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Proposte di modifica all’art. 35 comma 7 della legge 289/2002 Carlo Hanau
Il programma di Governo per l’handicap stilato nel 2000 con l’apporto e il consenso di tutte le associazioni, formalizzato nella conferenza di Roma, prevede la costituzione di un’unica commissione per l’accertamento della disabilità e dell’handicap, multidisciplinare, che dovrebbe unificare tutte le ridondanti e costose forme di accertamento oggi presenti: ai fini della disabilità, dell’invalidità, della certificazione scolastica, del riconoscimento della mobilità, dell’esenzione dal ticket. Una sola commissione multidisciplinare dovrebbe seguire il disabile fin dal momento della comparsa dei segni della disabilità. La composizione della commissione dovrebbe essere variabile, adeguandosi alle varie fasi della vita, comprendendo in successione: specialisti del materno-infantile, dell’apprendimento, dell’inserimento lavorativo e sociale, della terza e quarta età. La commissione avrebbe il compito di accertare la disabilità, il bisogno di servizi, ausili e interventi economici, di stendere il piano di assistenza personalizzato e di accertarne periodicamente la reale esecuzione e i risultati nel favorire l’integrazione massima del disabile. La legge 328/2000, in coerenza con la teoria di “una sola porta di accesso” ai servizi e alle altre provvidenze tendenti al superamento dell’handicap, stabilisce una prospettiva nella quale le indennità, compreso quelle di accompagnamento (all’epoca ancora di competenza governativa), sarebbero state decise ed erogate all’interno di un programma personalizzato di assistenza, un piano di assistenza individualizzato preparato da commissioni multidisciplinari sotto la responsabilità degli Enti Locali, che detengono la competenza in tema di assistenza. Successivamente a tali atti è intervenuta la modifica costituzionale in senso federalista e un’accentuazione dell’importanza degli Enti Locali, in particolare del Comune, anche nell’ambito dei servizi sanitari, con la creazione dei distretti delle AUSL, che tendenzialmente dovrebbero essere coincidenti con quelli scolastici.
Novità sostanziali sono state introdotte nelle modalità di certificazione anche dal punto di vista più tecnico: nel 2002 è stata varata dall’OMS la classificazione internazionale ICF, ora in fase di sperimentazione avanzata nel nostro Paese, ed è stata ufficialmente tradotta la classificazione internazionale delle malattie ICD 10. A queste classificazioni occorre fare riferimento nel comma 8 dell’art.1 della bozza di DPCM datata 27.2.2003. Inoltre sarebbe opportuno dare indicazioni sulla rilevazione dei bisogni, che non coincide con l’accertamento della disabilità né con la diagnosi funzionale: la fissazione dei livelli essenziali è un atto politico, che è presupposto alla rilevazione dei bisogni ed alla compilazione di un piano di intervento personalizzato; la commissione deve rilevare i bisogni e conseguentemente predisporre il piano di intervento rispettando i principi di equità di distribuzione delle risorse e quelli dell’economicità: l’esperienza di altri, come quella del CTMSP del Québec, che si è diffusa in molti altri paesi, può essere un’utile guida (cfr allegato).
In questo quadro appare necessario che le modifiche dell’accertamento delle disabilità degli allievi richieste dal comma 7 dell’art.35 della legge n.289 del 2002 vengano operate in conformità agli atti ricordati.
La commissione di cui all’art.35, per i casi in cui la disabilità è emersa in precedenza all’ingresso nella scuola, deve essere la naturale evoluzione di quella già esistente, di cui il Comune è il maggior attore. La commissione deve comunque comprendere fra i suoi componenti il rappresentante del Comune, Ente preposto costituzionalmente all’assistenza ed alla sanità, che spesso interviene sui problemi del disabile ancor prima che questi si iscriva alla scuola materna. Oltre tutto il Comune è direttamente responsabile del trasporto degli alunni a scuola e di una parte di assistenza personale che viene erogata da personale proprio o convenzionato. Inoltre molta parte degli interventi abilitativi o riabilitativi necessita di essere inquadrata in una strategia che comprende non soltanto le azioni svolte nella scuola, ma anche quelle nella casa e nella società in genere, ove la competenza del Comune è prioritaria.
Date le competenze della Provincia sulle disabilità specifiche e sul servizio di inserimento lavorativo occorre prevedere la presenza di un rappresentante di questo Ente; al proposito si ricorda che l’inserimento lavorativo deve essere preparato con largo anticipo di anni e che la scuola deve assumersi tutte le sue responsabilità per il mancato raggiungimento di questo obiettivo.
L’esperienza pluriennale dell’équipe multidisciplinare scolastica rappresenta un valore da conservare in quanto anticipatore della multidisciplinarietà richiesta per il futuro. Accanto alle competenze mediche e tecnico sanitarie, generali e specialistiche (non bisogna dimenticare che oltre il 90% delle certificazioni riguarda problemi mentali o plurimi) occorre prevedere l’inserimento di componenti dotati della competenza psicopedagogia speciale e di quella della riabilitazione specifica, che devono conoscere gli ausili oggi disponibili per ridurre l’handicap, al fine di prescriverli e di favorirne l’uso col massimo di appropriatezza.
Infine non deve andare disperso il grande potenziale informativo che l’accertamento della disabilità implica. Poiché nel nostro Paese la quasi totalità dei disabili frequenta la scuola (e quelli che non frequentano dovrebbero essere noti e facilmente raggiungibili per completare il quadro) la commissione rappresenta una fonte di dati forniti da esperti, una specie di censimento sulle coorti di nati. Le posizioni individuali devono essere raccolte, al pari delle cartelle cliniche ospedaliere, ed elaborate a livello di distretto, regionale e nazionale. Deve cessare l’assurda situazione attuale, per la quale gli istituti scolastici si limitano a inviare al centro soltanto il numero complessivo di disabili, distinti esclusivamente per tre categorie: non vedenti, non udenti e psicofisici. Occorre che venga attuato ad opera della commissione il libretto del disabile, così come richiesto dalla legge n.104/1992, una garanzia di continuità che permetterebbe di arricchire di conoscenze il patrimonio scientifico esistente sulla disabilità e sui mezzi di abilitazione.
Segue allegato ICF di CARLO HANAU Pubblicato su :L’integrazione scolastica e sociale, ultimo numero del 2002 ICF Erickson
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Raffaele Iosa
Commento, emendamenti alla Bozza di decreto certificazioni
Partendo dagli emendamenti di Salvatore Nocera, che condivido in toto, e ho provato a scrivere ulteriori emendamenti in modo sinottico.
ART. 1Individuazione dei soggetti in situazione di handicap
Art. 2Attivazione delle forme di sostegno
Emendamenti Nocera all’art. 2
Tutto l’articolo 2 va soggetto a profonda modifica. Infatti esso si fonda sugli art 3,4,5 del dpr del 24/2/94,che sono ormai in contrasto con il DL n. 255/01, convertito dalla L.n. 333/01, per quanto riguarda la tempistica della formulazione del Profilo dinamico funzionale del Piano educativo individualizzato.
Infatti, mentre il dpr prevede tali atti, dopo almeno un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni,il DL e la Legge di conversione citati prevedono che i progetti personalizzati per la richiesta delle deroghe e la formazione delle classi debbano pervenire al Direttore scolastico regionale entro e non oltre il 31 Luglio dell’anno precedente.Pertanto è tutta la tempistica che va anticipata.
Inoltre il comma 1 dello stesso art 2 prevede che l’istituzione scolastica determina da sola le ore di sostegno. Sarebbe molto più coerente col sistema dell’art 12 comma 5 L.n. 104/92 che fosse il Gruppo di lavoro ,composto dagli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, unitamente alla famiglia, a concordare , in sede di formulazione del PEI,non solo le ore di sostegno, ma anche le eventuali ore di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione, fornita dagli Enti locali, di cui all’art 13 comma 3 ç. N. 104/92.Infatti in quella sede potrebbe anche evidenziarsi l’opportunità di un minor numero di ore di sostegno e di un certo numero di ore di assistenza educativa.
In particolare, mentre i primi tre commi vanno riscritti, all’inizio del comma 4 , vanno premesse le parole “Gli Enti locali,”. Infatti la logica dei rapporti bilaterali fra amministrazione scolastica ed ASL è anteriore alla logica interistituzionale plurilaterale , che vede l’Ente locale Comune intervenire con ruoli propositivi degli accordi di programma di cui all’art 13 comma 1 lett,. “a” L.n. 104/92, resi più evidenti dall’art 14 della L.n. 328/00 e rafforzati dall’art 118 Cost, come modificato dalla L. Cost. n. 3/01. Salvatore Nocera
Art. 3Situazioni di handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga
Emendamenti Nocera Il 4° comma dell’art 3 è poco chiaro, perché cosa significa l’espressione “ definire le risorse di personale”…. “ in modo corrispondente al reale fabbisogno? Di quale personale? Tutto il personale docente o solo quello per il sostegno?Il Dirigente potrebbe avere docenti per il sostegno o curriculari eccedenti il reale fabbisogno
E che significa l’espressione “” utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria” ?? Quale sarebbe l’utilizzo “improprio” del personale per il sostegno o curriculare? Sarebbe opportuna una riscrittura del comma in modo più esplicito e tale da non essere facile causa di contenzioso interpretativo e giudiziale. |
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