi che dovrebbero essere alla base di una produzione attenta ai minori e che denunciano al tempo stesso quanto invece debba essere loro evitato. Le generazioni più giovani devono essere tutelate da chi propone positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali, da chi rappresenta minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell’età adulta, o ancora da chi rappresenta positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia. ______________________________________________________________________________ La legge contro la violenza sessuale LEGGE 15 FEBBRAIO 1996 n. 66: NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE
______________________________________________________________________________ Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998 n. 369. (con indice degli articoli e note) Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù." sull'argomento si veda anche il Documento della Commissione Nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori.
La legge sugli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all’estero: Leggi, norme, regolamenti, decreti, circolari di interesse per gli Istituti Italiani di Cultura all'estero
Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 (con indice degli articoli) Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988 n. 448
(con
indice degli articoli)
Legge 26 luglio 1975 n. 354. (con indice degli articoli) Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. __________________________________________________________________________
sull'argomento si veda anche : la Circolare Ministero Grazia e Giustizia Uff. Centrale per la Giustizia minorile 27/1/99 sulla "Legge 19 luglio 1991, n. 216. Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano interventi anno 1998 (art. 4 della legge)".
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