Scuola: più chiarezza sulle nuove
certificazioni
Tempi stretti per fare chiarezza sui nuovi criteri di certificazione
degli alunni disabili a scuola: secondo la nuova normativa sarà svolta
non da un solo specialista, ma da organismi collegiali. L'intervento
tecnico di Salvatore Nocera, vice-presidente Fish, analizza i punti più
controversi della normativa: una guida per facilitare la comprensione di
famiglie, operatori e dirigenti scolastici in vista delle nuove
iscrizioni di gennaio
di Salvatore
Nocera
ROMA - Tempi
stretti per fare chiarezza sui nuovi criteri di certificazione degli
alunni disabili a scuola. La Finanziaria 2007 interviene direttamente
anche sulla composizione delle commissioni che devono fare gli
accertamenti, e dunque serve intervenire al più presto per facilitare la
comprensione di famiglie, operatori e dirigenti scolastici che già a
gennaio dovranno affrontare le nuove iscrizioni. La novità del DPCM n.
185/06 è che, rispetto alla normativa precedente che prevedeva la
certificazione effettuata da un solo specialista, parla di "organismi
collegiali". Questo necessita di alcuni chiarimenti: l'intervento
tecnico di Salvatore Nocera, vice-presidente Fish, che pubblichiamo di
seguito, è un'attenta disamina di tutti i punti più controversi della
nuova normativa.
Gli
organismi collegiali
A commento dell'art
1 comma 1 del DPCM n.185/06, occorre precisare che l'art 35 comma 7
della legge n. 289/02, di cui è norma applicativa, implicitamente abroga
il decreto legge n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/93 , nella
parte in cui tale norma dava un'interpretazione autentica all'art 12
comma 5 legge n. 104/92 circa l'individuazione dell'alunno in situazione
di handicap, effettuata da un solo specialista. Inoltre occorre
precisare che questo articolo abroga pure l'art. 2 del DPR del
24/2/1994, laddove prevedeva che l'individuazione poteva essere
effettuata da uno specialista in servizio presso le aziende sanitarie "
in regime di convenzione con le medesime". I centri privati
convenzionati ex art 26 legge n. 833/78 non potranno più effettuare tale
individuazione, né la potranno effettuare i centri privati "
accreditati" presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto
legislativo n. 229/99. Ciò comporterà necessariamente un obbligo delle
aziende sanitarie di aumentare gli "organismi collegiali" che dovranno
provvedere a certificare entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione
della domanda di certificazione.
Evitiamo la confusione
Con riferimento
all'art. 2 comma 1 del DPCM a meno di 3 settimane dalla data di inizio
delle iscrizioni degli alunni, in quasi nessuna delle regioni si conosce
quale sarà "l'organismo collegiale" che dovrà provvedere alle
certificazioni. Sembra quindi opportuno che ciascuna regione (ormai
competente in via esclusiva per gli aspetti organizzativi della sanità
in forza alle modifiche introdotte all'art. 117 della Costituzione) dia
comunicazione ufficiale alle famiglie ed ai dirigenti scolastici circa
l'individuazione di tale organismo collegiale, pena il rischio di una
colossale confusione e di un conseguente marasma amministrativo. Ma qui
cominciano i guai: infatti già la regione autonoma Trentino-Alto Adige
con delibera (VIII/3449 del 7/11/06) ha stabilito che per i propri
cittadini la certificazione continuerà ad essere effettuata da un solo
specialista. Ciò disattende il parere reso dal Consiglio di Stato il
29/8/05 proprio sul contenuto dello schema di decreto, poi emanato col
DPCM n. 185/06, secondo il quale le procedure di certificazione,
riguardando la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti, sono "
livelli essenziali di prestazioni amministrative" e come tali debbono
avere modalità eguali su tutto il territorio nazionale, come
espressamente indicato nell'art. 117 della Costituzione e ripetutamente
riaffermato dalla Corte Costituzionale. Potrà questa diversificazione
innescare contenzioso avanti la Corte Costituzionale?
C'è ancora altro: per quel che è dato sapere informalmente alcune
Regioni hanno affidato la certificazione alle commissioni
dell'invalidità civile, altre alle unità multidisciplinari che
effettuano le diagnosi funzionali, altre alle commissioni che accertano
l'handicap. Occorre quindi che il governo o meglio la conferenza
unificata Stato-Regioni -Città intervenga immediatamente e concordi una
linea uniforme. Con riguardo all'art 2 comma 2 che indica come criteri
valutativi quelli dell'Oms in materia di valutazione delle disabilità,
sarebbe opportuno esplicitare che ormai l'unico atto internazionale in
materia è costituito dagli ICD10 dell'OMS che l'Italia ha pienamente
recepito da anni, ma che non si preoccupa di fare applicare, consentendo
una ascientifica proliferazione di valutazioni diverse sulla stessa
tipologia di minorazione da parte di diverse aziende sanitarie e,
talora, anche fra diversi distretti sanitari della stessa Asl. Occorre
inoltre aumentare il numero degli organismi collegiali per garantire
l'immediato rilascio, entro trenta giorni, delle certificazioni. In
mancanza di ciò, se un dirigente scolastico rifiutasse l'applicazione
della normativa sui diritti degli alunni con disabilità, per difetto di
certificazione si avrà un contenzioso civile, amministrativo ed anche
penale nei confronti delle aziende sanitarie e delle stesse istituzioni
scolastiche. In merito all'art. 2 comma 3 del DPCM secondo il quale le
diagnosi funzionali delle Ausl, successive alle certificazioni, debbono
essere effettuate secondo criteri internazionali, è opportuno far
presente che ormai debbono essere applicati i criteri degli Icf dell'Oms,
che sono pure stati recepiti dall'Italia.
Il sostegno didattico
In merito all'art.
3 comma 1, occorre precisare che la tempistica per la formulazione del
"profilo dinamico funzionale" (Pdf) e del "piano educativo
individualizzato" (Pei), prevista dal precedente regolamento emanato con
DPR del 24/2/94, è stata radicalmente cambiata dal DPCM n .185/06, a
causa dell'esplicito richiamo effettuato alla legge n. 333/01 che
anticipa a fine luglio dell'anno antecedente la frequenza degli alunni
le risposte alle richieste di risorse umane e materiali, fra le quali ad
esempio le ore di sostegno didattico, il numero di collaboratori e
collaboratrici scolastiche formati per l'assistenza igienica agli alunni
con grave disabilità da richiedere all'Ufficio scolastico regionale e
quelle di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, quelle per
l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, per
gli arredi ed ausili specifici, nonché per il trasporto gratuito, da
richiedere rispettivamente ai Comuni per le scuole materne, elementari e
medie ed alle Province per le scuole superiori, secondo quanto stabilito
dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98.
Si tenga presente
che il DPR del '94 stabiliva che il Pdf dovesse redigersi dopo due mesi
di osservazione dall'inizio dell'anno scolastico e conseguentemente il
Pei ed il successivo piano degli studi personalizzato (di cui all'art 41
del decreto ministeriale n. 331/98) dovesse stilarsi in seguito e quindi
a ridosso di Natale, lasciando l'alunno privo di un progetto didattico
per oltre un trimestre. Fortunatamente il DPCM del 2006 ha eliminato
questa stortura; occorre però dare indicazioni alle istituzioni
scolastiche su chi e quando dovrà effettuare questi atti indispensabili
per una corretta integrazione scolastica. Secondo alcune buone prassi
per gli alunni che già hanno un consiglio di classe (ad esempio dalla
seconda alla quinta elementare; dalla seconda alla terza media; dalla
seconda alla quinta superiore) provvede lo stesso consiglio di classe.
Per gli alunni che
si iscrivono in prima elementare, provenendo dalla scuola materna o in
prima media o in prima superiore, dovrebbe provvedere un gruppo di
docenti dei due ordini di scuola secondo quanto stabilito dal decreto
ministeriale n. 339/92 sulla continuità educativa. Per quanti infine si
iscrivono per la prima volta, senza avere alle spalle un trascorso
scolastico, come gli iscritti alla prima scuola materna o alla prima
elementare, dovrebbe provvedere il nucleo di docenti presenti nel
"gruppo di lavoro di istituto" di cui all'art 15 comma 2 legge n.
104/92, integrato da qualche docente "funzione -strumentale per
l'integrazione scolastica". Ovviamente in questi ultimi due casi
dovrebbe essere convocata la famiglia che, in forza dell'art. 12 comma 5
legge n. 104/92, ha il diritto di partecipare alla stesura del Pdf e del
Pei e dovrebbe pure essere conosciuto in uno o più brevi incontri
l'alunno. Ciò permetterà così di effettuare entro giugno le richieste
alle diverse autorità amministrative, in modo che a settembre le risorse
possano essere presenti a scuola. Specie in queste ultime due ipotesi,
il Pdf ed il Pei, col conseguente Piano degli studi personalizzato, sono
abbozzati da soggetti che non saranno i docenti dell'alunno pertanto
all'inizio dell'anno scolastico i docenti della classe assegnata
all'alunno dovrebbero rivedere, alla luce della "diagnosi funzionale",
la bozza di Pdf e di Pei, aggiornandoli, per poter impostare un loro
piano degli studi personalizzato definitivo, in forza di quanto
stabilito dal contratto di lavoro e dalla nota ministeriale prot n.
4798/05 che impone ai docenti di ogni classe di "programmare
l'integrazione dell'alunno".
In merito all'art 3 comma 3 del DPCM, occorre precisare che le
certificazioni previste, sono le stesse indicate nell'art. 1 comma 265
lett. "b" del disegno di legge Finanziaria per il 2007 (nel testo
attualmente approvato alla Camera), che pure parla di "certificazioni" e
di intese e stretta collaborazione fra Regione, Ufficio scolastico
regionale, Asl e Istituzioni scolastiche. Purtroppo tale ultima norma
non cita espressamente gli enti locali, ma la previsione esplicita che
ne fa il DPCM colma il vuoto normativo della Finanziaria, anche perché
gli enti locali forniscono numerose risorse e servizi all'integrazione
scolastica e quindi non possono mancare nella concertazione degli
interventi.
E' la fine delle
"deroghe"?
In merito all'art.
4 del DPCM, secondo il quale le ore di sostegno in deroga vanno date
esclusivamente agli alunni certificati " in situazione di particolare
gravità" è necessario fare presente che, con l'approvazione dell'art. 1
comma 265 lett. "b" della nuova Finanziaria che abroga il vecchio
criterio di un posto di sostegno in organico di diritto ogni 138 alunni,
questa norma, che si basava proprio sulla disposizione abrogata, va
reinterpretata nel senso che le ore di sostegno e le altre risorse vanno
assegnate in sede di negoziazione del Pei fra operatori scolastici,
socio-sanitari e la famiglia; e quindi le "deroghe" non vanno assegnate
solo agli alunni certificati come "gravi". D'altra parte sempre il
parere del Consiglio di Stato del 29/8/05 aveva avanzato forti dubbi di
costituzionalità circa questa previsione normativa restrittiva. Anzi, a
ben vedere, sembrerebbe che ormai non vi saranno più le "deroghe" (che
attualmente sono pari di numero ai posti in organico di diritto). Il
nuovo testo della Finanziaria parla di infatti di "organici di sostegno
corrispondenti alle effettive esigenze…". Le effettive esigenze vengono
rilevate sulla base della certificazione, della conseguente "diagnosi
funzionale" e del "profilo dinamico funzionale", mentre le risorse per
farvi fronte vengono individuate nel piano educativo individualizzato e
nel progetto degli studi personalizzato. Pertanto il progetto didattico,
di cui all'art. 41 del decreto ministeriale n. 331/98 che deve
continuare ad essere inviato all'Ufficio scolastico regionale entro
giugno, non dovrebbe contenere più la richiesta di deroghe ma le ore di
sostegno necessarie per ogni singolo caso, che non potranno più essere
negate dal direttore scolastico regionale (con crescente contenzioso
giudiziario, sempre negativo per l'amministrazione), proprio perché le
singole richieste sono "corrispondenti alle effettive esigenze" di
ciascun alunno. Le "deroghe" sembrerebbero limitate ai soli casi di
accertamento di disabilità successivo alla data delle iscrizioni o di
trasferimento di un alunno da altra scuola.
Le "certificazioni
collegiali" solo per le nuove iscrizioni
Con riguardo
all'art. 5 del DPCM è necessario ribadire che le nuove certificazioni
collegiali riguardano esclusivamente le nuove iscrizioni. Pertanto le
precedenti certificazioni, ivi comprese quelle relative al passaggio da
un grado all'altro di scuola, non vanno ripetute. Ciò perché,
trattandosi di certificazioni concernenti le minorazioni "stabilizzate o
progressive", sono valide per sempre così come pure le diagnosi
funzionali. Quindi il divieto di ripetizione di certificazioni non
dipende dalla necessità di evitare un sovraccarico di lavoro delle
aziende sanitarie, circostanza pure non trascurabile, ma è conseguenza
del valore legale permanente di tali certificazioni.
Per la semplificazione
amministrativa
In conclusione
ritengo sia indispensabile che i ministeri della Pubblica istruzione e
della Sanità, nonché le Regioni, forniscano a chi dovrà applicare il
DPCM chiarimenti di questo tenore, per rasserenare famiglie e gli
operatori amministrativi, onde evitare il ripetersi inutile, oltre che
illegittimo, di adempimenti amministrativi che andrebbero contro il
principio della "semplificazione amministrativa", ribadito, da ultimo,
proprio a favore delle persone con disabilità, dall'art. 6 comma 4 della
L.n. 80/06, voluto dalle associazioni, specie quelle aderenti alla Fish
ed alla Fand, alla fine della precedente legislatura, per rendere meno
gravosa, nel rispetto della normativa, la vita già assai tormentata
delle persone con disabilità.
(13 dicembre 2006)
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