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Priorità nella nomina di insegnanti specializzati per il sostegno rispetto ai non specializzati (D.M. n° 131/07) Personale scolastico - Insegnanti di sostegno 1. 2. Taluni dirigenti di scuole secondarie di primo grado esauriti gli elenchi di docenti specializzati della propria scuola, non utilizzano elenchi di scuole viciniori secondarie di primo o secondo grado, ma nominano docenti non specializzati delle proprie graduatorie, con la motivazione di cui sopra. Lo stesso accade in caso di esaurimento di elenchi di docenti specializzati di scuole secondarie di secondo grado.In proposito si osserva che l’art. 14 comma 6 della Legge n° 104/92 è chiarissimo nel consentire la nomina di docenti per il sostegno didattico non specializzati "unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati", senza distinzione di fasce o di scuole.Inoltre la normativa sulla specializzazione per le attività di sostegno da sempre ha previsto una specializzazione unica per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Pertanto a nostro sommesso avviso, l’art. 7 comma 9 del D.M. n° 131/07 va interpretato in modo estensivo, nel senso che la priorità di nomina dei docenti specializzati preceda quella dei non specializzati anche se i primi appartengono ad elenchi di fasce successive o di altri istituti di scuola secondaria viciniori.18-11-2008 Avvocato Salvatore Nocera Responsabile Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
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