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Inviare le firme raccolte presso la segreteria: C.S.A. – Via Artisti, 36 – 10124 Torino – tel. 011.812.44.69 – 011.88.94.84 PETIZIONE AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E ALLE AUTORITA’ REGIONALI E LOCALI chiediamo che le famiglie con parenti handicappati in situazione di gravità o con anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti assistiti presso centri diurni o ricoverati presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), case di riposo, comunità alloggio, istituti, ecc. non siano più tartassate ma aiutate. Come risulta dal documento "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" predisposto nell’ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica». La devastante caduta in povertà delle famiglie è causata in larga misura dalla richiesta di contributi economici avanzata illegalmente dagli enti pubblici, in particolare dai Comuni, ai parenti dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità ed agli ultrasessantacinquenni colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza o dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile La richiesta è illegale in quanto è esplicitamente vietata dal 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000. Inoltre, in base all’art. 25 della legge 328/2000 ed ai sopra citati decreti legislativi, gli enti pubblici non possono nemmeno pretendere contributi economici dai parenti non conviventi degli assistiti maggiorenni diversi da quelli in precedenza indicati, compresi quelli tenuti agli alimenti. Infatti, gli alimenti possono (non devono) essere richiesti esclusivamente dalla persona in stato di bisogno (o dal suo tutore se dichiarato interdetto) e da nessun altro individuo o ente. Si fa presente che, allo scopo di assicurare l’autonomia delle persone e dei nuclei familiari, gli enti pubblici – giustamente – non richiedono mai l’intervento dei parenti tenuti agli alimenti per le prestazioni, comprese quelle aventi caratteristiche assistenziali, concernenti gli asili nido, la frequenza prescolastica e scolastica (università esclusa), la casa, la sanità, il lavoro, le pensioni, come ad esempio: l’integrazione al minimo delle pensioni Inps (il cui onere annuale a carico dello Stato è di ben 22 miliardi di euro), la maggiorazione sociale delle pensioni e degli assegni, le altre prestazioni previdenziali, le pensioni e gli assegni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate, nonché i contributi versati ai nuclei familiari in difficoltà per il pagamento dell’affitto delle loro abitazioni, i sussidi di disoccupazione, gli emolumenti ai lavoratori in cassa integrazione, l’assegnazione gratuita o a prezzi di favore dei terreni comunali da utilizzare per la costruzione di alloggi dell’edilizia agevolata, l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato (già patrocinio gratuito), l’assegnazione di alloggi popolari da parte delle Aziende territoriali per la casa (ex Iacp) anche nei casi in cui i genitori, i figli o altri congiunti siano proprietari di centinaia di appartamenti. Inoltre, è molto eloquente il fatto che l’art. 32 della Costituzione garantisca «cure gratuite agli indigenti» senza porre alcun limite in relazione alle condizioni economiche dei parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti. Di conseguenza, anche le esenzioni dai ticket sanitari sono previste indipendentemente dalla presenza nell’ambito dei congiunti, di persone abbienti. Ciò premesso, chiediamo che le autorità preposte diano sollecita attuazione alle sopra richiamate norme che non consentono agli enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti dei soggetti colpiti da handicap in situazione di gravità ed agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dai congiunti non conviventi degli assistiti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati. In particolare si chiede al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di predisporre il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 130/2000, la cui mancata emanazione viene usata come pretesto da Regioni, Comuni e Asl per non attuare le norme vigenti. Allegato l’art. 25 della legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000 stabilisce che «ai fini dell’accesso ai servizi (di assistenza) disciplinato dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130». il 6° comma dell’art. 2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000 sancisce quanto segue: «le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate». (Vedere anche il punto 4). il comma 2 ter dei sopra citati decreti legislativi prevede quanto segue: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». il 1° comma dell’articolo 438 del codice civile dispone che «gli alimenti possono essere chiesti SOLO da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento». (Vedere anche il punto 2). il terzo comma dell’articolo 441 del codice civile prescrive che «se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze». Ne deriva che i Comuni e gli altri enti pubblici non solo non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni ma non possono stabilire con propria delibera gli importi che i parenti sarebbero tenuti a versare. (Scrivere in stampatello)
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