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di Salvatore Nocera Un esame dettagliato degli undici commi dell’art 42 del decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri insieme alla Finanziaria, relativo agli accertamenti a campione per le invalidità permanenti. Nella finanziaria dello scorso anno, fu il Ministro Moratti che, per ridurre la spesa per gli insegnanti per il sostegno, nell’art 35 comma 7 volle introdurre una norma restrittiva contro i cosiddetti “troppo facili accertamenti “ di handicap ai fini scolastici. Quest’anno, per non essere da meno, è il Ministro Maroni che, nell’art 42 del decreto-legge approvato a fine Settembre assieme al Disegno di legge finanziaria, introduce una batteria di strumenti tecnico giuridici per ridurre la spesa causata dalle pensioni ed altri benefici conseguiti o conseguibili dai falsi invalidi.
Lo scorso anno, sotto accusa erano i singoli medici-specialisti delle ASL, che si volle sostituire con commissioni interprofessionali; quest’anno, pare siano sotto accusa gli avvocati dello Stato, i funzionari del Ministero del Lavoro, i membri delle commissioni di verifica dell’invalidità. Il Ministero, per correre ai ripari contro le troppe (a suo giudizio) pensioni ed altri benefici ottenuti dalle persone con disabilità propone grosse novità, per nulla positive in campo procedurale ed amministrativo.
Esaminiamo in dettaglio gli undici commi dell’art 42, solo al fine di renderne i contenuti tecnici più comprensibili ai lettori non addetti ai lavori, e che riguardano restrizioni sia per i requisiti di invalidità, sia per quelli di reddito, sia per gli aspetti delle procedure giuridiche dei ricorsi, sia le commissioni di verifica.
Il comma 1 stabilisce che l’interessato che voglia promuovere un procedimento davanti al giudice civile contro un accertamento che gli neghi un beneficio deve obbligatoriamente notificare la citazione anche al Ministero dell’Economia, sia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sia presso la Direzione provinciale dello stesso Ministero. Ciò per essere sicuri che questo Ministero sia presente per rintuzzare le richieste degli interessati. E questa difesa del Ministero contro l’assalto alla diligenza da parte dei “falsi” invalidi può ormai avvenire non solo come avviene di solito con l’Avvocatura dello Stato, che talora a causa del troppo lavoro o di ritardo nel consultare le citazioni non si presenta in giudizio, ma anche con funzionari dello stesso ministero o avvocati dell’INPS, senza però oneri aggiuntivi per lo Stato.
A tal fine, il comma 2, prevede corsi di formazione per tali funzionari ad opera della scuola superiore della pubblica amministrazione. Inoltre, il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice per accertare gli aspetti medici in discussione è obbligato (pena la nullità del processo) a chiedere al Direttore della direzione provinciale del Ministero dell’economia la nomina di un consulente tecnico di parte. La possibilità di una tale nomina era già prevista dal Codice di procedura civile; qui però è resa obbligatoria, mostrando così una discreta sfiducia nei consulenti tecnici di ufficio. Tale consulente deve essere scelto tra i membri delle commissioni per la verifica. Ovviamente, la persona scelta non deve aver partecipato alle verifiche sul caso in discussione, poiché, è bene ricordarlo, esso potrebbe essere ricusato dall’interessato.
Ma è il comma 3 quello veramente rivoluzionario. E’ stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non è più possibile proporre ricorsi amministrativi, che non costavano nulla, non richiedendo l’assistenza di un avvocato né spese legali; è possibile solo proporre citazione avanti al giudice ordinario entro sei mesi dalla notifica dell’accertamento che si vuole impugnare, con una serie di conseguenze negative per la tutela dei diritti dell’interessato. Innanzi tutto, cresceranno in modo vertiginoso le spese; in secondo luogo, i tempi di decisione si allungheranno notevolmente, giacché queste nuove cause andranno ad appesantire i ruoli già fortemente intasati.
Un contentino per far digerire questa pillola amara è offerto dal comma 11 che esonera dal pagamento delle spese processuali l’interessato soccombente, quando versi in condizione di povertà. Comunque, il comma 4 ribadisce una vecchia norma secondo cui i soldi percepiti senza averne diritto debbono essere restituiti dal giorno di accertamento negativo e le verifiche d’ufficio a tal fine verranno effettuate a campione tenendo conto della media degli accertamenti per regione.
Il comma 6 ha un riferimento alla L.n. 104/92 prevedendo che le commissioni mediche di verifica debbano essere integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia oggetto della verifica. Probabilmente ciò dovrebbe rendere meno burocratiche le stesse verifiche.
Il comma 7 estende una norma particolare introdotta nell’art 94 comma 3 dell’attuale Legge finanziaria n. 289/02, che ha eliminato le visite di accertamento per le persone Down, dichiarate con handicap in situazione di gravità, per le quali basta la presentazione della mappa cromosomica per il loro accertamento medico-legale. La norma sembrò immediatamente una norma discriminatoria. Il comma 7 cerca di eliminare la discriminazione, prevedendo che le persone con gravi menomazioni fisiche permanenti, con gravi anomalie cromosomiche, nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti, siano esonerate da visite mediche, anche a campione, non appena tali patologie saranno individuate con un decreto dei Ministeri dell’Economia e la documentazione necessaria. Anche se la perenne presenza del Ministero dell’Economia segnala il prevalente e interesse al risparmio, se non altro la norma ristabilisce un criterio di giustizia verso minorazioni non meno gravi della sindrome di Down.
Il comma 8 detta norme per la presidenza della Commissione superiore di verifica ed il comma 9 trasferisce ad una Direzione del ministero del Tesoro le competenze residue del Ministero dell’interno in materia di invalidità civile. Giustamente è stato osservato, anche in un comunicato stampa della F I S H a firma di Carlo Giacobini, che la norma va in direzione opposta alla logica del decentramento alle regioni, nei cui confronti quindi il decreto-legge sembra nutrire sospetti.
Il comma 10 prevede una spesa di circa 4 miliardi di lire per il corrente anno e di circa 20 miliardi di lire a partire dall’anno prossimo. Il Governo ritiene di introitare una somma ben maggiore di quella che spenderà.
In conclusione, quest’articolo introduce delle gravi restrizioni ai diritti delle persone con disabilità, senza aggiungere alcuna novità positiva, malgrado le numerose promesse conclamate all’apertura dell’anno europeo delle persone con disabilità a Bari, che non vengono minimamente recepite neppure nella legge finanziaria per il 2003. Una conclusione di tale anno europeo con un regalo natalizio che assomiglia alla calza piena di carbone per la befana, senza che le persone con disabilità abbiano fatto nulla per meritare un tale trattamento. Certo ci liberiamo dei pacchi-dono natalizi, oggetto di filantropismo compassionevole, ma, in compenso, ci ritroviamo con una visione restrittiva che è il contrario della crescita nell’integrazione sociale. |
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