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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

I livelli essenziali dei servizi

            I livelli essenziali dei servizi, anche se dovesse venire lasciata alle regioni e all’Ente locale comunale la più ampia discrezionalità nella individuazione e organizzazione degli strumenti più idonei per dare concreta risposta alle esigenze da appagare – dovrebbero essere i seguenti.

  • L’area del necessario sostegno alle relazioni familiari perché divengano significative. E’ questo un obiettivo già indicato dalla legge n. 285/97 e quindi, per il riferimento ad essa contenuto nella legge quadro 328/2000, può essere ritenuto obiettivo essenziale anche per quest’ultima legge. L’Ente locale dovrà pertanto preoccuparsi in via preventiva di sviluppare una adeguata attività di formazione dei professionisti sociali che sono a continuo contatto con le famiglie, perché siano in grado di aiutare le stesse a superare le proprie difficoltà arricchendo la competenza dei genitori e valorizzando le risorse del nucleo; dovrà sviluppare e facilitare momenti di incontro – in occasione della nascita, al momento dell’inserimento del bambino nel ciclo scolastico, durante tutto il corso della scuola – tra i genitori per una presa di coscienza della loro responsabilità e delle difficoltà di crescita dei figli; dovrà potenziare l’intervento psico-sociale e creare strumenti e occasioni di sostegno per i ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà (monoparentali, con malati cronici, con disturbi mentali, con ragazzi tossicodipendenti, ecc.).  Potrebbe anche essere utilmente istituita – come del resto già previsto dalla proposta di legge elaborata dalla Fondazione Zancan e come da tempo è stato sperimentata in Francia e anche recentemente a Torino con l’affidamento diurno del bambino a domicilio – una nuova figura professionale, quella del cosiddetto coadiutore familiare, che accompagna i genitori aiutandoli a prendere coscienza del proprio ruolo educativo e relazionale in rapporto ai figli e che sostiene nel contempo i genitori e il bambino evitando che questi debba allontanarsi dalla sua famiglia.
  • L’area del sostegno al bambino che non può permanere nella sua famiglia o con entrambi i suoi genitori: gli Enti locali dovranno realizzare strutture per il reperimento e la formazione delle famiglie sostitutive, affidatarie o adottive; dovranno valutare se l’attuale ricorso all’affidamento familiare non professionale sia sufficiente per assicurare un ambiente familiare a tanti ragazzi in difficoltà o se invece – sulla base dell’esperienza di altri paesi a noi molto vicini, come la Francia – non sia il caso di inserire anche un affidamento familiare di tipo professionale, specie per i ragazzi di cui non si prevede la possibilità di un rapido rientro in famiglia; dovranno istituire servizi di mediazione familiare per consentire che il processo di separazione o di divorzio sia il meno conflittuale possibile e salvaguardi al ragazzo entrambe le figure senatoriali; dovranno predisporre strutture neutre e vigilate per gli incontri tra il genitore non affidatario e il figlio, quando questi incontri siano stati regolati dal giudice per i rischi di un genitore violento e disturbante.
  • L’area della prevenzione e del recupero del maltrattamento e dell’abuso: in questo settore devono ritenersi essenziali sia interventi preventivi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; sia di formazione degli operatori sociali, medici e scolastici per percepire tempestivamente i segnali di disagio conseguenti al maltrattamento o alla trascuratezza; sia una attività di sostegno delle vittime sin dal momento della denuncia e nel corso del processo; si infine una attività di recupero attraverso un superamento dei traumi subiti dal ragazzo. La difficoltà del trattamento di vittime di maltrattamenti e di abusi, specie se sessuali, esige che i servizi territoriali siano adeguatamente specializzati in questo settore e che risorse sufficienti siano destinate ai servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza.
  • L’area delle difficoltà preadolescenziali e adolescenziali: devono essere innanzi tutto sviluppate strutture di chiarimento per i giovani, come per esempio i Consultori per gli adolescenti che si sono aperti in alcune città e sviluppano una intensa attività di informazione, orientamento e consulenza in area sociale, psicologica e medica, contribuendo così notevolmente ad evitare che l’incipiente disagio adolescenziale si radicalizzi e si incrementi. Ma sono necessarie anche strutture di aggregazioni per i giovani, e per questo sia per consentire un proficuo contatto del giovane in difficoltà con un operatore specializzato, sia per permettere incontri tra coetanei intorno a contenuti o interessi diversi, superando l’isolamento e il pericolo di un ripiegamento narcisistico o l’annoiata ricerca di occasioni per riempire un tempo libero e spesso vuoto di contenuti. Inoltre, può essere assai opportuna l’istituzione di quella nuova figura dell’educatore di strada – di cui sono state realizzate significative esperienze – con la funzione di contrastare comportamenti ritenuti dannosi per i giovani e la comunità; di promuovere competenze, capacità risorse; di riaprire un dialogo tra mondo dei giovani e mondo degli adulti; di sviluppare processi di partecipazione comunitaria.
  • L’area della prevenzione e del recupero della devianza minorile: sul piano della prevenzione, vale la constatazione fatta dalla dottrina criminologia, secondo cui gli interventi devono essere rivolti non tanto a prevenire un comportamento di tipo deviante o delinquenziale, perché si rimarrebbe in una logica tendente solo ad evitare in qualche modo il disagio, quanto principalmente a promuovere situazioni di agio, attraverso azioni volte a incrementare le competenze e le abilità dei giovani per far fronte a situazioni di rischio e ai compiti evolutivi. Tale approccio impegna gli Enti locali a promuovere strutture nuove per sviluppare tali capacità promozionali dell’agio, e ciò sulla base proprio delle peculiari caratteristiche di un determinato territorio. Sul piano invece del recupero della devianza – che esige, sulla base delle nuove norme sul processo penale minorile, una ampia e significativa collaborazione degli Enti locali – appare indispensabile non solo la creazione di strutture di ricovero per minori coinvolti in fatti penalmente sanzionati ma anche una specifica formazione degli operatori sociali territoriali alle tematiche della devianza e del recupero.
  • L’area della accoglienza dei minori stranieri: appare indispensabile in questo settore non solo l’identificazione e la creazione di strutture capaci di operare per l’integrazione nella scuola dei bambini nomadi ma anche per l’accoglienza dei bambini stranieri non accompagnati, per la loro integrazione scolastica e lavorativa, per il loro sostegno attraverso l’individuazione di figure che possano svolgere una funzione tutoria, per un aiuto al loro difficile inserimento attraverso l’istituzione della figura del mediatore culturale che aiuti a trovare gli elementi comuni tra due civiltà e culture diverse, realizzando modelli alternativi di convivenza, per un sostegno in libertà dei minori stranieri devianti, onde evitare che la risposta alla devianza sia solo una risposta carceraria.

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