TUTELA DISABILI
A R A N
Comparto
del personale delle regioni e delle autonomie locali
SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI
PER
LA TUTELA DEI DISABILI
A cura
di: Domenico Di Cocco e Rosario Soloperto
SCHEDA N. 1
Permessi mensili dei lavoratori maggiorenni disabili: giornalieri e
orari (art. 33,
commi 6, 3, 2, della legge n. 104 del 1992 e art. 19 della legge n. 53
del 2000)
SCHEDA N. 2
Permessi orari; art. 42, comma 1 del d. lgs. n. 151 del 2001 e art. 33,
comma 2 della
legge n. 104 del 1992
Permessi per figli minori con handicap fino a 3 anni di età
SCHEDA N. 3
Permesso mensile di 3 giorni; art. 42, comma 2, del d. lgs. 151 del 2001
e art. 33, comma 3 della legge 104 del 1992
Genitori di minori con handicap da 3 a 18 anni di età
SCHEDA N. 4
Permesso mensile di 3 giorni; e art. 42 comma 3 del d. lgs. 151/2001 e
art. 33, comma 3, della 104 del 1992
Genitori/familiari di maggiorenni con handicap
SCHEDA N. 5
Congedo straordinario di 2 anni (art. 4, comma 4bis, legge 53/2000,
introdotto dall’art. 80, comma 2, della legge 388 del 2000)
Art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 2001 (art. 45, comma 2, per gli
adottivi e gli affidatari)
SCHEDA N. 1
Permessi
mensili dei lavoratori maggiorenni disabili: giornalieri e orari (art.
33, commi 6, 3, 2, della legge n. 104 del 1992 e art. 19 della legge n.
53 del 2000)
Soggetti beneficiari:
persone maggiorenni disabili, in situazione di gravità, titolari
di un rapporto di lavoro subordinato
Le persone
maggiorenni disabili gravi possono fruire
(art. 33, comma 6),
in via alternativa
(art. 19, legge 53/2000)
di due ore di permesso giornaliero
(art. 33, comma 2)
o di tre giorni mensili di permesso retribuito
(art. 33, comma 3).
E'
possibile modificare la fruizione dei permessi da un mese all'altro.
E'
possibile anche la modificazione della fruizione nel corso dello stesso
mese; occorre procedere alla conversione in giorni dei permessi orari
già fruiti
(circolare
INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett. c);
informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002).
Per la
conversione,
la
circolare INPS del 17 luglio 2000, n. 133, punto 1,
fornisce criteri e utili indicazioni per i datori di lavoro.
L'art. 19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995,
inoltre, prevede l'ulteriore beneficio della fruibilità dei tre giorni
di permesso
(ex art. 33, comma 3)
in 18 ore mensili (media di 6 ore per giornata).
A tal fine
si può logicamente affermare che per ogni periodo di 6 ore di permesso
fruito, si debba procedere alla corrispondente riduzione di una giornata
di permesso (nell'ambito delle 3 mensili) e che, quindi, solo un residuo
di ore non inferiore a 6 può comportare la fruizione di un intero giorno
di permesso
(informativa
INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)
Il permesso
di 2 ore è possibile in un orario di lavoro giornaliero pari o superiore
a 6 ore; in presenza di orari inferiori a 6 ore, il permesso è di una
ora.
(INPDAP
informativa n. 33 del 9 dicembre 2002)
I permessi di due
ore (o di una ora, come sopra specificato) spettano per ogni giornata
lavorativa, (sono, pertanto, escluse le giornate del sabato, nella
settimana corta) senza predefiniti limiti quantitativi mensili.
(informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)
I permessi
orari e giornalieri di cui all'art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e
coperti da contribuzione previdenziale (circolare
INPDAP 10 luglio 2000, n. 35, lett. c;
informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)
Il
lavoratore disabile in condizioni di gravità ha diritto solo ai permessi
(giornalieri, orari o misti) relativi alla sua persona e non può fruire
di altri permessi per assistere altro familiare che si trovi ugualmente
in situazione di handicap grave
(circolare INPS n. 37 del 1999, punto 1, lett.A).
Se il
lavoratore portatore di handicap fruisce direttamente dei permessi ex
art. 33, non è possibile la fruizione dei medesimi permessi per lo
stesso lavoratore da parte dei genitori, del coniuge, dei parenti e
degli altri soggetti indicati nell'art. 33, comma 3. (Parere
Consiglio di Stato n. 784 del 1995, punto 2;
circolare INPS n. 80 del 1995, punto 3)
Il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con
parere n. 185 del 2003,
ha ritenuto possibile la cumulabilità dei permessi retribuiti previsti
dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, per il lavoratore
portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto
disabile e di familiare che assiste un disabile.
Eccezionalmente, il lavoratore (non disabile) (INPS,
circolare n. 37 del 18.2.1999, punto 1.a)
che assiste un portatore di handicap grave (lavoratore) che fruisce già
dei permessi dell'art. 33, può ugualmente fruire dei medesimi permessi
qualora sussistano i seguenti presupposti:
a) mancanza nel
nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in
condizione di dare assistenza;
b)
effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di
fruire oltre che dei permessi direttamente allo stesso spettanti, anche
dell'assistenza da parte di altro familiare;
c)
dimostrazione da parte dell'ulteriore fruitore dei permessi della
sussistenza dei requisiti della convivenza o dell'assistenza
continuativa ed esclusiva.
d) i giorni
di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle
stesse giornate (INPS,
circolare n. 128 dell'11.7.2003, punto 6).
(Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sul sito
www.welfare.gov.it
(sezione sociale - handicap)
SCHEDA N. 2
Permessi orari;
art. 42, comma 1
del d. lgs. n. 151 del 2001 e
art. 33, comma 2
della legge n. 104 del 1992
Permessi per figli
minori con handicap fino a 3 anni di età
Soggetti
beneficiari:
genitori, compresi gli adottivi o affidatari (con rapporto di lavoro
dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione
di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.
I permessi sono
ammessi solo dalla fine del periodo massimo previsto per il normale
congedo parentale (astensione facoltativa) per maternità.
Esempi
Madre
lavoratrice dipendente:
i permessi spettano trascorsi sei mesi dalla fine dell'astensione
obbligatoria.
Genitore solo:
(in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore,
di abbandono del figlio risultante da provvedimento formale, di morte
dell'altro coniuge, di affidamento del figlio al solo genitore
richiedente), i permessi spettano trascorsi 10 mesi dalla fine del
congedo di maternità (astensione obbligatoria) (INPS
circolare n. 8 del 17.1.2003 punto 1;
INPDAP informativa n. 15 dell'11.3.2003 punto 2.2).
Padre lavoratore
dipendente,
se la madre è:
-
Casalinga (non
avente diritto al congedo di maternità e parentale (astensione
obbligatoria e facoltativa). I permessi spettano trascorsi 7 mesi
dalla nascita del bambino;
-
Lavoratrice
dipendente con diritto al congedo parentale: i permessi spettano
trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
-
Lavoratrice
dipendente senza diritto al congedo parentale o collaboratrice
coordinata e continuativa: i permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla
fine del congedo di maternità della madre;
-
Lavoratrice
autonoma: i permessi spettano trascorsi 13 mesi (3 mesi successivi al
parto + 3 mesi di congedo parentale spettanti alla madre + 7 mesi di
congedo parentale spettanti al padre).
(Circolare
INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.1).
I permessi
(alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono essere
richiesti anche durante i periodi di normale congedo parentale e durante
i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall'altro
genitore.
La durata dei
permessi è rapportata alla durata dell'orario di lavoro giornaliero (2
ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario) (Circolare
INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.2)
.
Tuttavia fino ad 1
anno, i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento
dell'astensione facoltativa, ma quelli per allattamento (Circolare
INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.2
e
Circolare n. 128 dell'11.7.2003, punto 5)
Pertanto, nel caso
di utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può
fruire del congedo parentale normale (art.
32, d. lgs. n. 151 del 2001).
Invece, nel caso di fruizione del congedo parentale da parte della
madre, il padre non può utilizzare i permessi.
I permessi non
fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento
successivo
In alternativa
alla fruizione dei permessi orari, i genitori, alternativamente, possono
fruire del prolungamento fino al terzo anno di vita del bambino del
periodo di congedo parentale (art.
33, comma 1, d. lgs. n. 151 del 2001).
È possibile la
fruizione da parte di un genitore sia dei permessi orari ex lege 104/92
per un figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni, che dei permessi
orari (cd. per allattamento) per un altro figlio. Si tratta, infatti, in
questo caso di 2 soggetti (figli) diversi per i quali è
legislativamente prevista la possibilità di fruire di 2 tipi diversi di
permesso.
Tale criterio
trova applicazione anche nel caso di lavoratore portatore di handicap
(che fruisce dei permessi orari) ed è genitore di bambino per il quale
spettano i permessi per allattamento. (INPS,
circolare n. 128 dell'11/7/2003, punto 4)
Invece, vi è
incompatibilità tra i permessi orari ex lege 104/1992 e permessi
orari (cd. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di
handicap (INPS,
circolare n. 128 dell'11/7/2003, punto 5)
(INPS
circolare n. 133/2000,
punti 2.2.1
e
2.2.2,
circolare n. 109 del 2000;
Dipartimento F.P.
circolare n. 14 del 16.11.2000
punto 9)
SCHEDA N. 3
Permesso
mensile di 3 giorni; art. 42, comma 2, del d. lgs. 15172001 e art. 33,
comma 3 della legge 104 /1992; art. 19, comma 6, CCNL 6.7.1995
Genitori di minori
con handicap da 3 a 18 anni di età
Soggetti
beneficiari:
genitori, compresi gli adottivi, o affidatari (con rapporto di lavoro
dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione
di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.
Spettano: 3 giorni
di permesso fruibili, in via alternativa, da entrambi i genitori; i
giorni di permesso spettano al genitore lavoratore anche nel caso in cui
l'altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non svolge
attività lavorativa) (art.
42, comma 2, d. lgs. n. 151 del 2001;
INPS
circolare n. 138 del 10 luglio 2001, n. 1)
I giorni di
permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono
frazionabili anche ad ore nel limite di 18 secondo
l'art. 19, comma 6, del ccnl del 6.7.1995.
I giorni di
permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con quelli
spettanti in un mese successivo. (messaggio
INPS n. 945 del 18 dicembre 2002 – sezione n. 5 delle Avvertenze
importanti del Modello – HAND 1
e
Circolare INPDAP n. 24 del 29.5.2000, punto 4.3).
Se entrambi i
genitori sono lavoratori dipendenti, il numero massimo dei giorni
fruibili è sempre complessivamente di 3. I giorni di permesso spettanti
ai genitori, se richiesti contemporaneamente, possono anche coincidere
(esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì), ma non possono
comunque superare il numero di tre tra i due genitori stessi.
Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2.2
e
2.2.3;
www.welfare.gov.it,
Sezione Sociale - Handicap).
I giorni di
permesso possono essere richiesti durante i periodi di normale congedo
parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio
fruiti dall'altro genitore. (art.
42, comma 4, d. lgs. 151 del 2001;
INPS
circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1;
circolare n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.3;
informativa INPDAP n. 22 del 25 ottobre 2002;
circolare Dipartimento F.P. n. 90543/7/488b del 26 giugno 1992)
I giorni di
permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione
previdenziale (Circolare
INPDAP n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b;
informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)
In caso di
part-time verticale (con prestazioni ridotte nell'arco dello stesso
mese: esempio una settimana si e una no) le giornate di permesso mensile
vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato numerico va arrotondato
all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia
fino allo 0,50 o superiore. (INPS
circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.2;
circolare n. 138 del 10.7.2001;
messaggio n. 945 del 18 dicembre 2002).
SCHEDA N. 4
Permesso
mensile di 3 giorni; e art. 42, comma 3, del d. lgs. 151 del 2001 e art.
33, comma 3, della 104 del 1992
Genitori/familiari
di maggiorenni con handicap
Soggetti beneficiari:
a) genitori, anche
adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in
situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti
specializzati;
b) parenti
o affini entro il 3° grado, coniuge di soggetti con handicap in
situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti
specializzati.
Per i
richiedenti conviventi, i permessi spettano:
Per i richiedenti
non conviventi, i permessi spettano (art.
20 della legge n. 53/2000)
a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e
continuativa:
-
l'esclusività
dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare del
soggetto handicappato sono presenti familiari maggiorenni, compresi i
genitori, non lavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che
beneficiano di permessi per lo stesso;
-
la continuità
non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione
principale del portatore di handicap.
-
la lontananza
deve essere intesa sia in senso spaziale che temporale; pertanto se in
tempi individuabili in circa 1 ora è possibile coprire la distanza tra
le 2 abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e soggetto
portatore di handicap, è possibile riconoscere che sussiste
un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità
dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività, dà
diritto alla fruizione di cui alla legge 104/92 anche in caso di non
convivenza. In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere
di per sé esclusa, ma occorre una rigorosa prova da parte
dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva
assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza (INPS,
circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 8)
-
tali requisiti
devono sussistere contemporaneamente
(INPS
circolare 17 luglio 2000, n. 133, punti 2.3,
2.3.1,
2.3.2,
2.5;
circolare 10 luglio 2001, n. 138 punto 1;
INPDAP circolare 10 luglio 2000, n. 35;
Dipartimento F.P. circolare n. 14 del 16 novembre 2000 punto 9)
I permessi non
fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. (messaggio
INPS n. 945 del 18 dicembre 2002 sezione n. 5 delle Avvertenze
Importanti del MOD HAND 1)
I giorni di
permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono
frazionabili anche ad ore nel limite di 18, secondo la disciplina
dell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995.
In caso di
part-time verticale (con prestazioni ridotte nell'arco dello stesso
mese: esempio una settimana si e una no) le giornate di permesso
mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato numerico va
arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la
frazione sia fino allo 0,50 o superiore. (INPS
circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.2;
messaggio n. 945 del 18 dicembre 2002).
I 3 giorni
di permesso complessivamente spettanti ad entrambi i genitori conviventi
con il portatore di handicap, se richiesti contemporaneamente, possono
anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì). In
ogni caso non si duplicano.
(INPS
circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2.2
e
2.2.3;
INPS,
circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 9).
In caso di
assistenza a persona con handicap in situazione di gravità per periodi
inferiori a un mese i 3 giorni di permesso (spettanti al richiedente)
vanno proporzionalmente ridimensionati.
Infatti,
quando l'assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni
di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso
ex lege 104/92. L'applicazione di questo criterio comporta pertanto che,
quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non vi è
diritto a nessuna giornata di permesso (o frazione di giornata). Anche
per i periodi superiori a 10 ma inferiori a 20 spetterà 1 solo giorno di
permesso. (INPS,
circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 3).
I giorni di
permesso possono essere richiesti (da un genitore anche adottivo o dall'affidatario)
durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa)
o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro genitore (art.
42, comma 4
e
art. 45, comma 2, del d. lgs. 151 del 2001;
INPS circolare 10 luglio 2001, n. 138, punto 1;
Ministero del Lavoro circolare n. 59 del 30 aprile 1996 punto 1);
INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)
I permessi
richiesti da un genitore spettano anche quando l'altro genitore non ne
ha diritto (art.
42, comma 6, d. lgs. n. 151 del 2001)
I giorni di
permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione
previdenziale (INPDAP,
circolare n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b;
informativa n. 33 del 9 dicembre 2002)
SCHEDA N. 5
Congedo
straordinario di 2 anni (art. 4, comma 4bis, legge 53 del 2000,
introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388 del 2000)
Art. 42, comma 5,
d. lgs. 151 del 2001 (art. 45, comma 2, per gli adottivi e gli
affidatari)
Soggetti beneficiari:
Genitori, compresi gli adottivi, fratelli o sorelle nonché gli
affidatari di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata
dai competenti servizi della ASL, non ricoverati a tempo pieno presso
istituti specializzati, che non prestano attività lavorativa
In virtù
dell'art.3,
comma 106, della legge n.350/2003,
non è più necessario il requisito, previsto precedentemente dall'art.
42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001,
secondo il quale, ai fini della fruizione del beneficio, era necessario
che lo stato di handicap grave fosse stato accertato da almeno 5 anni al
momento della presentazione della domanda
Genitori, anche adottivi di figli in età inferiore a 18 anni
Il congedo spetta
in alternativa tra i due genitori lavoratori; la fruizione non può
essere mai contemporanea. (art.
42, comma 5)
Spettano anche se
l'altro coniuge non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, è
lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ecc.) (art.
42, comma 6)
Non è necessaria
la convivenza con il figlio, che si presume
(INPS
circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2;
INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. a);
informativa n. 22 del 25.10.2002)
Genitori, anche adottivi, di figli di età superiore a 18 anni
Se il figlio è
convivente, con il richiedente, i congedi spettano anche se l'altro
genitore non lavora ed anche se in famiglia sono presenti altre persone
in grado di assistere il disabile (art.
42, comma 3)
Se il figlio
non è convivente con il genitore richiedente, i congedi spettano a
condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa
(art.
42, comma 3):
-
l'esclusività
dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare del
soggetto handicappato sono presenti familiari (compreso l'altro
genitore non lavoratore) maggiorenni non lavoratori in grado di
assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso;
-
la continuità
non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione del
figlio;
-
tali requisiti
devono sussistere contemporaneamente.
(INPS
circolare n. 138 del 10.7.2001, punto 1;
circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2, lett.a);
circolare n. 133/2000, punti 2.4
e
2.5;
INPDAP informativa n.22 del 25 ottobre 2002)
Affidatari.
Valgono le stesse
regole descritte per i genitori anche adottivi.
In questo
specifico caso la durata massima del congedo non potrà superare il
periodo di scadenza dell'affidamento. (art.
45, comma 2)
L'affidamento, per
sua natura, riguarda sempre e soltanto figli minorenni (art.
2, legge 149 del 2001)
Se il
congedo è stato fruito da uno o più affidatari per la durata di 2 anni,
non è possibile il riconoscimento ad altri affidatari.
L'affidamento non
va confuso con il provvedimento di "inserimento" in una comunità o in un
istituto, che non consente la estensione del beneficio.
(INPS
circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1)
Fratelli
e sorelle lavoratori/lavoratrici:
i congedi spettano se i richiedenti sono conviventi con l'handicappato,
a prescindere dalla maggiore o minore età, solo in caso di morte di
entrambi i genitori.
I congedi
spettano a condizione che l'assistenza sia prestata in via continuativa
ed esclusiva. (art.
42, comma 5)
Valgono, a tal fine, i chiarimenti forniti sopra per i genitori di figli
di età superiore a 18 anni.
(INPS
circolare n. 64 del 2001, punto 2, lett. b);
INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett.a)
Durata e
modalità di fruizione:
I periodi di congedo spettano, nell'arco della vita lavorativa, per un
massimo complessivo di due anni tra i due genitori (anche adottivi) o
affidatari e tra tutti i fratelli e sorelle; rientrano in ogni modo nel
limite massimo, spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art.
4, comma 2, della legge n. 53 del 2000,
di due anni di permesso (per i quali l'interessato non ha diritto a
retribuzione) riconoscibile per "gravi e documentati motivi familiari".
(art.
42, comma 5, primo e ultimo periodo)
I due anni
costituiscono anche il limite massimo complessivo di congedo
straordinario fruibile tra tutti i possibili aventi diritto in relazione
al singolo portatore di handicap.
In presenza
di più figli con handicap, il congedo può essere fruito anche in
relazione a ciascuno di essi a condizione che, mediante accertamento
sanitario, sia riconosciuta l'impossibilità dell'assistenza mediante la
fruizione di un solo congedo e che, in ogni caso, non si superi la
durata di due anni per ciascun genitore. (non è possibile il raddoppio)
I congedi non
spettano durante i periodi nei quali non è prevista attività lavorativa,
come ad esempio nel part-time verticale.
Il congedo spetta
ad un genitore anche quando l'altro coniuge non ne ha diritto, anche per
i figli maggiorenni conviventi
Il congedo
straordinario non può essere fruito dagli aventi diritto durante i
periodi nei quali la persona con handicap presta attività lavorativa.
Il congedo
straordinario, su espressa richiesta dell'interessato, può essere
interrotto solo in caso di malattia o maternità.
(INPS
circolare n. 64, del 2001, punti 3
e
4;
INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. b);
informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)
Trattamento economico:
durante i periodi
di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione
mensile percepita.
L'indennità spetta
fino ad un importo massimo di € 36.151,98 (rivalutato annualmente dal
2002) per il congedo di durata annuale (art.
42, comma 5, secondo e terzo periodo).
L'importo dell'indennità per l'anno 2002 era pari ad € 37.128,09 e, per
l'anno 2003 è pari ad € 38.019,16 (INPDAP,
informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. a).
L'indennità viene
rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e
fruita per periodi frazionati
L'indennità è
corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (INPDAP,
circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. c)
Il periodo di
congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece
valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio
di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (INPDAP,
informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 3).
I contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla
indennità percepita Troverà applicazione l'istituto della contribuzione
figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla
retribuzione ordinaria dell'ultimo mese. (art.
2, commi 2 e 3, d. lgs. N. 564 del 1996).
Il congedo non
produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP,
informativa n. 30 del 21.7.2003 lett. b) punto 2).
Incompatibilità:
Durante i periodi
di congedo nessuno dei due genitori o affidatari o dei fratelli può
fruire dei permessi giornalieri per l'assistenza ai portatori di
handicap, di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. (art.
42, comma 5, ultimo periodo)
Durante i
periodi di congedo fruiti da un genitore o affidatario, l'altro genitore
o affidatario non può beneficiare del congedo parentale (astensione
facoltativa) per il medesimo figlio.
(INPS
circolare 138 del 2001, punto 1
;
circolare n. 64 /2001, punto 7;
INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)
Frazionabilità:
I periodi di
congedo possono essere fruiti in modo frazionato.
Tra un periodo e
l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro.
Il congedo non è
frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la
domenica, o escludendo i periodi di ferie, compresi quelli cadenti
subito prima o subito dopo; in tal caso, infatti, sarebbero conteggiati
come giornate rientranti nel periodo di congedo.
Se la
fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo massimo di due
anni, l'anno si
Assume per
la durata convenzionale di 365 giorni.
(INPS
circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4
e
7,
penultimo capoverso) |