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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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APPROFONDIMENTO - DIRITTO AMMINISTRATIVO

- SENATO: APPROVATO DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 241 SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA

E' stato approvato dal Senato 10 aprile scorso, ed è ora all'esame della Camera dei Deputati, il Disegno di Legge che reca Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa. In particolare, il provvedimento:

- introduce due regole generali:
Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato.
Il recesso unilaterale dai contratti da parte della pubblica amministrazione è ammesso nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto, e sempreché lo richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico, fermo restando il principio dell’indennizzo.
(Art.1);

- introduce il Capo IV-bis, sull'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, al cui interno è inserita la disposizione sulla revoca del provvedimento amministrativo e sull'indennità a favore di coloro che hanno subito da ciò pregiudizio:
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Art.10);

- modifica la disciplina sul diritto di accesso (Artt.11 e12);

- modifica la procedura di diniego all'accesso ai documenti amministrativi e la disposizione sull'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi:
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. (Art.13);

- modifica la disposizione sull'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, variandone la composizione e aumentandone i poteri. (Art.14).

[Senato della Repubblica, Disegno di Legge 1281: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa].


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