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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Norme relative alle persone non autosufficienti, alle politiche sociali e alla famiglia

Il 16 novembre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge sulle “norme relative alle persone non autosufficienti, alle politiche sociali e alla famiglia”.

Il Governo, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che definiscano un sistema di protezione sociale per le persone non autosufficienti.

In breve, nell’esercizio della delega il Governo si attiene, tra gli altri, ai seguenti criteri direttivi (art. 1):

  • definizione dei criteri di accertamento e valutazione della condizione di non autosufficienza;
  • definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti;
  • definizione dei principi e delle modalità sulla cui base può essere richiesta agli assistiti la compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale;
  • definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi sociali e sociosanitari in favore delle persone non autosufficienti.

In forza dell’art. 2, al fine di completare il sistema di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il Governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare un decreto legislativo di adeguamento del testo unico (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Lo schema di Disegno di legge istituisce inoltre:

  • la Carta della famiglia (art. 4), destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori, che dà diritto a sconti sull’acquisito di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concordati con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.
  • l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 5), allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità. 

Presieduto dal Ministro della solidarietà sociale, l’Osservatorio dura in carica tre anni, con i seguenti compiti:

  • predisporre un programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone disabili;
  • predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità;
  • promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità;
  • promuove l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della Convenzione;
  • promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare interventi per la promozione dei diritti delle persone disabili.

Per finire, gli articoli 6 e 7 prevedono l’istituzione, rispettivamente:

  • di un Fondo per la lotta alle povertà estreme, finalizzato all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m;
  • di un Fondo di solidarietà sui mutui per l’acquisto della prima casa, per sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo.

Fonte: Ministero della solidarietà sociale

 


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