Norme relative alle persone non
autosufficienti, alle politiche sociali e alla famiglia
Il 16 novembre 2007 è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri lo schema di
disegno di legge
sulle “norme relative alle persone non autosufficienti, alle
politiche sociali e alla famiglia”.
Il Governo, entro nove mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi che definiscano un sistema di protezione sociale per le
persone non autosufficienti.
In breve, nell’esercizio della delega il
Governo si attiene, tra gli altri, ai seguenti criteri direttivi (art.
1):
-
definizione dei criteri di accertamento e
valutazione della condizione di non autosufficienza;
-
definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle
persone non autosufficienti;
-
definizione dei principi e delle modalità sulla
cui base può essere richiesta agli assistiti la
compartecipazione al costo delle prestazioni per la
componente sociale;
-
definizione di un sistema di monitoraggio
e valutazione degli interventi sociali e sociosanitari in
favore delle persone non autosufficienti.
In forza dell’art. 2, al fine di
completare il sistema di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, il Governo, entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, è delegato ad adottare un decreto
legislativo di adeguamento del testo unico (decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151).
Lo schema di Disegno di legge istituisce
inoltre:
-
la Carta della famiglia (art.
4), destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da
cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano,
con almeno tre figli minori, che dà diritto a sconti sull’acquisito
di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concordati con i
soggetti pubblici o privati che intendano contribuire
all’iniziativa.
-
l’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità (art. 5), allo scopo di
promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità.
Presieduto dal Ministro della solidarietà
sociale, l’Osservatorio dura in carica tre anni, con i seguenti compiti:
-
predisporre un programma d’azione biennale per la
promozione dei diritti e l’integrazione delle
persone disabili;
-
predisporre la relazione sullo stato di
attuazione delle politiche sulla disabilità;
-
promuovere la raccolta di dati statistici
che illustrino la condizione delle persone con disabilità;
-
promuove l’attuazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili
ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui
all’articolo 35 della Convenzione;
-
promuovere la realizzazione di studi e
ricerche che possano contribuire ad individuare aree
prioritarie verso cui indirizzare interventi per la promozione dei
diritti delle persone disabili.
Per finire, gli articoli 6 e 7 prevedono
l’istituzione, rispettivamente:
-
di un Fondo per la lotta alle povertà
estreme, finalizzato all’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione,
secondo comma, lettera m;
-
di un Fondo di solidarietà sui mutui per
l’acquisto della prima casa, per sostenere i cittadini in
difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo.
Fonte: Ministero della solidarietà sociale
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