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Precedenze nei trasferimenti del personale scolastico per assistenza a familiari con handicap Il Contratto Integrativo Nazionale sulla mobilità per l’’a.s. 2001/2002, del 27/1/2000 recentemente integrato con il C.C.D.N. del 18/1/2001, all’art. 10 comma 2 regola come segue la precedenza nei trasferimenti a causa di assistenza a familiari con handicap "ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal C.C.N.D. sulla mobilità annuale". Le persone interessate a far valere la precedenza debbono documentare:
"L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai
beneficiari della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 dovrà essere
effettivamente svolta all’atto della presentazione della domanda di
mobilità o al momento dell’individuazione della situazione di
soprannumerarietà." Le precedenze dovute all’assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità non valgono, per i trasferimenti a domanda o per quelli d’ufficio a seguito di soprannumerarietà, per i movimenti nell’ambito dello stesso comune. Non occorre che la persona assistita sia convivente con chi la assiste. Ciò in forza della modifica all’art.33 L. 104/92 introdotta con l’art. 20 L. 53/2000.
Roma, 9 gennaio 2001 Salvatore Nocera |
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