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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Proposte di modifica all’art. 35 comma 7 della legge 289/2002

 Carlo Hanau

 

Il programma di Governo per l’handicap stilato nel 2000 con l’apporto e il consenso di tutte le associazioni, formalizzato nella conferenza di Roma, prevede la costituzione di un’unica commissione per l’accertamento della disabilità e dell’handicap, multidisciplinare, che dovrebbe unificare tutte le ridondanti e costose forme di accertamento oggi presenti: ai fini della disabilità, dell’invalidità, della certificazione scolastica, del riconoscimento della mobilità, dell’esenzione dal ticket. Una sola commissione multidisciplinare dovrebbe seguire il disabile fin dal momento della comparsa dei segni della disabilità. La composizione della commissione dovrebbe essere variabile, adeguandosi alle varie fasi della vita, comprendendo in successione: specialisti del materno-infantile, dell’apprendimento, dell’inserimento lavorativo e sociale, della terza e quarta età.

La commissione avrebbe il compito di accertare la disabilità, il bisogno di servizi, ausili e interventi economici, di stendere il piano di assistenza personalizzato e di accertarne periodicamente la reale esecuzione e i risultati nel favorire l’integrazione massima del disabile.

La legge 328/2000, in coerenza con la teoria di “una sola porta di accesso” ai servizi e alle altre provvidenze tendenti al superamento dell’handicap, stabilisce una prospettiva nella quale le indennità, compreso quelle di accompagnamento (all’epoca ancora di competenza governativa), sarebbero state decise ed erogate all’interno di un programma personalizzato di assistenza, un piano di assistenza individualizzato preparato da commissioni multidisciplinari sotto la responsabilità degli Enti Locali, che detengono la competenza in tema di assistenza.

Successivamente a tali atti è intervenuta la modifica costituzionale in senso federalista e un’accentuazione dell’importanza degli Enti Locali, in particolare del Comune, anche nell’ambito dei servizi sanitari, con la creazione dei distretti delle AUSL, che tendenzialmente dovrebbero essere coincidenti con quelli scolastici.

 

Novità sostanziali sono state introdotte nelle modalità di certificazione anche dal punto di vista più tecnico: nel 2002 è stata varata dall’OMS la classificazione internazionale ICF, ora in fase di sperimentazione avanzata nel nostro Paese, ed è stata ufficialmente tradotta la classificazione internazionale delle malattie ICD 10. A queste classificazioni occorre fare riferimento nel comma 8 dell’art.1 della bozza di DPCM datata 27.2.2003. Inoltre sarebbe opportuno dare indicazioni sulla rilevazione dei bisogni, che non coincide con l’accertamento della disabilità né con la diagnosi funzionale: la fissazione dei livelli essenziali è un atto politico, che è presupposto alla rilevazione dei bisogni ed alla compilazione di un piano di intervento personalizzato; la commissione deve rilevare i bisogni e conseguentemente predisporre il piano di intervento rispettando i principi di equità di distribuzione delle risorse e quelli dell’economicità: l’esperienza di altri, come quella del CTMSP del Québec, che si è diffusa in molti altri paesi, può essere un’utile guida (cfr allegato).

 

In questo quadro appare necessario che le modifiche dell’accertamento delle disabilità degli allievi richieste dal comma 7 dell’art.35 della legge n.289 del 2002 vengano operate in conformità agli atti ricordati.

 

La commissione di cui all’art.35, per i casi in cui la disabilità è emersa in precedenza all’ingresso nella scuola, deve essere la naturale evoluzione di quella già esistente, di cui il Comune è il maggior attore. La commissione deve comunque comprendere fra i suoi componenti il rappresentante del Comune, Ente preposto costituzionalmente all’assistenza ed alla sanità, che spesso interviene sui problemi del disabile ancor prima che questi si iscriva alla scuola materna. Oltre tutto il Comune è direttamente responsabile del trasporto degli alunni a scuola e di una parte di assistenza personale che viene erogata da personale proprio o convenzionato. Inoltre molta parte degli interventi abilitativi o riabilitativi necessita di essere inquadrata in una strategia che comprende non soltanto le azioni svolte nella scuola, ma anche quelle nella casa e nella società in genere, ove la competenza del Comune è prioritaria.

 

Date le competenze della Provincia sulle disabilità specifiche e sul servizio di inserimento lavorativo occorre prevedere la presenza di un rappresentante di questo Ente; al proposito si ricorda che l’inserimento lavorativo deve essere preparato con largo anticipo di anni e che la scuola deve assumersi tutte le sue responsabilità per il mancato raggiungimento di questo obiettivo.

 

L’esperienza pluriennale dell’équipe multidisciplinare scolastica rappresenta un valore da conservare in quanto anticipatore della multidisciplinarietà richiesta per il futuro. Accanto alle competenze mediche e tecnico sanitarie, generali e specialistiche (non bisogna dimenticare che oltre il 90% delle certificazioni riguarda problemi mentali o plurimi) occorre prevedere l’inserimento di componenti dotati della competenza psicopedagogia speciale e di quella della riabilitazione specifica, che devono conoscere gli ausili oggi disponibili per ridurre l’handicap, al fine di prescriverli e di favorirne l’uso col massimo di appropriatezza.

 

Infine non deve andare disperso il grande potenziale informativo che l’accertamento della disabilità implica. Poiché nel nostro Paese la quasi totalità dei disabili frequenta la scuola (e quelli che non frequentano dovrebbero essere noti e facilmente raggiungibili per completare il quadro) la commissione rappresenta una fonte di dati forniti da esperti, una specie di censimento sulle coorti di nati. Le posizioni individuali devono essere raccolte, al pari delle cartelle cliniche ospedaliere, ed elaborate a livello di distretto, regionale e nazionale. Deve cessare l’assurda situazione attuale, per la quale gli istituti scolastici si limitano a inviare al centro soltanto il numero complessivo di disabili, distinti esclusivamente per tre categorie: non vedenti, non udenti e psicofisici.

Occorre che venga attuato ad opera della commissione il libretto del disabile, così come richiesto dalla legge n.104/1992, una garanzia di continuità che permetterebbe di arricchire di conoscenze il patrimonio scientifico esistente sulla disabilità e sui mezzi di abilitazione.

 

Segue allegato ICF di CARLO HANAU

Pubblicato su :L’integrazione scolastica e sociale, ultimo numero del 2002

ICF Erickson

 

 

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Raffaele Iosa

 

Commento, emendamenti alla Bozza di decreto certificazioni

 

Partendo dagli emendamenti di Salvatore Nocera, che condivido in toto, e ho provato a scrivere ulteriori emendamenti in modo sinottico.

 

ART. 1

Individuazione dei soggetti in situazione di handicap

 

           

 

1. Sono destinatari delle attività di sostegno degli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’individuazione dell’alunno come persona in situazione di handicap avviene sulla base di accertamenti collegiali disposti dall’Azienda Sanitaria Locale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà parentale, presentano apposita richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, dandone notizia alla istituzione scolastica.

 

 

 

 

 

 

3.         I genitori degli alunni possono avanzare richiesta per la individuazione della situazione di handicap anche per il tramite del medico di base o dello specialista nella patologia specifica o allo psicologo, operanti in regime d convenzione con la Azienda Sanitaria Locale. Della richiesta suddetta i genitori o chi esercita la potestà parentale danno notizia alla scuola di appartenenza degli alunni.

 

 

4. Il dirigente scolastico, in caso di inerzia dei genitori, può interessare i servizi sociali per la attivazione degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale competente, dandone contestuale comunicazione alla famiglia o agli esercenti la potestà parentale.

 

 

 

 

 

5.         Ai fini degli accertamenti collegiali di cui al comma 1 e delle conseguenti certificazioni viene costituita una apposita commissione della quale fanno parte:

1)      un medico, anche non specializzato, o un pediatra, in relazione all’età degli alunni;

2)      uno specialista della minorazione;

3)      uno specialista della riabilitazione;

4)      ……..

 

6.         Gli accertamenti collegiali devono essere effettuati in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. (da definire d concerto con il Ministero della Salute)

 

7.         All’accertamento collegiale possono presenziare i genitori o chi esercita la potestà parentale sugli alunni, con l’assistenza del medico di fiducia.

 

8.         La commissione, nei casi in cui accerti l’esistenza di situazioni di handicap particolarmente gravi, evidenzia nella conseguente certificazione, unitamente alla tipologia dell’handicap, tali gravità sulla base di classificazioni scientifiche comprese in un apposito repertorio.

 

 

 

9.         La commissione, contestualmente alla certificazione della situazione di handicap, provvede alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge n.104 del 5 febbraio 1992 e dell’articolo 3 dell’Atto di indirizzo approvato con D.P.R. 24 febbraio 1994. Con la diagnosi funzionale sono individuate, oltre alla situazione di handicap, anche le capacità e le potenzialità educative e formative sviluppabili nell’integrazione.

 

 

Emendamenti Iosa in verde

 

1. Gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva hanno diritto all’integrazione scolastica attraverso l’impegno comune e integrato della scuola, degli enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’art…. della Legge 328/2000, attuando “il progetto di vita” con il pieno coinvolgimento della famiglia. Nelle classi in cui sono inseriti tali alunni  va garantita l’attività di sostegno secondo le esigenze educative di  autorealizzazione, secondo il contesto complessivo dell’organizzazione della scuola e il livello di gravità dell’alunno.

L’individuazione dell’alunno come persona in situazione di handicap avviene sulla base di accertamenti collegiali disposti dall’Azienda Sanitaria Locale

 

2.         Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà parentale, presentano apposita richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, anche per il tramite del medico di base o dello specialista nella patologia specifica o allo psicologo, operanti in regime d convenzione con la Azienda Sanitaria Locale,  dandone notizia alla istituzione scolastica.

 

 

 

 

 

sopprimere

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il dirigente scolastico, in caso di inerzia dei genitori, e in presenza di elementi fisici, relazionali, cognitivi di particolare complessità per la frequenza scolastica,  interessa i servizi sociali per la attivazione degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale competente, dandone contestuale comunicazione alla famiglia o agli esercenti la potestà parentale.

 

 

 

4. da un esperto di psicopedagogia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamenti Nocera:

Nell’art 1 comma 8, dopo le parole “ sulla base di”, sopprimere il resto della frase e sostituire con:

“ degli ICD10 e degli ICF  dell’Organizzazione mondiale della sanità.”, specificando l’eventuale gravità in relazione all’integrazione scolastica

 

 

 

 

 

 

Sopprimere “oltre alla situazione di handicap, anche…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Attivazione delle forme di sostegno

 

1.         L’istituzione scolastica provvede, sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui all’articolo 1, all’individuazione del numero delle ore di sostegno e all’attivazione degli adempimenti finalizzati all’assegnazione dello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Dopo un primo periodo di inserimento scolastico dell’alunno, la commissione di cui all’articolo 1, i docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, procedono, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge n.104/1992 e dell’articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, alla elaborazione del profilo dinamico funzionale dell’alunno.

 

3.         Per quanto concerne la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 della citata legge n.104/1992 e all’articolo 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994.

 

 

4.         Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati e dell’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.

 

 

 

1. L’istituzione scolastica  e l’ente locale titolare di responsabilità ai sensi della Legge 328/2000,  in relazione agli accordi di programma L. 104/94 e ai piani di zona L. 328/2000,  provvedono, sulla base della certificazione, della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui all’articolo 1, all’individuazione contestuale del numero delle ore di sostegno, dell’eventuale presenza di ulteriori assistenti educativi, delle necessità di assistenza di base,  e all’attivazione degli adempimenti finalizzati alle diverse assegnazioni di personale.

 

 

 

 

Aggiungere “e degli altri operatori assistenziali, educativi e sociali coinvolti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, all’integrazione e alla concertazione degli interventi ai sensi della L. 328/2000,  ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati e dell’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.

 

 

Emendamenti Nocera all’art. 2

 

Tutto l’articolo 2 va soggetto a profonda  modifica. Infatti esso si fonda sugli art 3,4,5 del dpr del 24/2/94,che sono ormai in contrasto con  il DL n. 255/01, convertito dalla L.n. 333/01, per quanto riguarda la tempistica della formulazione del Profilo dinamico funzionale del Piano educativo individualizzato.

 

Infatti, mentre il dpr prevede tali atti, dopo almeno un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni,il DL e la Legge  di conversione citati prevedono che i progetti personalizzati per la richiesta delle deroghe e la formazione delle classi debbano pervenire al Direttore scolastico regionale entro e non oltre il 31 Luglio dell’anno precedente.Pertanto è tutta la tempistica che va anticipata.

 

Inoltre il comma 1 dello stesso art 2 prevede che l’istituzione scolastica determina da sola le ore di sostegno. Sarebbe molto più coerente col sistema dell’art 12 comma 5 L.n. 104/92 che fosse il Gruppo di lavoro ,composto dagli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, unitamente alla famiglia, a concordare , in sede di formulazione del PEI,non solo le ore di sostegno, ma anche le eventuali ore di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione, fornita dagli Enti locali, di cui all’art 13 comma 3 ç. N. 104/92.Infatti in quella sede potrebbe anche evidenziarsi l’opportunità di un minor numero di ore di sostegno e di un  certo numero di ore di assistenza educativa.

 

In particolare, mentre i primi tre commi vanno riscritti, all’inizio del comma 4 , vanno premesse le parole “Gli Enti locali,”. Infatti la logica dei rapporti bilaterali fra amministrazione scolastica ed ASL è anteriore alla logica interistituzionale plurilaterale , che vede l’Ente locale Comune intervenire con ruoli propositivi degli accordi di programma di cui all’art 13 comma 1 lett,. “a” L.n. 104/92, resi più evidenti dall’art 14 della L.n. 328/00 e rafforzati dall’art 118 Cost, come modificato dalla L. Cost. n. 3/01.

Salvatore Nocera

 

Art. 3

Situazioni di handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga

 

1.         L’autorizzazione dell’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289 è disposta, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base della certificazione di cui all’articolo 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         La situazione di particolare gravità degli alunni affetti dalla sindrome di Down, di cui all’articolo 24, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289,è dichiarata a norma dello stesso comma 3, dalle competenti commissioni mediche o dai rispettivi medici di base, dietro presentazione della richiesta corredata del cariotipo, con esenzione da successive verifiche e controlli.

 

3.         Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale autorizza l’istituzione di posti di sostegno in deroga, assicurando comunque ogni garanzia per gli alunni in situazioni di handicap di cui all’articolo 3 della legge n.104/1992.

 

4.         I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con l’obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale fabbisogno le risorse di personale e di utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria.

 

 

 

 

1.         L’autorizzazione dell’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289 è disposta, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base della certificazione di cui all’articolo 1, nonché delle diagnosi funzionali, dei PDF e dei PEI, tenendo conto dei contesti di complessità di ogni istituzione scolastica, anche ai sensi del DM 141/99, nonché della pianficazione di tutte le risorse locali previste dagli impegni definiti dal comma 1 dell’art. 2.

A tale scopo, la Direzione scolastica regionale si adotta di un Gruppo di Lavoro Interistituzionale regionale con funzioni di proposta e parere, con il coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali e dei servizi sociosanitari.

 

 

 

Sopprimere, perché inutile e semplicemente clientelare. E le altre malattie genetiche?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con l’obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale fabbisogno  tutte le risorse di personale utilizzabili e di utilizzare le medesime risorse  in modo efficace nelle classi in cui sono inseriti gli alunni disabili per i quali siano necessarie attività di sostegno.

 

Io aggiungerei un comma “nuovo”

5. E’ diritto della famiglia conoscere le scelte adottate in relazione alla quantificazione e qualificazione delle risorse di personale, nonché di partecipare con proprie osservazioni e proposte a tutte le decisioni didattiche, sociali, terapeutiche adottate ai sensi della Legge 328/2000.

La Direzione scolastica regionale favorisce la nascita di servizi di supporto e consulenza alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, di concerto con la Regione e gli enti locali.

 

Emendamenti Nocera

Il 4° comma dell’art 3 è poco chiaro, perché cosa significa l’espressione    “ definire le risorse di personale”….  “ in modo corrispondente al reale fabbisogno? Di quale personale? Tutto il personale docente o solo quello per il sostegno?Il Dirigente potrebbe avere docenti per il sostegno o curriculari eccedenti il reale fabbisogno

 

E che significa l’espressione “” utilizzare  le medesime risorse secondo la destinazione propria” ??  Quale sarebbe l’utilizzo “improprio” del personale per il sostegno o curriculare?

Sarebbe opportuna una riscrittura del comma in modo più esplicito e tale da non essere facile causa di contenzioso interpretativo e giudiziale.


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