di Salvatore Nocera
Capita più spesso di
quanto si creda che nella scuola dell'obbligo i docenti facciano
svolgere dei "piani educativi individualizzati" (Pei), totalmente o
parzialmente diversi da quelli previsti dai programmi o dagli "obiettivi
specifici di apprendimento" ministeriali. Questi piani vengono poi
definiti "Pei differenziati", in termini simili a quanto succede nelle
scuole superiori. Purtroppo, a mio avviso, molti dirigenti scolastici e
docenti non hanno fatto un' attenta lettura dell'articolo 16 della
Legge-quadro n.104/92 su "Valutazione del rendimento e prove d'esame".
Vediamo di spiegare il perché.
La legge si compone,
per la parte che ci riguarda, di tre commi ben distinti: il primo,
concerne le scuole di ogni ordine e grado; il secondo, concerne
esclusivamente le scuole dell'obbligo (che all'epoca dell' entrata in
vigore della Legge n.104/92 erano solo le scuole elementari e medie); un
terzo comma riguarda esclusivamente le scuole superiori. Pertanto le
norme regolamentari applicative di tali norme legislative, e contenute
nell'ordinanza ministeriale n.90/01, devono essere lette con la stessa
logica prospettica dell'articolo 16 della legge-quadro. Così l'articolo
3 vale solo per le scuole elementari; l'art 11 vale solo per le scuole
medie; l'art 15 solo per le scuole superiori.
Ora, solo nell'articolo 15 è stato previsto il "Pei differenziato" che
si applica quindi solo agli alunni con disabilità, che frequentano la
scuola superiore. L'articolo 3 comma 3 e l'articolo 11 comma 11
prevedono soltanto la possibilità di far sostenere "prove differenziate"
agli alunni rispettivamente di scuola elementare e di scuola media.
Quindi l'aggettivo "differenziate" designa solo le prove e non anche i
programmi. Non avrebbe infatti avuto senso prevedere "programmi
differenziati" per alunni di scuola elementare o media, dal momento che
per tali tipi di scuole l'art 16 comma 2 della Legge n.104/92 detta
espressamente precise norme: esse prevedono che il "piano
individualizzato" debba essere calibrato sulla base delle effettive
capacità e potenzialità del singolo alunno (non quindi su programmi
ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come accade per gli
alunni delle scuole superiori). Proprio perché la valutazione deve
rilevare i progressi rispetto ai " livelli iniziali degli
apprendimenti", non basterebbero le prove tradizionali a valutare il
rendimento in base a tali programmi. Occorrono invece "prove
differenziate" rispetto a quelle tradizionali; non sarebbero bastate
neppure "le prove equipollenti" consentite per gli alunni delle scuole
superiori, ma applicabili anche nella scuola dell'obbligo, poiché queste
comunque devono permettere di valutare l'avvenuto o mancato
apprendimento, riconducibile ai programmi ministeriali o agli obiettivi
specifici di apprendimento (cfr. l'ordinanza ministeriale n.22/06 art.
17 comma 3).
Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dal termine
"differenziate" perchè esso assume un significato ben diverso a seconda
che si riferisca ai programmi, nel caso della scuola superiore, o alle
prove, nel caso della scuola dell'obbligo. Quanto poi alla dicitura
"aver sostenuto prove differenziate", che alcuni dirigenti di scuola
elementare vorrebbero riportare sui documenti valutativi, va
sottolineato che anch'essa è un'indebita applicazione di una norma
concernente le scuole superiori, riportata nell'articolo 15
dell'ordinanza ministeriale n. 90/01 alle scuole elementari.
Applicazione indebita, perché essa ha un senso in calce solo alle
pagelle (e mai nei tabelloni) della scuola superiore, laddove la pagella
è un documento che porta alla valutazione finale che a sua volta dà
diritto ad un titolo di studio legalmente spendibile in pubblici
concorsi. Poichè però l'esame di stato di licenza elementare è stato
abolito dalla legge n.53/03, una tale dicitura è ormai priva di
qualunque valore legale. Per questo motivo, correttamente, l'articolo 11
comma 13 vieta l'annotazione della valutazione della scuola dell'obbligo
su qualsiasi documento, divieto già sancito per i diplomi di scuola
media dalla legge n.826/84.
(2 febbraio 2007) |