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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITA' CIVILE

 

Che cosa è? Come richiederla

 

CHE COSA E'

Consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio,lavoro o di guerra,in base al quale l' interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

COME RICHIEDERLA

E' sufficiente presentare la domanda alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell'interessato.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia invalidante.

COME SI OTTIENE

La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se la Commissione medica A.S.L. non provvede entro tale termine il richiedente può presentare una diffida, in carta semplice, all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che fissa la data della visita entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito.

Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.

In sede di visita medica è opportuno presentare tutta la documentazione sanitaria che si possiede a dimostrazione dell'esistenza dell'infermità che ha causato lo stato di invalidità. Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia. La Commissione medica A.S.L., dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale.

Se la commissione medica A.S.L. accerta l'invalidità, trasmette copia del verbale di visita, completo della documentazione, alla Commissione medica di verifica competente per territorio.

La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L..

Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l'A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oppure la Commissione medica di verifica (nel caso in cui questa ultima abbia effettuato la visita diretta ) trasmette all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un' originale del verbale di visita. 

RICORSO AMMINISTRATIVO


Il ricorso amministrativo contro le decisioni delle Commissioni Mediche delle ASL e della Commissione Medica di Verifica in materia di invalidità civile* può essere proposto, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 21.9.1994 N.698, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del verbale di visita medica, esclusivamente:


Alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzione Centrale degli Uffici Locali e Servizi del Tesoro
Via Casilina n.3 - 00182 ROMA

L'istanza di ricorso redatta in carta semplice e prodotta in originale, (vedi fac-simile) deve contenere:
a) gli estremi del provvedimento impugnato (data della visita, A.S.L. o Commissione Medica di Verifica che hanno emesso il verbale)
b) i motivi del ricorso;
c) la sottoscrizione autografa del ricorrente ovvero di un suo procuratore che comprovi, con apposito e valido atto, da allegare al ricorso medesimo, che gli sono stati delegati i relativi poteri.
L'istanza di ricorso può essere trasmessa anche via fax unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del ricorrente


Impedimento alla sottoscrizione

· se l'interessato è analfabeta o impossibilitato a firmare per motivi fisici: deve recarsi all'anagrafe ( o da un notaio), esibendo un documento di identità in corso di validità, affinché l'impiegato possa accertare l'identità dell'interessato, ed indicare, in calce alla domanda, la motivazione dell'impossibilità a sottoscrivere (D.P.R. 445/2000).
In caso di inamovibilità del ricorrente dalla propria abitazione tale accertamento potrà essere richiesto all'Ufficio Anagrafe con l'intervento di un funzionario presso il proprio domicilio.
Nel caso di ricovero ospedaliero l'accertamento può essere effettuato dal Direttore Sanitario.
Non è più possibile far sottoscrivere il ricorso da due testimoni perché tale procedura è stata abrogata.
Se l'interessato presenta direttamente il ricorso presso l'Ufficio informazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e Servizi del Tesoro, Via Casilina n. 3 -ROMA, la sottoscrizione dovrà essere resa avanti all'impiegato dell'Ufficio per le Pubbliche Relazioni addetto alla ricezione dell'istanza sulla quale l'impiegato stesso indicherà la motivazione dell'impossibilità a firmare, previo accertamento dell'identità del ricorrente;

· se l'interessato è minorenne o interdetto: la domanda deve essere firmata, per conto dell'interessato, dal suo rappresentante legale del quale occorre specificare la qualifica, legale rappresentante o tutore. (Nel caso di minorenni, normalmente, i rappresentanti legali del figlio sono i genitori).
Nel caso di tutela di interdetti sarà necessario allegare al ricorso il decreto di nomina conforme all'originale o una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la qualità di tutore e gli estremi dell'atto di tutela (art.46 del D.P.R. 445/2000);

· se l'interessato è dichiarato inabilitato:il ricorso deve essere sottoscritto dall'interessato con l'assistenza del curatore;

· per le persone decedute: il ricorso deve essere sottoscritto da un erede. La qualità di erede deve essere comprovata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa avanti all'impiegato dell'Ufficio per le Pubbliche Relazioni della suddetta Direzione Centrale, dalla quale risultino le generalità dell'erede stesso ovvero debitamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 del D.P.R. 445/2000).

All'istanza di ricorso devono essere allegati:

1. Copia integrale leggibile del verbale di visita contro cui si ricorre ed eventuale documentazione sanitaria a sostegno

2. Copia della lettera e della busta di trasmissione del verbale di visita medica con timbro postale leggibile

3. Originale dell'atto debitamente sottoscritto dal ricorrente** con il quale lo stesso ha eventualmente conferito i poteri per la presentazione del gravame nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (esempio: atto di procura, mandato di assistenza e rappresentanza rilasciato ad un Patronato).

Trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza alcuna decisione da parte dell'Amministrazione, il ricorso si intende respinto con salvaguardia della tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario (Tribunale -Sezione Lavoro).

Avverso la mancata convocazione a visita da parte della A.S.L. territorialmente competente non è proponibile ricorso alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile.

Art.1 D.P.R. 21/9/1994, n.698, relativo agli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelli intesi a valutare l'handicap, derivante dall'invalidità, ai sensi dell'art.4 legge 5/2/1992, n.104.

** In caso di impedimento alla sottoscrizione osservare le norme sopra riportate.

ASSEGNO, PENSIONE O INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

 

Qualora le competenti Commissioni mediche accertino che il richiedente possiede i requisiti sanitari necessari per ottenere benefici economici, trasmettono il verbale della visita alla Regione competente per territorio o ad altra Amministrazione individuata dalla Regione stessa.

 

Dopo aver accertato,nei confronti dell' interessato,l'esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc), viene emanato il provvedimento concessivo per
l' invio alla sede dell ' INPS territorialmente competente, che provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l' Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.


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