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BANDO DI CONCORSO MUNOZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004
Il MAC, al fine di facilitare in Italia la frequenza di alunni minorati della vista all'asilo nido ed alla scuola dell’infanzia (basilare per l’acquisizione dei prerequisiti), alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado - escluse le scuole speciali - ed all’università, bandisce borse di studio come di seguito specificato: sezione a: per l'asilo nido n. 1 borsa di studio da €. 100; sezione b: per la scuola dell'infanzia n. 1 borsa di studio da €. 100; sezione c: per la scuola primaria (elementare) n. 1 borsa di studio da €. 250; sezione d: per la scuola secondaria di primo grado (media inferiore) n. 1 borsa di studio da €. 250; sezione e: per la scuola secondaria di secondo grado (media superiore) n. 1 borsa di studio da €. 250; sezione f: per l'università n. 1 borsa di studio da €. 400. I vincitori di precedenti edizioni non potranno più concorrere, nel tempo, all'attribuzione di codesto assegno.
Art. 2 - RAGIONE DEGLI ASSEGNI
Gli assegni di studio sono messi a
concorso anche in esecuzione del legato "Antonio Munoz" alla cui memoria
sono dedicati, avendo voluto il donatore destinare il legato stesso
all'istruzione dei non vedenti. Sono ammessi al concorso cittadini, italiani e non (ciechi assoluti o con residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a 3 decimi con eventuale correzione, o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento); - per le sezioni a e b, i bambini che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2003/2004 l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, pubblica o privata; - per le sezioni c, d ed e, gli studenti non ripetenti che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2003/2004 la scuola primaria, la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che alla conclusione dello stesso anno scolastico abbiano conseguito la promozione; - per la sezione f, gli studenti che siano stati iscritti al primo anno dell'Università nell'anno accademico 2002/2003, che abbiano superato almeno quattro esami al 30/4/2004, e che abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria nell'anno scolastico 2001/2002.
Art. 4 – CERTIFICAZIONI I concorrenti devono far pervenire al Movimento Apostolico Ciechi, Via di Porta Angelica, 63 - 00193 - Roma, entro e non oltre il 10 settembre 2004, i seguenti documenti: - domanda in carta semplice, a firma di uno dei genitori o dello studente se è maggiorenne, indicando le generalità del concorrente (cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico) e dichiarando di accettare il presente regolamento; - certificato medico rilasciato da un oculista di strutture sanitarie pubbliche, in data non anteriore a sei mesi e che dovrà riportare: la diagnosi e per ciascun occhio il residuo visivo con correzione, secondo i requisiti indicati all’art. 3; - certificato di nascita e certificato di residenza in comune del territorio italiano, in carta semplice; - per i bambini che abbiano frequentato l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, certificato scolastico di frequenza; - per gli studenti che abbiano frequentato la scuola primaria, la scuola secondaria di primo o di secondo grado, certificato di promozione attestante anche la votazione conseguita in tutte le materie e certificato scolastico di frequenza che dovrà chiaramente riportare che l'alunno non è ripetente ed ha frequentato per la prima volta la classe; - per gli iscritti all'Università, copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 ed il certificato di iscrizione attestante gli esami sostenuti, la data e la votazione riportata.
Art. 5 – GRADUATORIA La graduatoria sarà compilata a cura della Commissione di cui al successivo articolo 6,osservando i seguenti criteri: - la Commissione giudicatrice, su proposta del medico oculista che ne fa parte e sulla base delle certificazioni mediche prodotte dai concorrenti, attribuisce un punteggio compreso fra 1 e 3, che sarà crescente in relazione alla gravità dell'handicap visivo riscontrato; - per le sezioni c) d) e) f), la Commissione giudicatrice potrà ancora attribuire fino ad un massimo di 3 punti sulla base del rendimento scolastico/universitario risultante dai certificati prodotti dai concorrenti. I concorrenti che produrranno certificati non comprendenti tutti i dati indicati al precedente articolo 4 saranno esclusi dalla graduatoria. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più giovane di età.
Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente nazionale del Movimento Apostolico Ciechi, che la presiede, o un suo delegato, da un Consigliere nazionale del Movimento designato dal Consiglio Nazionale e da un medico oculista indicato dall'Unione Italiana Ciechi; un impiegato del M.A.C. funge da segretario senza diritto di voto. La commissione delibera con la maggioranza dei suoi componenti. I membri della commissione svolgono la loro opera gratuitamente.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Movimento Apostolico Ciechi, in riferimento alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai partecipanti esclusivamente per l'espletamento delle procedure relative al bando di concorso.
Art. 8 - ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI La commissione, esaminate le domande e formata la graduatoria, attribuisce gli assegni, dopo aver redatto verbale della seduta. Ne viene data comunicazione scritta al vincitore ed alla scuola frequentata per le sezioni a) b) c) d) e); per la sezione f al solo interessato. Ove non fosse
possibile attribuire assegni nell'ambito di uno dei sei ordini
scolastici, gli stessi saranno messi a concorso fra i concorrenti degli
altri ordini di studio, in base ad un'unica graduatoria nazionale. Contro le decisioni della commissione è ammesso reclamo in carta semplice entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato, che deve essere reso noto a tutti i concorrenti dal Centro Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi.
Art. 9 -
CONSEGNA DELL'ASSEGNO
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