Frazionabilità oraria dei permessi mensili previsti
dall'articolo 33 della Legge 104/1992
Dopo il recentissimo Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, l'INPS torna
sulla questione della frazionabilità oraria dei permessi mensili
previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Le precisazioni espresse
nel più recente Messaggio 16866 del 28 giugno 2007 sono assai rilevanti
poiché definiscono il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel
caso questo venga frazionato.
Nel precedente Messaggio l'INPS aveva ammesso la frazionabilità in ore
(prima la ammetteva solo in mezze giornate), ponendo il limite massimo a
18 ore mensili.
L'INPS ribadisce ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente
quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente,
in ore. Inoltre precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in
cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una
formula diversa a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base
settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè
che vari ciclicamente da una settimana all'altra. L'INPS fissa dunque
due formule diverse.
Primo caso e cioè orario di lavoro fissato su base settimanale, la
formula è la seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi
settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
Secondo caso e cioè orario di lavoro fissato su base plurisettimanale,
la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni
lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
Per rendere più agevole il conteggio abbiamo predisposto un foglio di
calcolo in Excell. È sufficiente inserire i dati relativi all'orario
settimanale e il numero dei giorni lavorativi, desumibili dal proprio
contratto, per ottenere in automatico il numero di ore di permesso
concedibili con la formula della frazionabilità. |