|
|
PUNTI IMPORTANTI PER LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA Pur riconoscendo che alcune delle richieste delle associazioni, formulate da oltre tre anni, sono state recepite dal Ministero dell’Istruzione, ancora sono troppi i problemi aperti che impediscono una buona qualità dell’integrazione, i quali necessitano di risposte istituzionali a livello amministrativo, legislativo, negoziale coi Sindacati e con le Regioni e gli Enti locali. Se ne indicano di seguito i più importanti ed urgenti, confidando in soluzioni condivise e di rapida realizzazione.
1. Formazione iniziale e in servizio dei docenti per il sostegno e riforma del secondo ciclo. Le semestralità previste dal Decreto Legislativo applicativo della riforma sono del tutto insufficienti e comunque troppo sbilanciate sul versante della clinica. Occorre invece aumentare le semestralità della didattica e della programmazione metodologica con particolare riguardo alla pedagogia cooperativa. Quanto specificamente alla formazione in servizio, questa deve essere affidata fondamentalmente non alle Università, ma alle scuole autonome in rete, che abbiano l'Università come supervisore, perché tale formazione necessita di riflessioni sulle prassi che costituiscono la base dell'aggiornamento. La formazione iniziale e in servizio dei docenti curricolari deve essere prevista come obbligatoria, sulla base di intese coi sindacati; non può rimanere facoltativa, pena la delega al solo insegnante per il sostegno. Più specificamente, dopo l’emanazione dei due decreti delegati, approvati dal governo il 17/10/05, concernenti rispettivamente la formazione dei docenti ed il secondo ciclo di istruzione, diviene urgente precisare nei decreti ministeriali, del presidente del Consiglio, dei Regolamenti universitari ivi previsti per la loro attuazione, indicazioni più specifiche sull’integrazione scolastica. In particolare, occorre precisare , quanto alla formazione iniziale dei docenti, le discipline e le semestralità concernenti la pedagogia speciale e la didattica, nonché gli aspetti organizzativo-giuridici e programmatori di tale processo. Per quanto concerne l’integrazione nel secondo ciclo degli studi, è necessario chiarire le modalità di realizzazione del portfolio, i compiti del tutor rispetto a quelli del docente per il sostegno,la programmazione delle unità didattiche relative agli obiettivi specifici di apprendimento e formativi; infatti gli allegati al decreto non sono stati pensati certamente con riguardo agli alunni con disabilità intellettiva, anche se nel paragrafo concernente il passaggio dai primi obiettivi ai secondi, c’è un inciso riferito agli alunni con disabilità, tanta è la complessità degli interventi personali richiesti agli studenti. Sembra indispensabile la costituzione di qualche gruppo di lavoro in seno all’Osservatorio ministeriale per formulare proposte urgenti a tal proposito, ad imitazione di quelli già istituiti per la valutazione degli apprendimenti
2. SUPERAMENTO DELLE PRASSI IMPROPRIE)- Occorre una Direttiva Ministeriale per fare una stima delle prassi improprie, quali: § ordine dato ai docenti per il sostegno di supplire in altre classi i colleghi assenti, anche quando l'alunno con disabilità è a scuola; § uscita dell'alunno con disabilità dalla classe per quasi tutte le ore di lezione, accompagnato dall'insegnante per il sostegno o da un assistente comunale o da un collaboratore scolastico; § in caso di sentenza del tribunale che aumenta ad un alunno le ore di sostegno, riduzione di un pari numero di ore ad altri alunni certificati, per non chiedere le ore in più all'Ufficio scolastico regionale; § organizzazione di laboratori e gruppi di alunni per fasce di livello e recupero, tali da mantenere gli alunni con disabilità di diverse classi, tutti insieme in un solo gruppo per la maggioranza dell’orario scolastico settimanale, come è avvenuto a Monterotondo (Roma), facendo perdere così il continuo riferimento ai compagni di classe, aspetto caratterizzante ed ineliminabile dell’integrazione; § formazione di prime classi con un numero di alunni superiore ai 25 in opresenza di un alunno con disabilità e superiori ai 20 con due alunni con disabilità,in contrasto col d m n. 141/99, o accorpamento di due seconde o terze classi superando tali numeri massimi; § ripetenze reiterate, specie in terza media e nell'ultimo anno delle superiori, oppure passaggio ad altro indirizzo dopo il termine di un primo indirizzo di scuola superiore, a causa della mancata attivazione della formazione professionale o di percorsi misti scuola-formazione professionale.
3. ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO E CERTIFICAZIONE DI HANDICAP) L'emanando Decreto Applicativo dell'articolo 35 comma 7 della Legge 289/02 dovrà essere applicato, tenendo conto del parere del Consiglio di Stato che lo ritiene incostituzionale nella parte in cui applica l'art 40 L.n. 449/97 sulla formazione di un organico di diritto astratto dal numero di alunni certificati con disabilità e dagli effettivi bisogni individuati nella diagnosi funzionale e dalle proposte di effettive risorse indicate nel piano educativo personalizzato. Ed a tal proposito, occorre rendere più ampia la rosa di tipologie certificate, che attualmente sono solo tre ( ciechi, sordi, psicofisici, totalmente ascientifiche. In occasione del prossimo censimento, l’ISTAT dovrebbe predisporre un questionario più scientifico, in modo da sostituire la tipologia “psicofisici” con una serie più articolata e scientifica di tipologie, per le quali possono predisporsi, sulla base delle certificazioni, interventi veramente personalizzati.Inoltre bisognerà assicurare un congruo numero di Commissioni sanitarie per superare i ritardi attualmente esistenti nelle loro certificazioni.
4. LINEE-GUIDA CONCORDATE SUI LIVELLI ESSENZIALI DELL’INTEGRAZIONE). La situazione dell'integrazione e della sua qualità è assai diversificata in Italia. Occorre un incontro della Conferenza Stato-Regioni-Città che detti delle linee-guida concordate affinché si realizzino livelli essenziali di qualità degli interventi provenienti dai diversi apparati amministrativi. In tale documento concordato si dovrebbe ridare molto peso agli accordi di programma di cui all'articolo 13 comma 1 lettera "a" della Legge 104/92, inseriti nella logica dei piani di zona di cui all'articolo 19 della Legge 328/00, che ormai possono e debbono essere sottoscritti anche dalle reti di scuole autonome, anche paritarie.
5. Vigilanza sui corsi di specializzazione riservati ex Lege 143/04 e sugli altri corsi di specializzazione: occorre predisporre una seria vigilanza per evitare che le poche ore siano svolte “on line” senza obbligo di frequenza, con mancanza di confronto diretto coi docenti formatori e fra docenti discenti.
6. Aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori: l'articolo 13 comma 5 della Legge 104/92 prevede aree disciplinari nelle quali nominare insegnanti specializzati, secondo le indicazioni del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Tale norma, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado, è stata applicata solo per quelle di secondo grado, con gravi problemi organizzativi e scarsa trasparenza nell'individuazione delle aree, dovuta ad una totale discrezionalità degli Uffici Scolastici Regionali o dei dirigenti scolastici. Nelle scuole secondarie di primo grado , alle quali si dovrebbe applicare la stessa norma dell’art 13 comma 5 L.n. 104/92, si è proseguito come per il passato ad effettuare tre soli elenchi, rispettivamente per minorati della vista, dell'udito e psicofisici, nei quali tutti i docenti di qualunque classe di concorso sono inseriti secondo il punteggio assegnato nelle rispettive graduatorie. Sarebbe necessario estendere questa prassi anche alle scuole superiori, in modo che si eviti che docenti con alto punteggio, ma inseriti in un'area poco richiesta, vengano nominati dopo docenti inseriti in altre aree, aventi un punteggio inferiore. Ciò eviterebbe anche una grande discrezionalità nell’assegnazione delle aree o nel loro cambiamento negli anni successivi.
7. Formazione sull'integrazione scolastica dei docenti curricolari: manca attualmente una norma che renda obbligatoria tale formazione. La conseguenza è che questi si dichiarino incompetenti, delegando il tutto all'insegnante per il sostegno e facilitando la richiesta sempre più frequente – anche tramite il ricorso alla magistratura - di ulteriori ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico. Ciò, oltre ad un incalcolabile danno per l'erario (aggravato dai corsi di formazione facoltativi frequentati solo da non più del 2 o 3% dei docenti delle singole scuole), rompe la logica della presa in carico corale da parte di tutti i docenti della classe del progetto d'integrazione scolastica. Appare necessaria una revisione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), che preveda, d'intesa coi sindacati, l'obbligatorietà di formazione in servizio, oltre che iniziale, di tali docenti, pena un'alluvione di sentenze dei giudici. Ciò deve valere sia per il personale attualmente in servizio che per quello che avrà la formazione iniziale ed in servizio secondo il nuovo decreto delegato su tale ambito, approvato dal Governo il 17 Ottobre 2005;
8. Continuità didattica: l'articolo 641 del Decreto Legislativo sulla normativa scolastica 297/94 prevede l'impossibilità di spostare un docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni. Ove questa norma fosse stata modificata da una norma pattizia di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è necessario ripristinarla o provvedere a nomine di docenti per il sostegno per un periodo più lungo di un anno e di docenti di ruolo per un periodo superiore ai cinque anni di ferma obbligatoria. Infatti si assiste continuamente al succedersi di più docenti per il sostegno nello stesso anno o del cambiamento di docente in ciascuno degli anni successivi al primo o di docenti di ruolo dopo il quinto anno di ferma obbligatoria. Occorre innalzare a dieci anni il periodo di ferma obbligatoria per i docenti di ruolo per il sostegno. La classe di concorso, prevista da una recente proposta di legge, in linea con l'articolo 14 della Legge 104/92, non convince, sia perché crea una "casta" dei docenti per il sostegno, che li isolerebbe ulteriormente dai colleghi curricolari, sia perché la proposta di legge non è chiara circa la validità dei titoli di specializzazione previsti da diverse norme succedutesi nel tempo. Occorre invece una formazione iniziale seria per i futuri docenti per il sostegno e quella in servizio obbligatoria sia per ciascuna tipologia di minorazione a mano a mano che di anno in anno l'insegnante debba fare da sostegno a nuovi alunni con disabilità, sia e soprattutto per quelli assegnati privi di un titolo di specializzazione. Per i docenti precari, la loro nomina dovrebbe durare per un intero ciclo ( ad es. triennio della scuola dell’infanzia, primo triennio della scuola primaria secondo biennio della stessa, triennio della scuola secondaria di primo grado, ultimo triennio della secondaria di secondo grado etc).
9. INDICATORI DI QUALITA’) E' necessario che gli "indicatori di qualità dell'integrazione scolastica" ed i livelli essenziali della stessa, che si sta cercando di elaborare nell’apposito gruppo di lavoro misto MIUR-INVALLSI-Osservatorio ministeriale, entrino a pieno titolo fra gli indicatori della qualità dell'intero sistema d'istruzione, facendo, in ogni caso, media con gli altri indicatori di sistema.
10.Mancata assistenza igienica da parte dei collaboratori scolastici: malgrado la Nota Ministeriale protocollo n. 3390/01 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 24/7/03, articolo 47 lettera "A", ancora in molte scuole o non vengono formati i collaboratori scolastici o i dirigenti scolastici tollerano che i collaboratori, anche se formati, possano rifiutarsi di svolgere questi compiti, con la motivazione che la frequenza dei corsi formativi è facoltativa e la partecipazione agli stessi è condizione per l’obbligatorietà delle mansioni assistenziali. In più, la regione siciliana, con la Legge Regionale 15/05, articolo 22, ha stabilito, violando la normativa pattizia del CCNL con conseguenze di dubbia legittimità costituzionale, che l'assistenza igienica sia di competenza degli assistenti comunali. A questo punto o si cambia la normativa contrattuale o si deve pretenderne il rispetto. Infatti, assegnare agli assistenti comunali tali compiti, crea un conflitto permanente con gli Enti Locali che vedono questa prassi anche come una sostituzione impropria delle ore di sostegno con ore di assistenza, che è assolutamente squalificata, dal momento che l'assistenza educativa richiede un titolo di studio superiore alla terza media, titolo richiesto per la mera assistenza igienica.
11.Conflitti fra Comuni e Province circa la nomina di assistenti educativi nelle scuole superiori : malgrado il chiaro disposto dell'articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, ancora continuano i confitti, in quanto le Province si rifiutano di attuare la norma se prima non ricevono dalle regioni i fondi sufficienti.Pur condividendo le proteste delle regioni sui tagli governativi alle spese sociali degli Enti locali, appare necessario un definitivo chiarimento, ove serva su base legislativa e un accordo Stato-Regioni, per l'assegnazione dei fondi necessari.
12.Licenza media per gli alunni con disabilità: la Legge 53/04 di riforma prevede che senza diploma di licenza media non si possa accedere né ai licei né alla formazione professionale. Di conseguenza tutte le Intese stipulate dal MIUR con le Regioni sulla formazione professionale e l'alternanza scuola lavoro, hanno riprodotto tale norma. L'assurdo è che, mentre la normativa scolastica (Ordinanza Ministeriale 90/91, articolo 11, comma 12) prevede che gli alunni con disabilità possano accedere alle scuole superiori, ciò viene vietato per l'accesso ai corsi di formazione professionale, dove invece i casi di alunni con handicap intellettivo grave potrebbero trovare maggiore possibilità di soluzione, anche con percorsi misti di istruzione e formazione professionale, anch'essi previsti dalla legge di riforma. Occorre chiarire e risolvere definitivamente, con un'Intesa Stato-Regioni, questo assurdo, pena l'esclusione degli alunni con disabilità sia dalle scuole superiori sia dalla formazione professionale, con palese violazione della Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale che sancisce il diritto pieno e incondizionato di accesso degli alunni con disabilità, anche grave, a qualunque tipo di scuola superiore e alla formazione professionale.
13.Valutazione degli apprendimenti per gli alunni con handicap intellettivi gravi, come autistici, cerebrolesi, con grave ritardo mentale Si sta diffondendo la prassi dell'assegnazione a tali alunni di esperti nella "comunicazione facilitata o aumentativa". Questa metodologia di comunicazione non è ancora validata da protocolli scientifici e taluni docenti si rifiutano di effettuare valutazioni che ritengono viziate dall' intervento determinante del comunicatore. Occorre predisporre dei criteri di prassi valutative non viziate, come ad esempio mettere in cuffia sia l'alunno che il comunicatore e inviare ai due soggetti testi diversi, per essere certi che il comunicatore non possa influenzare l'alunno. Nei casi già sperimentati, se la comunicazione facilitata è svolta con serietà, si è accertata una vera preparazione degli alunni; in altri casi il sospetto è giustificato.
14.Direttiva sull'integrazione:Benchè la nota ministeriale prot. n. 4798/05 abbia dato chiarimenti sulla necessità di programmazione congiunta del progetto didattico d'integrazione da parte di tutto il consiglio di classe, ba rilanciata la qualità dell'integrazione tramite una Direttiva Ministeriale (se necessario concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni), per far comprendere a tutti che l'integrazione è una cosa seria e non un ripiego per parcheggiare o tenere comunque a scuola gli alunni con disabilità.Sta diffondendosi l'impressione che si voglia fare andar male l'integrazione per poi avere la giustificazione di aprire scuole speciali, anche private (cosa che sta accadendo presso Comuni amministrati sia dal centrodestra che dal centrosinistra, ad esempio Seregno, Cinisello Balsamo, Lucca). La mancanza di chiarezza su tutto quanto sopra detto, crea con funzione e facilità la diffusione di notizie incontrollate, destituite di ogni fondamento, ma che molto nuocciono all'immagine dell'integrazione e della volontà politica di questo Governo di voler proseguire nelle scelte operate da oltre trent'anni dai Governi precedenti.
15.MONITORAGGIO)- Si chiede di conoscere i risultati del monitoraggio che ogni nota ministeriale che trasmette fondi agli uffici scolastici regionali finalizzati all’integrazione, assicura sarà svolto severamente dal MIUR.Al contrario risulta che molti fondi per l’integrazione scolastica vadano utilizzati sia dagli uffici scolastici regionali che da singole scuole per motivi ben diversi; da ultimo il caso denunciato dal GLIP di pesaro nei confronti del CSA. E’ indispensabile un serio controllo sulle scarse risorse disponibili, di cui l’Osservatorio chiede di essere presto informato. Inoltre si nota un fortissimo allentamento sulla vigilanza ispettiva sull’andamento dell’integrazione scolastica in italia. Occorre un’apposita formazione del corpo ispettivo sugli aspetti didattici ed organizzativi dell’integrazione, in modo da dare il senso di una presenza viva del Ministero nel pretendere il rispetto di una scelta culturale e politica. Manca una formazione appropriata sull’integrazione sia nei confronti degli Ispettori, sia dei Dirigenti scolastici, come invece avveniva regolarmente durante la precedente legislatura. Ciò fa sì che vi siano numerose e crescenti violazioni delle norme e prassi illegittime, alcune delle quali indicate al punto 2, che non vengono vietate o represse sia per ignoranza delle norme sia per lassismo e malinteso pragmatismo. Si chiede che il MIUR programmi un progetto di aggiornamento urgente in tal senso.
A queste richieste il MIUR ha sempre dichiarato la sua disponibilità a trovare le possibili soluzioni, eventualmente attivando procedure complesse. Mentre però alcune precedenti richieste sono state accolte e risolte (e non compaiono in questo elenco), per le attuali, ancora non si ha alcuna risposta e la situazione complessiva si aggrava. Si attendono risposte operative. Roma 31/10/05
Salvatore Nocera |
La pagina
- Educazione&Scuola©