APPROFONDIMENTO - DIRITTO AMMINISTRATIVO
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SENATO: APPROVATO DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA
LEGGE 241 SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA
E' stato approvato dal Senato 10 aprile scorso, ed è ora all'esame
della Camera dei Deputati, il Disegno di Legge che reca Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa. In particolare, il provvedimento:
- introduce due regole generali:
Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni
pubbliche agiscono secondo il diritto privato.
Il recesso unilaterale dai contratti da parte della pubblica
amministrazione è ammesso nei soli casi previsti dalla legge o dal
contratto, e sempreché lo richiedano rilevanti ragioni di interesse
pubblico, fermo restando il principio dell’indennizzo. (Art.1);
- introduce il Capo IV-bis, sull'efficacia ed
invalidità del provvedimento amministrativo, al cui interno è inserita
la disposizione sulla revoca del provvedimento amministrativo e
sull'indennità a favore di coloro che hanno subito da ciò pregiudizio:
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di
provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Art.10);
- modifica la disciplina sul diritto di accesso
(Artt.11 e12);
- modifica la procedura di diniego all'accesso
ai documenti amministrativi e la disposizione sull'istituzione presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi:
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali
e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale,
ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è
attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale
immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è
inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27.
Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo
comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso
si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di
cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del
richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la
Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende
reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di
dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi
l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La
richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante
sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la
propria decisione. (Art.13);
- modifica la disposizione sull'istituzione
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi, variandone la composizione e
aumentandone i poteri. (Art.14).
[Senato
della Repubblica, Disegno di Legge 1281: Modifiche ed integrazioni
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull’azione amministrativa].