Permessi lavorativi: una nuova Circolare dell'INPS
(a cura di
Carlo Giacobini*)
Una
Circolare recentemente diramata dall'INPS contiene nuove disposizioni
operative per la concessione dei permessi e dei congedi lavorativi
riservati ai familiari delle persone con disabilità e agli stessi
lavoratori con handicap grave. Il quadro delineato, per altro, non
appare affatto chiaro e potrà dare adito ad un aumento del contenzioso
fra le aziende e i lavoratori
Con la
Circolare
53/08
del 29 aprile scorso l’INPS - l’istituto previdenziale di riferimento
per gran parte dei dipendenti del settore privato - interviene ancora
una volta sulla fruizione delle agevolazioni lavorative riservate
ai familiari delle persone con disabilità e agli stessi lavoratori con
handicap grave.
Buona parte delle nuove disposizioni INPS sono dedicate alle nuove
prassi operative di controllo e di concessione di permessi e congedi
previsti dalla Legge
104/92
e dal Decreto Legislativo
151/01.
Il quadro delineato non è affatto chiaro e darà verosimilmente
adito ad un aumento del contenzioso fra aziende e lavoratori. Vediamone
i passaggi essenziali.
Informatizzazione delle domande
Come noto, il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi
deve presentare - all’azienda e all’INPS - una formale domanda
corredata della documentazione prevista e in particolare del certificato
di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92). I moduli di
domanda per gli assicurati INPS sono disponibili sul
sito
dell’Istituto.
D’ora in poi tutte le domande saranno gestite dall’INPS per via
informatica e tramite tale sistema sarà gestito anche il
provvedimento di concessione o diniego dei permessi e dei congedi.
In tal senso la Circolare
53/08
predispone anche un facsimile di lettera di concessione.
La concessione dei permessi e dei congedi
La questione si complica rispetto all’obbligo della concessione dei
permessi. L’INPS, rifacendosi alla Sentenza 5 gennaio 2005, n. 175
della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, ricorda che è stato fissato il
principio secondo cui «è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo
di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità».
Pertanto, viene chiarito che l’INPS si limiterà ad un controllo
preventivo e formale sulle domande. È l’INPS, infatti, che provvede
all’erogazione economica al datore di lavoro a compensazione dei giorni
di permesso o congedo fruiti dal lavoratore. Quindi quella dell’INPS è
un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le
somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi
obbligatori.
Ma è il datore di lavoro che formalmente concede la fruizione dei
permessi e dei congedi, dopo aver verificato in proprio se
sussistono i requisiti di legge e cioè - oltre alla certificazione di
handicap grave - la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di
sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione
dei permessi ai lavoratori che risiedano o lavorino in luogo distante da
quello in cui risieda il soggetto con disabilità.
Il Programma di Assistenza previsto solo per questi casi dalla Circolare
INPS 90/07 non verrà
più dunque acquisito e verificato dall’INPS, ma dal datore di lavoro.
La procedura che sembrerebbe emergere dalla nuova Circolare è la
seguente:
1) Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro e
all’INPS.
2) L’INPS acquisisce la domanda per via informatica ed effettua
un controllo formale.
3) Se il controllo dà esisto positivo, l’INPS comunica
l’accoglimento al datore di lavoro e all’interessato. Si tratta di una
conferma che l’INPS autorizza l’azienda ad anticipare il pagamento.
4) Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui
requisiti di legge e concede i permessi e i congedi, se ne rileva la
sussistenza.
La
Circolare lascia intendere chiaramente che nel caso in cui il datore di
lavoro non riconosca comunque i permessi o i congedi - nell’ipotesi in
cui rilevi che i requisiti di legge non siano rispettati - la
questione non riguarda l'Istituto, ma viene “risolta” all’interno
del rapporto di lavoro.
Validità temporale del riconoscimento
Fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativa
doveva essere presentata annualmente. La Circolare 53/08 modifica
invece tale condizione: il provvedimento di riconoscimento del diritto
alla fruizione dei permessi viene emanato infatti in modo definitivo,
a meno che la condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilità.
In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di
“scadenza” del verbale.
Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare:
- l'eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito;
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di
handicap da parte della Commissione ASL;
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione
di disabilità grave, da parte di altri familiari.
La comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall’avvenuta
modificazione delle situazioni indicate.
Validità della certificazione provvisoria di handicap
La Legge
423/93 prevede
che nel caso in cui la Commissione ASL non si pronunci entro novanta
giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può
essere effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella
patologia denunciata.
Contrariamente a quanto previsto dal Legislatore, in precedenza l’INPS
aveva affermato che tale certificazione provvisoria aveva validità di
sei mesi. Con la Circolare 53/08 si ritorna al dettato legislativo:
quel certificato ha valore fino all’accertamento definitivo da parte
della Commissione.
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda
presentata alla citata Commissione e, come indicato nella Circolare
INPS 32/06,
la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla
restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente
concluso, risultassero indebite.
Cumulabilità dei permessi: lavoratori con handicap
Precedentemente l’INPS (Circolare
37/99)
non ammetteva la possibilità per il lavoratore che già beneficia dei
permessi della Legge 104/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei
tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare
con handicap grave.
La nuova Circolare modifica la disposizione in senso favorevole per
il lavoratore: egli infatti potrà beneficiare del doppio permesso
(per sé e per il familiare), a prescindere dall’acquisizione di un
parere medico-legale sulla capacità del lavoratore stesso di soddisfare
le necessità assistenziali del familiare anch’egli in condizioni di
disabilità grave.
Cumulabilità di permessi e congedi nello stesso mese
Ultima novità introdotta dalla Circolare 53/08 è che essa ammette la
possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate
diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario
retribuito (massimo due anni, frazionabile) concesso a genitori,
coniugi, fratelli e sorelle (conviventi e solo in casi particolari). |